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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11934/2024 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Amatulli Parte_1
Ricorrente
E
, , Controparte_1 Controparte_2
in persona del Dirigente pro CP_3 Controparte_4 tempore, dott. , ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. CP_5
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3/10/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, in servizio presso l'I.C. “Via Eva Gioia- Sammichele” di Gioia del
Colle (BA), in virtù di contratto a tempo determinato dal 12/9/2024 al 30/6/2025, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in virtù di CP_1 contratti a tempo determinato via via succedutisi nei seguenti anni scolastici: 2019/2020 dal 3/10/2019 al 30/6/2020; 2020/2021: dal 19/10/2020 al 30/5/2021; 2021/2022: dal
21/9/2021 al 31/8/2022; 2022/2023: dall'8/9/2022 al 30/6/2023; 2023/2024: dall'1/9/2023 al 30/6/2024; ha agito in giudizio, formulando le seguenti pretese: “ accertare e dichiarare, in capo all'Ins. , il diritto al beneficio Parte_1 economico della c.d. “AR del Docente” e quindi del relativo bonus di € 500,00 per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
-conseguentemente, per l'effetto, condannare il e Controparte_1 gli , compreso quello territoriale per la Controparte_6
Provincia di al riconoscimento ed all'attribuzione in favore dell'Ins. CP_4 Parte_1
della c.d. “AR del Docente” per l'aggiornamento e la formazione del
[...] personale docente e ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire alla ricorrente la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L.n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
- sempre, per l'effetto, condannare il e gli Controparte_1 [...]
, compreso quello territoriale per la Provincia di Controparte_6 CP_4 al pagamento in favore dell' , quale adempimento in forma Parte_2 specifica, dell'importo complessivo di € 3.000,00 –valore quest'ultimo corrispondente a quello perduto – per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge, dal giorno della nascita del diritto sino all'effettivo soddisfo;
-Solo in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto dell'
[...]
alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Parte_2
c.d. “AR del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021,2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 condannare il
e gli , Controparte_1 Controparte_6 compreso quello territoriale per la Provincia di al pagamento della somma CP_4 complessiva di € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge, dal giorno della nascita del diritto sino all'effettivo soddisfo, in favore dell'Ins.
, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di Parte_1 risarcimento del danno”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno di tale petitum, la ricorrente ha allegato la illegittimità del riconoscimento della AR del Docente al solo personale docente di ruolo, a tempo pieno o part time, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica
Pag. 2 di 19 Amministrazione (art. 97); ha affermato, inoltre, che riconoscere la AR in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Si costituivano in giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_2
e l' chiedendo il
[...] Controparte_7 rigetto del ricorso, in quanto infondato;
in particolare, rilevavano che, con riferimento agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, la ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del in virtù di supplenze breve e saltuarie. CP_1
All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. presentate dalla sola parte ricorrente, la causa veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va osservato che pacifica risulta, tra le parti, la circostanza che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente e che i periodi CP_1 nel corso dei quali il servizio è stato prestato, in virtù di plurimi contratti, siano quelli indicati in ricorso (cfr. all. ricorso); in particolare, parte ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto diversi rapporti di lavoro a tempo determinato con il convenuto CP_1 nel corso dei seguenti anni scolastici: 2021/2022 sino al termine dell'anno scolastico;
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 sino al termine delle attività didattiche (cfr. all. ricorso), mentre nel corso dell'a.s. 2019/2020 e dell'a.s. 2020/2021 ha svolto supplenze brevi e saltuarie.
Tanto premesso, con riferimento agli aa.ss. 2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, si osserva quanto segue.
Giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale nella materia de qua.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la AR elettronica del docente allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
Pag. 3 di 19 valorizzarne le competenze professionali. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico che, per espresso disposto normativo, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_8
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. 23/9/2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28/9/2016: sono stati individuati i beneficiari della carta, identificandoli nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_1 la quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la AR del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297), all'art. 282, ha statuito che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle
Pag. 4 di 19 conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Ruolo centrale alla formazione dei docenti è assegnato anche dal C.C.N.L. Scuola che, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, prevede che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)”; anche l'art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Da ultimo, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di
Pag. 5 di 19 servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Alla stregua delle disposizioni normative surrichiamate, emerge che la AR del
Docente rappresenta uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente – elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti – senza che rilevi, in siffatta prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato.
E tuttavia, va osservato che la l.n. 107/2015 ed i decreti che ad essa hanno dato attuazione hanno limitato il riconoscimento di tale strumento esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, ad una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che tale scelta risulti fondata su alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n.1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione.
Un tale sistema, secondo il Consiglio di Stato, collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.; in particolare, ricorrerebbe un contrasto con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento
Pag. 6 di 19 professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Ed il paradosso è ancora più evidente solo che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è, tuttavia, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che il diritto dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso... Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la AR del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la AR stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della AR anche i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, sicché vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della AR e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale (così Consiglio di Stato, sentenza citata).
Il contrasto evidenziato con gli artt. 3,35 e 97 Cost. come ancora puntualizzato dal
Consiglio di Stato può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando, nella specie, una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e
Pag. 7 di 19 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la AR del docente, di tal ché si può, per tale via, affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (...), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo (così Consiglio di Stato, sent .cit.).
La normativa nazionale disciplinante la AR elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, con l'ordinanza 18/5/2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola
6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del Ministero in forza di
Pag. 8 di 19 contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE, dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la AR è stata riconosciuta, ed i Controparte_1 docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (...) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La CGUE ha concluso, dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal Controparte_1 con contratti a termine e da quello a tempo indeterminato e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha affermato “...8. Quanto alla
Pag. 9 di 19 comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con
l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
Anche la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-
444/09, e C-456/09, ; né nel fatto che il datore di Persona_1 Persona_2 lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un
Pag. 10 di 19 contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, nella sola Persona_3 diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
Ciò posto, poiché quindi i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato.
Si aggiunga poi che, nella specie, il convenuto non ha dedotto alcuna concreta CP_1
e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato, di tal che deve ritenersi che la ricorrente, in forza dei sopra richiamati contratti a tempo determinato stipulato, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali.
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della AR elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine.
Pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata - le cui sentenze interpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n.
2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della AR Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Pag. 11 di 19 Infine e solo per completezza si osserva che, nelle more del giudizio, lo Stato italiano, per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15
D.L. n. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della AR docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Né può sostenersi l'insussistenza del diritto della ricorrente a godere del beneficio della carta docenti per non aver svolto supplenze su posto vacante e disponibile di diritto sino al 31 agosto.
Ed invero, premesso che la ricorrente ha svolto supplenze sino al termine delle attività didattiche nel corso degli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, è appena il caso di osservare che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che va necessariamente garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico;
diversamente argomentando, si giungerebbe ad escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere ammesso.
A ciò aggiungasi che la normativa in materia di formazione dei docenti è chiara nel prevedere che la stessa sia obbligatoria, permanente e strutturale per tutti i docenti senza distinzione di sorta circa la natura permanente o più o meno temporanea del rapporto di lavoro, atteso che essa risponde all'esigenza di miglioramento dell'offerta formativa che sottende la funzione dell'insegnamento anche per il tramite della carta docenti.
Pag. 12 di 19 Sotto tale profilo, giova richiamare i principi di diritto affermati di recente dai Giudici di legittimità con sentenza n. 29961 del 27/10/2023: “
1. La AR del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della AR Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della AR, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della AR Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
Pag. 13 di 19 risarcitorie per mancata attribuzione della AR Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, passando alla disamina del caso di specie, occorre rilevare che la parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato nel corso degli anni scolastici indicati in ricorso (2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025), come documentato dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della AR elettronica del docente.
Pacifica risultando, nel caso di specie, la spettanza del c.d. bonus per i sopra richiamati anni scolastici, occorre verificare se il medesimo diritto possa essere riconosciuto anche per le annualità 2019/2020 e 2020/2021, nel corso delle quali la ricorrente ha svolto la supplenze brevi e saltuari, come affermato dal convenuto e non contestato CP_1 dalla parte ricorrente e, dunque, a rigore, senza avere diritto al beneficio in base al richiamato orientamento della Cassazione di cui alla sentenza n. 29961/2023.
Sul punto, si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n.3481/2025 pronunciata dal Tribunale di
Bari, sezione Lavoro, in una fattispecie speculare.
“Sulla questione è intervenuta la recentissima pronuncia della CGUE, sez. X,
03/07/2025, n. 268 (causa C.268/2024), che ha esaminato la questione se i docenti con supplenze c.d. brevi, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, del citato accordo quadro, si trovino in una “situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo”, tenuto conto di “un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
La Corte osserva che tali docenti “indipendentemente dal tipo di supplenza” effettuata, hanno svolto gli stessi compiti ed adempiuto agli stessi doveri dei docenti di ruolo, nonché sono stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi, con la conseguenza che “le funzioni dei docenti non di ruolo, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo”.
Infatti, “la comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i
Pag. 14 di 19 docenti di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere
<>, tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche […] Nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze, che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare, sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”.
La CGUE critica la scelta discrezionale operata dal legislatore italiano che sostiene solo la didattica annua, escludendo dal c.d. bonus gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo, titolari di supplenza di breve durata. La Corte rileva che “la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato” debba rispondere “a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego”.
Infatti, ammettere che “la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Del resto, “come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di CP_9 breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Ne consegue che allo spetta il bonus anche per le annualità 2020-2021 e 2022- Pt_3
2023, in cui ha svolto quasi per intero la supplenza.
Quanto alla natura dell'obbligazione gravante a carico dell'Amministrazione scolastica, essa è pecuniaria, mirando all'ottenimento da parte del docente di un importo in danaro.
Pag. 15 di 19 Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28/11/2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che “la AR non è più fruibile” e, secondo la Suprema
Corte, determina “l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente”.
Va dunque esclusa la natura retributiva del beneficio.
Non solo, la modalità di fruizione della AR Elettronica è elastica, ben potendo essere
“utilizzata nell'arco del biennio”.
Pertanto, essendo utilizzabile la AR Elettronica del docente nell'arco del biennio dalla sua maturazione, l'azione di adempimento è concretamente esperibile sia dai docenti non di ruolo, con incarico di supplenza annuale o temporanea non ancora fuoriusciti dal sistema scolastico perché incaricati di altre supplenze, sia da coloro i quali non abbiano avuto ulteriori incarichi di supplenza nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto negato, purchè permanga l'iscrizione nella graduatorie per le supplenze.
Stante, dunque, la natura di obbligazione di pagamento, quella gravante sull'amministrazione scolastica deve sottostare alla disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti previsti dal n.1 al n. dell'art. 2948 c.c.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha precisato che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipoteso, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio
2020, n. 10219)”.
Per quel che riguarda il diesa a quo, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 più volte richiamata, ha evidenziato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 12 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal
Pag. 16 di 19 momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Invece, il diritto al risarcimento del danno in favore del docente fuoriuscito dal sistema scolastico “decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”. Se, infine, vi sia stata, “in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento”.
La domanda va, pertanto, accolta per gli anni oggetto del ricorso e, pertanto, per gli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Inoltre e per quanto riguarda la condizione di “interni” o “esterni” al sistema delle docenze scolastiche che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla AR CE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), non v'è questione di corretta qualificazione della pretesa oggetto di causa, avendo la ricorrente promosso azione di adempimento ed avendo depositato contratto sino al termine delle attività scolastiche relativo al corrente anno scolastico (cfr. note del 28/11/2025).
Va, di conseguenza, dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato e, pertanto, mediante accreditamento sulla AR elettronica del Docente della somma di €
500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
In ordine alle spese del giudizio, si osserva che, tenuto conto che il giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023 e che il convenuto non ha adempiuto spontaneamente, costringendo l'istante a CP_1 promuovere il ricorso al Giudice del Lavoro, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 1.030,00, tenuto conto dell'ammontare del bonus
Pag. 17 di 19 riconosciuto (€ 3.000,00), dei valori minimi in ragione della serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 del , Controparte_1 Controparte_10
in data 3/10/2024, ogni diversa
[...] Controparte_4 istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “AR elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
- condanna il alla corresponsione alla parte Controparte_1 ricorrente, mediante accredito sulla AR elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 1.030,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Bari, 1/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 18 di 19 Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11934/2024 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Amatulli Parte_1
Ricorrente
E
, , Controparte_1 Controparte_2
in persona del Dirigente pro CP_3 Controparte_4 tempore, dott. , ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. CP_5
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3/10/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, in servizio presso l'I.C. “Via Eva Gioia- Sammichele” di Gioia del
Colle (BA), in virtù di contratto a tempo determinato dal 12/9/2024 al 30/6/2025, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in virtù di CP_1 contratti a tempo determinato via via succedutisi nei seguenti anni scolastici: 2019/2020 dal 3/10/2019 al 30/6/2020; 2020/2021: dal 19/10/2020 al 30/5/2021; 2021/2022: dal
21/9/2021 al 31/8/2022; 2022/2023: dall'8/9/2022 al 30/6/2023; 2023/2024: dall'1/9/2023 al 30/6/2024; ha agito in giudizio, formulando le seguenti pretese: “ accertare e dichiarare, in capo all'Ins. , il diritto al beneficio Parte_1 economico della c.d. “AR del Docente” e quindi del relativo bonus di € 500,00 per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
-conseguentemente, per l'effetto, condannare il e Controparte_1 gli , compreso quello territoriale per la Controparte_6
Provincia di al riconoscimento ed all'attribuzione in favore dell'Ins. CP_4 Parte_1
della c.d. “AR del Docente” per l'aggiornamento e la formazione del
[...] personale docente e ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire alla ricorrente la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L.n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
- sempre, per l'effetto, condannare il e gli Controparte_1 [...]
, compreso quello territoriale per la Provincia di Controparte_6 CP_4 al pagamento in favore dell' , quale adempimento in forma Parte_2 specifica, dell'importo complessivo di € 3.000,00 –valore quest'ultimo corrispondente a quello perduto – per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge, dal giorno della nascita del diritto sino all'effettivo soddisfo;
-Solo in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto dell'
[...]
alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Parte_2
c.d. “AR del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021,2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 condannare il
e gli , Controparte_1 Controparte_6 compreso quello territoriale per la Provincia di al pagamento della somma CP_4 complessiva di € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge, dal giorno della nascita del diritto sino all'effettivo soddisfo, in favore dell'Ins.
, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di Parte_1 risarcimento del danno”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno di tale petitum, la ricorrente ha allegato la illegittimità del riconoscimento della AR del Docente al solo personale docente di ruolo, a tempo pieno o part time, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica
Pag. 2 di 19 Amministrazione (art. 97); ha affermato, inoltre, che riconoscere la AR in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Si costituivano in giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_2
e l' chiedendo il
[...] Controparte_7 rigetto del ricorso, in quanto infondato;
in particolare, rilevavano che, con riferimento agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, la ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del in virtù di supplenze breve e saltuarie. CP_1
All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. presentate dalla sola parte ricorrente, la causa veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va osservato che pacifica risulta, tra le parti, la circostanza che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente e che i periodi CP_1 nel corso dei quali il servizio è stato prestato, in virtù di plurimi contratti, siano quelli indicati in ricorso (cfr. all. ricorso); in particolare, parte ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto diversi rapporti di lavoro a tempo determinato con il convenuto CP_1 nel corso dei seguenti anni scolastici: 2021/2022 sino al termine dell'anno scolastico;
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 sino al termine delle attività didattiche (cfr. all. ricorso), mentre nel corso dell'a.s. 2019/2020 e dell'a.s. 2020/2021 ha svolto supplenze brevi e saltuarie.
Tanto premesso, con riferimento agli aa.ss. 2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, si osserva quanto segue.
Giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale nella materia de qua.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la AR elettronica del docente allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
Pag. 3 di 19 valorizzarne le competenze professionali. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico che, per espresso disposto normativo, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_8
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. 23/9/2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28/9/2016: sono stati individuati i beneficiari della carta, identificandoli nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_1 la quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la AR del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297), all'art. 282, ha statuito che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle
Pag. 4 di 19 conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Ruolo centrale alla formazione dei docenti è assegnato anche dal C.C.N.L. Scuola che, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, prevede che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)”; anche l'art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Da ultimo, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di
Pag. 5 di 19 servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Alla stregua delle disposizioni normative surrichiamate, emerge che la AR del
Docente rappresenta uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente – elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti – senza che rilevi, in siffatta prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato.
E tuttavia, va osservato che la l.n. 107/2015 ed i decreti che ad essa hanno dato attuazione hanno limitato il riconoscimento di tale strumento esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, ad una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che tale scelta risulti fondata su alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n.1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione.
Un tale sistema, secondo il Consiglio di Stato, collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.; in particolare, ricorrerebbe un contrasto con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento
Pag. 6 di 19 professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Ed il paradosso è ancora più evidente solo che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è, tuttavia, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che il diritto dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso... Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la AR del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la AR stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della AR anche i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, sicché vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della AR e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale (così Consiglio di Stato, sentenza citata).
Il contrasto evidenziato con gli artt. 3,35 e 97 Cost. come ancora puntualizzato dal
Consiglio di Stato può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando, nella specie, una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e
Pag. 7 di 19 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la AR del docente, di tal ché si può, per tale via, affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (...), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo (così Consiglio di Stato, sent .cit.).
La normativa nazionale disciplinante la AR elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, con l'ordinanza 18/5/2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola
6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del Ministero in forza di
Pag. 8 di 19 contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE, dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la AR è stata riconosciuta, ed i Controparte_1 docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (...) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La CGUE ha concluso, dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal Controparte_1 con contratti a termine e da quello a tempo indeterminato e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha affermato “...8. Quanto alla
Pag. 9 di 19 comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con
l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
Anche la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-
444/09, e C-456/09, ; né nel fatto che il datore di Persona_1 Persona_2 lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un
Pag. 10 di 19 contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, nella sola Persona_3 diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
Ciò posto, poiché quindi i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato.
Si aggiunga poi che, nella specie, il convenuto non ha dedotto alcuna concreta CP_1
e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato, di tal che deve ritenersi che la ricorrente, in forza dei sopra richiamati contratti a tempo determinato stipulato, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali.
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della AR elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine.
Pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata - le cui sentenze interpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n.
2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della AR Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Pag. 11 di 19 Infine e solo per completezza si osserva che, nelle more del giudizio, lo Stato italiano, per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15
D.L. n. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della AR docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Né può sostenersi l'insussistenza del diritto della ricorrente a godere del beneficio della carta docenti per non aver svolto supplenze su posto vacante e disponibile di diritto sino al 31 agosto.
Ed invero, premesso che la ricorrente ha svolto supplenze sino al termine delle attività didattiche nel corso degli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, è appena il caso di osservare che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che va necessariamente garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico;
diversamente argomentando, si giungerebbe ad escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere ammesso.
A ciò aggiungasi che la normativa in materia di formazione dei docenti è chiara nel prevedere che la stessa sia obbligatoria, permanente e strutturale per tutti i docenti senza distinzione di sorta circa la natura permanente o più o meno temporanea del rapporto di lavoro, atteso che essa risponde all'esigenza di miglioramento dell'offerta formativa che sottende la funzione dell'insegnamento anche per il tramite della carta docenti.
Pag. 12 di 19 Sotto tale profilo, giova richiamare i principi di diritto affermati di recente dai Giudici di legittimità con sentenza n. 29961 del 27/10/2023: “
1. La AR del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della AR Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della AR, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della AR Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
Pag. 13 di 19 risarcitorie per mancata attribuzione della AR Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, passando alla disamina del caso di specie, occorre rilevare che la parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato nel corso degli anni scolastici indicati in ricorso (2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025), come documentato dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della AR elettronica del docente.
Pacifica risultando, nel caso di specie, la spettanza del c.d. bonus per i sopra richiamati anni scolastici, occorre verificare se il medesimo diritto possa essere riconosciuto anche per le annualità 2019/2020 e 2020/2021, nel corso delle quali la ricorrente ha svolto la supplenze brevi e saltuari, come affermato dal convenuto e non contestato CP_1 dalla parte ricorrente e, dunque, a rigore, senza avere diritto al beneficio in base al richiamato orientamento della Cassazione di cui alla sentenza n. 29961/2023.
Sul punto, si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n.3481/2025 pronunciata dal Tribunale di
Bari, sezione Lavoro, in una fattispecie speculare.
“Sulla questione è intervenuta la recentissima pronuncia della CGUE, sez. X,
03/07/2025, n. 268 (causa C.268/2024), che ha esaminato la questione se i docenti con supplenze c.d. brevi, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, del citato accordo quadro, si trovino in una “situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo”, tenuto conto di “un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
La Corte osserva che tali docenti “indipendentemente dal tipo di supplenza” effettuata, hanno svolto gli stessi compiti ed adempiuto agli stessi doveri dei docenti di ruolo, nonché sono stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi, con la conseguenza che “le funzioni dei docenti non di ruolo, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo”.
Infatti, “la comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i
Pag. 14 di 19 docenti di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere
<>, tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche […] Nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze, che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare, sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”.
La CGUE critica la scelta discrezionale operata dal legislatore italiano che sostiene solo la didattica annua, escludendo dal c.d. bonus gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo, titolari di supplenza di breve durata. La Corte rileva che “la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato” debba rispondere “a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego”.
Infatti, ammettere che “la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Del resto, “come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di CP_9 breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Ne consegue che allo spetta il bonus anche per le annualità 2020-2021 e 2022- Pt_3
2023, in cui ha svolto quasi per intero la supplenza.
Quanto alla natura dell'obbligazione gravante a carico dell'Amministrazione scolastica, essa è pecuniaria, mirando all'ottenimento da parte del docente di un importo in danaro.
Pag. 15 di 19 Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28/11/2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che “la AR non è più fruibile” e, secondo la Suprema
Corte, determina “l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente”.
Va dunque esclusa la natura retributiva del beneficio.
Non solo, la modalità di fruizione della AR Elettronica è elastica, ben potendo essere
“utilizzata nell'arco del biennio”.
Pertanto, essendo utilizzabile la AR Elettronica del docente nell'arco del biennio dalla sua maturazione, l'azione di adempimento è concretamente esperibile sia dai docenti non di ruolo, con incarico di supplenza annuale o temporanea non ancora fuoriusciti dal sistema scolastico perché incaricati di altre supplenze, sia da coloro i quali non abbiano avuto ulteriori incarichi di supplenza nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto negato, purchè permanga l'iscrizione nella graduatorie per le supplenze.
Stante, dunque, la natura di obbligazione di pagamento, quella gravante sull'amministrazione scolastica deve sottostare alla disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti previsti dal n.1 al n. dell'art. 2948 c.c.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha precisato che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipoteso, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio
2020, n. 10219)”.
Per quel che riguarda il diesa a quo, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 più volte richiamata, ha evidenziato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 12 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal
Pag. 16 di 19 momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Invece, il diritto al risarcimento del danno in favore del docente fuoriuscito dal sistema scolastico “decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”. Se, infine, vi sia stata, “in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento”.
La domanda va, pertanto, accolta per gli anni oggetto del ricorso e, pertanto, per gli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Inoltre e per quanto riguarda la condizione di “interni” o “esterni” al sistema delle docenze scolastiche che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla AR CE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), non v'è questione di corretta qualificazione della pretesa oggetto di causa, avendo la ricorrente promosso azione di adempimento ed avendo depositato contratto sino al termine delle attività scolastiche relativo al corrente anno scolastico (cfr. note del 28/11/2025).
Va, di conseguenza, dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato e, pertanto, mediante accreditamento sulla AR elettronica del Docente della somma di €
500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
In ordine alle spese del giudizio, si osserva che, tenuto conto che il giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023 e che il convenuto non ha adempiuto spontaneamente, costringendo l'istante a CP_1 promuovere il ricorso al Giudice del Lavoro, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 1.030,00, tenuto conto dell'ammontare del bonus
Pag. 17 di 19 riconosciuto (€ 3.000,00), dei valori minimi in ragione della serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 del , Controparte_1 Controparte_10
in data 3/10/2024, ogni diversa
[...] Controparte_4 istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “AR elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
- condanna il alla corresponsione alla parte Controparte_1 ricorrente, mediante accredito sulla AR elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 1.030,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Bari, 1/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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