TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 46
TAR
Sentenza 7 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, lett. l) della l.r. IA n. 11 del 2013 e altre norme

    Il potere pianificatorio di AU sui rifiuti speciali trova fondamento nelle previsioni normative statali e regionali che abilitano la Regione e l'Autorità d'ambito ad adottare misure vincolanti per limitare lo smaltimento in discarica, in linea con il PRGIR e le esigenze di tenuta del sistema.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, non proporzionalità

    La censura è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa delle modifiche apportate dalla delibera n. 24/2025. Nel merito, la scelta di privilegiare una discarica rispetto ad altre è giustificata dalla diversa dislocazione e dalle differenti volumetrie residue, mirando alla soddisfazione dell'interesse pubblico.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, non proporzionalità

    La riduzione dei flussi era prevedibile in base al PRGIR. La ricorrente non ha legittimazione a far valere la censura relativa all'incidenza tariffaria, in quanto portatrice di un interesse altrui. La prevalenza dell'interesse pubblico a non realizzare nuove discariche giustifica la riduzione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, lett. l) della l.r. IA n. 11 del 2013 e altre norme

    Il potere pianificatorio di AU sui rifiuti speciali trova fondamento nelle previsioni normative statali e regionali che abilitano la Regione e l'Autorità d'ambito ad adottare misure vincolanti per limitare lo smaltimento in discarica, in linea con il PRGIR e le esigenze di tenuta del sistema.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, non proporzionalità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà

    La scelta di privilegiare il conferimento di rifiuti urbani regionali in un impianto "minimo" è rientrante nella discrezionalità regolatoria di AU, in quanto i rifiuti speciali costituiscono una destinazione residuale da gestire con attenzione per salvaguardare le volumetrie disponibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 46
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 46
    Data del deposito : 7 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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