Sentenza 4 novembre 2002
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- 1. Vizio di mente, bastano i disturbi di personalità? (Cass. 9163/05)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2020
Le nevrosi, le psicopatie, in generale i disturbi della personalità, possono essere sufficienti per ottenere le attenuanti del vizio di mente. Non solo quindi le malattie mentali, ma anche le disfunzioni relative all'individualità del soggetto, purchè di gravità tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere. I disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle "malattie" mentali, possono costituire anch'esse "infermità", anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di …
Leggi di più… - 2. Capacità di intendere e di volere e disturbi della personalità dell’imputatoAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15419 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 54 1 9/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO voro Composta dagli Ill.mi Sid ri Dott. Vincenzo 1 Presidente R.G.N. 4884/00 - Cron. 36008 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere- Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 14/05/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OV IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO AVALLONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO GALANTE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente- 2100 avversO la sentenza n. 3104/99 del Tribunale di -1- NAPOLI, depositata il 15/09/99 R.G.N. 42188/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ra uw i Guido Generale Dott. Hus e N O T che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 15 settembre 1999 il Tribunale di Napoli, dopo avere espletato nuova consulenza tecnica, confermava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 16 giugno 1993, con cui era stata rigettata la domanda proposta da NE VA per ottenere dal Ministero dell'Interno la pensione ovvero l'assegno di invalidità (artt. 12 e 13 legge 118/71), come già chiesto in sede amministrativa il primo marzo 1991. Il Tribunale - premesso che l'appellante risultava affetto da insufficienza mentale di grado medio con alterazioni della personalità di tipo psicotico in soggetto incapace di responsabilizzazione autonoma, avente però scarsa incidenza sui vari apparati ed organi - rilevava che h il consulente nominato in appello aveva accertato, seguendo le percentuali indicate dalle tabelle, una invalidità del 70% a partire dal 1994. Il Tribunale riteneva così implicitamente che lo stato invalidante fosse inferiore alla soglia di legge del 74%. Avverso detta sentenza lo NE propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primo luogo rilevata l'inammissibilità del controricorso, perché verte su questioni del tutto diverse da quelle pertinenti al ricorso ed alla sentenza impugnata. Il ricorrente denunzia difetto di motivazione perché stante la natura Meonatali dell'affezione, consistente in postumi di encefalopatia asfittica mentale, lo stato invalidante non poteva che decorrere dalla nascita e non già alla data del gennaio 1994, come accertato dal consulente. Si assume altresì la violazione degli artt. 195 e 126 cod. proc. civ. non risultando agli atti nessun processo verbale delle operazioni peritali. In relazione a quest'ultimo profilo di c ensura, v a\esclusa la violazione delle citate disposizioni del codice di procedura civile giacché l'art. 195 prescrive che si formi processo verbale delle indagini del consulente solo quando siano compiute con l'intervento del giudice istruttore, e non quando il medesimo giudice disponga che il consulente rediga la relazione scritta, come è avvenuto nella specie. Nel merito il ricorso è fondato. E' infatti riscontrabile il lamentato difetto di motivazione, apparendo incongrua l'affermazione del Tribunale che, richiamando l'elaborato peritale, ha affermato che l'invalidità del 70%, secondo la documentazione disponibile, decorreva dal 1994, in quanto, stante la natura dell'affezione dallo stesso consulente riscontrata, consistente "in postumi di encefalopatia asfittica neonatale", lo stato invalidante dovrebbe logicamente decorrere dalla nascita. La questione relativa alla decorrenza avrebbe dovuto in ogni caso essere più approfonditamente esaminata, sottoponendo a vaglio critico la documentazione che la p comproverebbe solo a partire dal 1994. Invero la data di decorrenza dello stato invalidante, riscontrato dal CTU nella misura del 70%, costituisce nella presente fattispecie elemento decisivo per il conseguimento del diritto, giacché al momento di presentazione della domanda, primo marzo 1991, secondo il disposto dell'art. 13 della legge 118/71 era sufficiente, per il diritto all'assegno, un grado di invalidità in misura superiore a due terzi (66%). Detta percentuale fu elevata al 74% dall'art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 ( art. 2 legge delega 26 luglio 1988 n. 291), il quale faceva decorrere detta nuova misura dalla data del decreto del Ministro della sanità recante l'approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità, decreto che fu poi emanato il 5 febbraio 1992 (G.U. del 26 febbraio 1992). Il secondo comma del citato art. 9 faceva salvi i diritti acquisiti dai cittadini già beneficiari dell'assegno, o che avessero già ottenuto, alla data di entrata in vigore del decreto, il riconoscimento dei requisiti sanitari 2 da parte delle commissioni competenti. Detta disposizione, che faceva incongruamente dipendere il diritto dalla data della visita ad opera delle commissioni sanitarie, fu sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 209 del 1995 ne dichiarò l'illegittimità costituzionale < nella parte in cui non prevede, ai fini dell'attribuzione delle provvidenze di invalidità civile, che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al primo comma, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a detta data >>. Pertanto, a seguito di detta pronunzia del Giudice delle leggi, sussiste il diritto all'assegno ove l'invalidità in misura non inferiore ai due terzi sia riconosciuta esistente all'epoca della domanda e comunque anteriormente al 12 marzo 1992. Ne consegue nella specie la decisività della data di decorrenza dello stato invalidante, ove si appunta il difetto di motivazione, perché la misura riscontrata del 70%, non più sufficiente nel 1994, sarebbe stata invece sufficiente ad integrare il diritto all'assegno se riscontrata sussistente all'epoca della domanda, risalente come già rilevato al marzo 1991. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di Salerno, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno. Così deciso in Roma il 14 maggio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 84-8-11 ADDIT VIET incenzo IL Mame le ISNES IV OLLING O VSSVL VIDS INDO VOS 'ONISIDIU IL CANCELLIERE IG 'OTTON IN VISOJMÍ VA FINISH €89 'N Depositato in Cancelleria A Oggi, - 4 NOV 2002 D M E R IL CANCELLIERE P U S