Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA се 66796 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME LEA POPOLO ITALIANO3307/0 3 TRIBUTARIA LA COR SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.21393/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO Dott. TE MONACI Consigliere Consigliere Cron. 7628 Dott. Mario CICALA CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo MARINUCCI Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente: CORTE SUPR MA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 66786 per il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e per l'Ufficio del registro di Macerata, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrenti
contro
NT IN, RU,NG RI, NT NT ET, NT NI e NT TE - intimati avverso la sentenza n. 99/7/98 della Commissione tributaria regionale di Ancona, depositata il 30 3089 1 settembre 1998 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che il Ministero delle finanze e l'Ufficio del registro di Macerata hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona n. 99/7/98, depositata il 30 settembre 1998 e non notificata, deducendo un motivo di censura;
Considerato in diritto - che il ricorso è stato notificato nelle date del 10, 11 e 16 novembre 1999 e depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 27 novembre 1999; che, peraltro, nella nota di deposito del ricorso, 1'Avvocatura generale dello Stato si riservata di depositare la copia autentica della sentenza impugnata;
che la predetta copia è stata depositata in cancelleria il successivo 24 dicembre 1999, come risulta dalla relativa nota di deposito in pari data;
2 - che, tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369 comma 2 n. 2 cod. proc. civ.; che, infatti posto che la copia autentica della sentenza impugnata è stata depositata il 24 dicembre 1999, e cioè ben oltre il ventesimo giorno dalla notificazione del ricorso (10, 11 e 16 novembre 1999) - costituisce, ormai, "diritto vivente", a seguito di pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 11932 del 25 novembre 1998), risolutiva di precedente, specifica difformità di decisioni delle sezioni semplici, quello secondo cui l'art. 369 cod. proc. Civ. - il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza о della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi - non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 cod. proc. civ., che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso, e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni 3 dall'ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa о l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 03 luglio 2002 Il Presidente Il Relatore ed Estensore Alfio Finocchiare Giuseppe Marinucci си Шил DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 - 6 MAR 2003 SV Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 SV Ascanio