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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 99/2023 promossa da:
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
, cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
, cod. fisc. , Parte_3 C.F._3
, cod. fisc. , Parte_4 C.F._4
, cod. fisc. , Parte_5 C.F._5 tutti quali eredi di , dec. Civitanova Marche il 21.12.03; Persona_1 assistito dall'avv. MELAPPIONI VERUSKA;
elettivamente domiciliati in VIA BRUNO BUOZZI N. 27 - CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore nei confronti di
C.F. ; Controparte_1 C.F._6 non costituito nè difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Impossibile accogliere la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
, e , in qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1
intesa alla declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di terreno
[...] distinta al Catasto Terreni del Comune di Civitanova Marche al Foglio 2 Sez. 001 Part. 280
Sub. 4; fondo catastalmente in capo a n. 23.1.1914, del quale non risulta Controparte_1 alcun atto allo stato Civile di Civitanova Marche, se non quello di nascita, non essendo quindi possibile risalire alla sua persona ed a quella dei di lui eredi.
1.1 – Tanto che allo stesso veniva nominato (Tribunale di Macerata, in data 30.11.02) un procuratore speciale dello scomparso nella persona dell'avv. intervenuto nelle CP_2 more del giudizio il decesso del procuratore speciale, il giudizio veniva riassunto a mezzo notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
2 – Deducono gli attori avere ricevuto il pieno possesso dell'immobile dal loro comune dante causa, , che nell'anno 1986 aveva chiesto ed ottenuto un condono Persona_1 edilizio del manufatto (garage) insistente sull'indicato fondo, rappresentando con autocertificazione (atto di notorietà con autentica della sottoscrizione da parte del funzionario comunale) il possesso ultraventennale dello stesso.
3 – Va anzitutto sottolineato che non risulta in atti l'acquisto del tale , ma Controparte_1 la sola annotazione catastale riferita all'immobile di causa.
E' noto che tale indicazione non è idonea a fornire la prova della proprietà di un bene immobile, dovendosi invece fare riferimento agli atti di trasferimento della stessa e cioè alle risultanze dei Registri Immobiliari nei quali detti trasferimenti (e non le sole variazioni o volture) vengono trascritti.
Ne deriva la carenza di (prova della) legittimazione passiva del (o dei di lui CP_1 eredi), stante la completa omissione di qualsivoglia riferimento alla eventuale attività dell'attore finalizzata alla ricerca di atti proprietari del fondo. In altre parole, non è possibile verificare se sia mai stato proprietario del fondo e/o se questo sia stato ed in quale misura Controparte_1 oggetto di cessioni, anche parziali, o di pretese di altri soggetti nei confronti dei quali agire o se del caso estendere il giudizio.
pagina 2 di 3 4 – Ulteriore elemento ostativo all'accoglimento nel merito della domanda consiste nella mancata prova del possesso ad usucapionem del dante causa degli attori.
4.1 – Costoro infatti rappresentano la titolarità di del diritto di superficie. Persona_1
Detto diritto reale minore si sostanzia nel diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a proprio favore e di acquisirne la proprietà in deroga al principio generale di accessione;
pertanto, l'avere esercitato il diritto corrispondente non integra il Persona_1 possesso ad usucapionem del fondo, per la cui integrazione occorre invece la interversio possessionis (art. 1164 c.c.) e cioè il mutamento del possesso da superficiario a preteso proprietario per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.
4.2 – Nel caso di specie, anche ove ipoteticamente fosse stata provata la legittimazione passiva di o dei suoi eredi, il primo atto riconducibile alla previsione di legge è Controparte_1 la istaurazione del presente giudizio e cioè la notifica al curatore speciale dello scomparso in data 13.1.23.
5 – Spese irripetibili in ragione della mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in qualità di eredi di , nella contumacia dei convenuti eredi o aventi
[...] Persona_1 causa di DICHIARA la carenza di legittimazione passiva dei convenuti sulla Persona_2 domanda di declaratoria di acquisto per usucapione fondo in della porzione di terreno distinta al Catasto Terreni del Comune di Civitanova Marche al Foglio 2 Sez. 001 Part. 280 Sub. 4; dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Macerata, 21 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 99/2023 promossa da:
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
, cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
, cod. fisc. , Parte_3 C.F._3
, cod. fisc. , Parte_4 C.F._4
, cod. fisc. , Parte_5 C.F._5 tutti quali eredi di , dec. Civitanova Marche il 21.12.03; Persona_1 assistito dall'avv. MELAPPIONI VERUSKA;
elettivamente domiciliati in VIA BRUNO BUOZZI N. 27 - CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore nei confronti di
C.F. ; Controparte_1 C.F._6 non costituito nè difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Impossibile accogliere la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
, e , in qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1
intesa alla declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di terreno
[...] distinta al Catasto Terreni del Comune di Civitanova Marche al Foglio 2 Sez. 001 Part. 280
Sub. 4; fondo catastalmente in capo a n. 23.1.1914, del quale non risulta Controparte_1 alcun atto allo stato Civile di Civitanova Marche, se non quello di nascita, non essendo quindi possibile risalire alla sua persona ed a quella dei di lui eredi.
1.1 – Tanto che allo stesso veniva nominato (Tribunale di Macerata, in data 30.11.02) un procuratore speciale dello scomparso nella persona dell'avv. intervenuto nelle CP_2 more del giudizio il decesso del procuratore speciale, il giudizio veniva riassunto a mezzo notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
2 – Deducono gli attori avere ricevuto il pieno possesso dell'immobile dal loro comune dante causa, , che nell'anno 1986 aveva chiesto ed ottenuto un condono Persona_1 edilizio del manufatto (garage) insistente sull'indicato fondo, rappresentando con autocertificazione (atto di notorietà con autentica della sottoscrizione da parte del funzionario comunale) il possesso ultraventennale dello stesso.
3 – Va anzitutto sottolineato che non risulta in atti l'acquisto del tale , ma Controparte_1 la sola annotazione catastale riferita all'immobile di causa.
E' noto che tale indicazione non è idonea a fornire la prova della proprietà di un bene immobile, dovendosi invece fare riferimento agli atti di trasferimento della stessa e cioè alle risultanze dei Registri Immobiliari nei quali detti trasferimenti (e non le sole variazioni o volture) vengono trascritti.
Ne deriva la carenza di (prova della) legittimazione passiva del (o dei di lui CP_1 eredi), stante la completa omissione di qualsivoglia riferimento alla eventuale attività dell'attore finalizzata alla ricerca di atti proprietari del fondo. In altre parole, non è possibile verificare se sia mai stato proprietario del fondo e/o se questo sia stato ed in quale misura Controparte_1 oggetto di cessioni, anche parziali, o di pretese di altri soggetti nei confronti dei quali agire o se del caso estendere il giudizio.
pagina 2 di 3 4 – Ulteriore elemento ostativo all'accoglimento nel merito della domanda consiste nella mancata prova del possesso ad usucapionem del dante causa degli attori.
4.1 – Costoro infatti rappresentano la titolarità di del diritto di superficie. Persona_1
Detto diritto reale minore si sostanzia nel diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a proprio favore e di acquisirne la proprietà in deroga al principio generale di accessione;
pertanto, l'avere esercitato il diritto corrispondente non integra il Persona_1 possesso ad usucapionem del fondo, per la cui integrazione occorre invece la interversio possessionis (art. 1164 c.c.) e cioè il mutamento del possesso da superficiario a preteso proprietario per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.
4.2 – Nel caso di specie, anche ove ipoteticamente fosse stata provata la legittimazione passiva di o dei suoi eredi, il primo atto riconducibile alla previsione di legge è Controparte_1 la istaurazione del presente giudizio e cioè la notifica al curatore speciale dello scomparso in data 13.1.23.
5 – Spese irripetibili in ragione della mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in qualità di eredi di , nella contumacia dei convenuti eredi o aventi
[...] Persona_1 causa di DICHIARA la carenza di legittimazione passiva dei convenuti sulla Persona_2 domanda di declaratoria di acquisto per usucapione fondo in della porzione di terreno distinta al Catasto Terreni del Comune di Civitanova Marche al Foglio 2 Sez. 001 Part. 280 Sub. 4; dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Macerata, 21 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3