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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
+
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1130/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore C.F._2
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Susanna Cecere e Antonella Falvo Persona_1
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Rende, Vai G. Marconi, giusta procura in atti;
APPELLANTI
(P.IVA ), con sede in alla Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Via San Martino snc, in persona del Commissario Straordinario in carica, Dott. CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Giordanelli (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3 CP_1
al Corso Luigi Fera n. 72, giusta procura in atti;
APPELLATA
1 DOTT. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_4
dall'avv. Federico Jorio presso lo studio del quale, sito in alla via R. Misasi, 80/ è CP_1
elettivamente domiciliato giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
APPELLATO
DOTT. ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Masi CP_4 C.F._5
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._6
alla Via Riccardo Misasi n. 170, giusta procura in calce alla comparsa di risposta CP_1
in appello;
APPELLATO
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_5 C.F._7
EL GL ( ) e EO RA ( ) ed C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rende (CS), alla via Giovanni XXIII 11/A,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Controparte_6 Controparte_7
APPELLATE CONTUMACI
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025 la causa era posta in decisione in data 25.7.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2
sulla figlia minore < Voglia L'On. Corte di appello di Catanzaro sez. civile, Persona_1
contrariis reiectis, così statuire: accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare
l'impugnata sentenza, con il conseguente accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio
2 di primo grado che or qui si trascrivono e, quindi, in via assorbente accertare e dichiarare la
responsabilità dei sanitari convenuti e per l'effetto condannare anche in via solidale e concorsuale gli
stessi, in favore degli attori, in proprio e quali legali rappresentanti della figlia, al risarcimento dei
danni patiti e patiendi, da determinarsi in complessivi Euro 600.000,00 per danni , di qualsiasi genere
e natura, patrimoniali e non patrimoniali, (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno
psico-neurologico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno da perdita da chance) a
questi cagionati, ovvero per il diverso più congruo ed equo importo all'uopo determinato dal
Giudicante Adito, secondo il proprio senso di giustizia ed equità al quale si fa espresso affidamento
Contestualmente la condanna dei convenuti al risarcimento del danno alla vita sessuale da valutare
per le ragioni espresse in via equitativa, nonché al risarcimento dei danni fisici subiti dalla piccola
a seguito della lesione cagionatele durante l'intervento di parto cesareo, nonché dei danni morali Per_1
dacché la piccola non potrà condividere la propria vita con un fratellino, da valutare in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dei procuratori
antistatari>>;
per l' <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: preliminarmente dichiarare CP_8
l'estraneità della dal presente giudizio e, conseguentemente, Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado nei confronti della stessa in via subordinata, ove si ritenesse che la domanda di appello CP_1
sia spiegata anche nei confronti della confermare la sentenza Controparte_1
n°799/2019 del Tribunale di Cosenza e rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1
perché totalmente infondato;
in via ancora più gradata e, comunque, per il caso Parte_2
di condanna della stessa Azienda appellata, dichiarare l'obbligo di Parte_3 CP_9
a tenere indenne la medesima appellata da ogni e pur minimo esito sfavorevole del giudizio con
[...]
vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi >>;
per il dott. : <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare CP_4
inammissibile l'appello per le ragioni esposte;
nel merito rigettare lo stesso in quanto infondato con
conferma della sentenza impugnata;
in ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame Voglia
condannare l' a rifondere gli eventuali danni che saranno accertati e, comunque, a CP_10
manlevare da ogni responsabilità il dott. anche in virtù della copertura assicurativa CP_4
3 prestata dall' con estensione delle richieste di manleva anche nei confronti della terza compagnia CP_10
di assicurazione chiamata in garanzia dalla convenuta Controparte_11 [...]
, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.>>; Controparte_1
Per il dott. : “In via preliminare dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità Controparte_3
dell'appello proposto in violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc violazione del principio di specificità
dell'atto di appello;
- In via principale e nel merito, confermare integralmente la sentenza impugnata
e conseguentemente ➢ rigettare l'appello così come proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
➢ Con condanna alle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”;
Per il dott. :” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,• Controparte_5
Pregiudizialmente, dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni esposte;
• Nel merito rigettare lo
stesso in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata;
• in ipotesi di accoglimento, anche
parziale, del gravame Voglia condannare l' a rifondere gli eventuali danni che CP_10
saranno accertati e, comunque, a manlevare da ogni responsabilità il Dott. Controparte_5
anche in virtù della copertura assicurativa prestata dall' con estensione delle richieste di CP_10
manleva anche nei confronti della terza compagnia di assicurazione Controparte_11
chiamata in garanzia dalla convenuta • il tutto con vittoria delle Controparte_1
distraende spese e competenze di giudizio come per legge”.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ e in proprio e quali genitori esercenti Parte_1 Parte_2
la responsabilità genitoriale sulla minore hanno convenuto in giudizio la Persona_1 [...]
e i medici , e Gli attori Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
- premesso che la ricoverata in stato di gravidanza presso l'Ospedale di è stata Pt_1 CP_1
sottoposta il 5.3.2009 a intervento di parto cesareo, a seguito del quale è nata la piccola e, poi, Per_1
in conseguenza di complicanze a intervento di isterectomia e affermate condotte colpose dei medici
convenuti – hanno chiesto di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti da quantificare
in euro 600.000,00. si è costituita e premesso di chiamare in causa Controparte_1
il suo assicuratore, il l.c.a. ha chiesto di rigettare la Controparte_12
4 domanda perché infondata o, in subordine, dichiarare l'obbligo dell'assicuratore di tenerla indenne.
si è costituito ed ha chiesto: rigettare la domanda perché infondata;
in subordine, Controparte_3
condannare la a manlevarlo da ogni responsabilità con estensione della richiesta di CP_10
manleva anche nei confronti dell'assicuratore dell'Azienda. si è costituito ed ha chiesto: CP_4
dichiarare la improcedibilità o inammissibilità della domanda proposta da per mancanza Per_1
di procura alle liti;
dichiarare la domanda improcedibile o inammissibile per la preclusione ex art. 652
cpp; rigettare la domanda perché infondata. si è costituito ed ha chiesto: Controparte_5
rigettare la domanda perché infondata;
in subordine, ritenere responsabile dell'accaduto la
[...]
e dichiarare esso convenuto esente da responsabilità ovvero manlevato e garantito CP_1
dall'azienda; in ogni caso accertare l'eventuale danno effettivamente subito dalla parte attrice.
ha quindi chiamato in causa il suo assicuratore, Controparte_1 [...]
ed ha chiesto per l'ipotesi di condanna sia pur parziale di essa Controparte_13 CP_10
dichiarare l'obbligo dell'assicuratore di garantirla e di assumere a suo carico tutte le somme
eventualmente riconosciute in favore di parte attrice a qualsiasi titolo ivi comprese le spese giudiziali.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_13
Nel corso del processo sono stati assunti interrogatori formale e testimonianze ed è stata espletata ctu
medico-legale con il dott. . Persona_2
In data 13.04.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1342/2013, il Tribunale di
Cosenza emetteva la sentenza n. 799/2019, pubblicata il 16.04.2019 e notificata in data
24.4.2019, con la quale così provvedeva: “rigetta la domanda di parte attrice;
compensa le spese
giudiziali fra tutte le parti.”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, i sigg.ri Parte_4
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore Per_1
interponevano appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma per i seguenti motivi:
-con il primo motivo di appello eccepivano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto possibile l'utilizzo della ctu espletata nel giudizio penale.
Secondo l'assunto prospettato dagli appellanti il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare ed utilizzare la consulenza quale elemento probatorio sulla scorta che anche in
5 quella sede si è esercitato il contraddittorio con la forma dell'incidente probatorio;
secondo parte appellante trattasi comunque di una consulenza di parte per quanto rappresentata dalla pubblica accusa che resta comunque una parte del processo e non potrebbe essere considerata e valutata quale elemento probatorio;
la consulenza avrebbe potuto assurgere ad elemento probante solo nel caso in cui fosse stata espletata in una fase procedimentale che non è quella processuale;
-con il secondo motivo di appello rilevava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie la normativa prevista dall'art. 2236
c.c. nonostante i profili di colpa prospettati dal consulente il quale afferma che “l'operato dei
medici è stato costellato da una serie di errori da porre in rapporto di casualità con le lesioni prodotte”.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_8
dell'impugnazione in quanto “la vocatio in ius contenuta nell'atto di appello e dalla lettura delle
conclusioni ivi contenute, si evince che gli appellanti intendano chiedere la riforma della sentenza di
primo grado con accoglimento della domanda finalizzata a far dichiarare ed accertare la responsabilità
dei soli convenuti sanitari e per l 'effetto ad ottenere la condanna dei soli sanitari convenuti al
risarcimento degli asseriti danni”. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato con condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituivano per il tramite dei rispettivi avvocati i dottori , CP_4 CP_5
e eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex
[...] Controparte_3
art. 342 c.p.c. Nel merito, chiedevano il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Dopo alcuni rinvii, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2025.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 25.07.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
6 Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di
[...]
che, sebbene regolarmente citate, non hanno inteso costituirsi in Controparte_13
giudizio.
Va disattesa, poi, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dagli appellati , ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dalla parte CP_4 Controparte_5
appellata ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Controparte_3
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ.
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto
7 estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso infondato,
e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Orbene, con il primo motivo di appello parte appellante denuncia la presunta erroneità
della sentenza gravata per l'utilizzo da parte del giudice di prime cure, ai fini della decisione, della consulenza medica svoltasi nel corso del procedimento penale, ritenendo la stessa, in maniera errata quale elemento probatorio nel giudizio civile.
Tale motivo è privo di fondamento.
Ed invero, il giudice di prime cure ha dato atto dell'utilizzo della consulenza tecnica espletata nel giudizio penale (avente ad oggetto la stessa fattispecie ed instaurato tra le stesse parti del giudizio civile) come elemento probatorio in sede civile ed ha, in modo corretto ed adeguato, motivato sulla questione.
Ebbene, sul punto, il Supremo Collegio con una recentissima sentenza ha precisato che “le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi
pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente
valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e
sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono
contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice,
8 potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti” (Cass. Civ. n. 9957 del
16/04/2025; in senso conforme Cass. Civ. n. 9507/2023; n. 517/2020; n. 5947/2023).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “nel vigente
ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di
prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette
atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal
raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se
congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte
provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio
di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio”…
“la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile
nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio
convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti,
ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili,
nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un
procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il
contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di
cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie,
proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli
opportuni chiarimenti)” (cfr. ex multis 9507 del 06/04/2023; n. 25162/2020; n. 10791/2014; n.
2947/2023; N. 18025/2019; n. 19521/2019; n. 3689/2021).
Il motivo d'appello deve essere, quindi, rigettato.
Per quanto attiene, poi, al secondo motivo di appello parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata per non avere il giudice di prime cure valutato la responsabilità delle parti appellate relativamente al danno lamentato dai coniugi. Secondo
l'assunto prospettato dagli appellanti i medici avrebbero tenuto una condotta negligente ed imprudente e, il giudicante, non avrebbe considerato i profili di colpa lieve emersi dalla consulenza espletata nel giudizio civile dal dott. Per_2
9 Ebbene, anche nella prospettiva di avvalorare questa tesi occorre ripercorrere il percorso logico giuridico seguito Giudice di prime cure, dalla cui valutazione è possibile evincere che nessun motivo di appello si appalesa come circostanziato rispetto alla sentenza gravata;
tra l'altro, le contestazioni mosse e relative all'inquadramento della fattispecie, sono già state sollevate nel primo grado di giudizio e, a queste, ha ampiamente dato risposta il consulente.
Ed invero, il Giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che il caso trattato fosse di particolare difficoltà ed ha, quindi, inquadrato la fattispecie nello schema tipico previsto dall'art. 2236 c.c.; di conseguenza, ha, correttamente, rilevato, l'insufficienza della colpa lieve (constatata dal consulente) rispetto ad eventuali profili di responsabilità che, in presenza di un caso di particolare difficoltà, avrebbe, quindi, richiesto il dolo o la colpa grave.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono,
s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei coniugi Parte_5
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto , in proprio e Parte_1 Parte_2
quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia nei confronti dell' Per_1 Controparte_1
nonché di , , avverso la
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_3
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 799/2019, pubblicata il 16.04.2019 e notificata in data
24.4.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate in
10 euro 3.736,00 per parte appellata, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori limitatamente agli appellati richiedenti e Controparte_5 [...]
; Controparte_1
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1130/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore C.F._2
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Susanna Cecere e Antonella Falvo Persona_1
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Rende, Vai G. Marconi, giusta procura in atti;
APPELLANTI
(P.IVA ), con sede in alla Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Via San Martino snc, in persona del Commissario Straordinario in carica, Dott. CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Giordanelli (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3 CP_1
al Corso Luigi Fera n. 72, giusta procura in atti;
APPELLATA
1 DOTT. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_4
dall'avv. Federico Jorio presso lo studio del quale, sito in alla via R. Misasi, 80/ è CP_1
elettivamente domiciliato giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
APPELLATO
DOTT. ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Masi CP_4 C.F._5
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._6
alla Via Riccardo Misasi n. 170, giusta procura in calce alla comparsa di risposta CP_1
in appello;
APPELLATO
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_5 C.F._7
EL GL ( ) e EO RA ( ) ed C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rende (CS), alla via Giovanni XXIII 11/A,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Controparte_6 Controparte_7
APPELLATE CONTUMACI
All'esito dell'udienza dell'8.7.2025 la causa era posta in decisione in data 25.7.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2
sulla figlia minore < Voglia L'On. Corte di appello di Catanzaro sez. civile, Persona_1
contrariis reiectis, così statuire: accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare
l'impugnata sentenza, con il conseguente accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio
2 di primo grado che or qui si trascrivono e, quindi, in via assorbente accertare e dichiarare la
responsabilità dei sanitari convenuti e per l'effetto condannare anche in via solidale e concorsuale gli
stessi, in favore degli attori, in proprio e quali legali rappresentanti della figlia, al risarcimento dei
danni patiti e patiendi, da determinarsi in complessivi Euro 600.000,00 per danni , di qualsiasi genere
e natura, patrimoniali e non patrimoniali, (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno
psico-neurologico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno da perdita da chance) a
questi cagionati, ovvero per il diverso più congruo ed equo importo all'uopo determinato dal
Giudicante Adito, secondo il proprio senso di giustizia ed equità al quale si fa espresso affidamento
Contestualmente la condanna dei convenuti al risarcimento del danno alla vita sessuale da valutare
per le ragioni espresse in via equitativa, nonché al risarcimento dei danni fisici subiti dalla piccola
a seguito della lesione cagionatele durante l'intervento di parto cesareo, nonché dei danni morali Per_1
dacché la piccola non potrà condividere la propria vita con un fratellino, da valutare in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dei procuratori
antistatari>>;
per l' <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: preliminarmente dichiarare CP_8
l'estraneità della dal presente giudizio e, conseguentemente, Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado nei confronti della stessa in via subordinata, ove si ritenesse che la domanda di appello CP_1
sia spiegata anche nei confronti della confermare la sentenza Controparte_1
n°799/2019 del Tribunale di Cosenza e rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1
perché totalmente infondato;
in via ancora più gradata e, comunque, per il caso Parte_2
di condanna della stessa Azienda appellata, dichiarare l'obbligo di Parte_3 CP_9
a tenere indenne la medesima appellata da ogni e pur minimo esito sfavorevole del giudizio con
[...]
vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi >>;
per il dott. : <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare CP_4
inammissibile l'appello per le ragioni esposte;
nel merito rigettare lo stesso in quanto infondato con
conferma della sentenza impugnata;
in ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame Voglia
condannare l' a rifondere gli eventuali danni che saranno accertati e, comunque, a CP_10
manlevare da ogni responsabilità il dott. anche in virtù della copertura assicurativa CP_4
3 prestata dall' con estensione delle richieste di manleva anche nei confronti della terza compagnia CP_10
di assicurazione chiamata in garanzia dalla convenuta Controparte_11 [...]
, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.>>; Controparte_1
Per il dott. : “In via preliminare dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità Controparte_3
dell'appello proposto in violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc violazione del principio di specificità
dell'atto di appello;
- In via principale e nel merito, confermare integralmente la sentenza impugnata
e conseguentemente ➢ rigettare l'appello così come proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
➢ Con condanna alle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”;
Per il dott. :” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,• Controparte_5
Pregiudizialmente, dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni esposte;
• Nel merito rigettare lo
stesso in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata;
• in ipotesi di accoglimento, anche
parziale, del gravame Voglia condannare l' a rifondere gli eventuali danni che CP_10
saranno accertati e, comunque, a manlevare da ogni responsabilità il Dott. Controparte_5
anche in virtù della copertura assicurativa prestata dall' con estensione delle richieste di CP_10
manleva anche nei confronti della terza compagnia di assicurazione Controparte_11
chiamata in garanzia dalla convenuta • il tutto con vittoria delle Controparte_1
distraende spese e competenze di giudizio come per legge”.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ e in proprio e quali genitori esercenti Parte_1 Parte_2
la responsabilità genitoriale sulla minore hanno convenuto in giudizio la Persona_1 [...]
e i medici , e Gli attori Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
- premesso che la ricoverata in stato di gravidanza presso l'Ospedale di è stata Pt_1 CP_1
sottoposta il 5.3.2009 a intervento di parto cesareo, a seguito del quale è nata la piccola e, poi, Per_1
in conseguenza di complicanze a intervento di isterectomia e affermate condotte colpose dei medici
convenuti – hanno chiesto di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti da quantificare
in euro 600.000,00. si è costituita e premesso di chiamare in causa Controparte_1
il suo assicuratore, il l.c.a. ha chiesto di rigettare la Controparte_12
4 domanda perché infondata o, in subordine, dichiarare l'obbligo dell'assicuratore di tenerla indenne.
si è costituito ed ha chiesto: rigettare la domanda perché infondata;
in subordine, Controparte_3
condannare la a manlevarlo da ogni responsabilità con estensione della richiesta di CP_10
manleva anche nei confronti dell'assicuratore dell'Azienda. si è costituito ed ha chiesto: CP_4
dichiarare la improcedibilità o inammissibilità della domanda proposta da per mancanza Per_1
di procura alle liti;
dichiarare la domanda improcedibile o inammissibile per la preclusione ex art. 652
cpp; rigettare la domanda perché infondata. si è costituito ed ha chiesto: Controparte_5
rigettare la domanda perché infondata;
in subordine, ritenere responsabile dell'accaduto la
[...]
e dichiarare esso convenuto esente da responsabilità ovvero manlevato e garantito CP_1
dall'azienda; in ogni caso accertare l'eventuale danno effettivamente subito dalla parte attrice.
ha quindi chiamato in causa il suo assicuratore, Controparte_1 [...]
ed ha chiesto per l'ipotesi di condanna sia pur parziale di essa Controparte_13 CP_10
dichiarare l'obbligo dell'assicuratore di garantirla e di assumere a suo carico tutte le somme
eventualmente riconosciute in favore di parte attrice a qualsiasi titolo ivi comprese le spese giudiziali.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_13
Nel corso del processo sono stati assunti interrogatori formale e testimonianze ed è stata espletata ctu
medico-legale con il dott. . Persona_2
In data 13.04.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1342/2013, il Tribunale di
Cosenza emetteva la sentenza n. 799/2019, pubblicata il 16.04.2019 e notificata in data
24.4.2019, con la quale così provvedeva: “rigetta la domanda di parte attrice;
compensa le spese
giudiziali fra tutte le parti.”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, i sigg.ri Parte_4
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore Per_1
interponevano appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma per i seguenti motivi:
-con il primo motivo di appello eccepivano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto possibile l'utilizzo della ctu espletata nel giudizio penale.
Secondo l'assunto prospettato dagli appellanti il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare ed utilizzare la consulenza quale elemento probatorio sulla scorta che anche in
5 quella sede si è esercitato il contraddittorio con la forma dell'incidente probatorio;
secondo parte appellante trattasi comunque di una consulenza di parte per quanto rappresentata dalla pubblica accusa che resta comunque una parte del processo e non potrebbe essere considerata e valutata quale elemento probatorio;
la consulenza avrebbe potuto assurgere ad elemento probante solo nel caso in cui fosse stata espletata in una fase procedimentale che non è quella processuale;
-con il secondo motivo di appello rilevava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie la normativa prevista dall'art. 2236
c.c. nonostante i profili di colpa prospettati dal consulente il quale afferma che “l'operato dei
medici è stato costellato da una serie di errori da porre in rapporto di casualità con le lesioni prodotte”.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_8
dell'impugnazione in quanto “la vocatio in ius contenuta nell'atto di appello e dalla lettura delle
conclusioni ivi contenute, si evince che gli appellanti intendano chiedere la riforma della sentenza di
primo grado con accoglimento della domanda finalizzata a far dichiarare ed accertare la responsabilità
dei soli convenuti sanitari e per l 'effetto ad ottenere la condanna dei soli sanitari convenuti al
risarcimento degli asseriti danni”. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato con condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituivano per il tramite dei rispettivi avvocati i dottori , CP_4 CP_5
e eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex
[...] Controparte_3
art. 342 c.p.c. Nel merito, chiedevano il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Dopo alcuni rinvii, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2025.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 25.07.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
6 Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di
[...]
che, sebbene regolarmente citate, non hanno inteso costituirsi in Controparte_13
giudizio.
Va disattesa, poi, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dagli appellati , ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dalla parte CP_4 Controparte_5
appellata ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Controparte_3
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ.
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto
7 estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso infondato,
e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Orbene, con il primo motivo di appello parte appellante denuncia la presunta erroneità
della sentenza gravata per l'utilizzo da parte del giudice di prime cure, ai fini della decisione, della consulenza medica svoltasi nel corso del procedimento penale, ritenendo la stessa, in maniera errata quale elemento probatorio nel giudizio civile.
Tale motivo è privo di fondamento.
Ed invero, il giudice di prime cure ha dato atto dell'utilizzo della consulenza tecnica espletata nel giudizio penale (avente ad oggetto la stessa fattispecie ed instaurato tra le stesse parti del giudizio civile) come elemento probatorio in sede civile ed ha, in modo corretto ed adeguato, motivato sulla questione.
Ebbene, sul punto, il Supremo Collegio con una recentissima sentenza ha precisato che “le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi
pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente
valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e
sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono
contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice,
8 potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti” (Cass. Civ. n. 9957 del
16/04/2025; in senso conforme Cass. Civ. n. 9507/2023; n. 517/2020; n. 5947/2023).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “nel vigente
ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di
prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette
atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal
raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se
congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte
provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio
di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio”…
“la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile
nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio
convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti,
ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili,
nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un
procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il
contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di
cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie,
proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli
opportuni chiarimenti)” (cfr. ex multis 9507 del 06/04/2023; n. 25162/2020; n. 10791/2014; n.
2947/2023; N. 18025/2019; n. 19521/2019; n. 3689/2021).
Il motivo d'appello deve essere, quindi, rigettato.
Per quanto attiene, poi, al secondo motivo di appello parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata per non avere il giudice di prime cure valutato la responsabilità delle parti appellate relativamente al danno lamentato dai coniugi. Secondo
l'assunto prospettato dagli appellanti i medici avrebbero tenuto una condotta negligente ed imprudente e, il giudicante, non avrebbe considerato i profili di colpa lieve emersi dalla consulenza espletata nel giudizio civile dal dott. Per_2
9 Ebbene, anche nella prospettiva di avvalorare questa tesi occorre ripercorrere il percorso logico giuridico seguito Giudice di prime cure, dalla cui valutazione è possibile evincere che nessun motivo di appello si appalesa come circostanziato rispetto alla sentenza gravata;
tra l'altro, le contestazioni mosse e relative all'inquadramento della fattispecie, sono già state sollevate nel primo grado di giudizio e, a queste, ha ampiamente dato risposta il consulente.
Ed invero, il Giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che il caso trattato fosse di particolare difficoltà ed ha, quindi, inquadrato la fattispecie nello schema tipico previsto dall'art. 2236 c.c.; di conseguenza, ha, correttamente, rilevato, l'insufficienza della colpa lieve (constatata dal consulente) rispetto ad eventuali profili di responsabilità che, in presenza di un caso di particolare difficoltà, avrebbe, quindi, richiesto il dolo o la colpa grave.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono,
s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei coniugi Parte_5
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto , in proprio e Parte_1 Parte_2
quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia nei confronti dell' Per_1 Controparte_1
nonché di , , avverso la
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_3
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 799/2019, pubblicata il 16.04.2019 e notificata in data
24.4.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate in
10 euro 3.736,00 per parte appellata, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori limitatamente agli appellati richiedenti e Controparte_5 [...]
; Controparte_1
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
11