CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2023, n. 48330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48330 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal AN LA n. a NE il 3/1/1967 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 21/4/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Gregorio Viscomi, anche in sostituzione dell'Avv. IA Saporito,che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di NI GE, quale legale rappresentante della s.r.l. Florida, avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 15/3/2023, aveva disposto il sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, della somma di euro 653.421,27 nella 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 48330 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 31/10/2023 disponibilità, anche per interposta persona, di TO MA, indiziato del delitto di associazione per delinquere finalizzata ai reati tributari e al riciclaggio. Il Gip aveva ordinato la misura anche in relazione al Bar Florida, di proprietà dell'NI, coniuge dell'TO, ritenendo quest'ultima intestataria fittizia dell'esercizio. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori e procuratori speciali di NI GE, Avv. Gregorio Viscomi e IA Saporito, deducendo: 2.1 la violazione di legge, con particolare riguardo all'art. 12 bis D. Lgs 74/2000 per insussistenza dei presupposti per disporre il sequestro preventivo nei confronti del terzo estraneo al reato. I difensori sostengono che il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi del vincolo con particolare riguardo all'asserita riconducibilità dell'esercizio ad TO MA. Aggiungono che non sono stati adeguatamente valutati i rilievi svolti nella memoria difensiva circa l'equivoca lettura delle intercettazioni e la provvista lecita impiegata dalla NI per l'avvio dell'attività come pure gli esiti delle investigazioni difensive che escludevano ogni ingerenza dell'TO nella gestione. L'ordinanza impugnata ha conferito assorbente rilievo ad alcune conversazioni intercettate tra l'TO e SC US e ai messaggi intercorsi tra lo stesso TO e i figli, trascurando del tutto la tesi difensiva che segnalava l'assenza di impiego di risorse finanziarie di TO MA nel Bar Florida, la cui gestione da parte dell'NI costituiva prosecuzione di un'attività intrapresa dal nucleo familiare d'origine, e il tenore dell'ambientale n. 1288 del 15/10/2019, dalla quale emerge che il bar è di esclusiva proprietà della ricorrente, coadiuvata nella gestione dai figli. Secondo i difensori, inoltre, i giudici della cautela hanno mal interpretato le espressioni dell'TO nelle telefonate ritenute di valenza indiziante in quanto il medesimo nel riferire a se stesso la proprietà dell'attività commerciale aveva inteso in realtà richiamare una proprietà "di famiglia" rispetto alla quale il suo ruolo si era limitato ad alcuni suggerimenti. Il fatto che l'TO in una sola occasione si sia autodichiarato proprietario del bar non poteva essere posto alla base del vincolo cautelare in assenza di elementi concretamente dimostrativi dell'esercizio di poteri gestori, circostanza esclusa dall'esito delle indagini difensive consistite nell'escussione di alcuni dipendenti del bar che hanno negato ogni ingerenza dell'TO nella gestione. Secondo i difensori l'ordinanza impugnata ha, altresì, omesso di valutare la documentazione allegata alla consulenza di parte e la circostanza che il bar costituiva un'attività avviata dalla famiglia d'origine della NI. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi almeno in parte non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692 - 01),i difensori nella specie incentrano le proprie doglianze sull'asserito difetto di elementi indiziari atti a comprovare l'interposizione reale nella proprietà della Florida srl, società uninominale esercente l'attività di bar intestata alla NI, coniuge dell'TO, indagato per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio. In particolare, lamentano l'erronea valutazione di conversazioni e messaggi dai quali i giudici cautelari hanno desunto una rivendicazione di proprietà dell'esercizio da parte dell'indagato e la svalutazione degli esiti delle indagini difensive attestanti l'assenza di ingerenza nella gestione societaria nonché la riferibilità dell'avvio dell'attività alla famiglia d'origine della ricorrente. Si tratta di profili che in larga parte l'ordinanza impugnata ha espressamente scrutinato e disatteso con motivazione congrua, ritenendoli inidonei ad incidere sull'affermata disponibilità del compendio sequestrato in capo all'TO. In particolare a pag. 5 il collegio ha richiamato la memoria del Rag. Leo, segnalando la genericità della deduzione circa le risorse utilizzate per la rilevazione dell'attività e l'ininfluenza dell'intercettazione ambientale che la difesa assume pretermessa. Quanto alle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive la ricorrente oblitera l'illustrazione della rilevanza decisiva delle stesse nel contesto delle emergenze scrutinate e il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (tra molte,Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500 - 01). 1.1 II Tribunale in punto di riferibilità dell'esercizio all'indagato ha richiamato gli esiti delle conversazioni intercettate dalle quali consta che l'TO reiteratamente rivendicava la proprietà della società e del bar, qualificandolo come proprio, attribuendosi la paternità di alcune scelte imprenditoriali, illustrando le iniziative assunte per regolare il contenzioso con l'amministrazione finanziaria e, come si desume dai messaggi intercorsi con la figlia AR, assumendo impegni per la cessione a terzi della gestione del locale. 3 Così deciso in Roma, 31 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente A fronte di emergenze convergenti nell'attestazione della giuridica disponibilità del compendio sequestrato in capo all'TO la difesa sollecita una alternativa interpretazione delle conversazioni indizianti a fronte di una motivazione priva di criticità logiche e sostiene una diffusa svalutazione della produzione difensiva senza enucleare elementi capaci di incidere in senso decisivo sulla trama giustificativa del provvedimento impugnato. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01). 2. Il quadro indiziario scrutinato in sede di cautela reale è, dunque, idoneo a provare, secondo lo statuto proprio della fase, l'esistenza di un collegamento qualificato tra il bene e l'indagato sulla base di elementi concretamente indicativi della effettiva disponibilità del medesimo da parte dell'TO, convalidando la tesi d'accusa di una divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in piena coerenza con i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019,Rv. 274852 - 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950 - 01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Gregorio Viscomi, anche in sostituzione dell'Avv. IA Saporito,che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di NI GE, quale legale rappresentante della s.r.l. Florida, avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 15/3/2023, aveva disposto il sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, della somma di euro 653.421,27 nella 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 48330 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 31/10/2023 disponibilità, anche per interposta persona, di TO MA, indiziato del delitto di associazione per delinquere finalizzata ai reati tributari e al riciclaggio. Il Gip aveva ordinato la misura anche in relazione al Bar Florida, di proprietà dell'NI, coniuge dell'TO, ritenendo quest'ultima intestataria fittizia dell'esercizio. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori e procuratori speciali di NI GE, Avv. Gregorio Viscomi e IA Saporito, deducendo: 2.1 la violazione di legge, con particolare riguardo all'art. 12 bis D. Lgs 74/2000 per insussistenza dei presupposti per disporre il sequestro preventivo nei confronti del terzo estraneo al reato. I difensori sostengono che il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi del vincolo con particolare riguardo all'asserita riconducibilità dell'esercizio ad TO MA. Aggiungono che non sono stati adeguatamente valutati i rilievi svolti nella memoria difensiva circa l'equivoca lettura delle intercettazioni e la provvista lecita impiegata dalla NI per l'avvio dell'attività come pure gli esiti delle investigazioni difensive che escludevano ogni ingerenza dell'TO nella gestione. L'ordinanza impugnata ha conferito assorbente rilievo ad alcune conversazioni intercettate tra l'TO e SC US e ai messaggi intercorsi tra lo stesso TO e i figli, trascurando del tutto la tesi difensiva che segnalava l'assenza di impiego di risorse finanziarie di TO MA nel Bar Florida, la cui gestione da parte dell'NI costituiva prosecuzione di un'attività intrapresa dal nucleo familiare d'origine, e il tenore dell'ambientale n. 1288 del 15/10/2019, dalla quale emerge che il bar è di esclusiva proprietà della ricorrente, coadiuvata nella gestione dai figli. Secondo i difensori, inoltre, i giudici della cautela hanno mal interpretato le espressioni dell'TO nelle telefonate ritenute di valenza indiziante in quanto il medesimo nel riferire a se stesso la proprietà dell'attività commerciale aveva inteso in realtà richiamare una proprietà "di famiglia" rispetto alla quale il suo ruolo si era limitato ad alcuni suggerimenti. Il fatto che l'TO in una sola occasione si sia autodichiarato proprietario del bar non poteva essere posto alla base del vincolo cautelare in assenza di elementi concretamente dimostrativi dell'esercizio di poteri gestori, circostanza esclusa dall'esito delle indagini difensive consistite nell'escussione di alcuni dipendenti del bar che hanno negato ogni ingerenza dell'TO nella gestione. Secondo i difensori l'ordinanza impugnata ha, altresì, omesso di valutare la documentazione allegata alla consulenza di parte e la circostanza che il bar costituiva un'attività avviata dalla famiglia d'origine della NI. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi almeno in parte non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692 - 01),i difensori nella specie incentrano le proprie doglianze sull'asserito difetto di elementi indiziari atti a comprovare l'interposizione reale nella proprietà della Florida srl, società uninominale esercente l'attività di bar intestata alla NI, coniuge dell'TO, indagato per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio. In particolare, lamentano l'erronea valutazione di conversazioni e messaggi dai quali i giudici cautelari hanno desunto una rivendicazione di proprietà dell'esercizio da parte dell'indagato e la svalutazione degli esiti delle indagini difensive attestanti l'assenza di ingerenza nella gestione societaria nonché la riferibilità dell'avvio dell'attività alla famiglia d'origine della ricorrente. Si tratta di profili che in larga parte l'ordinanza impugnata ha espressamente scrutinato e disatteso con motivazione congrua, ritenendoli inidonei ad incidere sull'affermata disponibilità del compendio sequestrato in capo all'TO. In particolare a pag. 5 il collegio ha richiamato la memoria del Rag. Leo, segnalando la genericità della deduzione circa le risorse utilizzate per la rilevazione dell'attività e l'ininfluenza dell'intercettazione ambientale che la difesa assume pretermessa. Quanto alle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive la ricorrente oblitera l'illustrazione della rilevanza decisiva delle stesse nel contesto delle emergenze scrutinate e il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (tra molte,Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500 - 01). 1.1 II Tribunale in punto di riferibilità dell'esercizio all'indagato ha richiamato gli esiti delle conversazioni intercettate dalle quali consta che l'TO reiteratamente rivendicava la proprietà della società e del bar, qualificandolo come proprio, attribuendosi la paternità di alcune scelte imprenditoriali, illustrando le iniziative assunte per regolare il contenzioso con l'amministrazione finanziaria e, come si desume dai messaggi intercorsi con la figlia AR, assumendo impegni per la cessione a terzi della gestione del locale. 3 Così deciso in Roma, 31 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente A fronte di emergenze convergenti nell'attestazione della giuridica disponibilità del compendio sequestrato in capo all'TO la difesa sollecita una alternativa interpretazione delle conversazioni indizianti a fronte di una motivazione priva di criticità logiche e sostiene una diffusa svalutazione della produzione difensiva senza enucleare elementi capaci di incidere in senso decisivo sulla trama giustificativa del provvedimento impugnato. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01). 2. Il quadro indiziario scrutinato in sede di cautela reale è, dunque, idoneo a provare, secondo lo statuto proprio della fase, l'esistenza di un collegamento qualificato tra il bene e l'indagato sulla base di elementi concretamente indicativi della effettiva disponibilità del medesimo da parte dell'TO, convalidando la tesi d'accusa di una divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in piena coerenza con i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019,Rv. 274852 - 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950 - 01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.