Decreto cautelare 2 marzo 2022
Ordinanza collegiale 1 aprile 2022
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Covid ed obbligo vaccinale: la consulta deciderà a novembreCristina Malavolta · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2022
A fronte delle ultime pronunce giurisprudenziali del Tribunale di Padova, Siena e Brescia, l'autore ripercorre le questioni di illegittimità costituzionale al vaglio della Consulta che si pronuncerà il prossimo 29 novembre. Indice Le prime pronunce in ambito amministrativo di rimessione alla Corte Costituzionale Le decisioni di merito dei Tribunali ordinari Conclusioni 1. Le prime pronunce in ambito amministrativo di rimessione alla Corte Costituzionale Risalendo alle prime pronunce che hanno fatto da apripista alle questioni di (il)legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, previsto dal DL n. 44 del 01 aprile 2022 per gli esercenti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02186/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2186 del 2022, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. ti Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Guardia di Finanza, il Ministero dell'Interno, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando dello Stato Maggiore Esercito, il Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- degli atti e dei provvedimenti compiutamente individuati, per ciascun ricorrente, da pagg. 1 a pag. 34 del ricorso introduttivo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo;
previa disapplicazione, con rimessione alla Corte Costituzionale:
- del decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172, convertito in L. n. 3 del 21.1.2022, recante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ”;
- del decreto legge del 21 settembre 2021, n. 127 recante “ Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ”;
- del decreto legge del 1° aprile 2021, n. 44, recante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ”;
- della legge del 28 maggio 2021, n. 76;
- della legge del 23 luglio2021, n. 106;
- del d. l. del 7 gennaio 2022, n.1.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MI SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti - in parte appartenenti alle Forze Armate, in parte ai Vigili del Fuoco, in parte alla Guardia di Finanza e in parte in servizio presso il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – hanno impugnato: i) le circolari con cui le Amministrazioni di provenienza hanno attuato e integrato la disciplina legislativa sull’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2; ii) i relativi atti applicativi con cui nei confronti di ciascun ricorrente è stata disposta la sospensione dal servizio ed è stata contestualmente prevista la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro emolumento.
2 – Il ricorso risulta interamente affidato alla censura di illegittimità degli atti impugnati, in tesi derivante dall’incostituzionalità della normativa che ha introdotto l’obbligo vaccinale per le categorie professionali di appartenenza dei ricorrenti; e ciò a motivo del paventato contrasto di tale disciplina con le seguenti norme costituzionali:
- artt. 1, 3,4 e 35 della Cost., nella misura in cui le misure censurate avrebbero vietato di fatto a chi non intende sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di svolgere l’attività lavorativa prescelta nonché di professare e attuare il suo pensiero democratico e indipendente, pregiudicando il suo diritto al lavoro;
- art. 3 Cost. per disparità di trattamento: mentre coloro i quali sono sospesi per motivi disciplinari possono beneficiare del 50% degli assegni a carattere fisso e continuativo previsti in tema retributivo, per i sospesi in conseguenza dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale non è previsto il pagamento di alcun emolumento;
- artt. 36 e 38: le previsioni censurate colliderebbero con il dettato costituzionale che, invece, riconoscendo al cittadino lavoratore il diritto ad una retribuzione che possa garantire allo stesso ed alla sua famiglia una vita libera e dignitosa, erge il diritto al percepimento di un congruo emolumento a principio cardine ed inderogabile della nostra Repubblica;
Inoltre, per i ricorrenti a cui la sospensione è stata comunicata durante il periodo di licenza e di malattia, è stato dedotto il contrasto dei provvedimenti adottati col CCNL del Comparto Ministeri del 16 maggio 1995, che invece prevede la corresponsione degli emolumenti in questi casi.
E’ stata, infine, denunciata la contraddittorietà delle norme denunciate nella parte in cui hanno previsto il termine della sospensione nella data del 15 giugno 2022, a fronte di uno stato emergenziale il cui termine è previsto essere per il giorno 31 marzo 2022.
I ricorrenti hanno chiesto, in conclusione, l’annullamento dei gravati atti nonché il reintegro immediato nella loro posizione lavorativa e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, oltre al risarcimento per tutti i danni patiti e patiendi.
3 – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza al ricorso e, con memoria, hanno: i) eccepito l’incompetenza per territorio; ii) rilevato la sua inammissibilità, perché presentato in forma collettiva in assenza della simmetria di posizione fra i singoli ricorrenti; iii) concluso per la sua infondatezza nel merito.
4 - Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-del 2 marzo 2022, è stata respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica.
5 - Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 1° aprile 2022, è stata disposta la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sull’ordinanza del CGA n. -OMISSIS-del 22 marzo 2022.
6 - Con istanza dell’11 luglio 2025, parte ricorrente, precisato che la sollevata questione di legittimità costituzionale era stata definita con la sentenza n. -OMISSIS-, ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione.
7 - Infine, i ricorrenti, in vista della udienza odierna, con memoria hanno ribadito le proprie conclusioni, instando per l’accoglimento del gravame.
8 - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, uditi i legali come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9 – In via preliminare, il Collegio deve scrutinare l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa erariale, secondo cui i ricorrenti avrebbero impugnato, insieme ai provvedimenti di sospensione, anche le circolari delle varie Amministrazioni intervenute in materia, le quali avrebbero effetto meramente ricognitivo delle previsioni di legge denunciate d’incostituzionalità.
Ne consegue che nella specie troverebbe applicazione il criterio della sede di servizio del pubblico dipendente ai sensi dell’art. 13, comma 2 del cod.proc.amm..
9.1 - L’eccezione va disattesa.
Va subito osservato che le circolari impugnate, recanti la disciplina applicativa dell’obbligo vaccinale e delle relative conseguenze sul rapporto di lavoro, oltre a figurare nell’oggetto dell’impugnazione, sono state fatte oggetto di una specifica censura, cioè quella relativa all’applicazione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione durante il periodo di malattia.
A tale stregua, la pregnanza dell’osservazione della difesa erariale, secondo cui sarebbero i soli provvedimenti puntuali di sospensione a radicare l’interesse all’impugnativa, non è condivisibile.
In quest’ottica, tenuto conto che le circolari impugnate vanno qualificate alla stregua di atti generali, in quanto recanti la disciplina attuativa e integrativa della normativa primaria, trova applicazione alla fattispecie oggi all’esame il combinato disposto dei commi 3 e 4- bis dell’art. 13 del cod.proc.amm., ai sensi dei quali: i) “ la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza ” (comma 4- bis ); ii) “ negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto ” (comma 3).
9.2 - In proposito, deve prestarsi condivisione all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- “ ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4 bis, c.p.a., qualora sia impugnata una circolare unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del Tar Lazio, sede di Roma, non rilevando a tal fine la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso, tale questione riguardando il merito del gravame e lo spostamento della competenza del T.A.R. periferico adito a quello del Lazio si verifica per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un'autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente ” (cfr. ex multis , T.A.R. Campania, VII, n. 3036/2020; T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 50/2019; T.A.R. Toscana, II, ord. n. 348/2018; Cons. St., III, n. 4930/2017; id., VI, n. 3438/2012; id., V, n. 1414/2008).
- “ il foro speciale della sede di servizio dell’impiegato è destinato a cedere rispetto alla regola generale della sede dell’autorità emanante quando fra gli atti impugnati ve ne sia qualcuno che sia idoneo a spiegare effetti al di fuori dell'ambito circoscrizionale del Tribunale periferico o nei confronti di altri impiegati e che l’art. 13, comma 2, c.p.a., il quale prevede il criterio del “foro speciale del pubblico impiego” o della sede di servizio tra quelli individuati per fissare la competenza territoriale inderogabile, “non può essere interpretato alla lettera nel senso che tale criterio speciale si applichi ogni volta che una delle parti in causa sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l'oggetto della controversia” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., ord. n. 37/2012; Cons. St., Ad. Plen., ord. n. 20/2011; T.A.R. Marche, I, ord. 783/2021);
- non può “ trovare applicazione il comma 2 dell’art. 13 c.p.a., concernente il foro speciale del pubblico impiego o della sede di servizio, venendo appunto in rilievo l’impugnazione di atti emessi da Amministrazioni centrali che non hanno effetti limitati alla sola Regione Marche, dovendosi invece applicare il criterio generale della sede dell’organo emanante ex art. 13, comma 1, c.p.a. e, in ogni caso, quello residuale per gli atti statali di cui al comma 3 del medesimo art. 13 (cfr. ex multis , TAR Lazio Roma, sez. I- bis , n. 9204/2020; Cons. St., IV, ord. n. 4273/2019; Cons. St., IV, n. 2791/2018).
Di qui la competenza del T.A.R. adìto e il rigetto dell’eccezione proposta.
10 – Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle questioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale, pur non prive di elementi di serietà e plausibilità, in osservanza del criterio della “ ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale che governa il processo amministrativo e che a sua volta è espressione del canone costituzionale del giusto processo (cfr., ex multis , Cons. Sr., sent. Ad. Plen., n. 5/2015; id., VI, n. 2085/2025; id. V, n. 1513/2025; id., III, n. 1291/2025; id., VII, n. 848/2025, nonché da ultimo Cass. Civ. SS. UU. ord. n. 24172/2025): ciò, tenuto conto della complessiva infondatezza nel merito del ricorso.
Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. Civ., VI, n. 5724/2015 e Cons St., V, n. 1513/2025 cit.), infatti, la ragione più liquida “ non segue l’ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire “economico” del risparmio di energie processuali, cioè dell’uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente ”.
11 – Venendo al merito, il gravame è infondato e deve essere respinto.
12 - Alla disamina delle contestazioni mosse giova anteporre alcune considerazioni di carattere preliminare in ordine al quadro giuridico rilevante nella specie e sulla natura giuridica dell’atto di sospensione.
12.1 - Al riguardo, l’art. 4- ter d. l. n. 44/2021, come introdotto dall’articolo 2 del d. l. n. 172/2021 (convertito con modifiche dalla l. n. 3/2022) rubricato “ estensione dell’obbligo vaccinale ”, prevede espressamente al comma 2, con particolare riferimento – per quanto rileva ai fini della dedotta fattispecie controversa – del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che “ la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 ”, con la correlata specificazione che “… i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 ”; il successivo comma 3, dopo aver richiamato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti sugli individuati responsabili, precisa che “ I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato ”, specificando sul piano delle relative conseguenze che “ L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ”.
12.2 - Dalla richiamata normativa di carattere speciale emerge chiaramente, come evidenziato in sede giurisprudenziale, che la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa nonché le relative conseguenze derivano ex lege dall’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, costituendone un effetto immediato e diretto; non implica, pertanto, alcuna attività valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza (in tal senso, cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, I- bis , n. 10791/2025, cit., in specie punto 8).
13 – Ciò posto, i motivi di gravame, tutti focalizzatisi sull’illegittimità costituzionale delle surrichiamate norme, possono essere scrutinati congiuntamente, stante l’evidente connessione delle questioni giuridiche con essi poste, e vanno integralmente disattesi in quanto destituiti di fondamento sia in fatto sia in diritto.
14 - Osserva, peraltro, il Collegio che:
- la Corte Costituzionale si è più volte espressa nel senso della piena legittimità, rispetto ai medesimi referenti costituzionali qui evocati, delle norme in discorso sotto il versante delle conseguenze sul rapporto di lavoro della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale per le categorie di dipendenti che, come quelle in esame, vi sono state assoggettate (cfr. in tal senso C. Cost. nn. 14 e 15/2023, n. 188/2024 in riferimento al personale della polizia penitenziaria e da ultimo n. 199/2025, in riferimento al rapporto di lavoro pubblico nonché agli ultracinquantenni): a tali coordinate ormai consolidate il Collegio non può che riportarsi, facendole integralmente proprie e richiamandole di seguito nei passi più significatici e pertinenti;
- la stessa Sezione, in questo solco concettuale, si è già espressa a più riprese su analoghe questioni con percorsi argomentativi ormai consolidati, dai quali il Collegio non vede ragione per discostarsi (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, I- bis , n. 22840/2025; id., n. 15954/2025; id., n. 10791/2025; id., n. 8344/2025; id., n. 7127/2025), riportando il contenuto essenziale del percorso motivazionale sviluppato nell’ambito delle citate pronunce.
14.1 – Così, questo Tribunale da ultimo ha affermato che: “ è sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidati in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile. ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I- bis , n. 12067/2025; idem n. 15615/2025); peraltro, nella fattispecie all’esame nessuno dei ricorrenti ha offerto il benché minimo elemento volto a smentire l’evidenza secondo cui per il ruolo svolto, le mansioni tipicamente operative cui gli stessi sono ordinariamente adibiti implicano continue interazioni con una pletora di soggetti per lo più sconosciuti.
14.2 - “ Le norme in commento, pertanto, non hanno comportato alcun illegittimo sacrificio della posizione dell’interessato, essendo l’obbligo vaccinale con tutta evidenza finalizzato alla tutela di un interesse di rango primario della collettività, ragione per la quale era ammissibile l’imposizione di limiti alla posizione del privato. La Corte costituzionale, invero, sempre con la citata sentenza n. 15 del 2023 ha chiarito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Infatti, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione. Il sacrificio imposto non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio ” (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Roma, I- bis , n. 12067/2025; idem , n. 15615/2025 cit.).
14.3 - In tal senso, anche la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito la legittimità del meccanismo di sospensione dal diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa, precisando che: - “ in base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Conseguentemente, come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro “l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale” (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento del-OMISSIS- e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri. […] Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell’assegno alimentare. Come già chiarito da questa Corte, l’effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica “anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile” (sentenza n. 15 del 2023). Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi – evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento – in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all’art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall’art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall’art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti; il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata”. Diversamente da tali ipotesi, in cui “il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto”, nel caso in esame “è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. […] Tali conclusioni – ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia – non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell’assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. […] Alla luce delle considerazioni svolte, devono quindi dichiararsi non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto del-OMISSIS- anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque non contempla l’erogazione di un assegno alimentare ” (cfr. C. Cost. n. 188/2024).
- “ …le questioni sollevate richiedono di chiarire se il diritto di svolgere l’attività lavorativa debba essere sempre e comunque garantito o se, invece, vi siano casi in cui esso possa essere compromesso o sacrificato. In quest’ottica, la problematica è stata già affrontata da questa Corte, in particolare con la sentenza n. 15 del 2023, che ha affermato che «[i]l diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto liberamente di non adempiere all’obbligo vaccinale, non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica (…)» (punto 12.2. del Considerato in diritto). Nell’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’obbligo di vaccinazione viene, infatti, a integrare ex lege il contratto di lavoro, configurandosi come un ulteriore obbligo inerente al rapporto di lavoro. Si è, così, testualmente precisato che «[a]ll’inosservanza dell’obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell’ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-Cov-2» (punto 12.1. del Considerato in diritto). Se, pertanto, tale obbligo resta inadempiuto dal lavoratore per una sua scelta individuale, la prestazione da questo offerta «non è conforme al contratto, come integrato dalla legge» e, pertanto, deve ritenersi «giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro» e «lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico- economico del contratto» (punto 13.5. del Considerato in diritto). In altri termini, come chiarito dalla richiamata sentenza, la mancata corresponsione della retribuzione è coerente con il sinallagma contrattuale, che, così come integrato dalla legge a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, richiede il rispetto degli obblighi di prevenzione sanitaria imposti dalle disposizioni censurate….Le conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tali obblighi non ledono, pertanto, alcuno degli evocati parametri costituzionali: né il diritto al lavoro e alla retribuzione (artt. 4 e 36 Cost), né il diritto alla dignità personale nell’accezione fatta propria dall’ordinanza (art. 2 Cost.), né il principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.). In primo luogo, perché sono comunque frutto di una scelta individuale. In secondo luogo, perché l’inosservanza di tali obblighi assume una rilevanza “meramente sinallagmatica” sul piano delle condizioni nascenti dal contratto di lavoro, nel senso che il loro inadempimento rende la prestazione non conforme alle regole del rapporto, giustificando così la preclusione a svolgere l’attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. In terzo luogo, perché si tratta pur sempre di obblighi posti a tutela della salute degli altri, la cui ragionevolezza e proporzionalità, in casi analoghi, è stata più volte affermata e ribadita da questa Corte (supra); da ultimo, perché gli obblighi in questione sono meramente transitori e il loro inadempimento non determina né la perdita del posto di lavoro né conseguenze disciplinari ” (cfr. C. Cost. n. 199/2025);
- “ …Né potrebbe ravvisarsi alcuna disparità di trattamento rispetto al lavoratore sospeso dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare. Al riguardo, questa Corte ha già affermato che, nei casi indicati, «il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno quando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto», ma che ben diverso «è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile» (sentenza n. 15 del 2013, punto 14.4. del Considerato in diritto)…..Le stesse conclusioni valgono anche se all’assegno alimentare voglia attribuirsi natura assistenziale e non retributiva. Come sempre rilevato da questa Corte, «anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l’erogazione dell’assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l’evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l’evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d’opera» (sentenza n. 15 del 2023, punto 14.5. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 188 del 2024, punto 5 del Considerato in diritto) ” (cfr. sempre C. Cost. n. 199/2025);
14.4 - In altri termini, nella fattispecie di cui è causa, le conseguenze sul rapporto di lavoro per il dipendente che rifiuti di vaccinarsi si giustificano alla luce della circostanza che la sospensione dall’attività lavorativa è, a ben vedere, l’inevitabile corollario di un rifiuto imputabile allo stesso dipendente di eseguire la propria prestazione in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, per modo è ragionevole che egli subisca integralmente le conseguenze sfavorevoli – anche in termini economici - della propria libera scelta.
15 – Altrettanto non condivisibile risulta la paventata violazione delle disposizioni in materia di trattamento economico contenute nei contratti collettivi nazionali del Comparto “Ministeri” nel tempo sottoscritti, in particolare con l’azzeramento della retribuzione dei dipendenti che erano in malattia alla data in cui è scattato l’obbligo vaccinale per il personale delle Forze armate e di polizia.
Infatti - in disparte l’inapplicabilità dei richiamati contratti collettivi (riservati ai dipendenti statali “civili” dei Ministeri ai sensi dell’art. 40 e segg. del decreto legislativo n. 165/2001) alle categorie di personale in discorso, per il quale opera invece la disciplina di cui al decreto legislativo n. 195/1995 – il Collegio osserva che gli asserti ricorsuali non considerano appieno la portata obiettivamente imperativa, inderogabile e di diritto pubblico della disciplina sull’obbligo vaccinale e delle relative conseguenze, siccome preordinata alla tutela della salute pubblica, da cui derivano:
- da un lato, la sua inserzione automatica nei contratti collettivi vigenti, con conseguenti integrazione e modifica della loro portata nonché con conseguente sua prevalenza su ogni diversa previsione in essi contenuta;
- dall’altro, l’interpretazione della sua portata, in modo da garantirne la massima applicazione e da neutralizzare quindi ogni possibile condotta potenzialmente elusiva del predetto obbligo.
A tale stregua, in modo legittimo le varie Amministrazioni, con le circolari gravate hanno ritenuto soggetti all’obbligo vaccinale tutti i militari in servizio permanente o richiamati in servizio, anche se assenti dal lavoro per malattia o altre cause non comportanti la cesura del rapporto di servizio.
In questo senso, il Collegio non può che riportarsi al condivisibile orientamento giurisprudenziale intervenuto in fattispecie analoghe: si è ritenuto che la sottoposizione all’obbligo vaccinale prescinde dallo stato di malattia del dipendente, poiché essa deriva dalla semplice appartenenza del singolo interessato a una determinata categoria, cui il legislatore ha esteso l’obbligo vaccinale.
Sul punto, si è condivisibilmente affermato che:
- “è innegabile che il dettato dell’art. 4-ter citato non lega affatto l’obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, lo ancora univocamente al dato astratto e generale dell’appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria; ne consegue che (…) l’appartenenza alla categoria cui il Legislatore ha esteso l’obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo. (…) la previsione è difatti preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia non qualificata da causalità di servizio ” (T.A.R. Molise, I, n. 23/2022);
- “va peraltro ribadito che l’art.4-ter, d.l. n.44/2021 ha istituito un obbligo di vaccinazione generalizzato per tutto il personale del comparto sicurezza (…) sulla cui coerenza con il dettato costituzionale questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi con ordinanza Tar lazio, I-quater, 17 gennaio 2022, n.269 – che è immediatamente cogente per tutti i lavoratori di tali comparti, a prescindere dalla loro effettiva presenza in servizio (T.A.R. Lazio, IV, n. 1304/2022);
- “ l’art.4-ter, d.l. n.44/2021 prevede che l’obbligo vaccinale (…) riguardi tutto il personale indicato al comma 1 dello stesso articolo, senza distinzioni di sorta (…) tale decisione, oltre a rientrare nell’ambito della discrezionalità del legislatore, appare ragionevolmente orientata a finalità antielusive, a garanzia della tutela degli stessi lavoratori, oltreché della collettività ” (T.A.R. Lazio, III, ordinanza n. 992/2022).
Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza intervenuta sul tema, i ricorrenti, a prescindere dalla sussistenza o meno dello stato di malattia nel periodo di interesse, non potevano che ritenersi sottoposti all’obbligo vaccinale per la semplice appartenenza al personale delle Forze armate e di polizia, al quale il più volte citato art. 4- ter del d. l. n. 44/2021 ha esteso l’obbligo di vaccinazione.
16 – Del pari infondata risulta la censura volta a lamentare la contraddittorietà delle norme vigenti in materia di sospensione dal diritto al lavoro e dalla retribuzione rispetto alla data della cessazione dello stato di emergenza.
In particolare, il menzionato art. 4- ter del d. l. n. 44/2021 ha esteso l’obbligo vaccinale, come innanzi ricordato, al personale delle Forze armate e di polizia a decorrere dal 15 dicembre 2021 (comma 1) e ha previsto, tra l’altro, l’efficacia della sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza percezione della retribuzione, comunque non oltre il 15 giugno 2022 (comma 3). L’art. 1 del successivo d. l. n. 221/2021 ha ulteriormente prorogato, in “ considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 ”, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020” fino al 31 marzo 2022. Alla stregua di un’interpretazione logica e combinata delle due previsioni, nessuna contraddizione sussiste ove si consideri che:
- la prima norma ha individuato il 15 giugno 2022 quale limite massimo non superabile per l’operatività della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, introducendo un termine suscettibile di essere anticipato anche al 31 marzo 2022, ove fosse intervenuta una legge volta a disporre in tale data la fine dello stato d’emergenza (come in effetti è stato); in tal senso depone la suddetta locuzione “ comunque non oltre il 15 giugno 2022 ”;
- la seconda norma, invece, ha previsto un termine di proroga, strutturalmente e funzionalmente suscettibile di essere influenzato da ulteriori disposizioni normative sulla durata dello stato d’emergenza, a seconda dell’andamento pandemico: il citato termine del 31 marzo 2022 non è più stato procrastinato, con la conseguenza che in tale data sono cessati sia lo stato d’emergenza sia le conseguenze sul rapporto di lavoro del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale.
Sotto tale profilo, risultano immuni da censure gli atti e i provvedimenti impugnati, i quali sono stati adottati in piena conformità al surrichiamato quadro normativo all’epoca vigente, immune da contraddizioni e illogicità.
17 – Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso all’esame va complessivamente respinto, sia con riguardo alla domanda di annullamento, sia, di conseguenza, con riguardo alla domanda risarcitoria, peraltro articolata in modo assai generico soltanto in sede di conclusioni (cfr. pag. 44 del gravame).
Sotto tale ultimo aspetto, il Collegio osserva che dall’accertamento della legittimità degli atti impugnati col ricorso discende sia l’impossibilità in limine di configurare una responsabilità dell’Amministrazione a titolo di attività provvedimentale illegittima, sia, comunque, l’esclusione della sussistenza, nel caso concreto, del requisito dell’ingiustizia del danno pur lamentato dal ricorrente.
Nella presente vicenda, difatti, l’attività amministrativa non si è esplicata in modo illegittimo e non ha leso alcuna pretesa sostanziale del ricorrente, essendo emersa la non spettanza del bene della vita da questi perseguito.
L’accertata insussistenza di quest’ultimo elemento, indispensabile per fondare un’azione risarcitoria per attività provvedimentale illegittima, esime infine il Collegio dall’esame della presenza degli altri elementi della forma di responsabilità azionata, dovendo la relativa azione, per quanto visto, essere senz’altro respinta.
18 - Nondimeno le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo alla natura dell’interesse azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima- Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti e delle altre persone citate nella presente pronuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
MI SE, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI SE | IT RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.