Art. 7.
Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da
introdurre nei termini e per le lavorazioni controindicati:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione Borato di sodio naturale (borace greggio) Per la produzione di borace (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 500 6 mesi Borace Per la produzione di perborato sodico (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 500 6 mesi Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli Per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcella da testa od altri lavori (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 100 1 anno Smalti vitrei in graniglia e in polvere Per la fabbricazione di articoli di ferro di acciaio smaltati (per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 100 1 anno Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglie di rayon, anche misti con altre fibre tessili Per la confezione di guanti (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 100 1 anno
Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da
introdurre nei termini e per le lavorazioni controindicati:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione Borato di sodio naturale (borace greggio) Per la produzione di borace (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 500 6 mesi Borace Per la produzione di perborato sodico (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 500 6 mesi Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli Per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcella da testa od altri lavori (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 100 1 anno Smalti vitrei in graniglia e in polvere Per la fabbricazione di articoli di ferro di acciaio smaltati (per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 100 1 anno Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglie di rayon, anche misti con altre fibre tessili Per la confezione di guanti (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge) kg. 100 1 anno