Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
Non integra il delitto di falsità materiale la condotta di colui che, in qualità di cancelliere, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, formi e produca, in sede di giudizio penale, la copia fotostatica di una circolare interna recante la firma del presidente del Tribunale e autorizzante l'uso di un punzone non regolamentare, in quanto la fotocopia, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può integrare il reato di falso anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché per sua natura priva di valenza probatoria - ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato - a meno che essa non sia presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede. (In motivazione la S.C. ha precisato che detta condotta avrebbe potuto configurare il reato di abuso di foglio firmato in bianco se l'atto fosse stato formato direttamente sul foglio in bianco recante la firma autografa del presidente del Tribunale, ipotesi non sussistente nella specie).
Commentari • 3
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
Leggi di più… - 2. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
Leggi di più… - 3. Falsificare fotocopie non è reato (Cass. pen., 8870/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La fotocopia falsificata non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; per contro, la fotocopia falsificata integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. Corte di Cassazione sez. V Penale 9 ottobre 2014 ? 27 febbraio 2015, n. 8870 Presidente Fumo ? Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 28 giugno 2011, con la quale il Tribunale di quella stessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2012, n. 10959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10959 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 12/12/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 3084
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 23925/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IO N. IL 23/10/1959;
avverso la sentenza n. 104/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 20/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Corsi R. e Paliero C..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20-9-2011 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma di quella assolutoria del Tribunale di Reggio Emilia in data 25-9-2007, dichiarava AR IO responsabile del reato di cui agli artt 476 e 432 c.p. per avere, nella qualità di cancelliere del tribunale reggiano, ma fuori dall'esercizio delle sue funzioni, formato e prodotto in un processo penale che lo vedeva imputato di falso ideologico continuato (avendo falsamente attestato di aver effettuato operazioni di apposizione di sigilli in applicazione della c.d. L. Sabatini), una circolare interna a firma del presidente del tribunale che autorizzava l'uso di un punzone non regolamentare per quella attività.
2. Il giudice di primo grado fondava la decisione sull'indirizzo di questa corte secondo cui la riproduzione fotostatica di un documento originale non integra mai falso quando l'atto sia presentato come copia e non se ne attesti la conformità all'originale.
3. La corte territoriale, invece, richiamando una pronuncia della VI sezione penale di questa corte (Cass. 6572/2008), affermava che nella specie ricorreva il reato in quanto la copia si riferiva ad un documento originale inesistente del quale l'imputato aveva inteso attestare l'esistenza per conseguirne effetti probatori favorevoli, orientamento ritenuto maggiormente in linea con lo spirito della legge, che consiste nella garanzia della pubblica fede, rispetto a quello condiviso nella decisione di questa sezione n. 7385/2008.
4. IN ha proposto due ricorsi a rispettiva firma dei suoi difensori.
5. Quello a firma dell'avv. C. E. Fallerò è articolato in quattro motivi.
6. Il primo: erronea applicazione dell'art. 476 c.p. essendo oggetto del reato una copia fotostatica. La doglianza si fonda sul richiamo a numerose pronunce di questa corte di cui sono riportate le massime secondo le quali la falsificazione di cui alla norma citata non può avere ad oggetto la fotocopia di un atto. Orientamento che, secondo il ricorrente, da un lato è in linea con il dato testuale della norma che si riferisce alla formazione di un atto falso (o alla alterazione di un atto vero), e non alla copia di esso, dall'altro si giustifica con l'assenza di capacità o valenza probatoria della fotocopia di un atto, inidonea quindi alla lesione della pubblica fede. Con la conseguenza che una fotocopia può rilevare ai fini dell'art. 476 c.p. solo se appaia oggettivamente come un atto originale (falso originale). La pronuncia della 6^ sezione penale di questa corte (6572/2008), utilizzata dalla corte territoriale per l'affermazione di responsabilità, era ritenuta, ad una attenta lettura della motivazione, non in contrasto con il citato orientamento riguardando una situazione di fatto diversa da quella oggetto del procedimento, giacché non si trattava di una sola fotocopia, presentata in giudizio come tale, ma di diversi documenti finalizzati ad attestare artificiosamente l'esistenza di un atto pubblico, mai venuto in essere.
7. Il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 157 c.p., per non essere stata applicata la prescrizione, nonostante che la tesi, sostenuta dalla corte, secondo cui la redazione dell'atto era prossima alla sua produzione nel procedimento a carico del IN - il che comportava la non intervenuta prescrizione -, fosse basata su mere congetture che avrebbero dovuto portare alla conclusione del dubbio circa la data della formazione del documento (che è onere dell'accusa provare) e quindi, secondo il favor rei, alla declaratoria di estinzione del reato.
8. Terzo motivo: vizio di motivazione in punto di mancanza del ragionevole dubbio sul tempus commissi delicti per le ragioni già esposte.
9. Quarto motivo: mancanza di motivazione in ordine alla prospettata possibilità che la redazione della circolare falsa fosse opera di un collega dell'imputato, anch'egli addetto all'apposizione dei sigilli prevista dalla L. Sabatini.
10. Il ricorso a firma dell'avv. R. Corsi sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula perché il fatto non sussiste, in quanto l'adesione della corte territoriale all'orientamento espresso nell'unica pronuncia della sesta sezione penale di questa corte, era priva di motivazione, a fronte di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la riproduzione fotostatica di un documento originale non integra reato di falso quando nella sua valenza oggettiva e nell'intenzione dell'agente (circostanza non esclusa in fatto dalla corte territoriale), l'atto sia presentato come copia, con la conseguenza che, se non ne è attestata la conformità all'originale, è privo di rilevanza penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati in punto di non configurabilità del reato contestato, con assorbimento dei motivi ulteriori.
2. Il consolidato orientamento in materia di questa sezione, evocato dalla decisione di primo grado, è nel senso che la copia fotostatica, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può mai integrare il reato di falso, anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché per sua natura priva di valenza probatoria (Cass. 9608/2011, Rv. 252159; 7385/2007, Rv. 239112; 4406/1999, Rv. 213125) -ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato -, a meno che non venga presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede (Cass. 22694/2010, Rv. 247981; 11150/2006, Rv. 233894; 35165/2005, Rv. 232590; 16499/2004, Rv. 231531; 7566/1999, Rv. 213624).
3. Tale indirizzo non è a ben vedere contrastato, a differenza da quanto sostenuto nei ricorsi e a differenza da quanto sembra ritenere il giudice di secondo grado, dalla giurisprudenza della 6^ sezione penale di questa corte, di cui constano due decisioni orientate a ravvisare il reato rispettivamente di cui all'art. 476 c.p., e quello di falsità materiale commessa da privato in copie autentiche (artt.478 e 482 c.p.), laddove, nel primo caso, sia formato un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale in realtà inesistente, del quale si intenda attestare artificiosamente l'esistenza (Cass. 6572/2007, Rv. 239453), e, nel secondo, il privato formi una fotocopia riproducente un'inesistente copia conforme di un provvedimento giudiziario, quando essa non sia presentata come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede (Cass. 13541/2012, Rv. 252589).
4. Ciò dimostra che quello che rileva ai fini penali è l'attitudine della copia fotostatica a sorprendere la fede pubblica in quanto intesa a rappresentare falsamente un inesistente originale. Il che peraltro costituisce il criterio ispiratore anche della giurisprudenza di questa sezione laddove, stabilendo una deroga al principio per il quale la copia fotostatica è di per sè inidonea a ledere il bene tutelato, afferma che, invece, sussiste il reato di falso, nelle sue varie prospettazioni, quando la falsa copia sia presentata con l'apparenza di un documento originale.
5. Nel caso in esame, risultando in fatto dalla sentenza impugnata che l'originale della circolare interna a firma del presidente del Tribunale di Reggio Emilia, non esisteva e che la copia prodotta dall'imputato in diverso procedimento penale era stata presentata come tale, e non come un originale, essendo addirittura priva del numero di protocollo, non può dunque sostenersi che IN avesse inteso attestare artificiosamente, tramite la produzione della falsa copia fotostatica, l'esistenza dell'originale dell'atto. Pertanto, alla stregua della giurisprudenza di cui sopra, unitariamente interpretata, la condotta, che avrebbe potuto configurare il reato di abuso di foglio firmato in bianco se l'atto fosse stato formato direttamente sul foglio in bianco recante la firma autografa del presidente del tribunale - il che non risulta -, non integra il reato ascritto.
6. La sentenza merita quindi annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013