Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, qualora un bene sia astrattamente suscettibile di diverse destinazioni economiche, è necessario procedere al preventivo accertamento della compatibilità concreta tra queste (onde acclarare se il bene stesso possa essere contemporaneamente utilizzato per diverse finalità), dovendosi, in caso di conclusioni negative, prendere in considerazione la sola destinazione che conferisca al bene il maggior valore venale (principio affermato con riferimento ad una vicenda in cui il suolo da espropriare risultava astrattamente idoneo sia all'attività estrattiva, sia all'edificazione. Rilevato che l'esercizio della prima attività si palesava come preclusiva rispetto a quella edificatoria e viceversa, la S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva preso in considerazione la sola destinazione edificatoria del bene ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio).
Commentario • 1
- 1. Improving Society Through the Decisions of the Human Rights Committee on the Protection of Human DignityLjiljana Jovanović · https://www.filodiritto.com/ · 15 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE ZO, PE ED, PE CO, PE DE, PE RI, PE IC, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRO MAROTTA, GIORGIO SCALA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATALANI 26, presso l'avvocato E. D'ANNIBALE, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1383/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Marotta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Ministero dei Lavori Pubblici, l'Avvocato dello Stato Cosentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del terzo e quarto motivo;
rigetto degli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13/10/1988 PE NC, BE, TA, EO, IA e NI convenivano dinanzi alla Corte di appello di Napoli l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno (Agensud) e l'Impresa DE LIETO S.p.A., proponendo opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione di un terreno di loro proprietà, ubicato in territorio del Comune di Napoli, in località Camaldoli, riportato in catasto al fol. 49, p.lle 125 e 126, utilizzato come cava di materiale tufaceo e destinato a parco pubblico secondo le previsioni del P.R.G. di Napoli del 1972, espropriato per una superficie di mq. 38.296 con decreto del Prefetto di Napoli del 9/2/1988, prot. N.41110. Deducevano gli attori che l'indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, pari alla somma complessiva di £.298.437.500, era inadeguata, tenuto conto della vocazione edificatoria del suolo e della parziale utilizzazione (per un'estensione di mq. 9.000) come cava. Instauratosi il contraddittorio e risolte con sentenza parziale del 10/3/1990 le questioni relative alla ammissibilità della domanda, alla competenza ed alla legittimazione dell'aggiudicatario dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1383/96 del 24/4-17/5/1996, determinava l'indennità di espropriazione in £.575.280.539 e quella di occupazione temporanea per il periodo dal 5/5/1984 al 9/7/1988 in £.240.001.032, ed ordinava all'Agensud di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra tali somme e quella già depositata, con i relativi interessi legali maturati dal 9/7/1988 alla data del deposito. Osservava la Corte che nella valutazione del bene non poteva tenersi conto contemporaneamente del valore della cava, desumibile dalla sua capacità estrattiva, e della vocazione edificatoria del terreno, rilevando che l'indennità andava determinata con riferimento al valore del bene al momento dell'adozione del provvedimento di espropriazione e non in considerazione dei due diversi impieghi del suolo, in epoche distinte (sfruttamento della cava e successiva destinazione ad attività edilizia). Il valore venale andava, invece, determinato tenendo conto del prezzo di mercato ricavabile dalla più remunerativa delle due destinazioni, tra loro inconciliabili. Escludeva, peraltro, la Corte di Napoli che in concreto l'immobile potesse essere sfruttato ulteriormente come cava al tempo della procedura espropriativa, perché l'attività estrattiva era impedita dalla legge regionale 13/12/1985 n.54, art. 36, in quanto: 1) l'attività di estrazione non era in atto al momento della immissione in possesso (5/5/1984); 2) sull'area gravavano i vincoli imposti con DM 20/5/67 ai sensi della legge 29/6/1939 n. 1497 e con la legge Galasso;
3) il Presidente della Giunta Regionale aveva rigettato, con decreto n. 176 del 28/2/1989 la domanda di autorizzazione per la prosecuzione della stessa attività.
Ritenuto il suolo di natura edificatoria, la Corte di merito disattendeva la valutazione fatta dal consulente tecnico di ufficio, prof. Antonio Vallario, ritenendo eccessivo il prezzo dallo stesso indicato in £.80.000 al mq. con riferimento al luglio 1988 (epoca della pronuncia del decreto di esproprio), in relazione a quelli determinati dalla stessa corte in procedimenti di opposizione alla stima relativi ad espropriazioni effettuate un anno prima (1987) per la realizzazione dello stesso parco urbano dei Camaldoli. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione PE NC, BE, TA, EO, IA e NI sulla base di quattro motivi, nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici, succeduto all'Agensud, e del Comune di Napoli.
Hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, ed il Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro in carica.
Hanno depositato memoria solo i ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il Comune di Napoli non era parte nel processo svoltosi dinanzi alla Corte di Appello della stessa città, ne' è succeduto nel rapporto all'Agensud, in favore della quale fu pronunciato il decreto prefettizio di esproprio. La circostanza che il parco Urbano dei Camaldoli è stato trasferito al Comune di Napoli non comporta una successione nel processo ex art.110 c.p.c, ne' una successione a titolo particolare nel diritto controverso (ex art. 111 c.p.c.), perché l'obbligazione di pagare l'indennità di esproprio sorge e permane in capo al soggetto in cui favore viene pronunciata l'espropriazione (nel caso in esame l'Agensud, cui è succeduto il Ministero dei LL.PP.), anche ove la proprietà dell'opera realizzata sul bene espropriato venga successivamente trasferita ad altro soggetto, in mancanza di prova che sia stata trasferita anche quella obbligazione. Deve, pertanto, dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Comune di Napoli. Le spese del relativo giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti, sussistendo giusti motivi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "violazione dell'art.39 L.25/6/1985 n.2359, omesso esame di punti decisivi della controversia". Lamentano che la Corte di appello di Napoli abbia ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione dell'area espropriata, l'esistenza di una cava ed abbia preso in considerazione solo il valore edificatorio della stessa. Contestano la ritenuta inconciliabilità delle due distinte utilizzazioni del fondo;
sostengono, quindi, che la statuizione del giudice di merito abbia violato i principi della scienza dell'estimo e sia andata in contrario avviso alla costante giurisprudenza di questa Corte, non applicando il criterio normativo di determinazione dell'indennità dettato dall'art. 39 della legge n.2359 del 1865. Con il secondo motivo denunciano ulteriore "violazione e falsa applicazione degli artt. 39 L.25/6/1865 n.2359; 5 bis L.8/8/1992 n.359 nonché art. 36 L.R. Campania 13/12/1985 n.54 e dei principi affermati dalle leggi n.1497 del 1939 e n.47 del 1985, in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c.; motivazione illogica e contraddittoria." Lamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che l'attività estrattiva fosse cessata, in contrasto con quanto accertato con la seconda consulenza tecnica di ufficio e risultante dai documenti allegati alla relazione, mentre, sostengono, era in fase di riorganizzazione al momento della immissione in possesso da parte della Agensud. Deducono che la legge regionale 13/12/85 n.54, richiamata dalla corte di merito, fu emanata quasi due anni dopo la data della disposta occupazione di urgenza (febbraio 1984), per cui non doveva essere presa in considerazione ai fini di accertare che non fosse consentita l'attività estrattiva. Anche il decreto regionale n.1697 del 28/2/1989, con cui veniva negata l'autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione della cava, non poteva avere alcuna influenza, perché successivo allo stesso decreto definitivo di espropriazione. Quanto, infine, al richiamo delle disposizioni in materia paesaggistica, operata dalla corte di merito, i ricorrenti deducono che con decreto 7/7/1971 le autorità competenti avevano autorizzato l'apertura della cava, mentre la Sovrintendenza ai monumenti della Campania aveva rilasciato il nulla osta alla stessa apertura in data 30/7/1973.
I due motivi, che attengono all'iter logico seguito dalla corte di merito per stabilire quale fosse la possibile destinazione del bene al momento del provvedimento ablativo, vanno esaminati congiuntamente. Entrambi i motivi sono infondati.
Il giudice di merito, infatti, ha correttamente ed adeguatamente motivato sia in ordine alla ritenuta incompatibilità tra la destinazione a cava del terreno e quella edificatoria, sia in ordine alla scelta di determinare l'indennità sulla base della natura edificatoria del suolo.
La Corte di Appello di Napoli, dopo aver affermato il principio che quando un bene è suscettibile di due distinte e tra loro inconciliabili destinazioni, l'indennizzo dovrà essere determinato tenendo conto del prezzo di mercato ricavabile dalla più remunerativa delle due destinazioni, ha accertato che mancavano i requisiti richiesti dalla legge per la continuazione dell'attività estrattiva. Il principio affermato non è affatto erroneo e non contrasta con l'art. 39 della legge n.2359 del 1865. Infatti, la determinazione del valore venale del bene, che è uno dei parametri da considerare al fine di determinare l'indennità di espropriazione ex art. 5 bis L. n.359 del 1992, deve farsi con riferimento alla data del decreto di esproprio, che comporta l'ablazione del bene. Nella valutazione si deve tenere conto della destinazione che un eventuale acquirente avrebbe interesse a dare al bene, posto che il prezzo che egli sarebbe disposto a pagare dipende dall'utilità che da esso intenda trarre. Ne deriva che, quando un bene sia astrattamente suscettibile di diverse destinazioni, deve valutarsi se queste siano in concreto tra loro compatibili, se cioè il bene possa essere contemporaneamente utilizzato per diverse finalità, altrimenti deve prendersi in considerazione la destinazione che conferisca al bene maggiore valore venale.
Nel caso in esame, non può dubitarsi che l'eventuale attività estrattiva precluderebbe l'edificabilità, così come l'eventuale edificazione precluderebbe l'esercizio della cava nello stesso terreno. Al momento dell'esproprio solo una delle due destinazioni poteva avere rilievo, perché l'eventuale acquirente poteva essere interessato solo ad una delle due attività, quella estrattiva (se ancora consentita) o quella edificatoria. Il principio seguito dalla Corte di Napoli è conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui "ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione di una cava, occorre tenere conto della specifica qualità di tale immobile, quale fonte dei proventi che il proprietario poteva, in una libera contrattazione, conseguire per effetto dell'esercizio dell'attività estrattiva, senza che al risultato della valutazione compiuta secondo siffatto criterio possa sommarsi il valore del soprassuolo e dell'area di sedime, in funzione di una loro destinazione agricola non compatibile con la suddetta attività." (cfr. Cass.26/2/1991 n. 2061). Correttamente, quindi, la corte di merito ha escluso, per principio, che potesse cumularsi il valore del terreno, valutato sulla base dell'attività estrattiva in esso esercitabile, con quello attribuito allo stesso sulla base della sua vocazione edificatoria - concretizzabile solo a distanza di tempo, dopo l'esaurimento della cava - in virtù del principio che la determinazione del valore venale va effettuata in funzione della valutazione globale dell'immobile che i privati avrebbero fatto in una libera contrattazione di compravendita in relazione alla sua destinazione. Nè la statuizione della Corte di Appello contrasta con la giurisprudenza di questa Corte indicata dai ricorrenti nel ricorso, perché le massime ivi citate affermano il principio che le disposizioni dell'art.16 della legge 22/10/1971 n.865, riguardanti l'indennità di espropriazione di aree a vocazione essenzialmente agricola, non sono applicabili nel caso della espropriazione di un fondo in cui sia presente una cava, non sottratta alla libera disponibilità del proprietario;
in tal caso il bene viene considerato munito di una propria autonoma consistenza giuridica ed economica. Peraltro, recentemente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 1997, questa Corte ha affermato che i suoli non edificatori, benché suscettibili di utilizzazione diversa da quella strettamente agricola, devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli utilizzati per i terreni agricoli, non potendosi più legittimamente predicare l'esistenza nell'ordinamento di un "tertium genus" oltre quello delle aree edificabili e delle aree agricole (cfr. Cass, 20/3/1998 n. 2929). Affermato il principio innanzi esaminato la Corte di Appello ha accertato che al momento della immissione in possesso l'attività estrattiva era cessata, che non vi erano attrezzature necessarie al suo espletamento;
ha quindi rilevato la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la continuazione dell'attività estrattiva, che ha specificamente elencato. Logica e conseguenziale, una volta esclusa la possibilità di destinare a cava il terreno, è la valutazione effettuata sulla base della vocazione edificatoria del bene, sicché la motivazione non appare ne' illogica ne' contraddittoria come sostengono i ricorrenti con il secondo motivo. Quanto ai requisiti richiesti dalla legge per la continuazione dell'attività estrattiva, deve rilevarsi che correttamente il giudice di merito ha applicato la L.R. Campania 13/12/1985 n.54, perché la valutazione del bene doveva farsi con riferimento al momento della espropriazione, tenendo conto della possibile destinazione del bene compatibilmente con la legislazione vigente alla data del decreto di esproprio (9/2/1988), cioè con la legge regionale citata, che era all'epoca in vigore. Per la stessa ragione non doveva tenere conto il giudice delle modifiche apportate alla stessa legge in data successiva al decreto di esproprio, in particolare non poteva tenere conto della legge regionale 16/95, cui fanno riferimento i ricorrenti. Quanto ai requisiti elencati dalla Corte di Napoli, al di là della cronistoria della cava antecedente la stessa immissione in possesso effettuata nel maggio 1984 a seguito del decreto di occupazione di urgenza, certo è che la cava era stata dissequestrata dal Pretore di Napoli con decreto del 26/6/1982 e che a distanza di due anni circa nessuna attività estrattiva era stata ripresa ne' alcunché era stato predisposto a tal fine, quindi, correttamente la Corte di Appello ha rilevato che non era in atto alcuna attività di estrazione ne' attrezzature necessarie al suo espletamento. Non è contestabile, peraltro, che sull'area gravassero i vincoli imposti con D.M. 20/5/1967 ai sensi della L.29/6/1497 e soprattutto quelli imposti dalla legge 8/8/1985 n.431 (cd. Legge Galasso), i quali, per essere immediatamente operativi e come tali applicabili anche alle opere autorizzate in base a precedenti e superate disposizioni, comportavano l'applicazione del terzo comma della legge regionale n.54 del 1985, che prevede il diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione della coltivazioni delle cave quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con vincoli urbanistici, paesaggistici ed archeologici derivanti da altre leggi nazionali o regionali. Lo stesso provvedimento del Presidente della regione del 28/2/1989, ancorché di un anno successivo al decreto di esproprio, evidenzia quel contrasto, che indubbiamente già sussisteva al tempo dell'esproprio, quando erano già in vigore le disposizioni di legge innanzi citate. Non è, pertanto, ravvisabile la denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ne' la motivazione è illogica e contraddittoria, apparendo, invece, lineare l'iter logico seguito dal giudice di merito.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ulteriore "violazione e falsa applicazione dell'art. 39 L.25/6/1985 n.2359 e dei principi in tema di valutazione di suoli edificatori;
difetto di motivazione". Lamentano che la Corte di appello, superando le obiettive considerazioni del C.T.U. circa la non utilizzabilità di dati comparativi non omogenei rispetto al suolo in oggetto, abbia basato la valutazione finale proprio su elementi non omogenei, così violando la disposizione dell'art.39 della legge 2359/1865. La censura è fondata.
La Corte di Appello si è discostata dalla valutazione fatta, sulla base della ritenuta natura edificatoria del suolo, dal C.T.U. prof. Vallario, ritenendo eccessivo il prezzo indicato nella relazione tecnica, se confrontato a quelli determinati dalla stessa corte in procedimenti di opposizione a stima aventi ad oggetto espropriazioni effettuate soltanto un anno prima per la realizzazione del Parco dei Camaldoli. Ha rilevato che il c.t.u. non ha tenuto presenti le valutazioni fatte dagli altri consulenti nei precedenti giudizi ed ha ritenuto che i suoli di cui alle sentenze citate ( 2071/90, 1314/91, 2521/91) avessero caratteristiche non difformi da quello in oggetto. Al contrario il C.T.U. Vallario ha categoricamente escluso, spiegandone puntualmente le ragioni, la sussistenza di omogeneità tra i fondi di cui alle suddette sentenze e quello oggetto della relazione;
ha, quindi tenuto presenti altri atti di comparazione, tra cui altre due sentenze della Corte di Napoli (indicate nella relazione). La motivazione con cui la Corte di Appello ha ritenuto di discostarsi dalla valutazione del C.T.U. per mediare il valore ricavato da precedenti sentenze, appare carente quando prende come elementi di comparazione - al fine di estrapolare una valutazione sostanzialmente equitativa - proprio le risultanze di quei processi, che il C.T.U. aveva escluso di poter confrontare con il suolo in oggetto, per la diversa ubicazione, o per la diversa situazione morfologica, oltre che per l'epoca dell'esproprio, senza adeguatamente confutare la non omogeneità dei termini di comparazione rilevata dal C.T.U. e la loro conseguente non utilizzabilità. Invero, il giudice di merito, quando riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo esplicito le ragioni del suo convincimento, ma, quando se ne discosta, deve indicare in maniera logica e pertinente le ragioni e le fonti del proprio convincimento, in modo che sia possibile il controllo circa la coerenza, l'adeguatezza e la logicità della decisione;
diversamente, incorre nel vizio di motivazione.
Con il quarto motivo i ricorrenti chiedono che la sentenza sia riformata, in conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi, anche nella parte relativa alla determinazione dell'indennità di occupazione. L'accoglimento del motivo è conseguenziale a quello del terzo.
Infatti, la valutazione del bene incide sulla determinazione dell'indennità di occupazione, che dovrà essere liquidata tenendo conto della nuova valutazione del bene che il giudice di rinvio farà. Concludendo, va annullata la sentenza impugnata in accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso, con rinvio, anche per la regolazione delle spese della fase di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo ed il quarto e rinvia dinanzi ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, anche per le spese. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di Napoli e dichiara compensate le spese del relativo giudizio.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 1999.