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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/10/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3299 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “modifica delle condizioni concernenti l'affidamento e il contributo al mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio;
decadenza dalla responsabilità genitoriale”
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Maria De Filippis
Ricorrente
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento di
(c.f.: ), rappresentata e difesa nel presente giudizio CP_2 C.F._3 dalla Curatrice speciale, Avv. RI MO, come da decreto di nomina ex art. 473 bis.8, comma 1, lett. a) c.p.c. del 28.7.2023;
e del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 14.7.2023, – premesso che dalla relazione con Parte_1
Cont
era nata la figlia (17.8.2016), riconosciuta da entrambi i genitori, e che il Controparte_1
Tribunale di Latina, aveva già statuito in ordine all'affidamento, collocamento, diritto di visita paterno e mantenimento della minore nell'ambito di due diversi giudizi (n. r.g. 3062/2018 e n.
r.g. 2336/2021) – chiedeva a modifica delle condizioni previste nel decreto n. cronol. 121/2022 di pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del o, in subordine, di CP_1 disporre l'affido esclusivo c.d. rafforzato della minore in favore della madre, nonché
“relativamente al diritto di visita, stante i gravi fatti esposti, si chiede che lo stesso venga revocato ovvero in subordine che si regolato con i provvedimenti ritenuti più opportuni, tenendo conto che, ove autorizzata, la ricorrente si trasferirà in Firenze, portando seco la minore;
in ordine al mantenimento, avendo il CP_1 riacquistato la libertà personale ed essendo occupato, si chiede che venga ripristinata la somma di € 350,00, giusto decreto 1068/2020, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Latina”.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che:
- a seguito della sentenza n. 687/2022 del Tribunale di Latina che aveva condannato il CP_1 alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 612 bis, comma 2, c.p. commesso ai danni dalla il Tribunale di Latina, sez. famiglia - Parte_1 con decreto n. cronol. 121/2022 reso nell'ambito del procedimento rubricato al n. di RG n.
2336/2021 - modificando le precedenti statuizioni di cui al decreto n. 1068/2020 emesso nel giudizio n. r.g. 3062/2018, aveva così statuito: “In modifica di quanto disposto nel decreto n. cron. 1068 del 2020, dispone l'affido esclusivo della minore alla ricorrente, con diritto di visita del padre come CP_2 indicato in parte motiva, con monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di Latina, che provvederà a quanto indicato in parte motiva, per ciò che attiene al diritto di visita del padre e agli interventi predisposti come indicati sempre in parte motiva, e per l'intervento psicoterapico per il resistente, del CSM Asl Latina Distretto Sanitario
2. Manda al Servizio Sociale del Comune di Latina di relazionare ogni sei mesi al Giudice Tutelare del
Tribunale di Latina sul monitoraggio effettuato. Manda al CSM Asl Latina Distretto Sanitario 2 per il
2 percorso psicoterapico a favore del resistente. Manda al SERD Asl Latina Distretto Sanitario 2 per verificare il mancato uso di sostanze stupefacenti (e in caso contrario per un percorso terapeutico di disintossicazione).
Riduce ad € 200,00 l'assegno di mantenimento, solo fintantoché perduri uno stato di privazione della libertà personale che non gli consenta di lavorare”;
- il una volta riacquistata la libertà personale nel novembre 2022, aveva omesso di CP_1 compiere i percorsi prescritti presso il CSM ed il , tanto che il Servizio Sociale, stante Pt_2
l'inottemperanza del alle prescrizioni del Tribunale, aveva ritenuto di dover sospendere CP_1 gli incontri protetti tra il padre e la figlia;
- il recentemente, aveva adottato ulteriori atteggiamenti persecutori ai danni della CP_1
e delle persone a lei vicine, tanto da costringerla a sporgere una nuova denuncia nei Parte_1 confronti dell'ex compagno;
- il non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento per la figlia, disinteressandosi, CP_1 pertanto, non solo delle sue esigenze morali ma anche materiali.
Con decreto del 28.7.2023 il Giudice Istruttore, letto il ricorso introduttivo, nominava l'Avv.
RI MO quale curatore speciale della minore.
Con istanza depositata il 02.08.2023, – rappresentando che le condotte Parte_1 intrusive e persecutorie, nuovamente attuate da , erano fonte di paure e Controparte_1 continui stati d'ansia per la ricorrente e le compromettevano seriamente il normale svolgimento della vita quotidiana - chiedeva di essere autorizzata a trasferire la residenza della figlia, al fine
“di tutelare la propria incolumità e per garantire alla minore una vita spensierata e serena” e ad iscriverla presso l'istituto scolastico prescelto dalla madre nel luogo di nuova residenza.
Instaurato il contraddittorio tra le parti in ordine alla predetta istanza, con ordinanza del
12.10.2023, il giudice istruttore - sul presupposto che “detto trasferimento risponde agli interessi della minore, atteso che gli incontri protetti padre-figlia sono stati sospesi a causa del comportamento del resistente, il quale – riacquistata la libertà personale – non ha aderito ai percorsi disposti, presentandosi una sola volta presso i Servizi Sociali ed il e mostrando, pertanto, disinteresse nei confronti della figlia” – accoglieva Pt_2
l'istanza e autorizzava la madre al trasferimento della residenza della minore e all'iscrizione della minore presso la scuola primaria scelta dalla madre.
In data 29.01.2024 si costituiva in giudizio, , per il tramite del Curatore speciale, CP_2 avv. RI MO, la quale aderiva alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale e chiedeva di affidare la minore in via esclusiva alla madre.
3 All'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c., con ordinanza del
30.04.2024, previa dichiarazione di contumacia del non costituitosi in giudizio seppur CP_1 regolarmente citato, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “in modifica di quanto disposto nel decreto n. cron. 121 del 2022: DISPONE l'affido esclusivo rafforzato della minore alla ricorrente, con diritto di visita del padre – previa valutazione CP_2 dell'assenza di pregiudizio per la minore – a tal fine il Servizio Sociale del Comune di Latina provvederà a coordinarsi con il Servizio Sociale del Comune di residenza effettiva della madre e della minore, con incarico di relazionare sul nucleo familiare, sul benessere della minore e sui rapporti tra i genitori e la minore, entro il
30.9.2024; DISPONE che la Curatrice Speciale della minore – nel suo compito di assicurare la tutela degli Cont interessi e del diritto di alla bi-genitorialità – si coordini con i Servizi Sociali di Latina e del comune di residenza effettiva della minore e depositi una memoria, dopo aver preso contatti con la bambina, anche presso gli uffici dei Servizi Sociali;
RIPRISTINA il quantum dell'assegno di mantenimento ad euro 350,00 mensili, oltre ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come già disposto con decreti n. 1068/2020 e
n.121/2022”.
Quindi, acquisita la relazione del Servizio Sociale incaricato e precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
Preliminarmente, va rilevato che la causa appare matura per la decisione e non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
Sempre in via preliminare, giova osservare che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni riguardanti l'affidamento o il mantenimento dei figli ex art. 337 quiquies c.c., analogamente a quanto avviene per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, è fondata sul mutamento di presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime e, dunque, sulla sopravvenuta inadeguatezza del regime vigente;
a tal fine occorre che l'istante dia prova della presenza di fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione preesistente e, inoltre, dell'idoneità concreta delle modificazioni intervenute a determinare un mutamento rilevante dell'assetto fino ad allora esistente, tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico.
Pertanto, la natura stessa della decisione in ambito familiare, emessa rebus sic stantibus, priva, cioè, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni del regime vigente in punto di affidamento o mantenimento dei figli, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo
4 mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nonché sull'affidamento, collocamento e regime di visita della minore.
Per quanto concerne la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1
, avanzata da oltre che dalla Curatrice Speciale della minore,
[...] Parte_1 occorre rilevare che il codice civile prevede, all'art. 330, che il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
Dall'esame della disposizione codicistica si ricava, dunque, che il legislatore ha ancorato la possibilità per il giudice di adottare i provvedimenti in esame alla ricorrenza di un duplice presupposto: da un lato la violazione, da parte del genitore, dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale o l'abuso dei relativi poteri e, dall'altro lato, il pregiudizio per il figlio.
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, “la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (Cass. n. 24708/2024).
Ebbene, il Collegio ritiene che il successivamente al decreto n. 121 del 2022 del CP_1
Tribunale di Latina, abbia sistematicamente violato e trascurato i doveri genitoriali ponendo in essere condotte idonee ad arrecare un grave pregiudizio alla figlia minore.
Ci si riferisce, innanzitutto, al fatto che il si sia sottratto ai percorsi presso il C.S.M. ed il CP_1
.D. prescritti dal decreto n. 121 del 2022 del Tribunale di Latina e funzionali ad assicurare Pt_2 una graduale ripresa dei rapporti padre-figlia, tanto che il Servizio sociale ha ritenuto opportuno sospendere gli incontri tra il e la figlia (v. relazione del Servizio Sociale di Latina CP_1 trasmessa in data 12.6.2023, in atti, redatta nell'ambito della vigilanza pendente innanzi al
Giudice Tutelare, ove è dato leggersi: “Per quanto riguarda i percorsi indicati da Decreto
(V.G.n.2236/2021), da Dicembre 2022 ad oggi, il signor ha effettuato un unico accesso presso la CP_1
Asl-Csm di Latina e presso il SERD. Sentito il Dottor del Servizio Asl-CSM, lo stesso ha Persona_1 riferito che il signor avrebbe affermato di aver già effettuato un percorso psicoterapico in carcere e per tali CP_1 motivi non avrebbe ritenuto necessario darvi seguito. In merito al SERD, la dott.ssa ha riferito alla Tes_1 scrivente che il padre della minore si sarebbe recato presso il loro servizio una volta sola senza poi ripresentarsi.
Pertanto, valutata la mancata adesione del signor ai suddetti percorsi, il Servizio scrivente ha CP_1
5 provveduto a convocarlo più volte ma lo stesso non si è presentato agli appuntamenti fissati;
raggiunto telefonicamente, ha affermato di venire al Servizio solo ed unicamente per incontrare la figlia. Pertanto, gli operatori scriventi, sono stati impossibilitati a confrontarsi con il padre della minore, al fine di comprendere le ragioni della mancata adesione ai percorsi previsti. Considerata l'importanza dell'adesione ai suddetti percorsi e che, se fossero stati regolarmente espletati, avrebbero comportato la liberalizzazione degli incontri (così come disposto da Vostro Provvedimento emesso in data V.G.n.2236/2021), il Servizio scrivente ha ritenuto opportuno sospendere momentaneamente gli incontri padre-figlia presso il Servizio”).
Il resistente non solo si è sottratto ai necessari percorsi disposti dal Tribunale funzionali ad un graduale ripristino dei rapporti padre-figlia ma, inoltre, a seguito della sospensione degli incontri con la figlia non si è alcun modo attivato affinché che tali incontri fossero ripristinati, mostrando così totale disinteresse (v. relazione del 26.9.2024, del Servizio Sociale del Comune di Latina dove si legge: “Più volte contattato dal Servizio scrivente il signor invece, non si è reso CP_1 reperibile e non ha provveduto a riprendere contatti”).
Ed ancora. Successivamente al decreto n. 121 del 2022 del Tribunale di Latina, il oltre a CP_1 trascurare le esigenze morali della figlia, si è, altresì, disinteressato delle sue esigenze materiali, omettendo di corrispondere il mantenimento disposto dal Tribunale, in totale violazione dei propri doveri economici nei confronti della minore, come rappresentato dalla ricorrente e dalla
Curatrice speciale.
A ciò di aggiunga, che il nonostante avesse già riportato una condanna definitiva per il CP_1 reato di cui all'art. 612 bis, comma 2 c.p. commesso nel 2018 ai danni della si è reso Parte_1 responsabile nel 2023, una volta riacquistata la libertà personale, di nuovi ed ulteriori comportamenti persecutori nei confronti della tanto da essere stato nuovamente Parte_1 attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e successivamente condannato con sentenza n. 23/25 del Tribunale di Latina del 17.1.2025, per il reato di cui all'art. 612 bis, comma 1 e 2 c.p. alla pena complessiva di anni due e mesi quattro di reclusione
“ritenuta la recidiva contestata e la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Latina del 7.3.2022, irrevocabile 8.11.2022”.
Tali ultime condotte persecutorie del penalmente sanzionate e poste ai danni della CP_1
hanno senza dubbio provocato anche un grave pregiudizio nei confronti della figlia Parte_1 minore, che ha visto alterato le proprie abitudini di vita a causa del comportamento del padre, tanto che nel corso del presente procedimento la ricorrente ha chiesto ed ottenuto (con
6 provvedimento del 12.10.2023) l'autorizzazione a trasferire la residenza della minore “al fine di tutelare la propria incolumità e per garantire alla minore, come è giusto, una vita spensierata e serena”.
Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che “i comportamenti vessatori del genitore, anche se non rivolti direttamente in danno dei figli, ma che li coinvolgano come involontari spettatori del conflitto coniugale sono gravemente lesivi della loro integrità psico-fisica e hanno conseguenze fortemente negative sul loro processo di crescita tanto che possono legittimamente condurre alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore responsabile” (cfr. Cass. civ. n.
17892/2022, Tribunale di Bari n. 2975/2022).
Ebbene, la gravità delle condotte descritte, unita all'attuale assenza di rapporti con la figlia e all'atteggiamento di non resipiscenza del (che lascia presumere che lo stesso potrebbe CP_1 porre nuovamente in essere analoghe condotte, senza comprendere gli effetti negativi che le stesse possano avere sulla figlia), sono indici sintomatici di una totale carenza genitoriale che fonda la declaratoria di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
Dalla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale per il consegue l'affido CP_1 super esclusivo della minore alla madre collocataria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. concentrando in tal modo sulla anche tutte le decisioni di maggiore importanza Parte_1 afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale.
Il provvedimento di decadenza ex art. 330 c.c., come noto, non comporta l'interruzione automatica dei rapporti con il genitore dichiarato decaduto, né va ad influire sugli aspetti obbligatori, ovvero il mantenimento della prole, che resta salvo. In particolare, continuano ad applicarsi gli artt. 147 e 148 c.c., in quanto, come sottolineato dalla Suprema Corte, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n
16559).
Ebbene, rinviando ad una successiva trattazione gli aspetti economici, per quanto riguarda, invece, il diritto di visita paterno, ritiene il Collegio di non poter prevedere alcun diritto di visita allo stato per il ed a beneficio della figlia minore, dovendosi necessariamente CP_1 subordinare tale previsione ad una sua volontà di seguire i percorsi presso il CSM e il SER.d che già gli erano stati prescritti dal Tribunale di Latina con decreto n. 121 del 2022 e che il CP_1 ha rifiutato. L'adesione del a tali percorsi, unitamente al compimento di un percorso a CP_1
7 sostegno della genitorialità, costituisce condizione essenziale perché possa ipotizzarsi una ripresa del rapporto padre-figlia.
Laddove il accetti di aderire a percorsi già prescritti con decreto n. cron. 121/2022 del CP_1
23.5.2022, il Servizio Sociale del Comune di Latina, previa valutazione dell'assenza di elementi di pregiudizio per la minore, di concerto con il Consultorio familiare e con l'ausilio di uno psicologo, potrà prendere contatti con onde organizzare incontri con il Parte_1 padre, da compiersi in ambiente protetto, secondo le modalità che riterrà opportune, tenendo conto delle esigenze di tutti gli interessati, in special modo della minore. Successivamente, nel caso di esito positivo dell'andamento degli incontri protetti e previa valutazione dell'assenza di elementi di pregiudizio per la minore, potranno affiancarsi a tale modalità quella delle uscite all'esterno della struttura, secondo modalità che il Servizio incaricato predisporrà, tenendo conto, quale criterio-guida, della necessità di aumentare il numero degli incontri padre-figlia e consentire modalità di visita paterne meno rigide e che favoriscano uno sviluppo armonico e il più possibile naturale dei rapporti-padre figli al di fuori della struttura.
Sul mantenimento della figlia minore
Quanto alla misura della contribuzione al mantenimento della figlia minore, va accolta la domanda avanzata da di prevedere carico del l'importo di € 350,00 Parte_1 CP_1 quale contributo ordinario per il mantenimento della figlia, già individuato con il decreto n. cronol 1068/2020 del 22.5.2020 (n. r.g. 3062/2018).
Va osservato, difatti, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, con riferimento alle situazioni reddituali ed economiche delle parti, nel corso del giudizio è emerso quanto segue.
La ricorrente ha dichiarato di percepire l'indennità a titolo di assegno unico per € 500,00 CP_3 annui, di essere socio della società M. BROTHERS RL e di essere stabilmente occupata con
8 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 12/09/2023, full – time, inquadrata nel IV livello del CCNL Commercio – Confcommercio, mansioni di responsabile di negozio, sede di lavoro Latina (LT) Via Costa nr. 18, presso società “Da Sor US RL (v. dichiarazione sostitutiva depositata in data 15.9.2023). Dalle dichiarazioni reddituali Parte_1 in atti risulta, inoltre, la percezione, da parte di , di un reddito da lavoro lordo Parte_1 annuo circa 13.000,00 (v. certificazioni uniche in atti), mentre non risulta conosciuta l'attuale posizione lavorativa e reddituale del CP_1
Come noto, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr., tra gli altri, Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del
15.4.2015), tant'è che la Suprema Corte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non potendo, perciò, la responsabilità del genitore essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. sent. n. 7372/2013 e 5751/2011).
Inoltre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Ebbene - tenuto conto della astratta capacità lavorativa del in ragione della sua giovane CP_1 età, valutate le esigenze della figlia minore legate all'età, considerato che i compiti di cura ed Cont accudimento di sono esclusivamente a carico della madre, valutati i redditi della Parte_1 considerato che la riduzione dell'assegno di mantenimento, da euro 350,00 ad euro 200,00 era stata prevista “fintantoché perdurasse uno stato di privazione della libertà personale” (v. decreto n.121/2022), considerato, inoltre, che avendo riacquistato la libertà personale, Controparte_1
l'esigenza di contrazione del quantum del mantenimento risulta essere venuta meno - appare equo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla entro il 5 di ogni mese la somma di euro 350,00 mensili, oltre ISTAT, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, come già previsto con ordinanza provvisoria del
30.4.2024.
9 Sulle spese di lite.
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono porsi interamente a carico del resistente;
le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, in modifica del decreto n. cronol.
121/2022 del 23.5.2022 (n. r.g. 2336/2021) e del precedente decreto n. cronol 1068/2020 del
22.5.2020 (n. r.g. 3062/2018), così provvede:
- DICHIARA decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_1
Cont minore (nata il [...]);
- AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre con Parte_1
collocamento stabile presso la stessa e con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior importanza per la minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale (c.d. affidamento super-esclusivo);
- PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
Cont minore versando a , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, Parte_1 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT;
- PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, ciascuno nella misura del Cont 50%, alle spese straordinarie necessarie per la figlia minorenne determinate come da protocollo di questo Tribunale;
- ad aderire ai percorsi di sostegno prescritti, invitandolo a Controparte_4
dimostrare concretamente il suo impegno a voler garantire il benessere della figlia, attraverso la partecipazione ad un percorso di sostegno alla genitorialità, ad un percorso psico-terapeutico presso il CSM ed ai prescritti accertamenti presso il Pt_2
- CONDANNA a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
pari a € 5.261,00 per compensi professionali ed € 27,00 per esborsi documentati
[...] oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
10 - CONDANNA a rifondere le spese di lite in favore di , Controparte_1 CP_2
pari a € 3.809,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al
Servizio Sociale del Comune di Latina.
Latina, 22.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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