Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2012, n. 10959
CASS
Sentenza 12 dicembre 2012

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Non integra il delitto di falsità materiale la condotta di colui che, in qualità di cancelliere, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, formi e produca, in sede di giudizio penale, la copia fotostatica di una circolare interna recante la firma del presidente del Tribunale e autorizzante l'uso di un punzone non regolamentare, in quanto la fotocopia, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può integrare il reato di falso anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché per sua natura priva di valenza probatoria - ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato - a meno che essa non sia presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede. (In motivazione la S.C. ha precisato che detta condotta avrebbe potuto configurare il reato di abuso di foglio firmato in bianco se l'atto fosse stato formato direttamente sul foglio in bianco recante la firma autografa del presidente del Tribunale, ipotesi non sussistente nella specie).

Commentari3

  • 1Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022

    Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …

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  • 2La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019

    Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …

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  • 3Falsificare fotocopie non è reato (Cass. pen., 8870/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2012, n. 10959
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10959
Data del deposito : 12 dicembre 2012

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