Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/04/2025, n. 8005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8005 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02074/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2024, proposto da
CO MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Colombini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per l'Asn del Settore Concorsuale 12/D1 “Diritto Amministrativo”, non costituita in giudizio;
nei confronti
AC Vavalli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
anche in parte qua, del giudizio collegiale di non idoneità al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di seconda Fascia espresso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 12/D1 "Diritto Amministrativo” pubblicato sul sito web istituzionale del M.I.U.R. il 27/12/2023 e dei giudizi individuali nella 1 parte in cui non conferiscono al ricorrente il titolo dell'abilitazione, nonché di ogni atto e verbale, anche ignoto al ricorrente, nella parte in cui valuta non idoneo il curriculum del ricorrente per ottenere l'abilitazione di cui trattasi; di ogni altro atto, anche ignoto al ricorrente, presupposto, consequenziale, direttamente e indirettamente connesso agli atti sopra impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente - professore a contratto di Diritto Amministrativo e dei servizi pubblici presso l’Università di Pisa - espone di aver preso parte alla procedura per il conferimento dell’A.S.N. alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D1 “Diritto amministrativo” nei termini relativi al VI e ultimo quadrimestre mediante la procedura telematica appositamente prevista (giusta Decreto Direttoriale del Miur del 26 febbraio 2021, n. 553, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 95/2016).
Allegava a corredo della domanda – n. 10 pubblicazioni scientifiche conformemente alle disposizioni di cui all’art. 7 D.M n. 120/2016; – elenco di n. 42 pubblicazioni scientifiche ai fini degli indicatori di cui al Titolo I dell’Allegato A al suindicato D.M.; – un articolato elenco di attività svolte, ai fini della valutazione dei titoli di cui alle lett. A, B, C, E, H, tra quelli stabiliti ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. n.95/2016.
All’esito del giudizio, la Commissione valutava, all’unanimità dei componenti, la non idoneità del ricorrente per il conferimento dell’A.S.N. con il seguente giudizio collegiale: “ CO MO è dottore di ricerca e avvocato. Il candidato raggiunge 3 su 3 valori soglia di cui al D.M. 589/2018. Infatti, è in possesso di 5 titoli tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016 ed è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016. L'insieme dei titoli risulta appropriato sotto il profilo scientifico e didattico. Il candidato presenta n. 10 pubblicazioni di cui al d.m. n. 120/2016 e n. 42 pubblicazioni ai fini degli indicatori. Dalla documentazione presentata risulta che il candidato ha partecipato come relatore a vari convegni in Italia; ha partecipato a gruppi di ricerca; ha diretto attività di ricerca; è componente del comitato di redazione di una rivista; ha svolto attività didattica presso dottorati di ricerca; ha svolto attività didattica in Italia. La produzione scientifica è coerente con il settore 3 concorsuale 12/D1, è continua nel tempo, ha avuto una buona collocazione editoriale, perché la monografia è pubblicata da casa editrice di livello nazionale e alcuni saggi sono editi in riviste di fascia A); dimostra varietà di interessi, per la molteplicità delle problematiche affrontate. In particolare, con riferimento alle pubblicazioni presentate ai fini dell'art. 7 del D.M. 120/2016, vanno esaminate innanzi tutto le tre monografie prodotte dal candidato. La prima monografia è del 2011 ed è intitolata “Servizi pubblici e istanze sociali nella costituzione economica europea”. Nel lavoro si esamina il rapporto fra disciplina nazionale e disciplina europea sui pubblici servizi. Si contesta la deriva antisociale della relativa disciplina e si evidenzia la funzione limitatrice dei diritti sociali svolta dal mercato e dalle crisi periodiche che lo travolgono. Lo Stato può assumere un ruolo positivo realizzando i compiti di solidarietà. Il lavoro è ben strutturato, ampiamente informato e denota possesso di metodo e una capacità di analisi e di ricostruzione sistematica del tema. La seconda monografia è del 2016 ed è intitolata “La semplificazione dell'amministrazione nella crisi delle economie di mercato”. Si tratta di un lavoro preparatorio di uno studio sulla semplificazione, denota la conoscenza della materia da parte del candidato e le sue capacità di approfondimento anche in chiave critica, ma possiede un impianto prevalentemente ricostruttivo. La terza monografia è del 2020 ed è intitolata “Complessità e semplificazione nell'azione amministrativa”. Nel lavoro il candidato afferma che il sistema amministrativo è dinamico e soggetto a complicazioni e modificazioni imprevedibili. Tuttavia, l’approccio è prevalentemente compilativo, con alcune lacune in sede di analisi degli istituti di riferimento.analisi degli istituti giuridici di riferimento appare parziale e lacunosa, Gli approdi della ricerca non appaiono del tutto chiari perché appare irrisolto l’interrogativo sulla irriducibilità della pubblica amministrazione quale sistema complesso e non semplificabile. I tre lavori monografici denotano l’avvio di un processo di crescita scientifica del candidato, ancora in atto, che lo condurrà sicuramente al conseguimento della maturità scientifica. Non colmano la distanza che separa il candidato dal conseguimento della maturità scientifica i due recenti lavori del 2021. Il lavoro del 2021, intitolato “Ancora sull'amministrazione di risultato”, in REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS POLITICOS, e il lavoro del 2021, intitolato “Servizi dell'informazione e regole tecniche. A partire dal caso Star Taxi App.” (quest’ultimo una nota a sentenza). Sono buoni lavori, ma non sono tali da attestare il conseguimento della maturità scientifica, per mancanza di un apporto autonomo al dibattito sui temi affrontati. Sono dedicati al tema della portualità il lavoro del 2019, intitolato “La classificazione dei porti”, in FEDERALISMI.IT, e il lavoro del 2017, intitolato “La Consulta annulla il Piano della portualità e della logistica per il mancato coinvolgimento delle Regioni. Considerazioni suggerite dalla (mai avvenuta) sottrazione della materia alle Regioni”, in LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO. Si tratta di buoni lavori, che denotano conoscenza dell’argomento trattato e capacità di elaborazione critica, pur non apportando un contributo autonomo e originale al dibattito. Un giudizio analoga va formulato anche per il lavoro del 2015, intitolato “Riflessi della nuova conformazione degli enti locali sul sistema dei servizi pubblici locali”, in MUNUS; il lavoro del 2014, intitolato “Spunti di riflessione sull'indefettibilità del - 3 - principio di democrazia partecipativa nella definizione delle circoscrizioni territoriali provinciali”, in FEDERALISMI.IT; il lavoro del 2008, intitolato “I beni culturali. Da categoria estetica a “patrimonio collettivo”. Nel complesso, la produzione del candidato, si connota, quindi, per una varietà di temi solo limitata e per un impianto essenzialmente descrittivo, difettando della qualità e originalità necessaria per conferire al candidato una posizione riconosciuta nel panorama del diritto amministrativo nazionale. In definitiva, sulla base dei giudizi individuali espressi dai singoli commissari che qui integralmente si richiamano, la commissione riconosce che il candidato CO MO non ha raggiunto una sufficiente maturità scientifica con riferimento al settore concorsuale 12/D1. Nel suo insieme, la produzione scientifica del candidato non gli conferisce una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca. Ne consegue un giudizio negativo ai fini dell’abilitazione ASN di seconda fascia ”.
Con il ricorso introduttivo lamenta l’incompletezza, l’incongruenza manifesta e il difetto di motivazione del giudizio collegiale, nonché delle singole valutazioni dei componenti della Commissione per le seguenti ragioni.
1) Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà tra atti (valutazione e giudizio conclusivo), difetto di istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento.
Premessa la natura di discrezionalità tecnica e non di merito dei giudizi di idoneità, secondo il ricorrente quello impugnato sarebbe affetto da: - manifesta contraddittorietà, tra la parte in cui si afferma che il profilo del candidato “dimostra varietà di interessi per la molteplicità delle problematiche affrontate”, per poi concludere circa la “limitatezza dei temi” (circostanza valutabile quale travisamento dei fatti); - illogicità manifesta, perchè affrontare temi di teoria generale, come la complessità giuridica delineando i tratti della complessità amministrativa, non può che essere segno di maturità scientifica, al contrario di quanto concluso dalla Commissione; - disparità di trattamento tanto in assoluto, quanto rispetto alla mancata applicazione delle mediane e della valutazione relativa al settore diritto pubblico (Ius/09), come correttamente fatto invece almeno per un’altra candidata.
Secondo parte ricorrente, l’istruttoria non sarebbe stata trasparente per molteplici motivi: - non si dà conto del fatto che il candidato è Professore a contratto di Elementi di diritto amministrativo e dei servizi pubblici presso l’Università di Pisa; innumerevoli volte cultore della materia Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto amministrativo, continuativamente titolare di corsi di insegnamento in tali materie, membro di corso di laurea, relatore di innumerevoli tesi in materia, etc.; - non si terrebbe affatto conto che le mediane sono più che ampiamente superate né che i titoli posseduti tra quelli richiesti sono non semplicemente integrati ma in notevole numero e qualità; - le pubblicazioni diverse dalle monografie (che peraltro ottengono comunque un giudizio positivo) non risulterebbero essere state valutate analiticamente, ma “a gruppi”, senza che si possa intendere quale specifico appunto si rivolga ad ognuna di esse, peraltro tutte in eccellente collocazione editoriale e che affrontano anche temi di teoria generale come nel caso dell’amministrazione di risultato; la Commissione avrebbe fatto ricorso a mere formule di stile; - la Commissione non si sarebbe minimamente interrogata circa la riferibilità del profilo del ricorrente al settore Ius/09 diritto pubblico; - la superficialità del giudizio emergerebbe dalle molte clausole di stile utilizzate.
Con un secondo ordine di censure, si duole dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; mancata applicazione dei valori soglia del sotto-settore IUS/09; violazione di legge sub specie dell’art.2, comma 4, lettera d) del D.M.589/2018.
La ricostruzione del profilo curriculare del ricorrente sarebbe stata condotta in maniera riduttiva e lacunosa, omettendo di prendere in considerazione aspetti assai rilevanti per l’esatta inquadratura del candidato, con effetti che si riflettono nella figura sintomatica del travisamento dei fatti, poiché ciò concorrerebbe a facilitare la mancata concessione dell’abilitazione richiesta: il ricorrente è descritto come “dottore di ricerca ed avvocato”, mentre è anche professore a contratto; non sono elencati i numerosi incarichi di docenza, titoli ed esperienze varie, indicati in domanda e che vengono anche elencati nel corpo del motivo di ricorso.
Non sarebbe dato di comprendere come alla candidatura del ricorrente non siano state applicate le mediane (più basse) previste per il settore IUS/09, come pure la Commissione si era obbligata a fare (Verbale 1), visto che i due assegni di ricerca (illegittimamente non considerati) erano stati, appunto, banditi sul settore 12/D1 Ius/09, e del pari altre attività (pur esse non considerate) quali quella di docenza di Istituzioni di diritto pubblico e quella di cultore della materia di Istituzioni di Diritto pubblico, nonché molte pubblicazioni che, come il ricorrente ha puntualmente indicato, risultano del tutto coerenti con il suddetto SSD IUS/09. A mente dell’art.2, comma 4, lettera d) del D.M.589/2018 sarebbe stato necessario un supplementare obbligo di motivazione, del tutto disatteso dalla Commissione, che pure lo ha fatto proprio nel verbale 1 e lo ha poi coerentemente applicato almeno ad una candidata ed, illegittimamente, non al ricorrente; in tal senso, se fossero stati correttamente applicati i criteri valevoli per il sottosettore IUS/09 i valori soglia sarebbero stati 5 articoli negli ultimi 5 anni, 1 articolo in fascia A negli ultimi 10 anni, 1 libro negli ultimi 10 anni. Peraltro, il ricorrente presenta indicatori per 30 contributi nei 5 anni, 27 contributi in fascia A negli ultimi 10 anni, 4 monografie negli ultimi 10 anni.
Con il terzo motivo, censura gli atti impugnati per eccesso di potere difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo; mancata valutazione analitica dei titoli del candidato; eccesso di potere per disparità di trattamento e travisamento dei fatti; contraddittorietà della motivazione.
La dequotazione del profilo del ricorrente si manifesterebbe anche rispetto ai titoli che pure sono stati valutati con giudizio positivo, in quanto una cosa è prendere semplicemente atto del possesso di taluni titoli, altra è valutare in maniera approfondita quanto prodotto dal candidato, con il paradosso che, pur nell’ambito di una procedura non comparativa, chi ha partecipato a qualche progetto di ricerca possa vedersi attribuita la medesima valutazione rispetto a chi ha partecipato a molti progetti di ricerca.
A detrimento del ricorrente, laddove la Commissione rileva che il ricorrente “raggiunge 3 su 3 valori soglia di cui al D.M. 589/2018”, trascurerebbe di considerare che egli non solo raggiunge i valori presi a parametro ma li supera (ben più che) “abbondantemente”, descrivendo dunque la realtà in maniera distorta e travisata, illegittimamente così equiparando il ricorrente a chi “appena” raggiunge detti valori; inoltre, a fini esemplificativi, poi, si dà menzione del fatto che il ricorrente “ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali”, ma non si sottolineano altri elementi pure di rilievo (come la partecipazione dal 2002 al 2010 con continuità a Progetti di ricerca PRIN, finanziati dal Ministero, tutti in materia coerente con il settore e nell’ambito dei quali il ricorrente afferma di aver anche prodotto molte pubblicazioni, talune delle quali presentate ai fini della valutazione e così via).
. Dette pubblicazioni, dunque, sono il risultato di attività di ricerca condotta a partire dal suo coinvolgimento in rilevanti progetti di ricerca. Quanto sin qui detto valga anche per l’attività nell’ambito dei convegni e per gli altri titoli presentati, come può essere facilmente constatato dall’esame della domanda che si allega. L’assenza di una puntuale e dettagliata valutazione dei valori soglia e dei titoli rende contraddittoria l’affermazione secondo la quale la Commissione avrebbe “proceduto all’esame analitico dei titoli del candidato, soffermandosi specificamente su ogni profilo e valutandone i diversi aspetti”, da considerarsi una mera formula di stile da parte della Commissione, che però entrerebbe in contraddizione affermando poi che “ i titoli delle lettere a), b), c), e), h), rientrano nelle categorie previste e, quindi, vanno valutati positivamente ”, senza minimamente diffondersi, nemmeno nel giudizio, su quanto appena detto sia rispetto ai valori soglia, sia sugli altri titoli presentati dal candidato.
Sarebbero riscontrabili errori di fatto nella circostanza secondo cui “la monografia presentata è pubblicata da casa editrice di livello nazionale” ed in quella secondo cui la produzione del candidato “ha avuto una buona collocazione editoriale, perchè la monografia è pubblicata da casa editrice nazionale e alcuni saggi sono editi in rivista di fascia A)”. Affermazione non veritiera prima di tutto perché le monografie presentate in case editrici di rilievo nazionali sono addirittura tre; già con ciò dimostrando che il giudizio di “buono” conseguirebbe ad un errore di fatto e, dunque, apparirebbe estremamente limitativo; nella realtà il ricorrente presenta tre monografie, tutte edite da case editrici di livello nazionale, e tutte accolte in prestigiose collane coerenti con il settore che peraltro prevedono una procedura peer review per l’accettazione dei lavori:
- F. MO (2020). Complessità e semplificazione nell'azione amministrativa. pp. 1-113, Torino: Giappichelli, ISBN: 978-88-921-2098-3 (Collana Diritto dell’economia diretta da NI ZZ e FF LE);
- F. MO (2016). La semplificazione dell'amministrazione nella crisi delle economie di mercato. pp. 1-308, Napoli: Editoriale Scientifica, ISBN: 9788893910088 (Collana Ricerche Giuridiche diretta da A. Celotto, F. Liguori, L. Zoppoli);
- F. MO (2011). Servizi pubblici e istanze sociali nella costituzione economica europea. pp. 1-216, Pisa: ETS, ISBN: 978-884672890-6 (Collana Jura. Temi e problemi del diritto diretta da M. Clarich, A. Gentili, F. Giunta, M. Jori, M. Taruffo).
Inoltre, assai riduttivamente, rispetto alle 10 pubblicazioni presentate la Commissione afferma che “alcuni saggi sono editi in riviste di fascia A)”: invece, oltre alle tre monografie, inserite in prestigiose collane ed edite presso case editrici tutte di rilievo almeno nazionale, delle altre 7 pubblicazioni presentate, 5 sono pubblicate in rivista di fascia A) per il settore.
Ciò nondimeno, una delle restanti 2 è pubblicata all’interno di uno dei progetti PRIN ai quali il ricorrente ha partecipato, come egli ha indicato nella domanda senza peraltro che ciò sia stato evidenziato in alcun modo dalla Commissione: (2008). I beni culturali. Da categoria estetica a “patrimonio collettivo”. In: AA.VV. (a cura di G. Colombini), La nozione flessibile di proprietà pubblica. Spunti di riflessione di diritto interno ed internazionale. vol. 1, pp. 395-442, Milano: Giuffrè, ISBN: 88- 14-14406-0 (Pubblicazione in ambito di ricerca PRIN).
L’ultima pubblicazione, poi, è edita in rivista di fascia A) internazionale che solo per questioni burocratiche non era considerata come tale in Italia ma che dal 2023 (con effetto che sarà retroattivo), vale per la fascia A) anche in Italia; peraltro la circostanza era stata puntualmente specificata dal ricorrente nella domanda: “(2021) Ancora sull’amministrazione di risultato” in Revista Brasileira de Estudos Politicos, vol. 123, pp. 256-298, ISSN: 0034-7191 (Rivista prima fascia Brasile).
Dunque, le due pubblicazioni che la Commissione ritiene di non citare nemmeno per collocazione sono la prima edita da assai rilevante casa editrice nazionale, la seconda edita da una delle più antiche riviste scientifiche del Brasile, ovviamente in prima fascia.
Oltre che lacunoso e infedele, il giudizio si mostrerebbe del tutto contraddittorio innanzitutto perché risulta comunque estremamente positivo sia sul profilo curriculare che, come si vedrà, sulle pubblicazioni, sebbene addirittura 7 di esse non siano state analiticamente valutate tanto nel giudizio collegiale quanto nei giudizi individuali, per poi condurre alla mancata concessione dell’abilitazione richiesta.
Con il quarto motivo, viene dedotto l’ eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, per difetto di istruttoria sub specie di mancata valutazione analitica di 7 delle 10 pubblicazioni presentate anche nei giudizi individuali; per travisamento dei fatti.
Quanto ai giudizi sulle pubblicazioni, deduce il ricorrente che si tratta di 3 monografie edite in collane prestigiose e di articoli su riviste e saggi in volume tutti collocati in maniera rilevante per il settore, come invece non rilevato dalla Commissione.
Nonostante ciò, come nel caso dei titoli, valori soglia, e così via, anche in questo caso il giudizio appare diffusamente lusinghiero, così che risulta contraddittorio il suo esito, ossia il mancato conferimento dell’abilitazione.
Tale conclusione sarebbe avvalorata dalla sussistenza di giudizi individuali apertamente favorevoli al ricorrente, poi non confluiti nel giudizio finale, sull’analisi dei quali il ricorrente si diffonde, per poi concludere che, in ogni caso, il giudizio sulle monografie rimane positivo e, ancora contraddittoriamente, è la Commissione ad affermare che “ i tre lavori monografici denotano l’avvio di un processo di crescita scientifica del candidato, ancora in atto, che lo condurrà sicuramente al conseguimento della maturità scientifica ”.
Nel giudizio collegiale sulle monografie, la più risalente delle tre presentate, quella del 2011, riceve un esito pienamente ed inequivocabilmente lusinghiero, dimostrando come un percorso già allora era stato compiuto in maniera più che positiva (ma anche i giudizi individuali sarebbero sintomatici del vizio poiché tutte e le monografie ricevono da taluno dei commissari giudizi alternativamente assai positivi, e non solo la prima).
Considerato che le altre pubblicazioni non sarebbero analiticamente considerate in nessuno dei giudizi individuali, emergerebbe un ulteriore contrasto tra i giudizi individuali e quello collegiale, che ne aumenterebbe la illogicità.
Rispetto alle altre 7 pubblicazioni, tutte in collocazione editoriale di primo piano e passate sotto il vaglio del referaggio di docenti che si devono presumere (benché anonimi) esperti della materia, il giudizio collegiale e quelli individuali non sono analitici, e tendono semplicemente a menzionare gli scritti e a definirli nell’insieme e con formule di stile riferite genericamente agli stessi, senza però prenderli in considerazione per il loro singolo contenuto.
Nonostante ciò, la Commissione ha comunque modo di definirli “scritti che si caratterizzano per capacità espositiva e buona informazione” e che “pure ampliano il novero degli interessi del candidato”. L’unica “critica” sarebbe anch’essa una formula di stile, consistente nel tanto apodittico quanto laconico affermare che tali pubblicazioni, pur considerate comunque buone, avrebbero “un taglio prevalentemente ricognitivo e descrittivo”. Ancor prima, la Commissione riconosce che “sono buoni lavori”,... “ma non sono tali da attestare il conseguimento della maturità scientifica, per mancanza di un apporto autonomo al dibattito sui temi affrontati”.
Con il quinto motivo viene dedotta la violazione del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art.97 II comma Cost.; l’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Pur nella consapevolezza della natura non comparativa dell’ASN, più volte affermata dal Giudice amministrativo, il ricorrente si sofferma su deduzioni sul metro di giudizio della Commissione che non potrebbe comunque contraddire il rispetto dei principi generali del diritto amministrativo sub specie della parità di trattamento, uniformità di giudizio, valutazione imparziale dei candidati e così via.
Secondo il ricorrente, le pubblicazioni presentate dal ricorrente dimostrerebbero una lunga, frequente e continua(tiva) presenza in collane e riviste di primo piano, che già garantirebbero un controllo sulla qualità delle medesime anche svolto magari da taluni dei commissari ASN o, comunque, da qualificati docenti esperti della materia. Di fronte ad una mole così grande di produzione, con addirittura tre monografie pubblicate in prestigiose collane di settore, non potrebbe non considerarsi come presupposta la loro qualità, per contraddire la quale sarebbero risultate necessarie motivazioni assai puntuali che non sarebbe dato rilevare nei giudizi.
Sotto altro profilo, la funzione stessa dell’abilitazione comporterebbe che, pur non avendo natura comparativa, costituisce essa un prerequisito in assenza del quale studiosi come il ricorrente non possono neppure partecipare ai concorsi relativi a quella fascia, che costituiscono invece procedure comparative. Dunque, anche il giudizio in valore assoluto dovrebbe presentare i caratteri della parità di trattamento, dell’uniformità di giudizio, dell’imparzialità e così via.
Soffermandosi ancora sulle pubblicazioni, rileva il ricorrente che i vasti titoli e pubblicazioni sono già valutate come elevate per collocazione editoriale e referaggio come pienamente attinenti al settore; che le pubblicazioni sono state accettate e pubblicate in riviste di fascia A (nonché in volumi collettanei finanziati quali risultati di ricerche PRIN), mentre le monografie lo sono state in collane estremamente rilevanti; argomenta quindi circa il fatto che non si tratterebbe di un problema solo quantitativo ma anche qualitativo, nel senso che altri docenti del settore le hanno valutate come meritevoli di diffusione nella comunità scientifica di riferimento, il che implicherebbe anche che le abbiano reputate di qualità elevata; dunque sarebbe altamente presumibile che in altre procedure altri docenti e commissari di concorso, come già accaduto, possano ripetere tale giudizio positivo; che rispetto a molti dei candidati che hanno conseguito l’abilitazione in questa stessa tornata (ed in altre) il ricorrente si troverebbe in un vantaggio iniziale anche considerevole (si pensi a chi si fosse visto riconoscere l’abilitazione addirittura senza una monografia, laddove il ricorrente ne ha almeno tre tutte in ottima collocazione editoriale) in tutti i concorsi per così dire “minori”: assegni di ricerca, incarichi di insegnamento (che, come visto, il ricorrente ha ripetutamente conseguito), concorsi da ricercatore dei tipi previsti per legge. E tuttavia, paradossalmente, gli stessi candidati risulteranno, invece, sicuramente avvantaggiati in maniera definitiva in un concorso da Professore Associato, soltanto perché il ricorrente sarà escluso sin dalla partecipazione a tali concorsi in quanto non in possesso dell’ASN. Così il ricorrente potrebbe prevalere, e facilmente, in un concorso “minore” con uno stesso candidato che invece avrebbe la strada aperta in uno "maggiore", almeno quanto alla impedita partecipazione del ricorrente.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso, eccependone l’inammissibilità (stante la natura discrezionale dei giudizi espressi, che non ammetterebbero sostituzione da parte del giudice) e l’infondatezza (attesa la completezza ed esaustività delle relative motivazioni).
In particolare, dopo aver anteposto una sintetica ricostruzione del quadro normativo (a norma dell’art. 6 del D.M. 120/2016), espone la difesa dell’Amministrazione che la Commissione è tenuta ad attribuire l’abilitazione solo a coloro che ottengono: a) una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal raggiungimento di almeno due dei valori soglia individuati dal D.M. n. 589/2018 per il settore concorsuale di riferimento; b) il possesso di almeno tre dei titoli curriculari scelti dalla Commissione nella prima riunione di insediamento; c) un giudizio della Commissione circa la ‘elevata qualità’ delle pubblicazioni presentate dal candidato che aspiri al conseguimento dell’abilitazione (cfr., tra le molte, TAR AZ n. 1716/2019). Rileva che il giudizio negativo è scaturito da pubblicazioni di carattere prettamente compilativo e descrittivo, dunque, scarsamente originali e innovative, peraltro spesso incentrate sulle medesime tematiche e, in alcuni casi, lacunose nei presupposti e irrisolte nelle conclusioni, quindi inidonee a mostrare il raggiungimento della maturità scientifica necessaria ad accedere alla docenza universitaria.
La correttezza dell’operato della Commissione sarebbe evidente, avendo espresso un giudizio specifico per i lavori monografici, notoriamente considerati di maggior pregio, e un giudizio meno dettagliato, ma sempre chiaro e motivato, con riferimento alle opere minori. Non potrebbe inoltre condividersi la doglianza con la quale il ricorrente sostiene la necessità di una motivazione sostanzialmente rafforzata nelle ipotesi in cui il candidato sia stato valutato positivamente con riferimento al superamento dei valori soglia di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 120/2016 e dei titoli di cui al comma 2, poiché più che chiare risultano essere le motivazioni del giudizio di inidoneità.
Fermo quanto sinora rilevato, parte resistente richiama anche che la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VII sez. ,sent. n.9728 del 4.12.2024, cit), ha ritenuto, relativamente a procedure quali quella per cui è causa, in ogni caso che, anche eventuali “ (…) elementi positivi presenti a favore del candidato non possono bastare, poiché sono presenti anche elementi negativi, che fondano il giudizio di non idoneità (…)” ed evidenzia peraltro che nella specie trattasi, all’evidenza, di un provvedimento diffusamente motivato, essendo state rilevate, come emerge ex actis, una serie di criticità.
Secondo l’Avvocatura, non coglierebbe nel segno la deduzione con la quale il ricorrente sostiene che non si sarebbe dato conto di vari titoli (Professore a contratto di Elementi di diritto amministrativo e dei servizi pubblici presso l’Università di Pisa e così via).
Nella specie, l’odierno ricorrente ha ottenuto una valutazione positiva in ordine al superamento dei valori soglia e al possesso di almeno tre titoli fra quelli selezionati dalla Commissione, ma non ha ottenuto una valutazione positiva in ordine alla qualità delle pubblicazioni allegate ex art. 7 del D.M. 120/2016, che rappresenta condizione essenziale per il conseguimento dell’abilitazione.
La valutazione qualitativa delle pubblicazioni è effettuata a norma dei criteri del sopra citato art. 4, del D.M. 120/2016, che non contemplano l’essere Professore a contratto o cultore di una materia. Pertanto, le esperienze indicate in ricorso, ove allegate e adeguatamente descritte nelle pertinenti sezioni della domanda, potrebbero essere utili ai fini del riconoscimento di alcuni titoli, come peraltro avvenuto nel caso del ricorrente, ma in alcun caso potrebbero testimoniare una produzione scientifica di ‘qualità elevata’, la cui valutazione è peraltro, come noto, demandata esclusivamente alla Commissione.
Ferma l’inammissibilità della censura, si rileva che, posto che gli elementi fondanti il giudizio di diniego si rinvengono ex actis nella diffusa motivazione della Commissione, non è chiaro in che modo le esperienze descritte dal ricorrente potrebbero offrire evidenza di un presunto errore di valutazione della Commissione con riguardo alla produzione scientifica.
L’esame dei titoli e quello delle pubblicazioni rappresentano infatti due fasi distinte della valutazione, in nessun modo condizionate l’una dall’altra, ma entrambe necessarie al fine di ottenere il titolo abilitativo. Per le stesse ragioni, non può in alcun modo condividersi la doglianza con cui il ricorrente sostiene che: “non si tiene affatto conto, né si riscontra, che le mediane sono piu’ che ampiamente superate né che i titoli posseduti tra quelli richiesti sono non semplicemente integrati ma in notevole numero e qualità”. L’infondatezza della doglianza è evidente, atteso che, leggendo anche il solo giudizio collegiale, si riscontra che la Commissione ha rilevato che: “Il candidato raggiunge 3 su 3 valori soglia di cui al D.M. 589/2018. Infatti, è in possesso di 5 titoli tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016 ed è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016. L'insieme dei titoli risulta appropriato sotto il profilo scientifico e didattico. Il candidato presenta n. 10 pubblicazioni di cui al d.m. n. 120/2016 e n. 42 pubblicazioni ai fini degli indicatori. Dalla documentazione presentata risulta che il candidato ha partecipato come relatore a vari convegni in Italia; ha partecipato a gruppi di ricerca; ha diretto attività di ricerca; è componente del comitato di redazione di una rivista; ha svolto attività didattica presso dottorati di ricerca; ha svolto attività didattica in Italia” (evidenziazione aggiunta). Riguardo a tale doglianza, inoltre, si rileva peraltro la carenza di interesse in capo al ricorrente, atteso che, come detto, al medesimo è stato riconosciuto sia il superamento dei valori soglia che il possesso di almeno 3 titoli fra quelli scelti dalla Commissione nel primo verbale
Il ricorrente sostiene di aver subito un pregiudizio dall’applicazione al proprio profilo dei valori soglia ‘standard’ e non di quelli differenziati per il SC 12/D1 – IUS/09. Tale fase del giudizio si considera superata nell’ ipotesi in cui il candidato raggiunga almeno due dei tre valori soglia stabiliti. Il superamento di due di questi, l’ampio superamento di due di questi, il superamento di tre di questi o l’ampio superamento di tre di questi, nulla influenza in ordine alla valutazione globale della domanda presentata. Quella afferente ai valori soglia è una fase valutativa preliminare volta ad accertare che il ricorrente possegga i requisiti minimi di accesso alla valutazione successiva. Pertanto, l’ottenimento di una valutazione positiva con riguardo ai valori soglia non condiziona in alcun modo la successiva valutazione dei titoli e delle pubblicazioni né può far emergere alcuna contraddittorietà nei giudizi espressi dai commissari. Si ricorda peraltro che, ex art. 2, comma 4, lett. d), del DM 589/18: “per i restanti candidati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. La valutazione di detta coerenza è di competenza della Commissione che, dandone sintetica motivazione, indica i valori-soglia da applicare, i quali sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori secondo i termini e le modalità previste con decreto direttoriale”. Dunque, è la Commissione, nell’esercizio della discrezionalità ad essa demandata dalla legge, a determinare, nelle ipotesi in cui preveda dei valori soglia differenziati, l’appartenenza del profilo di un candidato ad un settore scientifico disciplinare specifico piuttosto che a un altro. Di tale decisione il candidato è stato informato al momento della comunicazione dell’esito della fase di giudizio afferente, appunto, al superamento dei valori soglia. Ed invero, accedendo alla propria pagina personale, nella sezione ‘informazioni indicatori’, oltre a prendere cognizione del valore numerico, il candidato può verificare anche la motivazione sottesa all’applicazione di uno specifico regime. Tale motivazione, come richiesto dalla richiamata normativa di settore, deve essere sintetica e può tradursi anche in formule come: i titoli e le pubblicazioni/il profilo del candidato sono/non sono riconducibili al SSD X. Inoltre, nella specie, la legittimità dell’operato della Commissione è oltremodo confermata, ove mai ve ne fosse bisogno, anche per implicita ammissione dello stesso ricorrente. Ed invero, il candidato sostiene di essere “Professore a contratto di Elementi di diritto amministrativo e dei servizi pubblici presso l’Università di Pisa; innumerevoli volte cultore della materia Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto amministrativo”. Ebbene, come è evincibile dall’allegato A al D.M. 855/2015, rubricato “Rideterminazione dei settori concorsuali”, il settore concorsuale 12/D1 – DIRITTO AMMINISTRATIVO, ricomprende i settori scientifico disciplinari IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO e IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Pertanto, contrariamente a quanto il ricorrente vorrebbe sostenere, non è affatto illogico inquadrare il profilo di un professore a contratto di elementi di diritto amministrativo e un cultore della materia di diritto amministrativo nel settore concorsuale IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.D. 533/2021 (bando): “Contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8 e per soli cinque giorni sarà attivata in piattaforma apposita sezione denominata “SEGNALAZIONE”, attraverso la quale il candidato potrà comunicare all’Amministrazione eventuali osservazioni e/o rilievi in relazione alla propria domanda. Entro e non oltre i predetti cinque giorni, il candidato, verificata la propria posizione, ove rilevi l’esistenza di errori meramente formali nella compilazione della propria domanda o nel calcolo dei valori degli indicatori di impatto della produzione scientifica sulla base dei prodotti correttamente indicati, associati e convalidati ai codici WOS/SCOPUS, presenta apposita segnalazione, motivata e documentata, volta a rappresentare l’errore riscontrato e la rettifica richiesta”.
Ebbene, nei suddetti termini, specificatamente previsti dalla citata disposizione, il ricorrente non ha presentato alcuna segnalazione e non può dunque dolersene inammissibilmente e comunque infondatamente, solo ora. Quanto rilevato in ordine alla valutazione dell’impatto della produzione scientifica è valido e si ribadisce in relazione a quanto dedotto in ordine alla valutazione dei titoli.
Con riguardo alle ulteriori doglianze formulate dal ricorrente, non coglierebbe nel segno la deduzione con la quale controparte sostiene, ancora una volta, una presunta contraddittorietà nei giudizi considerato che è possibile leggere: <<“premesso che “dimostra varietà di interessi, per la molteplicità delle problematiche affrontate”, si conclude per la “limitatezza dei temi”>>. Ed invero, il fatto che un candidato analizzi con più lavori diversi aspetti del medesimo tema non è sinonimo di pluralità tematica.
Al contrario, i commissari, all’unanimità, hanno riscontrato come nella produzione scientifica dell’odierno ricorrente ricorrano frequentemente i medesimi argomenti.
A titolo esemplificativo, fra le altre, la monografia n. 2 e quella n. 3 trattano entrambe il tema della semplificazione della pubblica amministrazione, e peraltro la n. 2 affronta l’argomento delle autorità portuali ripreso nelle pubblicazioni n. 4 e n. 5. E ancora, la monografia n. 1 anticipa quanto viene successivamente affrontato nel lavoro intitolato “Riflessi della nuova conformazione degli enti locali sul sistema di servizi pubblici locali” e nel lavoro “Servizi dell'informazione e regole tecniche. A partire dal caso Star Taxi Appmentre”.
Riguardo a quanto ex adverso dedotto in ordine alla collocazione editoriale dei lavori, le argomentazioni appaiono irrilevanti oltre che infondate, considerato che, su questo aspetto, la Commissione non ha mancato di esprimersi positivamente.
Tale giudizio positivo però, si ribadisce, non è stato, alla luce delle abbondanti criticità riscontrate, sufficiente a consentire ai commissari di concludere la procedura con un giudizio di idoneità.
Infine, non coglie nel segno la deduzione con cui il ricorrente sostiene una presunta disparità di trattamento: se ne evidenzia l’assoluta inconfigurabilità, posto che nella specie trattasi di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato né predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (tra le molte, cfr. TAR AZ, sez III Bis, 26/08/2019, n. 10591; Tar AZ, sez. III, 13 aprile 2018, n.4104); il ricorrente basa le proprie deduzioni, ancora una volta, partendo dal sistema tipico delle procedure concorsuali; invece, nel più volte delineato sistema sotteso all’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale è impensabile includere il termine ‘vantaggio’ o ‘prevalere’, che per sé implicano una competizione fra candidati, ipotesi questa radicalmente esclusa dalla disciplina ampiamente richiamata. La resistente conclude quindi per la inammissibilità e infondatezza delle doglianze proposte dal ricorrente.
Nella pubblica udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento avuto riguardo alla costante giurisprudenza in materia (v. ex plurimis, TAR AZ, sez. III, Sent. n. 8634/2017, TAR AZ, sez. IIIB, Sent. n. 8768/2023 sull’identicità tra giudizi; TAR AZ, sez. IV Q, Sent. n. 21390/2024 sulla carenza di motivazione; TAR AZ, sez. III, Sent. n. 7454/2019, sulla qualità dei singoli autori; Tar AZ, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024 sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio).
Premette il Collegio che la ricostruzione dogmatica che il ricorrente propone nell’ultimo motivo di ricorso, nonchè i riferimenti variamente articolati nelle altre censure alla natura peculiare del giudizio a fondamento dell’abilitazione scientifica nazionale, sono certamente condivisibili, in linea di principio; non è invece condivisibile quanto il ricorrente desume da tali premesse, ai fini della loro applicazione concreta nel novero delle ragioni di censura dedotte.
Preliminarmente, osserva il Collegio che dal mero raffronto tra la motivazione (che nella premessa narrativa della presente sentenza è stata riportata appositamente per esteso, sia pure limitatamente al giudizio collegiale) del diniego dell’ASN e le argomentazioni sottese alle ragioni di censura (pure esse riportate il più possibile per esteso, salvi i limiti imposti dal dovere di sintesi), emerge con assoluta chiarezza la natura puramente dialettico-formale di queste ultime, priva di un’effettiva incidenza sui presupposti sostanziali del diniego.
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) la quale per definirlo rimanda (e sottende) all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore".
Quest'ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all'ottenimento dell'abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l'esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
È su tale aspetto che la deduzione della parte ricorrente, come prima solo accennato, non incontra la condivisione del Collegio.
Si consideri sul punto quanto espresso dalla Commissione: “ Tuttavia, l’approccio è prevalentemente compilativo, con alcune lacune in sede di analisi degli istituti di riferimento. L’analisi degli istituti giuridici di riferimento appare parziale e lacunosa, Gli approdi della ricerca non appaiono del tutto chiari perché appare irrisolto l’interrogativo sulla irriducibilità della pubblica amministrazione quale sistema complesso e non semplificabile. I tre lavori monografici denotano l’avvio di un processo di crescita scientifica del candidato, ancora in atto, che lo condurrà sicuramente al conseguimento della maturità scientifica ”.
Segue una disamina analitica delle criticità rinvenute nelle singole pubblicazioni (i lavori del 2021 ““ Ancora sull'amministrazione di risultato”, in REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS POLITICOS, e il lavoro del 2021, intitolato “Servizi dell'informazione e regole tecniche. A partire dal caso Star Taxi App.” (quest’ultimo una nota a sentenza). ”) per i quali la Commissione ha dichiarato “ Sono buoni lavori, ma non sono tali da attestare il conseguimento della maturità scientifica, per mancanza di un apporto autonomo al dibattito sui temi affrontati. ”; e così via (si rimanda alla lettura del giudizio come riportata nella premessa narrativa della presente sentenza).
Nonostante il pur evidente sforzo profuso dalla difesa dell’odierno ricorrente, appare evidente come le censure dedotte si appuntino su di una critica formale ed estrinseca al percorso argomentativo della Commissione, che non sfugge al fatto che l’oggetto della doglianza è una vera e propria sostituzione del giudizio (“obiettivo”) di non idoneità della Commissione con un giudizio (altrettanto assertivo) del ricorrente.
Il punto è ben rilevato dalla difesa dell’Avvocatura, laddove quest’ultima evidenzia che l’esito di non idoneità è scaturito dalla ritenuta attuale non adeguatezza dell’evoluzione del contributo scientifico del ricorrente, come espresso nelle pubblicazioni sottoposte al procedimento, del quale non si esclude un certo pregio ed anche la potenzialità di assurgere a più elevati livelli di elaborazione, ma si rileva il fatto che ancora si tratta di uno studio complessivamente compilativo.
Come riportato in parte narrativa, la natura prevalentemente ancora compilativa dei contributi del ricorrente è argomentata ed approfondita – senza specifiche contestazioni o repliche – dall’Avvocatura, la quale non manca di correlare le diverse pubblicazioni e gli argomenti, così da rendere ancora più percepibile la conferma di quanto le censure (formali) di parte ricorrente vorrebbero (invano) smentire.
Il giudizio così formulato dalla Commissione è dunque espressivo di un apprezzamento di merito che attiene alla negazione della sussistenza (lo si ripete, attuale, ma non necessariamente definitiva) dei presupposti di specializzazione necessari per accedere all’abilitazione nella prima fascia.
Ad un attento esame, si verifica che sono proprio i rilievi formulati circa la pretesa contraddittorietà “intrinseca” del giudizio nella parte in cui, partendo da valutazioni positive pervengono a conclusioni negative, a disvelare la natura solo argomentativa e non sostanziale delle censure dedotte: invero, è oggetto di comune esperienza il fatto che la normale dialettica valoriale consente senza contraddizione di svolgere una premessa nella quale si lasciano emergere elementi di fatto o di giudizio “positivi”, ossia favorevoli all’esaminato, per poi concludere circa la loro insufficienza, ogni qual volta la – pur rilevata – “positività”, non è però ancora tale da superare una determinata soglia di meritevolezza o di rilevanza, come accade nel caso di specie; ed, anzi, una tale metodologia dialettica è particolarmente apprezzabile proprio in quanto traccia un percorso aperto a futuri sviluppi ed offre preziose indicazioni metodologiche o di approfondimento a quanti, aperti alla critica positiva, si vogliano lasciare guidare nel confronto scientifico tra componenti della relativa comunità (“tra pari”).
Da ciò deriva quindi che nessuna delle censure dedotte può superare i limiti di una critica puramente formale che tende alla ripetizione della valutazione, ma senza che sia possibile riconoscere quel necessario deficit motivazionale logico o sostanziale che dovrebbe consentirla.
Tale conclusione appare di facile evidenza nell’esame del primo motivo ( 1 eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà tra atti (valutazione e giudizio conclusivo), difetto di istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento ), laddove il ricorrente argomenta circa l’esistenza di profili di contraddittorietà intrinseca del giudizio di abilitazione, parcellizzandone il percorso argomentativo in un’artificiosa frammentazione (solo) testuale, così prestando il fianco al rilievo che ne viene disattesa l’unitarietà logico-sostanziale. Non soccorre la tesi di parte ricorrente sull’argomento della mancata valorizzazione delle “mediane” posto che il riferimento della Commissione ai mancati presupposti della qualità delle pubblicazioni è da solo dirimente a condurre all’esito negativo del giudizio; né può venire in rilievo, anticipando l’esame di profili successivi (secondo motivo), quanto argomentato in ordine al (meno rilevante) profilo di specializzazione del sottosettore IUS/09. Infatti, una volta chiarito che l’esito del giudizio è dipeso dalla dirimente circostanza che le pubblicazioni sono state motivatamente ritenute non ancora idonee per consentire il conseguimento dell’abilitazione, nessuna conseguenza poteva registrarsi sul punto laddove si fosse presa in esame la posizione del concorrente in ordine al sottosettore IUS /09; i profili di censura sui quali la difesa del ricorrente si è soffermata sono dunque recessivi.
Per le medesime ragioni non può fornire alcun valido presupposto di censura quanto argomentato in ordine alla rilevanza editoriale delle riviste sulle quali i contributi del ricorrente sono stati pubblicati (terzo e quarto motivo), atteso che il giudizio della Commissione è scaturito dall’esame dei relativi contenuti (rispetto ai quali le valutazioni della rilevanza delle riviste sono ovviamente recessive, senza considerare le diverse finalità dei relativi giudizi, editoriale e di abilitazione, che implicano differenti metri di valore).
Neppure rileva la omessa indicazione, nel testo della motivazione della Commissione, di titoli o di specializzazioni che il ricorrente vanta al suo attivo nel proprio curriculum (secondo motivo), ancora una volta in quanto i relativi argomenti – oltre che meramente formali – sono eccentrici rispetto ai presupposti del giudizio impugnato; né si vede come avrebbe dovuto rilevare una eventuale migliore considerazione dei profili di carriera del ricorrente al fine dell’apprezzamento dei contenuti delle monografie e delle pubblicazioni (se non ad aggravare, attesa la maggiore specializzazione che il ricorrente afferma essere stata colposamente ignorata, la natura prevalentemente compilativa dei contributi offerti, in quanto alla predetta maggiore specializzazione avrebbe dovuto corrispondere, logicamente, un maggior rigore nell’esigibilità di un pensiero originale e creativo; l’argomento quindi non solo non avvantaggia, ma danneggia l’interesse del ricorrente).
La mancata valutazione analitica di ogni pubblicazione presentata, come dedotto nel quarto motivo, integra, ancora una volta, una critica meramente formale del percorso argomentativo della Commissione, atteso che quest’ultima ha diffusamente argomentato sulle criticità del contributo offerto, sia pure dedicando maggiore analisi testuale alle monografie espressamente citate; per come formulata la doglianza, il ricorso si limita a lamentare una valutazione (più) analitica, ma senza dedurre quali contenuti specialistici sarebbero stati -in tesi- trascurati.
Quanto dedotto al quinto motivo, infine, nell’invocare una possibile aporia effettuale del diniego di abilitazione presta il fianco all’obiezione che il relativo giudizio, proprio in quanto non comparativo, deve fondarsi su di un accertamento “assoluto”, ovvero raffrontato ad un “modello” di docente astratto che viene delineato dalla norma e dal giudizio di esperienza che proviene da chi l’abilitazione ha già conseguito (giudizio di esperienza e di prassi accademica) e slegato da punti di comparazione esterni, che includono sia altri candidati, sia altre fattispecie procedimentali o concorsuali, che la norma non prende in considerazione.
Rinviando per tutto quanto sin qui non argomentato a quanto più diffusamente dedotto dall’Avvocatura, la cui memoria è nota alla parte ricorrente, conclusivamente il Collegio non può non rilevare come le doglianze formulate in rapporto alle pubblicazioni costituite dai lavori richiamati nella premessa narrativa integrino altrettante censure di vero e proprio merito amministrativo, in quanto il ricorrente ripropone a fondamento dell’azione le proprie considerazioni scientifiche che oppone alla diversa conclusione cui sono giunti i componenti della Commissione; la risoluzione di tale antinomia dipenderebbe interamente da un giudizio circa la originalità ed innovatività degli studi svolti che non può prescindere dalla disamina del loro contenuto.
In particolare, va condivisa la tesi dell’Avvocatura secondo cui dal giudizio collegiale emerge che i commissari, pur avendo riscontrato nella produzione scientifica del candidato piena coerenza con le tematiche del settore, continuità temporale e adeguata collocazione editoriale, hanno ritenuto la stessa carente sotto il profilo qualitativo evidenziando seri limiti di carattere metodologico nei diversi lavori sottoposti al vaglio dal ricorrente. Nessuna contraddittorietà può evincersi – come sopra accennato - dalla circostanza che sia stata espressa anche una valutazione positiva, posto che tale circostanza di per sé non esclude che il contributo sia, al contempo, apprezzabile sotto alcuni profili, ma non adeguatamente supportato in senso qualitativo con riferimento ai contenuti e alle metodologie applicate, le cui carenze – apprezzate, lo si ripete, secondo un criterio di merito amministrativo che è insindacabile dal giudice – sono descritte in maniera chiara ed analitica.
Per queste ragioni, nessuna delle censure dedotte può trovare ingresso nel giudizio, con conseguente reiezione del ricorso; la particolare valenza delle questioni dedotte comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO