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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 AS -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001121935 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110075659237 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 26.9.2023, depositato in data 9.1.2024 presso la Corte di Giustizia
Nominativo_2 Ricorrente_1Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. di NI , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320239001121935, notificata il 19.7.2023, con la quale viene richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 2.683,89, per mancato pagamento della sottesa cartella di pagamento n. 29320110075659237, anch'essa impugnata, il cui ruolo era stato formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania per Ritenute IRPEF, anno d'imposta 2008, eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per: 1) inesistenza giuridica o nullità della notifica della prodromica cartella di pagamento;
2) inesistente notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in violazione e falsa applicazione dell'art. 148 ss. cpc nonché dell'art. 26 del dpr 602/73 essendo stata eseguita tramite plico raccomandato, ma la relata è carente di tutte le necessarie indicazioni stabilite dalle norme sopra richiamate; 3) difetto di motivazione stante l'assoluta assenza di qualsivoglia informazione afferente alle modalità di calcolo degli interessi di mora, dei quali è indicato semplicemente l'ammontare complessivo intimato;
4)
l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, quindi l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania ha dedotto l'inammissibilità delle eccezioni relative alla cartella di pagamento sottostante l'intimazione perché tardive, in quanto la cartella è stata regolarmente notificata a mezzo “pec” in data 30.11.2016 e non è stata impugnata. Ha comunque contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione (inesistenza giuridica o nullità della notifica della prodromica cartella di pagamento), che ha natura assorbente, è fondato. La cartella di pagamento, sottostante l'intimazione impugnata, è stata notificata il 9.2.2012, come risulta dagli atti prodotti in giudizio dal resistente, mediante consegna dell'atto a mani del figlio del destinatario. Ebbene, in questo caso è necessario obbligatoriamente l'invio della raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notifica, invio di cui non vi è prova essendo stata depositata solo la distinta di accettazione raccomandate, ovvero il documento che prova la consegna delle raccomandate al Consorzio_1, ma non la prova dell'invio della raccomandata, per cui l'intero procedimento notificatorio della cartella, sottostante l'impugnazione impugnata, è nullo e conseguentemente è nulla anche l'intimazione impugnata.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €.
400,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente così come richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 400,00, oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente così come richiesto.
Così deciso in Catania il 3 novembre 2025
Giudice
NZ CA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 AS -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001121935 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110075659237 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 26.9.2023, depositato in data 9.1.2024 presso la Corte di Giustizia
Nominativo_2 Ricorrente_1Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. di NI , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320239001121935, notificata il 19.7.2023, con la quale viene richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 2.683,89, per mancato pagamento della sottesa cartella di pagamento n. 29320110075659237, anch'essa impugnata, il cui ruolo era stato formato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania per Ritenute IRPEF, anno d'imposta 2008, eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per: 1) inesistenza giuridica o nullità della notifica della prodromica cartella di pagamento;
2) inesistente notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in violazione e falsa applicazione dell'art. 148 ss. cpc nonché dell'art. 26 del dpr 602/73 essendo stata eseguita tramite plico raccomandato, ma la relata è carente di tutte le necessarie indicazioni stabilite dalle norme sopra richiamate; 3) difetto di motivazione stante l'assoluta assenza di qualsivoglia informazione afferente alle modalità di calcolo degli interessi di mora, dei quali è indicato semplicemente l'ammontare complessivo intimato;
4)
l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, quindi l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania ha dedotto l'inammissibilità delle eccezioni relative alla cartella di pagamento sottostante l'intimazione perché tardive, in quanto la cartella è stata regolarmente notificata a mezzo “pec” in data 30.11.2016 e non è stata impugnata. Ha comunque contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione (inesistenza giuridica o nullità della notifica della prodromica cartella di pagamento), che ha natura assorbente, è fondato. La cartella di pagamento, sottostante l'intimazione impugnata, è stata notificata il 9.2.2012, come risulta dagli atti prodotti in giudizio dal resistente, mediante consegna dell'atto a mani del figlio del destinatario. Ebbene, in questo caso è necessario obbligatoriamente l'invio della raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notifica, invio di cui non vi è prova essendo stata depositata solo la distinta di accettazione raccomandate, ovvero il documento che prova la consegna delle raccomandate al Consorzio_1, ma non la prova dell'invio della raccomandata, per cui l'intero procedimento notificatorio della cartella, sottostante l'impugnazione impugnata, è nullo e conseguentemente è nulla anche l'intimazione impugnata.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €.
400,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente così come richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 400,00, oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente così come richiesto.
Così deciso in Catania il 3 novembre 2025
Giudice
NZ CA