Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 252/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 252/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo TEDESCHI, come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Controparte_1 P.IVA_1
Clara COLLETTI e Stefano CARPANESE, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- previo rigetto delle domande svolte in via riconvenzionale da nei Controparte_1
confronti di accertarsi e dichiararsi che tra e la Parte_1 Controparte_1
ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro, soggetto alla disciplina Parte_1
della Legge italiana, ove la ricorrente ha ricoperto mansioni di dirigente nel periodo compreso tra il 17.7.2011 e il 5.9.2011;
- conseguentemente, condannarsi la convenuta ad immediatamente Controparte_1
pagare alla ricorrente le seguenti somme:
pagina 1 di 10
Euro 730,77 per rateo tredicesima;
Euro 492,19 per rateo ferie non godute;
Euro 38.000,00 per preavviso;
Euro 302,86 per rateo TFR
e così complessivamente la somma di Euro 46.608,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della cessazione del rapporto, il 5.9.2011, al saldo effettivo;
in subordine accertarsi e dichiararsi che tra e la ricorrente Controparte_1 [...]
è intercorso il rapporto di lavoro di cui alla bozza di contratto prodotta (doc. n. Parte_1
5) ove la ricorrente ha ricoperto mansioni di dirigente nel periodo compreso tra il
17.7.2011 e il 5.9.2011 e, conseguentemente, condannarsi la convenuta Controparte_1
ad immediatamente pagare alla ricorrente le somme dovute in virtù del contratto di lavoro di fatto eseguito dalle parti per retribuzioni, ratei ferie, tredicesima, preavviso e T.F.R., nella misura che sarà ritenuta anche equitativamente di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della cessazione del rapporto, il 5.9.2011, al saldo effettivo;
- In ogni caso, condannarsi altresì la società convenuta a rifondere a Parte_1
l'importo di Euro 3.646,27, pari a quanto dovuto corrispondere per mancato preavviso alla società oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di Controparte_2
cessazione del rapporto, il 5.9.2011, al saldo effettivo;
- In ogni caso, condannarsi, infine, la società convenuta al risarcimento Controparte_1
del danno nei confronti di per averla indotta a lasciare il precedente Parte_1
posto di lavoro a fronte della promessa di una stabile occupazione come dirigente, danno da quantificarsi nella misura che sarà ritenuta anche equitativamente di giustizia;
- Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed
IVA inclusi, come da nota spese che si dimette.
Per parte convenuta:
- nel merito: respingere tutte le domande ex adverso formulate; respingere la domanda pagamento della retribuzione, rateo tredicesima, rateo ferie non godute e rateo T.F.R. poiché non dovute a causa delle gravi problematiche aziendali e danni cagionati dalla
Dott.ssa alla respingere la richiesta di indennità di Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 10 mancato preavviso quantificata in € 38.000,00, perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
respingere la richiesta di risarcimento danni per le suesposte ragioni;
dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla Dott.ssa ; Parte_1
-nel merito ed in via riconvenzionale: condannare la Dott.ssa al risarcimento Parte_1 dei danni subiti da quantificati in € 30.000,00 o nella maggiore o minor Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, a fronte dell'abbandono del posto di lavoro da parte della medesima e delle gravi problematiche aziendali causate dal comportamento della ricorrente.
- Con vittoria di spese e competenze professionali legali, oltre accessori come per legge, per il presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Il ricorso della GN è solo parzialmente fondato, nei termini e per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
1.Con l'originario ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 7.3.2013, la sig.ra
[...]
adiva il Tribunale di Padova per sentir condannare la società Parte_1 Controparte_1
previo accertamento del rapporto di lavoro intercorso nel periodo compreso tra il
17.7.2011 ed il 5.9.2011, al pagamento delle seguenti somme: Euro 7.082,85 per retribuzioni;
Euro 730,77 per rateo tredicesima;
Euro 492,19 per rateo ferie non godute;
Euro 38.000,00 per preavviso;
Euro 302,86 per rateo T.F.R.; Euro 3.646,27 per quanto corrisposto dalla ricorrente alla società per mancato preavviso;
Controparte_2
della somma ritenuta di giustizia per danno da induzione alle dimissioni dal precedente posto di lavoro a fronte della promessa di una stabile occupazione dirigenziale.
2. Si costituiva la convenuta la quale contestava la fondatezza delle Controparte_1
domande della GN e svolgeva, al contempo, domanda riconvenzionale, Parte_1
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Tribunale di Magdeburgo, così come individuato, nella bozza di contratto e comunque determinata ai sensi dell'art. 4, co.2, L. 218/95 e dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles quale luogo di svolgimento dell'attività di lavoro;
sosteneva, in ogni caso, l'applicabilità del diritto tedesco o, in subordine, la disciplina concordata dalle parti nella bozza di contratto.
pagina 3 di 10 3. Con sentenza n. 266/2017, pubblicata il 19.4.2017, il Tribunale di Padova, accogliendo l'eccezione preliminare formulata da parte resistente, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale di Magdeburgo, con compensazione delle spese di lite.
4. A seguito dell'appello avverso la suddetta sentenza da parte della GN , la Parte_1
Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 728/2021 pubblicata il 4.2.2022, dichiarava la sussistenza della giurisdizione italiana e per l'effetto rimetteva le parti avanti il Tribunale di Padova ai sensi dell'art. 353 cpc, compensando tra le parti le spese del grado di giudizio.
5. Il processo veniva quindi riassunto dalla GN cui seguiva la Parte_1
costituzione della Controparte_1
6. La causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale, tentata più volte, ma invano, la conciliazione delle parti.
7. La causa veniva quindi decisa, autorizzato il deposito di note anche in relazione alla questione del diritto del diritto applicabile.
8. Come eccepito dalla società convenuta, al rapporto di lavoro intercorso tra le parti non risulta applicabile il diritto italiano, bensì il diritto tedesco, come già ritenuto con l'ordinanza del 23.11.2024, le cui argomentazioni sono qui richiamate.
8.1. La Corte di Appello di Venezia ha, in maniera condivisibile, confermato la giurisdizione del giudice del lavoro italiano.
In base all'art. 57 della L. 218/1995 il diritto applicabile va rinvenuto alla stregua della
Convenzione di Roma del 19.06.1980, ratificata dall'Italia con L. 18.12.1984 n. 975, il cui art. 3, comma 1, recita che “Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti” e che, in ogni caso, alla stregua dell'art. 6, comma 2, “In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto di lavoro è regolato: a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese […]” ; a sensi dell'art. 21, “La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di curi uno
Stato contraente è o sarà parte”.
La successiva adozione del Regolamento ROMA I relativo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali sostituisce dal 17.12.2009 la predetta Convenzione di Roma del pagina 4 di 10 1980 e che, dunque, il rinvio operato dalla L. 218/1985 va oggi riferito al predetto regolamento, avente in ogni caso efficacia diretta nell'ordinamento nazionale;
Il Regolamento ROMA I, all'art. 8, dispone “Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3” e che il richiamato art. 3 dispone che “Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso”, nonché che, in ogni caso, il paragrafo 2 del predetto art. 8 precisa che “Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro”.
Il richiamo al “contratto” e non al “rapporto” di lavoro non è idoneo ad escludere dal campo di applicazione di nche le situazioni di mero fatto o prestazioni erogate Pt_2
in forza di un contratto nullo, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte di
Giustizia (cfr ex multis CGUE 15.12.2011, C-384/10, Voogsgeerd).
8.2. Pertanto, nel caso di specie trova applicazione la legge tedesca, alla luce del collegamento principe della volontà delle parti, nonché del collegamento della lex loci laboris (art. 8, par. 2), avuto riguardo da un lato al riferimento espresso alla legislazione tedesca nella bozza di contratto, dall'altro al fatto che è il territorio tedesco luogo di svolgimento abituale dell'attività lavorativa, ovverosia il luogo nel quale il lavoratore ha adempiuto la parte essenziale delle sue obbligazioni ovvero ove si è collocato il centro effettivo della sua attività (sul punto cfr Corte di Giustizia CE, 9.01.1997, C-383-95,
Rutten).
È pacifico tra le parti che, dopo una trattativa di alcuni mesi per la stipulazione di un contratto di lavoro dirigenziale, la dott.ssa si recava in Germania presso la sede Parte_1
della società, dove iniziava a lavorare il 17.7.2011, interrompendosi definitivamente poi il rapporto in data 5.9.2011
La bozza di contratto – che prevedeva la qualifica dirigenziale, una retribuzione netta di €
2.500,00 a mense, l'applicazione del diritto tedesco – non veniva però mai sottoscritto.
La stessa ricorrente, in ogni caso, al fine di invocare il riconoscimento delle mansioni dirigenziali con la società convenuta, fa riferimento alla bozza di contratto, nel quale,
pagina 5 di 10 all'art. 2 punto 3 è stato previsto che la GN è dirigente ai sensi Parte_1 della betrVG (legge tedesca che regola organi amministrativi aziendali… ).
È pacifico che la dott.ssa abbia svolto la sua breve attività lavorativa a favore Parte_1
della convenuta integralmente in Germania, presso la sede di Magdeburg della come affermato dalla stessa ricorrente (“ il giorno 17.07 prendeva servizio CP_1 presso sede di Magderburgo dell'azienda…La , iniziando la Controparte_1 Parte_1 propria attività presso la sede di Magdeburgo dell'azienda, constatò… Nello specifico, la dott.ssa , una volta insediatasi presso lo stabilimento di Magdeburgo di Parte_1
, iniziò..). Controparte_1
8.3. Pertanto, va ritenuta l'inapplicabilità nel caso de quo della legislazione italiana e l'applicazione del diritto tedesco, non trovando applicazione il CCNL dirigenti richiamato dalla ricorrente.
Come ampiamente noto, i contratti collettivi di lavoro, privi di efficacia erga omnes in quanto atti di natura negoziale privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti di lavoro intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ovvero che vi abbiano fatto espressa adesione o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, terribile da una costante prolungata applicazione delle relative clausole.
Nel caso di specie, il CCNL dirigenti non è stato in alcun modo richiamato dalle parti e non vi è alcuna prova dell'iscrizione della società alla Associazione di categoria stipulante.
8.4. Pertanto, diversamente da quanto vorrebbe la ricorrente, al rapporto di cui si discute deve essere applicato il diritto tedesco, con conseguente inapplicabilità del CCNL
(contratto collettivo NAZIONALE lavoro) dei dirigenti dell'industria, in assenza di qualsiasi adesione delle parti allo stesso ed in assenza della prova dell'appartenenza della società all'associazione di categoria stipulante
9. Tanto chiarito in ordine alla legge applicabile, è pacifico che la dott.ssa Parte_1
abbia prestato la sua (pur breve) attività lavorativa presso la sede tedesca della società dal
17.7.2011 al 5.9.2011, come riconosciuto dalla stessa convenuta.
Infatti, fin dalla prima memoria di costituzione, la società – pur precisando che si trattava di un periodo di prova e “senza ancora aver sottoscritto il contratto, già predisposto di
pagina 6 di 10 comune accordo.._”- ha riconosciuto che “in data 17.7.2011 la ricorrente prendeva servizio presso la sede tedesca di Magdeburgo – Germania – “ dove rimaneva sino al
5.9.2011, quando, a seguito del colloquio a cui la lavoratrice era stata convocata,
“entrambe le parti concordarono sul fatto che non vi erano i presupposti per una collaborazione stabile e duratura”.
La società, pur affermando che la ricorrente si sarebbe resa “responsabile di gravi equivoci e problematiche all'interno dell'azienda”, ha ammesso che la stessa “ha di fatto lavorato”.
Anche la teste ha confermato che la dott.ssa aveva lavorato Testimone_1 Parte_1
per un breve periodo in Germania, nella sede della società, dove anche lei lavorava.
Dalle dichiarazioni testimoniali è confermato che la dott.ssa abbia lavorato Parte_1
presso la sede tedesca della società per il periodo indicato, con un ruolo di controllo e per
“mediare tra i soci italiani ed il personale di lingua tedesca” (teste . Il teste ha Tes_2
nella sostanza confermato che la ricorrente si sia occupata dell'implementazione del sistema informativo, di relazionare la proprietà italiana sulla situazione del gestionale, organizzando la traduzione in tedesco del bilancio di esercizio e dei documenti allegati, della gestione del rapporto con le banche, clienti e fornitori, del monitoraggio e del controllo dei flussi finanziari.
Pertanto, la ricorrente ha certamente diritto alla retribuzione per il lavoro svolto dal
17.7.2011 al 5.9.2011 e, dunque, per circa 50 giorni, quantificata – inapplicabile il CCNL dirigenti invocato dalla ricorrente – complessivamente nella somma netta di € 4.200,00, tenuto conto dell'accordo delle parti per una retribuzione netta mensile di € 2.500,00.
A tale somma vanno poi aggiunti gli interessi moratori, come previsto dalla sezione 288 del codice civile tedesco (BGB), non invece anche la rivalutazione monetaria che, pur prevista dall'art. 429 c.p.c, è ritenuta norma di natura sostanziale e non processuale (cfr.
Cass. 9609/1992, in RIDL 1993, II, 606).
10. Infondata è, invece, l'ulteriore domanda della ricorrente di risarcimento del danno, di cui chiede la liquidazione in via equitativa, perché sarebbe stata indotta dalla società convenuta a lasciare il precedente posto di lavoro a fronte della promessa di una stabile occupazione come dirigente e che dalla cessazione del rapporto con ella non CP_1 avrebbe più trovato un'occupazione.
pagina 7 di 10 Tuttavia, tali circostanze non hanno trovato alcuna conferma, né è ravvisabile alcun inadempimento o comportamento addebitabile alla società convenuta, presupposto necessario per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Per un verso la ricorrente risulta avere autonomamente deciso di lasciare la precedente occupazione e, dall'altro, non è emersa né che la stessa sia stata illegittimamente licenziata dalla convenuta, né che le sue dimissioni siano state giustificate da una illegittima condotta datoriale.
La ricorrente non ha provato di essere stata licenziata, né è provata una giusta causa di dimissioni.
Dalla prova testimoniale assunta è confermato che, dopo un incontro in Italia in data
5.9.11., tra la ricorrente e i fratelli …, “la dott.ssa poi ha deciso di Tes_1 Parte_1 lasciare l'azienda” (cfr. teste , circostanza confermata anche dalla teste , Tes_2 Tes_1
secondo la quale la ebbe uno scontro con l'altro socio e “ dopo non si è più Parte_1 presentata in azienda”.
La stessa ricorrente alla medesima udienza, pur dichiarando che le sarebbe stato comunicato dai signori e dai signori che non volevano continuare il rapporto Pt_3 Tes_1
di lavoro (precisando. “mi venne detto che non intendevano continuare il rapporto di lavoro mi diedero delle motivazioni poco chiare e inesistenti” ha al contempo dichiarato
“….Io non sono più andata in Germania perché non ero persona gradita, avevo lasciato là anche gli effetti personali che ho cercato di recuperare”.
In mancanza della prova di una diversa modalità interruttiva, deve, pertanto, ritenersi che in realtà il rapporto di lavoro di fatto intercorso tra le parti si sia consensualmente risolto e, che, dunque la ricorrente abbia liberamente lasciato il posto di lavoro.
11. Ciò, al contempo, esclude altresì la fondatezza della domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, al di là del rilievo che tale domanda è stata fondata sul presupposto – insussistente, per quanto sopra esposto – dell'applicabilità del diritto italiano e del CCNL dei dirigenti.
12. Parimenti infondata è però anche la domanda svolta dalla società in via riconvenzionale, di risarcimento dei danni, quantificati in € 30.000,00, “per avere la dott.ssa diffido notizie, tra i dipendenti aziendali, di un imminente fallimento Parte_1
aziendale, provocando uno stato di panico ed agitazione assolutamente ingiustificato” oltre pagina 8 di 10 che a “creare profondi dissapori e contrasti tra gli stessi soci della e per CP_3
avere la medesima abbandonato il suo posto di lavoro senza darne avviso e senza dare la possibilità di essere sostituita”.
Ebbene, non solo la convenuta, come era suo onere, non ha dato alcuna prova, nemmeno in via presuntiva, dell'asserito danno – che, come noto, non discende automaticamente da un eventuale inadempimento o fatto illecito, non essendo condivisa la tesi di un danno in re ipsa – ma, in ogni caso, la condotta illecita contestata alla ricorrente non ha trovato un adeguato riscontro probatorio, non ritenendosi a ciò sufficiente la generica conferma resa dalla teste della circostanza, peraltro solo a lei riferita da altri, che la dott.ssa Tes_1
aveva diffuso tra i dipendenti aziendali la notizia falsa di un'imminente Parte_1
fallimento della società, arrivando anche a convocare una riunione per discutere della questione.
La domanda riconvenzionale svolta dalla società va dunque rigettata.
13. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, la convenuta CP_1
va condannata a corrispondere a favore della ricorrente ,
[...] Parte_1 in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, la somma netta di € 4.200,00 oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo.
14. L'esito del giudizio e la circostanza che la società abbia più volte, anche prima dell'instaurazione del giudizio, offerto alla GN a titolo conciliativo una Parte_1
somma superiore a quella qui statuita come spettante, non accettata dalla ricorrente, giustificano la compensazione dei 2/3 delle spese, mentre la residua parte – nella misura liquidata in dispositivo – segue la regola della soccombenza e va posta quindi a carico della convenuta.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la convenuta a Controparte_1
corrispondere a favore della ricorrente , in relazione Parte_1 all'intercorso rapporto di lavoro, la somma netta di € 4.200,00 oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo;
pagina 9 di 10 condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente 1/3 delle spese di lite, liquidate in detta misura in € 1.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva a
Cpa come per legge, compensata la residua parte.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova 23/01/2025
Il Giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 10 di 10