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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 7370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 19, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Deiana che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
-attore-
E
, Controparte_1 elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA), via Giuseppe Atzori, n. 233 rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Giuseppe Tammaro, giusta procura in calce all'atto di costituzione
-convenuta-
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 3 ottobre 2024 e rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO
L'attore ha convenuto in giudizio, dinanzi questo Tribunale, l' , Controparte_1 per chiedere l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09720229041201268000, notificato il 28.11.2022, dell'importo di € 16.802,54, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
a) cartella di pagamento n. 09720110025590522000, portante sanzioni per violazione del codice della strada, notificata il 24.05.2011;
b) cartella di pagamento n. 09720110180921546000, portante tassa smaltimento rifiuti, notificata il 10.08.2011;
c) cartella di pagamento n. 09720110293089654000, portante tassa smaltimento rifiuti, notificata il 15.02.2012;
d) cartella di pagamento n. 09720130131444300000, portante tassa smaltimento rifiuti, notificata il 12.03.2013;
e) cartella di pagamento n. 09720140060710091000, portante tassa smaltimento rifiuti, notificata il 31.10.2014;
f) cartella di pagamento n. 09720180041738932000, portante tassa smaltimento rifiuti, notificata il 31.05.2018;
g) avviso di addebito n. 39720120006538432000portante contributi IVA CP_2 notificato il 15.05.2012;
h) avviso di addebito n. 39720120026615112000, portante contributi IVS CP_2 notificato il 28.01.2013;
i) avviso di addebito n. 39720130005373988000, portante contributi IVS CP_2 notificato il17.04.2013;
l) avviso di addebito n. 39720140002304668000, portante contributi IVS CP_2 notificato il 05.06.2014;
m) avviso di addebito n. 39720140011970305000, portante contributi IVS CP_2 notificato il 13.10.2014. A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita l' , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario per le cartelle nn. 09720110180921546000;
09720110293089654000; 09720130131444300000; 09720140060710091000 e
09720180041738932000 relative a tassa smaltimento dei rifiuti;
l'incompetenza per materia del Giudice ordinario in favore del Giudice di Pace per la cartella n.
09720110025590522000, relativa a sanzione del Codice della strada;
nonché
l'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro relativamente agli avvisi di addebito nn. 39720120006538432000;
39720120026615112000; 39720130005373988000; 39720140002304668000 e
39720140011970305000 relativi a contributi IVS-INPS.
Le eccezioni preliminari sollevate da ono fondate e devono essere accolte. CP_3
Quanto al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario per le cartelle nn. 09720110180921546000; 09720110293089654000;
09720130131444300000; 09720140060710091000 e 09720180041738932000, aventi ad oggetto tariffe per smaltimento rifiuti, si rileva che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
D.Lgs. 546 del 1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi ed imposte di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Inoltre, l'art. 19 del d.lgs 546/1992 include tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche la cartella di pagamento relativa a crediti tributari. Peraltro, la Corte Costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sent. n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007;
n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006). Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela.
Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi, se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Tale ultima precisazione è fondata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità, e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore.
È, quindi, necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra Giudice tributario e giudice ordinario, pertanto, con riferimento alle cartelle nn. 09720110180921546000;
09720110293089654000; 09720130131444300000; 09720140060710091000 e
09720180041738932000, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, rientrando la controversia nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Parimenti fondata è l'eccezione sollevata dalla convenuta, riguardante l'incompetenza funzionale in favore del giudice del lavoro, relativamente agli avvisi di addebito nn. 39720120006538432000; 39720120026615112000;
39720130005373988000; 39720140002304668000 e 39720140011970305000, perché relativi a contributi , e quindi aventi ad oggetto crediti di natura CP_4 previdenziale.
L'art. 442 c.p.c. dispone, infatti, che “nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie” si osservano le disposizioni relative alle controversie in materia di lavoro.
Merita altresì accoglimento la terza eccezione di incompetenza in favore del
Giudice di Pace con riferimento alla somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada ex L. 689/81, in relazione alla cartella di pagamento n. 09720110025590522000.
Invero, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c., “il Giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro”.
Nel caso di specie, la menzionata cartella ha ad oggetto crediti per contravvenzioni al Codice della Strada relativa alla circolazione stradale, il cui valore complessivo, di € 285,96, non supera la soglia di ventimila euro prevista dalla legge. Di conseguenza, deve accogliersi anche l'eccezione sollevata dalla convenuta, relativamente alla dichiarazione di incompetenza per materia del
Tribunale ordinario in favore del Giudice di pace.
Pertanto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario per le cartelle nn. 09720110180921546000;
09720110293089654000; 09720130131444300000; 09720140060710091000 e
09720180041738932000; l'incompetenza per materia del Giudice ordinario in favore del Giudice di Pace per la cartella n. 09720110025590522000; nonché
l'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro relativamente agli avvisi di addebito nn. 39720120006538432000;
39720120026615112000; 39720130005373988000; 39720140002304668000 e
39720140011970305000.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Essendo stata, la controversia, decisa principalmente su questioni pregiudiziali di rito valutate sulla base della documentazione prodotta in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito sulle domande proposte dall'attore in relazione alle obbligazioni tributarie di cui alle cartelle nn.
09720110180921546000; 09720110293089654000; 09720130131444300000;
09720140060710091000 e 09720180041738932000;
2) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Roma in favore del Giudice di pace territorialmente competente relativamente alla cartella n.
09720110025590522000
3) dichiara l'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro per gli avvisi di pagamento nn. 39720120006538432000;
39720120026615112000; 39720130005373988000; 39720140002304668000 e
39720140011970305000;
4) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
5) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 7370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 19, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Deiana che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
-attore-
E
, Controparte_1 elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA), via Giuseppe Atzori, n. 233 rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Giuseppe Tammaro, giusta procura in calce all'atto di costituzione
-convenuta-
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 3 ottobre 2024 e rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO
L'attore ha convenuto in giudizio, dinanzi questo Tribunale, l' , Controparte_1 per chiedere l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09720229041201268000, notificato il 28.11.2022, dell'importo di € 16.802,54, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
a) cartella di pagamento n. 09720110025590522000, portante sanzioni per violazione del codice della strada, notificata il 24.05.2011;
b) cartella di pagamento n. 09720110180921546000, portante tassa smaltimento rifiuti, notificata il 10.08.2011;
c) cartella di pagamento n. 09720110293089654000, portante tassa smaltimento rifiuti, notificata il 15.02.2012;
d) cartella di pagamento n. 09720130131444300000, portante tassa smaltimento rifiuti, notificata il 12.03.2013;
e) cartella di pagamento n. 09720140060710091000, portante tassa smaltimento rifiuti, notificata il 31.10.2014;
f) cartella di pagamento n. 09720180041738932000, portante tassa smaltimento rifiuti, notificata il 31.05.2018;
g) avviso di addebito n. 39720120006538432000portante contributi IVA CP_2 notificato il 15.05.2012;
h) avviso di addebito n. 39720120026615112000, portante contributi IVS CP_2 notificato il 28.01.2013;
i) avviso di addebito n. 39720130005373988000, portante contributi IVS CP_2 notificato il17.04.2013;
l) avviso di addebito n. 39720140002304668000, portante contributi IVS CP_2 notificato il 05.06.2014;
m) avviso di addebito n. 39720140011970305000, portante contributi IVS CP_2 notificato il 13.10.2014. A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita l' , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario per le cartelle nn. 09720110180921546000;
09720110293089654000; 09720130131444300000; 09720140060710091000 e
09720180041738932000 relative a tassa smaltimento dei rifiuti;
l'incompetenza per materia del Giudice ordinario in favore del Giudice di Pace per la cartella n.
09720110025590522000, relativa a sanzione del Codice della strada;
nonché
l'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro relativamente agli avvisi di addebito nn. 39720120006538432000;
39720120026615112000; 39720130005373988000; 39720140002304668000 e
39720140011970305000 relativi a contributi IVS-INPS.
Le eccezioni preliminari sollevate da ono fondate e devono essere accolte. CP_3
Quanto al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario per le cartelle nn. 09720110180921546000; 09720110293089654000;
09720130131444300000; 09720140060710091000 e 09720180041738932000, aventi ad oggetto tariffe per smaltimento rifiuti, si rileva che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
D.Lgs. 546 del 1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi ed imposte di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Inoltre, l'art. 19 del d.lgs 546/1992 include tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche la cartella di pagamento relativa a crediti tributari. Peraltro, la Corte Costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sent. n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007;
n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006). Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela.
Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi, se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Tale ultima precisazione è fondata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità, e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore.
È, quindi, necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra Giudice tributario e giudice ordinario, pertanto, con riferimento alle cartelle nn. 09720110180921546000;
09720110293089654000; 09720130131444300000; 09720140060710091000 e
09720180041738932000, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, rientrando la controversia nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Parimenti fondata è l'eccezione sollevata dalla convenuta, riguardante l'incompetenza funzionale in favore del giudice del lavoro, relativamente agli avvisi di addebito nn. 39720120006538432000; 39720120026615112000;
39720130005373988000; 39720140002304668000 e 39720140011970305000, perché relativi a contributi , e quindi aventi ad oggetto crediti di natura CP_4 previdenziale.
L'art. 442 c.p.c. dispone, infatti, che “nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie” si osservano le disposizioni relative alle controversie in materia di lavoro.
Merita altresì accoglimento la terza eccezione di incompetenza in favore del
Giudice di Pace con riferimento alla somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada ex L. 689/81, in relazione alla cartella di pagamento n. 09720110025590522000.
Invero, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c., “il Giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro”.
Nel caso di specie, la menzionata cartella ha ad oggetto crediti per contravvenzioni al Codice della Strada relativa alla circolazione stradale, il cui valore complessivo, di € 285,96, non supera la soglia di ventimila euro prevista dalla legge. Di conseguenza, deve accogliersi anche l'eccezione sollevata dalla convenuta, relativamente alla dichiarazione di incompetenza per materia del
Tribunale ordinario in favore del Giudice di pace.
Pertanto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario per le cartelle nn. 09720110180921546000;
09720110293089654000; 09720130131444300000; 09720140060710091000 e
09720180041738932000; l'incompetenza per materia del Giudice ordinario in favore del Giudice di Pace per la cartella n. 09720110025590522000; nonché
l'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro relativamente agli avvisi di addebito nn. 39720120006538432000;
39720120026615112000; 39720130005373988000; 39720140002304668000 e
39720140011970305000.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Essendo stata, la controversia, decisa principalmente su questioni pregiudiziali di rito valutate sulla base della documentazione prodotta in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito sulle domande proposte dall'attore in relazione alle obbligazioni tributarie di cui alle cartelle nn.
09720110180921546000; 09720110293089654000; 09720130131444300000;
09720140060710091000 e 09720180041738932000;
2) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Roma in favore del Giudice di pace territorialmente competente relativamente alla cartella n.
09720110025590522000
3) dichiara l'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro per gli avvisi di pagamento nn. 39720120006538432000;
39720120026615112000; 39720130005373988000; 39720140002304668000 e
39720140011970305000;
4) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
5) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili