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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/11/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6275/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6275/2020 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1
il patrocinio dell'avv.to Paolo Bonalume
ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
con il patrocinio dell'avv.to Vincenzo Andreoli
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
agiva nei confronti del onde ottenere da Controparte_1
quest'ultimo il pagamento dell'importo di € 1.080.429,84 per sorta capitale ed interessi come dettagliatamente indicati in citazione, in forza di una serie di contratti di cessione di crediti originariamente facenti capo ad Hera Comm
S.r.l., Citelum Societe Anonyme, Exitone S.p.a. e Controparte_2
Provvedeva a costituirsi in giudizio il , il Controparte_1
quale resisteva all'azione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., a seguito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico
2 di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 28/10/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, si evidenzia che il Tribunale intende fare applicazione del c.d.
principio della "ragione più liquida", il quale, “imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire
il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Civ.
12002/2014).
In merito al giudizio instauratosi, occorre rammentare che nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va altresì rammentato che “l'onere di specifica contestazione
impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non
siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso,
devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una specifica
dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
3 qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Detto ciò, è opportuno evidenziare che, sebbene l'azione promossa dalla società
attrice si fondi sulla cessione dei crediti originariamente facenti capo alle società sopra elencate e vantati nei confronti del convenuto, il CP_1
fondamento reale ed ultimo della pretesa azionata è da rinvenirsi nei rapporti obbligatori originari, interessati dal contratto di cessione.
Nel caso in esame parte attrice, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio i vari atti di cessione dei crediti in esame e le fatture de quo ma ometteva di produrre i contratti stipulati dal Controparte_1
con le singole società fornitrici e l'impegno di spesa approvato dal
[...]
convenuto.
Difatti, originando il credito in esame da un contratto stipulato da un ente pubblico, la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, richiedendo necessariamente la forma scritta ad substantiam secondo quanto prescritto dal R.D. n. 2440 del 1923. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “In tema di contratti con la Pubblica
amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in
forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito
documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica
4 titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei
confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del
rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da
rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale
all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto
volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela
delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di
adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità
delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo
dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive
modificazioni” (Cass. civ. 5996/2022). Anche la giurisprudenza di merito ha da ultimo evidenziato che “In tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione
deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende
soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la
sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui
spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal
quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le
indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al
compenso da corrispondere. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione
del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad
agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare
l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria” (Tribunale Napoli sez.
XI, 05/12/2024, n.10527).
A ciò si aggiunga che, in caso di contratti stipulati da enti locali, vi è un ulteriore requisito di validità, ovvero che i contratti siano accompagnati dal
5 relativo impegno di spesa. Ed infatti, l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che
“gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese
riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile
del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della
prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata
con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto
al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano
comunicati”.
Dunque, alla luce delle menzionate norme e delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice non può
reputarsi idonea a fondare la pretesa di pagamento, mancando in atti sia i contratti stipulati dal con le singole società Controparte_1
fornitrici sia i relativi impegni di spesa.
A nulla rileva il fatto che le forniture siano state erogate in regime di salvaguardia in quanto tale circostanza non può costituire una deroga alle succitate norme. Sul punto il Tribunale Cassino, con la sentenza n.1092 del
13/08/2025, ha evidenziato, in maniera del tutto condivisibile, che “[...]
sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la normativa che lo disciplina
6 non può derogare alle norme speciali dettate in materia di contrattazione
pubblica. Se appare esatto affermare che il regime di salvaguardia consente di
individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in
assenza di una libera scelta sul mercato, come per tutti i rapporti con la p.a.,
risulta altrettanto evidente che il subentro del nuovo soggetto contraente deve
avvenire nel rispetto delle regole stabilite dagli artt. 191 e 183 t.u.e.l., che
imponendo all'ente locale di giustificare ogni spesa, tutelano, con tutta
evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario
delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa, secondo le
previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa [...]”).
Rimane perciò insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti dal R.D. n. 2440 del 1923 e dall'art. 191 TUEL, onere incombente sul creditore.
Alla luce delle considerazioni che precedono la presente azione non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore del CP_1
convenuto, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
7 complessivi € 10.180,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA.
Nola, 14/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6275/2020 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1
il patrocinio dell'avv.to Paolo Bonalume
ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
con il patrocinio dell'avv.to Vincenzo Andreoli
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
agiva nei confronti del onde ottenere da Controparte_1
quest'ultimo il pagamento dell'importo di € 1.080.429,84 per sorta capitale ed interessi come dettagliatamente indicati in citazione, in forza di una serie di contratti di cessione di crediti originariamente facenti capo ad Hera Comm
S.r.l., Citelum Societe Anonyme, Exitone S.p.a. e Controparte_2
Provvedeva a costituirsi in giudizio il , il Controparte_1
quale resisteva all'azione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., a seguito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico
2 di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 28/10/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, si evidenzia che il Tribunale intende fare applicazione del c.d.
principio della "ragione più liquida", il quale, “imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire
il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Civ.
12002/2014).
In merito al giudizio instauratosi, occorre rammentare che nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va altresì rammentato che “l'onere di specifica contestazione
impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non
siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso,
devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una specifica
dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
3 qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Detto ciò, è opportuno evidenziare che, sebbene l'azione promossa dalla società
attrice si fondi sulla cessione dei crediti originariamente facenti capo alle società sopra elencate e vantati nei confronti del convenuto, il CP_1
fondamento reale ed ultimo della pretesa azionata è da rinvenirsi nei rapporti obbligatori originari, interessati dal contratto di cessione.
Nel caso in esame parte attrice, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio i vari atti di cessione dei crediti in esame e le fatture de quo ma ometteva di produrre i contratti stipulati dal Controparte_1
con le singole società fornitrici e l'impegno di spesa approvato dal
[...]
convenuto.
Difatti, originando il credito in esame da un contratto stipulato da un ente pubblico, la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, richiedendo necessariamente la forma scritta ad substantiam secondo quanto prescritto dal R.D. n. 2440 del 1923. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “In tema di contratti con la Pubblica
amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in
forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito
documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica
4 titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei
confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del
rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da
rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale
all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto
volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela
delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di
adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità
delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo
dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive
modificazioni” (Cass. civ. 5996/2022). Anche la giurisprudenza di merito ha da ultimo evidenziato che “In tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione
deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende
soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la
sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui
spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal
quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le
indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al
compenso da corrispondere. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione
del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad
agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare
l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria” (Tribunale Napoli sez.
XI, 05/12/2024, n.10527).
A ciò si aggiunga che, in caso di contratti stipulati da enti locali, vi è un ulteriore requisito di validità, ovvero che i contratti siano accompagnati dal
5 relativo impegno di spesa. Ed infatti, l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che
“gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese
riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile
del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della
prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata
con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto
al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano
comunicati”.
Dunque, alla luce delle menzionate norme e delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice non può
reputarsi idonea a fondare la pretesa di pagamento, mancando in atti sia i contratti stipulati dal con le singole società Controparte_1
fornitrici sia i relativi impegni di spesa.
A nulla rileva il fatto che le forniture siano state erogate in regime di salvaguardia in quanto tale circostanza non può costituire una deroga alle succitate norme. Sul punto il Tribunale Cassino, con la sentenza n.1092 del
13/08/2025, ha evidenziato, in maniera del tutto condivisibile, che “[...]
sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la normativa che lo disciplina
6 non può derogare alle norme speciali dettate in materia di contrattazione
pubblica. Se appare esatto affermare che il regime di salvaguardia consente di
individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in
assenza di una libera scelta sul mercato, come per tutti i rapporti con la p.a.,
risulta altrettanto evidente che il subentro del nuovo soggetto contraente deve
avvenire nel rispetto delle regole stabilite dagli artt. 191 e 183 t.u.e.l., che
imponendo all'ente locale di giustificare ogni spesa, tutelano, con tutta
evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario
delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa, secondo le
previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa [...]”).
Rimane perciò insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti dal R.D. n. 2440 del 1923 e dall'art. 191 TUEL, onere incombente sul creditore.
Alla luce delle considerazioni che precedono la presente azione non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore del CP_1
convenuto, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
7 complessivi € 10.180,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA.
Nola, 14/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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