Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
D.P.R. 642 DEL 26-10-72 DI IMPOSTA DA ESENTE art. 22 tab. allB 糕 PUBBLICA ITALIANA IN NOME 0 484 6/ 02 TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Exprotriazione per [p.i.- MU . SEZIONE PRIMA CIVILE Occupazione - Edificent- Cottere abusive - posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Esclusione R.G.N. 19179/99Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere MARZIALE Consigliere Cron. 1008 Dott. Giuseppe Consigliere Rep.лич Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere Ud. 13/12/2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € $55 sul ricorso proposto da: 5 APR. 2002 il ENTE NAZIONALE STRADE W A. N.A. S., domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE "" DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CANCELLERIA MO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso l'avvocato difende, RAFFAELE CAVALIERE, che lo rappresenta e giusta delega in calce al controricorso;
自A - controricorrente 2001 contro *2558 ASFALTI SINTEX SpA;
3 + - intimata avverso la sentenza n. 1875/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del secondo profilo del secondo motivo;
rigetto del primo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22.5.1992, Ane- mone EN conveniva in giudizio la Asfalti Sintex s.p.a., quale delegato dell'Anas anche alla procedura espropriativa, davanti alla Corte d'appello di Roma, chiedendo la determinazione dell'indennità di occupa- zione relativamente a immobile di sua proprietà, assog- gettato a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta. L'attore procedeva in prosieguo, con atto notificato il 30.7 ed il 1.8.1986, a integrare il contraddittorio alla omonima Asfalti Sintex s.p.a., cessionaria di ramo d'azienda a seguito del fallimento della convenuta, e alla delegante Anas, e riproponeva la domanda in via solidale nei loro con- fronti. 2 י Si costituivano in giudizio, opponendosi, le chia- 5 mate in causa. Con sentenza depositata il 14.6.1999, la Corte d'Appello di Roma determinava l'indennità di occupazio- ne, nei confronti del solo Ente Nazionale Strade, su- bentrato all'Anas in corso di giudizio, in L. 89.842.000. Nella determinazione della perdita delle utilità per il periodo dell'occupazione legittima (il terreno era stato poi irreversibilmente trasformato, per cui in autonomo giudizio il proprietario aveva * svolto domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa), il giudice teneva conto della rendita locativa legale di tre appartamenti compresi in un edi- ficio realizzato da MO EN. L'occupazione era durata sette anni, a decorrere dal 20.6.1990, data del decreto prefettizio di autorizzazione ad occupare, ivi compresa la proroga legale di due anni per effetto del- la 1. 20.5.1981 n. 158. Ricorre per cassazione l'Ente Nazionale Strade, af- fidandosi a due motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso MO EN, il quale ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, 1'Ente Nazionale Strade, denunciando violazione e falsa applicazione de- 3 gli artt. 32 e 35 1. 28.2.1985 n. 47 e dell'art. 16 1. 22.10.1971 n. 865, ed omessa o insufficiente motivazio- ne su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del carattere abusivo dell'edificio, ritenuto sanato dal giudice di merito sulla sola scorta di un documento comunale, mentre la presumibilmente formazione del silenzio accoglimento, posta а base della decisione, impedita dall'ubicazione dell'immobile in area sottoposta a vin- colo, il che avrebbe reso necessario, ai fini della concessione in sanatoria, il parere favorevole dell'amministrazione preposta. Con il secondo motivo di ricorso, l'ente denuncia violazione degli artt. 72 1. 25.6.1865 n. 2359, 20 1. 22.10.1971, 22 1. 22.5.1991 n. 158, ed omesso esame di un punto decisivo, e contraddittorietà della motivazio- ne, in quanto la sentenza ha erroneamente fatto decor- rere il termine dell'occupazione dal 20.6.1990, data del decreto di autorizzazione, mentre dallo stato di consistenza e verbale d'immissione in possesso si desu- me la sola apprensione del terreno, conseguendone in primo luogo che l'occupazione dell'edificio doveva es- ser fatta risalire a data non lontana dal suo abbatti- mento, avvenuto il 5.7.1991, e che la proroga legale automatica per effetto della 1. 158.91 non poteva ope- % rare, non essendo in corso l'occupazione al momento della sua entrata in vigore. La liquidazione in L. 38.641.772 per i primi tre anni di occupazione è poi viziata da errore di calcolo. Preliminarmente, riguardo all'eccezione del ricor- rente sull'ammissibilità del ricorso, nessuna procura speciale è richiesta all'Avvocatura dello Stato, che ha difeso in giudizio l'Anas, trattandosi di rappresentan- za e difesa facoltativa di un ente pubblico, prevista, per tale ente, dall'art. 2 d.lgs. in particolare, 142 (Cass. 21.7.1999, n. 484/SU; 26.2.1994, n. 7.8.2001, n. 10894). In ordine al primo motivo che è infondato, va sot- ピ tolineato che il ricorrente si duole che il giudice, ritenendo l'esistenza di una concessione in sanatoria sulla base di un documento che attesta la presentazione della domanda di condono dal che la presunzione del silenzio accoglimento non abbia approfondito l'esistenza dei presupposti per il conseguimento della che, data concessione in sanatoria, trascurando occorreva il parere l'ubicazione del terreno, dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, senza di che non poteva configurarsi l'acquisizione della sa- natoria per silenzio-accoglimento. Il giudicante ritie- + ne di condividere il contenuto del documento comunale 5 attestante l'esistenza di un titolo abilitativo legit- timante (sia pure a posteriori) dell'attività costrut- tiva, per via della riscontrata conformità alla norma- tiva urbanistica. Contestare oggi l'interpretazione del documento, significa contestare un accertamento di fat- to, e richiamare la Suprema Corte ad un sindacato nel merito, improponibile in questa sede. Venendo al secondo motivo, va osservato che l'Anas, chiamata in causa, ebbe a contestare, fin dalla compar- sa di costituzione, che l'occupazione del fabbricato fosse stata contestuale a quella del terreno, risultante dal verbale di consistenza. Lo stesso verbale avrebbe contestato, secondo l'ente ricorrente, il rinvio dell'occupazione del manufatto, alla successiva evacua- zione. Di tal questione il giudice di merito non dà al- cun conto, e fa decorrere la mancata percezione dei frutti civili inerenti il fabbricato dalla stessa data di occupazione del suolo: la pronuncia va cassata sul se-punto, per omessa motivazione, con rinvio ad altra zione della Corte d'appello di Roma, anche per la rego- lamentazione delle spese di questo giudizio. Le doglianze formulate nella seconda parte del se- condo motivo, in ordine all'applicabilità della proroga legale dell'occupazione del manufatto, per la pretesa F necessità della sua postadatazione rispetto 6 all'apprensione del terreno, nonché agli aspetti nume- 6 rici della liquidazione dell'indennità, rimangono as- sorbite, siccome dipendenti dall'accertamento, che sarà oggetto del giudizio di rinvio, della data di occupa- zione del fabbricato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, ri- getta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Cor- te d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 13.12.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Stefano Benini 5 , A 0 A e 0 M M ° 2 l O O $ l 29 R R 109T 129,11 2 G G e E T U 5 s A 0 L 0 R - o E T e POST 18,00 t T T 9 N a A E LE EN s r 2 E e n L v o L d E TOT. D n Matist i A e I t Z a N r t s E y i G g CORTE SUNTEMA e A H R Prima Sezione Civ Deposttato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetti, 5. APR. 2002 CANCELLIERE 20 O L L IR ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO 確 E H art. 22 tab. all,B D.P.R. 643 DEL 26-10-72 7