TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1113
TAR
Decreto cautelare 2 marzo 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 1 aprile 2022
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TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale normativa sull'obbligo vaccinale

    La Corte Costituzionale ha più volte affermato la piena legittimità delle norme sull'obbligo vaccinale e le relative conseguenze sul rapporto di lavoro, ritenendo ragionevole il bilanciamento degli interessi coinvolti e la tutela della salute pubblica. La sospensione dal servizio e la mancata retribuzione sono effetti diretti e automatici dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, giustificati dalla necessità di tutelare la salute collettiva e dalla libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi.

  • Rigettato
    Contrasto con CCNL Comparto Ministeri per mancata corresponsione retribuzione durante malattia

    Il Collegio rileva l'inapplicabilità dei CCNL del Comparto Ministeri al personale delle Forze Armate e di Polizia, per il quale opera una disciplina specifica. Inoltre, la natura imperativa e inderogabile dell'obbligo vaccinale e delle sue conseguenze prevale su ogni diversa previsione contrattuale, garantendo la massima applicazione e neutralizzando condotte elusive. L'obbligo vaccinale prescinde dallo stato di malattia, essendo legato alla mera appartenenza alla categoria professionale.

  • Rigettato
    Contraddittorietà tra termine sospensione e stato di emergenza

    Non sussiste contraddizione poiché la norma sull'obbligo vaccinale prevedeva un termine massimo per la sospensione (15 giugno 2022) che poteva essere anticipato alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022). La fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 ha comportato la cessazione delle conseguenze sul rapporto di lavoro per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.

  • Rigettato
    Domanda di reintegrazione

    La domanda di reintegrazione è rigettata in quanto conseguenza della reiezione delle domande di annullamento degli atti di sospensione, ritenuti legittimi.

  • Rigettato
    Domanda di pagamento retribuzioni arretrate

    La domanda di pagamento delle retribuzioni arretrate è rigettata in quanto la sospensione dal servizio e la conseguente mancata retribuzione sono state ritenute legittime.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è rigettata sia perché gli atti impugnati sono stati ritenuti legittimi, sia perché i danni lamentati non sono stati provati e la pretesa sostanziale dei ricorrenti è risultata insussistente.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Covid ed obbligo vaccinale: la consulta deciderà a novembre
    Cristina Malavolta · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2022

    A fronte delle ultime pronunce giurisprudenziali del Tribunale di Padova, Siena e Brescia, l'autore ripercorre le questioni di illegittimità costituzionale al vaglio della Consulta che si pronuncerà il prossimo 29 novembre. Indice Le prime pronunce in ambito amministrativo di rimessione alla Corte Costituzionale Le decisioni di merito dei Tribunali ordinari Conclusioni 1. Le prime pronunce in ambito amministrativo di rimessione alla Corte Costituzionale Risalendo alle prime pronunce che hanno fatto da apripista alle questioni di (il)legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, previsto dal DL n. 44 del 01 aprile 2022 per gli esercenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 1113
Data del deposito : 20 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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