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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9213 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33434 /2023 R.G. promossa
Da
, , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti PEZZELLA GIUSI , AURELI ALESSANDRO
ricorrenti contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. ZANNINI Controparte_1
QUIRINI SIMONETTA ,
Resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso tempestivamente depositato in data 24.10.23 e ritualmente notificato, Persona_1
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento
[...] del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica, lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle malattie da cui è affetta;
conclude chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario in oggetto con condanna alle spese e distrazione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito e ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
1 Deve darsi atto che, nelle more, la ricorrente è deceduta e che si sono costituiti in giudizio gli eredi per la prosecuzione del processo.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, disposta rinnovazione della CTU sugli atti, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Premesso che le eccezioni di parte resistente appaiono infondate, stanti la tempestività del ricorso e l'indicazione dei motivi di censura, nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente tecnico Dott. ha stabilito che la ricorrente non presentava i Per_2 Persona_1 requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio in esame.
Il CTU perviene a questa conclusione attraverso l'esame approfondito delle documentazione medica, precisando che non sussistono le condizioni medico-legali per il riconoscimento e la concessione del diritto alla indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e rispondendo alle osservazioni del perito di parte (allegate alla CTU).
Il giudizio è stato formulato all'esito di indagini correttamente eseguite ed è immune da profili di censurabilità; inoltre è coerente con il quadro patologico della parte ricorrente.
Appare evidente come le patologie riscontrate sulla non siano state tali da ridurre Per_1
l'autonomia personale in modo da rendere necessaria l'assistenza continua.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, stante la dichiarazione circa il possesso di redditi superiori ai limiti di legge per l'esenzione, gravano sulla parte soccombente;
le stesse si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU possono porsi a carico di parte soccombente.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso
CP_
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' spese liquidate in complessive € 2965,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP, oltre 15%;
- pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente..
Roma 23.9.2025
Dott. Per_3
2 3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33434 /2023 R.G. promossa
Da
, , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti PEZZELLA GIUSI , AURELI ALESSANDRO
ricorrenti contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. ZANNINI Controparte_1
QUIRINI SIMONETTA ,
Resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso tempestivamente depositato in data 24.10.23 e ritualmente notificato, Persona_1
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento
[...] del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica, lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle malattie da cui è affetta;
conclude chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario in oggetto con condanna alle spese e distrazione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito e ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
1 Deve darsi atto che, nelle more, la ricorrente è deceduta e che si sono costituiti in giudizio gli eredi per la prosecuzione del processo.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, disposta rinnovazione della CTU sugli atti, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Premesso che le eccezioni di parte resistente appaiono infondate, stanti la tempestività del ricorso e l'indicazione dei motivi di censura, nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente tecnico Dott. ha stabilito che la ricorrente non presentava i Per_2 Persona_1 requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio in esame.
Il CTU perviene a questa conclusione attraverso l'esame approfondito delle documentazione medica, precisando che non sussistono le condizioni medico-legali per il riconoscimento e la concessione del diritto alla indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e rispondendo alle osservazioni del perito di parte (allegate alla CTU).
Il giudizio è stato formulato all'esito di indagini correttamente eseguite ed è immune da profili di censurabilità; inoltre è coerente con il quadro patologico della parte ricorrente.
Appare evidente come le patologie riscontrate sulla non siano state tali da ridurre Per_1
l'autonomia personale in modo da rendere necessaria l'assistenza continua.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, stante la dichiarazione circa il possesso di redditi superiori ai limiti di legge per l'esenzione, gravano sulla parte soccombente;
le stesse si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU possono porsi a carico di parte soccombente.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso
CP_
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' spese liquidate in complessive € 2965,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP, oltre 15%;
- pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente..
Roma 23.9.2025
Dott. Per_3
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