TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/11/2025, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del
G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 7401/2017 R.G. promossa da
, c.f. , costituito Parte_1 C.F._1 in giudizio con gli Avv.ti Maria Gualdiero e Maddalena
Cuccurullo, con studio in Pontecagnano Faiano, corso Italia, 8
PEC .salerno.it Email_1 CP_1 attore
Contro
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 costituito con l'Avv. Vincenzo Sparano, PEC
Email_2 convenuto
Controparte_3 convenuto contumace
Arch. costituita con l'Avv. Luigi Controparte_4
Santoro, PEC .salerno.it Email_3 CP_1 terza chiamata in causa
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_5 costituita con gli Avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa terza chiamata in causa
Nonché
costituita con Avv.ti Maria Gualdiero e Maddalena CP_6
Cuccurullo e
, e costituiti CP_7 CP_8 Controparte_9 con l'Avv. Vincenzo Sparano intervenienti volontari
1 Posizione delle parti
Con atto di citazione notificato in data 03-07.08.2017
conveniva in giudizio il Parte_1 CP_2
e l' per l'udienza
[...] Controparte_3 del 12.12.2017 al fine di sentir accertare e dichiarare, in via preliminare, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., i convenuti, responsabili in solido e/o in via esclusiva e/o concorrente e/o ognuno per quanto di ragione, per le infiltrazioni subìte e per i conseguenti danni;
sentirli condannare in solido e/o ognuno per quanto di ragione, al pagamento di € 8.835,00 per danno patrimoniale, ovvero della diversa somma accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannarli, altresì, in solido e/o ognuno per quanto di ragione, al pagamento del danno non patrimoniale con liquidazione equitativa. Vinte le spese di causa. Esponeva di aver condotto in locazione ad uso abitativo una unità immobiliare ubicata all'ultimo piano del fabbricato condominiale sito in Pontecagnano Faiano (Sa), via
Rossini, 7, in forza di contratto di locazione del 05.05.2003, che in conseguenza del difetto di manutenzione del tetto dello stabile condominiale il suo sottostante appartamento aveva subito danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana, che a seguito di un ennesimo episodio di infiltrazioni il 12.06.2015 segnalava all'amministratore condominiale l'aggravamento lamentando danni che interessavano anche l'arredo e gli elettrodomestici, che l'amministratore con nota del 13.07.2017 comunicava che la responsabilità andava invece ascritta all'impresa la quale nel corso dei Controparte_3 lavori di manutenzione straordinaria aveva lasciato il tetto condominiale lungamente scoperto (da giugno ad ottobre
2015). Assumeva ancora l'attore che a seguito delle piogge torrenziali del 20.10.2015 e dell'allagamento conseguente, intervenivano sul posto i vigili del fuoco i quali avendo constatato la gravità delle infiltrazioni di acqua piovana nel
2 suo appartamento, ritenevano necessario interdire l'utilizzo dell'abitazione. Sosteneva che per tal fatto veniva emessa ordinanza sindacale di sgombero n. 42/2015 a seguito della quale era stato costretto unitamente al suo nucleo familiare a trovare con urgenza una nuova sistemazione abitativa con ulteriori disagi e danni. Chiedeva la condanna dei convenuti all'integrale risarcimento dei danni che quantificava in di €
8.835,00 (di cui € 1.500,00 per la sostituzione dei condizionatori danneggiati;
€ 805,00 per l'acquisto degli elettrodomestici;
€ 3.880,00 per l'acquisto di nuovi mobili in sostituzione di quelli danneggiati;
€ 2.650,00 per le spese ulteriori legate alla stipula di nuovo contratto di locazione nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Iscritta a ruolo la causa, si costituiva in giudizio il che contestava la rappresentazione dei Controparte_2 fatti ed escludeva una sua responsabilità impugnando, nel contempo, il quantum della pretesa risarcitoria dell'attore.
Eccepiva che l'attore non aveva fornito prova adeguata della legittimazione attiva, che era prescritto il diritto al risarcimento invocato nell'atto intervento in causa da CP_6
la mancanza di prova certa e specifica dei fatti posti a
[...] fondamento della domanda attorea e del nesso causale con i danni lamentati, la decadenza della prova dell'an e del quantum dei danni lamentati, l'inidoneità a tal fine della prova per testi espletata, la sussistenza della responsabilità per culpa in vigilando del direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice.
Evidenziava che con contratto del 16.10.2014 il CP_2 aveva appaltato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato alla la quale tra fine Controparte_3 maggio e inizio giugno del 2015 doveva provvedere alla rimozione del tetto per effettuare i lavori appaltati e che, pertanto, i danni subiti dall'attore dipendevano dal comportamento dell'impresa edile che durante i lavori di
3 ristrutturazione del tetto aveva rimosso la copertura senza l'apprestamento delle dovute cautele (teloni di plastica o altro) che avrebbero evitato le lamentate infiltrazioni. Avanzava in tal senso, domanda riconvenzionale nei confronti dell'impresa edile Rappresentava, altresì, che Controparte_3 la direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato era stata affidata all'Arch. che Controparte_4 aveva l'onere della vigilanza in fase di esecuzione del contratto di appalto. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamarlo in causa Il giudizio veniva, all'uopo, rinviato con spostamento dell'udienza al 21.03.2018.
In data 01.03.2018 si costituiva l'Arch. Controparte_4 direttore dei lavori, eccependo in rito ed in via preliminare il mancato rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis cpc e, nel merito, rilevando che le infiltrazioni ed i danni lamentati dalla parte attrice si erano verificati in epoca antecedente ai lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato e del tetto eseguiti nell'anno 2015, all'uopo depositando CP_10 documentazione a supporto. Precisava di aver ricevuto l'incarico di redigere una perizia tecnica per la messa in sicurezza e per il risanamento statico delle parti comuni del fabbricato, conferito anni prima e del tutto diverso ed estraneo rispetto a quello di direttore dei lavori di rifacimento del tetto
Riguardo la causa dei danni attorei rilevava che CP_10
“… già nel 2009 la sig.ra nella qualità di Persona_1 proprietaria dell'immobile condotto in locazione dal sig.
sin dal 2003, con nota 03.10.2009 (doc. 1 all. alla Parte_1 comparsa di costituzione inviata all'allora CP_4 amministratore p.t. del , ha denunciato le CP_2 CP_2 infiltrazioni presenti nell'appartamento occupato dal sig.
intimando il ad approvare con urgenza i Parte_1 CP_2 lavori di messa in sicurezza dell'appartamento evidenziando testualmente che “dal soffitto del mio appartamento cadono
4 abbondanti quantità d'acqua dovute ad infiltrazioni d'acqua causate nel tempo da continui buchi al solaio fatti per collocare varie antenne televisive. Stante l'inerzia del Condominio, la sig.ra unitamente agli altri comproprietari Persona_1 dell'appartamento oggetto di causa sigg. e Pt_2 [...]
hanno ulteriormente diffidato, con ulteriore nota del Pt_3 proprio legale di fiducia avv. Carlo Rinaldi del 23.09.2011 (doc.
2 all. alla comparsa di costituzione , il Condominio ad CP_4 effettuare interventi di urgenza, atteso che <a tutt'oggi non sono state eliminate le cause che determinano vistosissime infiltrazioni dal tetto sovrastante, peraltro parzialmente in eternit (amianto), ed i danni prodotti ai mobili alle suppellettili stati risarciti<>>”.
Ancora, evidenziava la carenza di legittimazione passiva rispetto alla causazione dei danni lamentati dall'attore, rilevando che a carico del Direttore dei lavori non sussisteva né una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori imputabile all'impresa né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili come quello della copertura con teloni di plastica durante i lavori eseguiti al tetto del fabbricato.
Spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del saldo del compenso pattuito, pari ad € 1.248,00, oltre oneri fiscali. Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa di al fine di essere manlevata e Controparte_5 tenuta indenne nell'ipotesi di soccombenza, anche parziale. Il
Tribunale autorizzava la chiamata in causa, all'uopo differendo il giudizio all'udienza del 18.07.2018.
All'udienza, interveniva volontariamente nel giudizio ex art. 105 cpc coniuge di parte attrice, la quale CP_6 evidenziava che alcune delle somme oggetto della domanda di rimborso di cui all'atto introduttivo ed in particolare €
3.880,00 erano state in realtà pagate da lei come da documentazione versata in atti e di cui chiedeva la
5 liquidazione in favore suo e non del coniuge, oltre al riconoscimento del danno non patrimoniale.
Il 27.06.2018 si costituiva , Controparte_5 eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva per inoperatività della garanzia assicurativa, con espressa dichiarazione di accettazione del contraddittorio entro i limiti contrattuali relativi al massimale ed allo scoperto con potenziale copertura della sola responsabilità diretta dell'assicurata con conseguente esclusione della responsabilità solidale. Rilevava, altresì, la mancata denuncia del sinistro in violazione delle condizioni di polizza e la violazione del patto di gestione della lite. Riguardo la domanda di garanzia del Condominio nei confronti dell'assicurata, ovvero dell'arch. rilevava l'infondatezza Controparte_4 della pretesa e la carenza di legittimazione passiva dell'assicurata in ordine alla causazione dei danni, sottolineandone la correttezza della condotta professionale.
Eccepiva l'infondatezza della domanda attorea anche in ordine al quantum richiesto e la inammissibilità della richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Alla prima udienza del 18.07.2018 veniva dichiarata la contumacia della si Controparte_3 autorizzava la notificazione della domanda riconvenzionale,
l'espletamento della procedura di negoziazione o di conciliazione, fissandosi nuova prima udienza al 13.03.2019.
Spiegavano quindi intervento volontario ad adiuvandum i condomini , e i CP_7 CP_8 Controparte_9 quali si riportavano integralmente alle eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate dalla difesa condominiale. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, il giudizio veniva istruito assumendo le prove orali. Precisate le conclusioni all'udienza del 24.06.2024, in data 26.11.2024 la causa veniva introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
6 Motivi della Decisione
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
L'esperita istruttoria ha provato che la responsabilità per i danni subìti dall'attore è ascrivibile al per Controparte_2 avere questi ingiustificatamente ritardato l'intervento riparatorio delle parti comuni e, una volta deliberato i lavori, per non aver poi debitamente vigilato sull'esecuzione delle opere di manutenzione del tetto , rispondendo ai CP_10 sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto custode dell'edificio le cui parti comuni e gli impianti dovevano essere oggetto di tempestiva manutenzione oltre che di atti conservativi e di esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria necessarie per evitare che la cosa custodita potesse arrecare danni a terzi (Trib. Palermo 23 ottobre 2024 n. 5059; Trib.
Napoli, sent. n. 2736/2020; Trib. Salerno, sent. 2400/2019).
Com'è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma: a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa (ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala – (cfr. Cass. 28 marzo
2001, n. 4480); b) l'attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331);
c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l'eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
d) il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente che quanto meno la cosa è intrinsecamente
7 pericolosa, tanto più intensa deve essere l'indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).
Su quest'ultimo punto va rilevato come il CP_2 convenuto non abbia allegato circostanze valevoli ad esimerlo dalla responsabilità del custode, né fornito alcuna dimostrazione circa il verificarsi di accadimenti suscettibili di essere inquadrati nel paradigma del caso fortuito. Ed invero, va richiamato il costante e autorevole insegnamento della
Suprema Corte (v. tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. n. 2998/1981;
Cass. Sez. 3, sent. n. 1500/1987; SS.UU. sent. 29.04.97 n. 3672; sent. 15.07.2002 n. 10233 e sent. 17.10.2001 n. 12682) secondo il quale il condominio risponde a titolo di
"responsabilità extra contrattuale … per danni sofferti a causa di infiltrazioni di acqua piovana da parti comuni dell'edificio stesso (esempio il tetto, i lastrici solari, le fognature) salva, nel merito, l'efficacia liberatoria della prova, a carico del
, che l'effettiva disponibilità e, quindi, l'obbligo di CP_2 manutenzione di quelle parti comuni competevano ad un singolo condomino o ad altro soggetto, in forza di diverso rapporto"; con la conseguenza che a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini e che la relativa azione risarcitoria va proposta nei confronti del . CP_2
La responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. comporta, in definitiva, una inversione dell'onere della prova: dovrà essere il custode, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene condominiale che lo ha provocato;
ciò in quanto l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di
8 colpa.( cfr. Cass. Civ. sez VI 14.01.2021 n. 511; Conf. Cass. Civ.
SS.UU. 30.06.2022 n. 20943).
Nel caso di specie, il risulta essere stato CP_2 lungamente inerte. In atti è documentato che sin dal 2009 era stato segnalato all'amministratore condominiale la necessità di lavori al tetto del fabbricato comune per far cessare le cause dell'infiltrazione di acque meteoriche (cfr. raccomandate dell'01.10.2009, del 23.09.2011 e verbale dell'assemblea straordinaria del 03.12.2011, in produzione . CP_4
Il protrarsi di tali infiltrazioni rendeva inagibile l'abitazione attorea come confermato dall'ordinanza sindacale n. 42/2015 di sgombero ad horas dell'unità immobiliare attorea in attesa della messa in sicurezza del fabbricato, emessa a seguito dell'intervento urgente dei Vigili del Fuoco sui luoghi di causa il 20.10.2015 (cfr. all. 4 con estratto fonogramma dei VV.FF. e copia ordinanza sindacale n. 42/2015 in produzione attorea).
Infiltrazioni che avevano finito per danneggiare anche l'arredo ed alcuni elettrodomestici presenti nell'appartamento detenuto dall'attore (come attestava già in data 05.12.2013 il
Direttore dei Lavori nella relazione di sopralluogo e come si evince dagli allegati rilievi fotografici, in fascicolo . CP_4
Trattasi di fatti che sono stati confermati a seguito dell'espletamento in corso di causa della prova orale. Nello specifico, la chiamata in causa nel rispondere CP_4 all'udienza del 14.09.2021 all'interrogatorio formale, sul capo riguardante le condizioni riscontrate all'interno dell'immobile abitato dall'attore e dalla sua famiglia, ha dichiarato “… sì, è vera la circostanza;
preciso che erano danneggiati i condizionatori, le infiltrazioni in camera da letto avevano danneggiato l'armadio, c'erano piumoni che assorbivano
l'acqua. In particolare, ricordo danneggiato anche un armadio su misura che si trovava nel disimpegno. Ho redatto foto e perizia con la descrizione dei danni…”).
9 Lo hanno confermato, altresì, i testi escussi secondo cui: “E' vero;
preciso che le infiltrazioni c'erano già dal 2011; il era stato avvisato ed avevamo tentato di arginare CP_2 il problema con dei lavori di controsoffittatura in cartongesso”
(teste ). Il teste arch. ha Testimone_1 Testimone_2 dichiarato “…Preciso che sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto, all'epoca, nel 2009, ero amministratore del fabbricato.
Preciso che sono stato amministratore dal 2000 al 2012…”;
“Sono a conoscenza delle infiltrazioni in quanto ho ricevuto due raccomandate a.r., una del 2009 a firma della proprietaria dell'appartamento sig.ra ed una nel 2011 a firma Per_1 dell'Avv. Rinaldi. In questa raccomandata la sig.ra Per_1 lamentava di dette infiltrazioni ed anche l'Avv. Rinaldi (che scriveva nell'interesse della proprietaria) faceva presente di detta situazione e diffidava il Condominio all'esecuzione dei lavori. Riconosco le lettere che mi vengono mostrate con i numeri 1 e 2 allegati al fascicolo di parte dell'Arch. ; CP_4
Sul capitolo n. 2 “Vero che sin dal 2009 sia il soffitto dell'appartamento condotto in locazione dal sig. Parte_1
che i mobili, arredi ed elettrodomestici - tra questi
[...] ultimi anche i condizionatori - ivi presenti erano già danneggiati a causa delle dette infiltrazioni d'acqua”) rispondo che è vero.”
Circa la prova dei danni e del quantum risarcibile, oltre agli elementi documentali ritualmente acquisiti agli atti del giudizio (quali gli allegati 8 e 13 in produzione attorea) e alla corrispondente documentazione fotografica (in particolare,
l'allegato 3 in fascicolo , il teste , CP_4 Testimone_3 escusso all'udienza del 22.01.2024 ha riferito: “Confermo il capo A della prova riportato in memoria II termine di parte attrice: conosco la circostanza in quanto mi sono recato sul posto su incarico del Sig. ed ho preso dei Persona_2 mobili umidi e pieni di muffa e li ho portati in discarica….
10 ricordo la presenza di segni di infiltrazione di acqua sulle pareti del corridoio e di altre stanze che ora non ricordo”; “sul capo C posso dire di aver svuotato l'abitazione di tutto l'arredo in legno che ho trasportato in discarica. Sono stati necessari due viaggi.
Gli elettrodomestici li ho solo visti accantonati”; “sul capo F posso dire a conferma di quanto già innanzi riferito che ho personalmente constatato il danneggiamento dell'arredo in legno ma non sono a conoscenza di altri componenti di arredo…”; “sul capo G posso riferire di aver smontato perché deformato e poi trasportato il piano cottura della cucina ...”;
“...ricordo che ho smontato una cappelliera, un armadio, il top della cucina”.
Il teste dichiara “sul capo F posso dire che Testimone_4 quando sono intervenuto a casa del sig. , mi sembra Parte_1 nell'anno 2015, forse tra aprile e maggio ho constatato la presenza anomala di acqua in due condizionatori di cui uno in cucina e l'altro mi pare in camera da letto. Ho constatato la presenza di macchie di umidità su alcune parti dell'appartamento. Ricordo che nella circostanza mi è stato chiesto se gli apparecchi fossero riparabili. Ho sconsigliato la riparazione perché costosa e ho redatto una breve relazione che mi viene mostrata in quanto allegata con il numero 7 in produzione attorea e che riconosco come mia e che confermo…”;
“… confermo di aver fornito al sig. i climatizzatori da Parte_1 sostituire. Il costo all'epoca di entrambi gli apparecchi era intorno ai € 1.200,00 euro”.
Circa la richiesta attorea di risarcimento del danno conseguente al godimento parziale dell'unità abitativa detenuta in locazione perché interessata dalle suindicate infiltrazioni, appare equo agganciare il criterio di determinazione al canone di locazione corrisposto e detrarre dall'importo mensile una quota parte nella misura che il tribunale ritiene di determinare in € 200,00 mensili a far data
11 dall'accertata limitazione, ossia dal 05.12.2013 e fino alla data del rilascio dell'immobile avvenuto in data 20.10.2015, in ottemperanza all'ordinanza di sgombero n. 42/2015, per un importo risarcitorio quindi di € 4.600,00 (n. 23 mensilità x €
200,00).
E', altresì, fondata la domanda riconvenzionale proposta dall'arch. nei confronti del Controparte_4 CP_2
che va, pertanto, condannato al pagamento del
[...] compenso ancora dovuto per le prestazioni professionali rese, quantificato nell'importo residuo di € 1.248,00, oltre Cassa di
Previdenza ed IVA, per l'attività di progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale in questione, come da prospetto di fattura in atti e come da delibera condominiale del 03.12.2011, somma dovuta al 22.04.2016 (data di revoca dell'incarico da parte del
). CP_2
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza e/o richiesta reietta, assorbita e/o respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) accoglie, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dall'arch. Controparte_4
2) condanna, per l'effetto, il , nella Controparte_2 persona dell'amministratore condominiale p.t., in solido con l' in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subìti dall'attore, quantificati in complessivi € 6.800,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda, nonché a corrispondere all'arch. l'importo di € Controparte_4
1.248,00, oltre cassa previdenza ed iva se dovuta, con interessi legali dalla domanda;
3) condanna il nella persona Controparte_2
12 dell'amministratore condominiale p.t., in solido con l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore dei procuratori dell'attore in € 4.100,00 con attribuzione per dichiarata antistatarietà, oltre iva se dovuta,
c.p.a., rimborso forfettario e spese vive;
4) compensa integralmente tra tutte le altre parti le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno lì, 9 novembre 2025. avv. Gennaro Porpora
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del
G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 7401/2017 R.G. promossa da
, c.f. , costituito Parte_1 C.F._1 in giudizio con gli Avv.ti Maria Gualdiero e Maddalena
Cuccurullo, con studio in Pontecagnano Faiano, corso Italia, 8
PEC .salerno.it Email_1 CP_1 attore
Contro
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 costituito con l'Avv. Vincenzo Sparano, PEC
Email_2 convenuto
Controparte_3 convenuto contumace
Arch. costituita con l'Avv. Luigi Controparte_4
Santoro, PEC .salerno.it Email_3 CP_1 terza chiamata in causa
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_5 costituita con gli Avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa terza chiamata in causa
Nonché
costituita con Avv.ti Maria Gualdiero e Maddalena CP_6
Cuccurullo e
, e costituiti CP_7 CP_8 Controparte_9 con l'Avv. Vincenzo Sparano intervenienti volontari
1 Posizione delle parti
Con atto di citazione notificato in data 03-07.08.2017
conveniva in giudizio il Parte_1 CP_2
e l' per l'udienza
[...] Controparte_3 del 12.12.2017 al fine di sentir accertare e dichiarare, in via preliminare, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., i convenuti, responsabili in solido e/o in via esclusiva e/o concorrente e/o ognuno per quanto di ragione, per le infiltrazioni subìte e per i conseguenti danni;
sentirli condannare in solido e/o ognuno per quanto di ragione, al pagamento di € 8.835,00 per danno patrimoniale, ovvero della diversa somma accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannarli, altresì, in solido e/o ognuno per quanto di ragione, al pagamento del danno non patrimoniale con liquidazione equitativa. Vinte le spese di causa. Esponeva di aver condotto in locazione ad uso abitativo una unità immobiliare ubicata all'ultimo piano del fabbricato condominiale sito in Pontecagnano Faiano (Sa), via
Rossini, 7, in forza di contratto di locazione del 05.05.2003, che in conseguenza del difetto di manutenzione del tetto dello stabile condominiale il suo sottostante appartamento aveva subito danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana, che a seguito di un ennesimo episodio di infiltrazioni il 12.06.2015 segnalava all'amministratore condominiale l'aggravamento lamentando danni che interessavano anche l'arredo e gli elettrodomestici, che l'amministratore con nota del 13.07.2017 comunicava che la responsabilità andava invece ascritta all'impresa la quale nel corso dei Controparte_3 lavori di manutenzione straordinaria aveva lasciato il tetto condominiale lungamente scoperto (da giugno ad ottobre
2015). Assumeva ancora l'attore che a seguito delle piogge torrenziali del 20.10.2015 e dell'allagamento conseguente, intervenivano sul posto i vigili del fuoco i quali avendo constatato la gravità delle infiltrazioni di acqua piovana nel
2 suo appartamento, ritenevano necessario interdire l'utilizzo dell'abitazione. Sosteneva che per tal fatto veniva emessa ordinanza sindacale di sgombero n. 42/2015 a seguito della quale era stato costretto unitamente al suo nucleo familiare a trovare con urgenza una nuova sistemazione abitativa con ulteriori disagi e danni. Chiedeva la condanna dei convenuti all'integrale risarcimento dei danni che quantificava in di €
8.835,00 (di cui € 1.500,00 per la sostituzione dei condizionatori danneggiati;
€ 805,00 per l'acquisto degli elettrodomestici;
€ 3.880,00 per l'acquisto di nuovi mobili in sostituzione di quelli danneggiati;
€ 2.650,00 per le spese ulteriori legate alla stipula di nuovo contratto di locazione nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Iscritta a ruolo la causa, si costituiva in giudizio il che contestava la rappresentazione dei Controparte_2 fatti ed escludeva una sua responsabilità impugnando, nel contempo, il quantum della pretesa risarcitoria dell'attore.
Eccepiva che l'attore non aveva fornito prova adeguata della legittimazione attiva, che era prescritto il diritto al risarcimento invocato nell'atto intervento in causa da CP_6
la mancanza di prova certa e specifica dei fatti posti a
[...] fondamento della domanda attorea e del nesso causale con i danni lamentati, la decadenza della prova dell'an e del quantum dei danni lamentati, l'inidoneità a tal fine della prova per testi espletata, la sussistenza della responsabilità per culpa in vigilando del direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice.
Evidenziava che con contratto del 16.10.2014 il CP_2 aveva appaltato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato alla la quale tra fine Controparte_3 maggio e inizio giugno del 2015 doveva provvedere alla rimozione del tetto per effettuare i lavori appaltati e che, pertanto, i danni subiti dall'attore dipendevano dal comportamento dell'impresa edile che durante i lavori di
3 ristrutturazione del tetto aveva rimosso la copertura senza l'apprestamento delle dovute cautele (teloni di plastica o altro) che avrebbero evitato le lamentate infiltrazioni. Avanzava in tal senso, domanda riconvenzionale nei confronti dell'impresa edile Rappresentava, altresì, che Controparte_3 la direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato era stata affidata all'Arch. che Controparte_4 aveva l'onere della vigilanza in fase di esecuzione del contratto di appalto. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamarlo in causa Il giudizio veniva, all'uopo, rinviato con spostamento dell'udienza al 21.03.2018.
In data 01.03.2018 si costituiva l'Arch. Controparte_4 direttore dei lavori, eccependo in rito ed in via preliminare il mancato rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis cpc e, nel merito, rilevando che le infiltrazioni ed i danni lamentati dalla parte attrice si erano verificati in epoca antecedente ai lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato e del tetto eseguiti nell'anno 2015, all'uopo depositando CP_10 documentazione a supporto. Precisava di aver ricevuto l'incarico di redigere una perizia tecnica per la messa in sicurezza e per il risanamento statico delle parti comuni del fabbricato, conferito anni prima e del tutto diverso ed estraneo rispetto a quello di direttore dei lavori di rifacimento del tetto
Riguardo la causa dei danni attorei rilevava che CP_10
“… già nel 2009 la sig.ra nella qualità di Persona_1 proprietaria dell'immobile condotto in locazione dal sig.
sin dal 2003, con nota 03.10.2009 (doc. 1 all. alla Parte_1 comparsa di costituzione inviata all'allora CP_4 amministratore p.t. del , ha denunciato le CP_2 CP_2 infiltrazioni presenti nell'appartamento occupato dal sig.
intimando il ad approvare con urgenza i Parte_1 CP_2 lavori di messa in sicurezza dell'appartamento evidenziando testualmente che “dal soffitto del mio appartamento cadono
4 abbondanti quantità d'acqua dovute ad infiltrazioni d'acqua causate nel tempo da continui buchi al solaio fatti per collocare varie antenne televisive. Stante l'inerzia del Condominio, la sig.ra unitamente agli altri comproprietari Persona_1 dell'appartamento oggetto di causa sigg. e Pt_2 [...]
hanno ulteriormente diffidato, con ulteriore nota del Pt_3 proprio legale di fiducia avv. Carlo Rinaldi del 23.09.2011 (doc.
2 all. alla comparsa di costituzione , il Condominio ad CP_4 effettuare interventi di urgenza, atteso che <a tutt'oggi non sono state eliminate le cause che determinano vistosissime infiltrazioni dal tetto sovrastante, peraltro parzialmente in eternit (amianto), ed i danni prodotti ai mobili alle suppellettili stati risarciti<>>”.
Ancora, evidenziava la carenza di legittimazione passiva rispetto alla causazione dei danni lamentati dall'attore, rilevando che a carico del Direttore dei lavori non sussisteva né una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori imputabile all'impresa né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili come quello della copertura con teloni di plastica durante i lavori eseguiti al tetto del fabbricato.
Spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del saldo del compenso pattuito, pari ad € 1.248,00, oltre oneri fiscali. Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa di al fine di essere manlevata e Controparte_5 tenuta indenne nell'ipotesi di soccombenza, anche parziale. Il
Tribunale autorizzava la chiamata in causa, all'uopo differendo il giudizio all'udienza del 18.07.2018.
All'udienza, interveniva volontariamente nel giudizio ex art. 105 cpc coniuge di parte attrice, la quale CP_6 evidenziava che alcune delle somme oggetto della domanda di rimborso di cui all'atto introduttivo ed in particolare €
3.880,00 erano state in realtà pagate da lei come da documentazione versata in atti e di cui chiedeva la
5 liquidazione in favore suo e non del coniuge, oltre al riconoscimento del danno non patrimoniale.
Il 27.06.2018 si costituiva , Controparte_5 eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva per inoperatività della garanzia assicurativa, con espressa dichiarazione di accettazione del contraddittorio entro i limiti contrattuali relativi al massimale ed allo scoperto con potenziale copertura della sola responsabilità diretta dell'assicurata con conseguente esclusione della responsabilità solidale. Rilevava, altresì, la mancata denuncia del sinistro in violazione delle condizioni di polizza e la violazione del patto di gestione della lite. Riguardo la domanda di garanzia del Condominio nei confronti dell'assicurata, ovvero dell'arch. rilevava l'infondatezza Controparte_4 della pretesa e la carenza di legittimazione passiva dell'assicurata in ordine alla causazione dei danni, sottolineandone la correttezza della condotta professionale.
Eccepiva l'infondatezza della domanda attorea anche in ordine al quantum richiesto e la inammissibilità della richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Alla prima udienza del 18.07.2018 veniva dichiarata la contumacia della si Controparte_3 autorizzava la notificazione della domanda riconvenzionale,
l'espletamento della procedura di negoziazione o di conciliazione, fissandosi nuova prima udienza al 13.03.2019.
Spiegavano quindi intervento volontario ad adiuvandum i condomini , e i CP_7 CP_8 Controparte_9 quali si riportavano integralmente alle eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate dalla difesa condominiale. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, il giudizio veniva istruito assumendo le prove orali. Precisate le conclusioni all'udienza del 24.06.2024, in data 26.11.2024 la causa veniva introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
6 Motivi della Decisione
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
L'esperita istruttoria ha provato che la responsabilità per i danni subìti dall'attore è ascrivibile al per Controparte_2 avere questi ingiustificatamente ritardato l'intervento riparatorio delle parti comuni e, una volta deliberato i lavori, per non aver poi debitamente vigilato sull'esecuzione delle opere di manutenzione del tetto , rispondendo ai CP_10 sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto custode dell'edificio le cui parti comuni e gli impianti dovevano essere oggetto di tempestiva manutenzione oltre che di atti conservativi e di esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria necessarie per evitare che la cosa custodita potesse arrecare danni a terzi (Trib. Palermo 23 ottobre 2024 n. 5059; Trib.
Napoli, sent. n. 2736/2020; Trib. Salerno, sent. 2400/2019).
Com'è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma: a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa (ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala – (cfr. Cass. 28 marzo
2001, n. 4480); b) l'attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331);
c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l'eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
d) il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente che quanto meno la cosa è intrinsecamente
7 pericolosa, tanto più intensa deve essere l'indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).
Su quest'ultimo punto va rilevato come il CP_2 convenuto non abbia allegato circostanze valevoli ad esimerlo dalla responsabilità del custode, né fornito alcuna dimostrazione circa il verificarsi di accadimenti suscettibili di essere inquadrati nel paradigma del caso fortuito. Ed invero, va richiamato il costante e autorevole insegnamento della
Suprema Corte (v. tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. n. 2998/1981;
Cass. Sez. 3, sent. n. 1500/1987; SS.UU. sent. 29.04.97 n. 3672; sent. 15.07.2002 n. 10233 e sent. 17.10.2001 n. 12682) secondo il quale il condominio risponde a titolo di
"responsabilità extra contrattuale … per danni sofferti a causa di infiltrazioni di acqua piovana da parti comuni dell'edificio stesso (esempio il tetto, i lastrici solari, le fognature) salva, nel merito, l'efficacia liberatoria della prova, a carico del
, che l'effettiva disponibilità e, quindi, l'obbligo di CP_2 manutenzione di quelle parti comuni competevano ad un singolo condomino o ad altro soggetto, in forza di diverso rapporto"; con la conseguenza che a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini e che la relativa azione risarcitoria va proposta nei confronti del . CP_2
La responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. comporta, in definitiva, una inversione dell'onere della prova: dovrà essere il custode, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene condominiale che lo ha provocato;
ciò in quanto l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di
8 colpa.( cfr. Cass. Civ. sez VI 14.01.2021 n. 511; Conf. Cass. Civ.
SS.UU. 30.06.2022 n. 20943).
Nel caso di specie, il risulta essere stato CP_2 lungamente inerte. In atti è documentato che sin dal 2009 era stato segnalato all'amministratore condominiale la necessità di lavori al tetto del fabbricato comune per far cessare le cause dell'infiltrazione di acque meteoriche (cfr. raccomandate dell'01.10.2009, del 23.09.2011 e verbale dell'assemblea straordinaria del 03.12.2011, in produzione . CP_4
Il protrarsi di tali infiltrazioni rendeva inagibile l'abitazione attorea come confermato dall'ordinanza sindacale n. 42/2015 di sgombero ad horas dell'unità immobiliare attorea in attesa della messa in sicurezza del fabbricato, emessa a seguito dell'intervento urgente dei Vigili del Fuoco sui luoghi di causa il 20.10.2015 (cfr. all. 4 con estratto fonogramma dei VV.FF. e copia ordinanza sindacale n. 42/2015 in produzione attorea).
Infiltrazioni che avevano finito per danneggiare anche l'arredo ed alcuni elettrodomestici presenti nell'appartamento detenuto dall'attore (come attestava già in data 05.12.2013 il
Direttore dei Lavori nella relazione di sopralluogo e come si evince dagli allegati rilievi fotografici, in fascicolo . CP_4
Trattasi di fatti che sono stati confermati a seguito dell'espletamento in corso di causa della prova orale. Nello specifico, la chiamata in causa nel rispondere CP_4 all'udienza del 14.09.2021 all'interrogatorio formale, sul capo riguardante le condizioni riscontrate all'interno dell'immobile abitato dall'attore e dalla sua famiglia, ha dichiarato “… sì, è vera la circostanza;
preciso che erano danneggiati i condizionatori, le infiltrazioni in camera da letto avevano danneggiato l'armadio, c'erano piumoni che assorbivano
l'acqua. In particolare, ricordo danneggiato anche un armadio su misura che si trovava nel disimpegno. Ho redatto foto e perizia con la descrizione dei danni…”).
9 Lo hanno confermato, altresì, i testi escussi secondo cui: “E' vero;
preciso che le infiltrazioni c'erano già dal 2011; il era stato avvisato ed avevamo tentato di arginare CP_2 il problema con dei lavori di controsoffittatura in cartongesso”
(teste ). Il teste arch. ha Testimone_1 Testimone_2 dichiarato “…Preciso che sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto, all'epoca, nel 2009, ero amministratore del fabbricato.
Preciso che sono stato amministratore dal 2000 al 2012…”;
“Sono a conoscenza delle infiltrazioni in quanto ho ricevuto due raccomandate a.r., una del 2009 a firma della proprietaria dell'appartamento sig.ra ed una nel 2011 a firma Per_1 dell'Avv. Rinaldi. In questa raccomandata la sig.ra Per_1 lamentava di dette infiltrazioni ed anche l'Avv. Rinaldi (che scriveva nell'interesse della proprietaria) faceva presente di detta situazione e diffidava il Condominio all'esecuzione dei lavori. Riconosco le lettere che mi vengono mostrate con i numeri 1 e 2 allegati al fascicolo di parte dell'Arch. ; CP_4
Sul capitolo n. 2 “Vero che sin dal 2009 sia il soffitto dell'appartamento condotto in locazione dal sig. Parte_1
che i mobili, arredi ed elettrodomestici - tra questi
[...] ultimi anche i condizionatori - ivi presenti erano già danneggiati a causa delle dette infiltrazioni d'acqua”) rispondo che è vero.”
Circa la prova dei danni e del quantum risarcibile, oltre agli elementi documentali ritualmente acquisiti agli atti del giudizio (quali gli allegati 8 e 13 in produzione attorea) e alla corrispondente documentazione fotografica (in particolare,
l'allegato 3 in fascicolo , il teste , CP_4 Testimone_3 escusso all'udienza del 22.01.2024 ha riferito: “Confermo il capo A della prova riportato in memoria II termine di parte attrice: conosco la circostanza in quanto mi sono recato sul posto su incarico del Sig. ed ho preso dei Persona_2 mobili umidi e pieni di muffa e li ho portati in discarica….
10 ricordo la presenza di segni di infiltrazione di acqua sulle pareti del corridoio e di altre stanze che ora non ricordo”; “sul capo C posso dire di aver svuotato l'abitazione di tutto l'arredo in legno che ho trasportato in discarica. Sono stati necessari due viaggi.
Gli elettrodomestici li ho solo visti accantonati”; “sul capo F posso dire a conferma di quanto già innanzi riferito che ho personalmente constatato il danneggiamento dell'arredo in legno ma non sono a conoscenza di altri componenti di arredo…”; “sul capo G posso riferire di aver smontato perché deformato e poi trasportato il piano cottura della cucina ...”;
“...ricordo che ho smontato una cappelliera, un armadio, il top della cucina”.
Il teste dichiara “sul capo F posso dire che Testimone_4 quando sono intervenuto a casa del sig. , mi sembra Parte_1 nell'anno 2015, forse tra aprile e maggio ho constatato la presenza anomala di acqua in due condizionatori di cui uno in cucina e l'altro mi pare in camera da letto. Ho constatato la presenza di macchie di umidità su alcune parti dell'appartamento. Ricordo che nella circostanza mi è stato chiesto se gli apparecchi fossero riparabili. Ho sconsigliato la riparazione perché costosa e ho redatto una breve relazione che mi viene mostrata in quanto allegata con il numero 7 in produzione attorea e che riconosco come mia e che confermo…”;
“… confermo di aver fornito al sig. i climatizzatori da Parte_1 sostituire. Il costo all'epoca di entrambi gli apparecchi era intorno ai € 1.200,00 euro”.
Circa la richiesta attorea di risarcimento del danno conseguente al godimento parziale dell'unità abitativa detenuta in locazione perché interessata dalle suindicate infiltrazioni, appare equo agganciare il criterio di determinazione al canone di locazione corrisposto e detrarre dall'importo mensile una quota parte nella misura che il tribunale ritiene di determinare in € 200,00 mensili a far data
11 dall'accertata limitazione, ossia dal 05.12.2013 e fino alla data del rilascio dell'immobile avvenuto in data 20.10.2015, in ottemperanza all'ordinanza di sgombero n. 42/2015, per un importo risarcitorio quindi di € 4.600,00 (n. 23 mensilità x €
200,00).
E', altresì, fondata la domanda riconvenzionale proposta dall'arch. nei confronti del Controparte_4 CP_2
che va, pertanto, condannato al pagamento del
[...] compenso ancora dovuto per le prestazioni professionali rese, quantificato nell'importo residuo di € 1.248,00, oltre Cassa di
Previdenza ed IVA, per l'attività di progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale in questione, come da prospetto di fattura in atti e come da delibera condominiale del 03.12.2011, somma dovuta al 22.04.2016 (data di revoca dell'incarico da parte del
). CP_2
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza e/o richiesta reietta, assorbita e/o respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) accoglie, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dall'arch. Controparte_4
2) condanna, per l'effetto, il , nella Controparte_2 persona dell'amministratore condominiale p.t., in solido con l' in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subìti dall'attore, quantificati in complessivi € 6.800,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda, nonché a corrispondere all'arch. l'importo di € Controparte_4
1.248,00, oltre cassa previdenza ed iva se dovuta, con interessi legali dalla domanda;
3) condanna il nella persona Controparte_2
12 dell'amministratore condominiale p.t., in solido con l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore dei procuratori dell'attore in € 4.100,00 con attribuzione per dichiarata antistatarietà, oltre iva se dovuta,
c.p.a., rimborso forfettario e spese vive;
4) compensa integralmente tra tutte le altre parti le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno lì, 9 novembre 2025. avv. Gennaro Porpora
13