Art. 8.
E' fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonche' ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla, presente legge, quando essi solventi o prodotti contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la, quale indichi la presenza di dette sostanze nel solvente o ne prodotto, la percentuale complessiva di esse e, separatamente, la percentuale del benzolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al totale del solvente. Lo stesso obbligo compete a coloro che, per fini commerciali, sostituiscono o in qualunque modo modificano i recipienti originariamente forniti dal fabbricante.
E' fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonche' ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla, presente legge, quando essi solventi o prodotti contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la, quale indichi la presenza di dette sostanze nel solvente o ne prodotto, la percentuale complessiva di esse e, separatamente, la percentuale del benzolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al totale del solvente. Lo stesso obbligo compete a coloro che, per fini commerciali, sostituiscono o in qualunque modo modificano i recipienti originariamente forniti dal fabbricante.