Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
A REGISTRAZIONE EL D.P.R. 26/4/1986 » TAB. ALL. B - N. 5 01 1 57 /03 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DIC Oggetto TRIBUTI IVA SANZIONI Composta dagli I i S g.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 17794/98 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 2550 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Ud. 13/06/02 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA Senz sul ricorso proposto da: SCHIAVETTI CENTER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio Claudio dell'avvocato ANGELA MARIA SCHWARZENBERG, che la difende unitamente all'avvocato UCKMAR VICTOR, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2002 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1 4 2669 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
0 3 8 1 controricorrente CommissioneavversO la sentenza n. 163/97 della tributaria regionale di GENOVA, depositata il 29/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. La Schiavetti Center s.r.l., ricorre contro il Ministero delle Finanze, per la cassazione della sen- tenza specificata in epigrafe. Il Ministero resiste con controricorso.
1.2. In fatto, la società, esercente la vendita di mobili, ha impugnato un avviso di irrogazione di san- zioni per la mancata emissione di n. 710 scontrini fi- scali nell'anno 1988, senza il beneficio di cui all'art. 8 della legge n. 4 del 1929 (illecito conti- nuato), eccependo la insussistenza delle violazioni contestate ed invocando, comunque, l'applicazione della disciplina di cui al citato art. 8 L.4/1929. 1.3. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto il ricorso della società, sul rilievo che le somme versate dai clienti per l'acquisto di mobili, che 2 non potevano essere consegnati al momento dell'ordine, dovessero essere considerate "caparre confirmatorie", per le quali non è prescritta l'emissione dello scon- trino fiscale. La Commissione Tributaria Regionale, in- vece, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo, in punto di fatto, che le somme consegnate dagli acquiren- ti venivano incassate a titolo di acconto o a saldo di quanto dovuto e che, quindi, dovessero essere accompa- gnate dal rilascio dello scontrino fiscale, ai sensi della legge n. 18 del 1983. dell'odierno ricorso, la società 1.4. A sostegno eccepisce v violazione e falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. e vizi di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica delle somme versate dai clienti (motivo n. 1); violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, d.l. 697/1982 e omessa pronuncia, o carenza di moti- vazione, sulla richiesta di applicazione del beneficio della continuazione.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso appare infondato.
2.2. Come ricorda la stessa ricorrente, la Commis- sione Tributaria Regionale ha concluso che gli "anticipi" incassati all'atto della stipula del con- 3 tratto senza che venisse rilasciato lo scontrino fisca- le non potessero essere qualificati come caparra con- firmatorie perché "la parte avrebbe dovuto predisporre dei contratti all'uopo destinati" (vale a dire che l'onere della pro- va incombeva alla società); dal p.v.c. risultava che gli anticipi venivano ac- cettati e registrati come incassi definitivi, per ven- dite perfezionate, senza ulteriori specificazioni ("detti anticipi erano accertati come incassi e scrit- turati come incassi come vendite immediate"); le somme incassate, spesso, erano pari o superiori al prezzo degli oggetti acquistati, circostanza che mal si conciliava con l'ipotesi della caparra. La società assume che tali circostanze di fatto non consentirebbero di escludere che la fattispecie sia in- quadrabile nella figura giuridica descritta dall'art. 1385 C.C. La prospettazione appare fallace perché l'onere di provare le circostanze che esentano da ob- incombe sul contribuente.blighi fiscali, come è noto, Quindi, l'eccezione che non sia stato escluso che po- tesse trattarsi di caparra, in mancanza di elementi sintomatici in tal senso, non giova alla ricorrente. Inoltre, il giudice "a quo", dopo avere evidenziato che manca la prova della diversa imputazione degli incassi, 4 ha anche indicato una serie di elementi in base ai qua- li ha escluso addirittura, in punto di fatto, con ra- gionamento immune da vizi logici, che gli incassi po- tessero essere qualificati come caparra. Quindi, il primo motivo del ricorso è. inaccoglibile.
2.3. Con il secondo motivo, la società assume di non avere avuto risposta sulla richiesta di attenuazio- ne della sanzione in base al citato art. 8, 1.4/29, o che comunque la risposta sarebbe giuridicamente errata. Più specificamente, la società lamenta che "nel provve- dimento sanzionatorio che l'Ufficio IVA ha ritenuto di non potere nella specie applicare il beneficio della continuazione in allora previsto dall'art. 8 della leg- 4 del 1929. E ciò in quanto vi avrebbe ostato il ge n. disposto dell'art. 6 citato all'epigrafe del presente motivo", vale a dire l'art. 6 del d.l. n. 698/1982. Po- sta in questi termini, la censura attiene alla motiva- orginariamente zione del provvedimento impugnato e, quindi, al merito della vicenda "sub iudice", che il Collegio non può esaminare. La società assume, inoltre, di avere eccepito, "sin dal primo grado di giudizio", che erroneamente nel caso di specie è stato applicato il citato art. 6, che 1'applicazione dell'art. 8 della leggeesclude n.4/1929, con i conseguenti benefici, soltanto in rela- 5 zione alle ipotesi di mancata emissione di ricevute fi- scali e non anche in relazione alla diversa ipotesi della mancata emissione di scontrini fiscali, prevista dall'art. 2 della legge n. 18 del 1983, di cui si trat- ta in questa sede. Il rilievo, però, non è determinante perché, ammesso che, in punto di diritto, le ipotesi di fiscali possano esseremancata emissione di scontrini assoggettate alla disciplina dell'illecito continuato di cui all'art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 4/1929, vigente all'epoca dei fatti (in quanto non operi l'art. 6 del d.l. 697/1982, che riguarda soltanto la mancata emissione di ricevute fiscali), non risulta (0, comun- que, non è dedotto) che, in punto di fatto, sia stata sollevata ed affrontata la questione della sussistenza del presupposto che le violazioni siano state commesse "in esecuzione della medesima risoluzione", che condi- ziona l'applicazione della citata norma. Trattandosi di circostanza di fatto modificativa della pretesa puniti- va dell'erario, in favore del contribuente, è quest'ultimo ad essere gravato dall'onere della prova (art. 2697, comma 2, c.C.).
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere re- spinto e le spese, liquidate come da dispositivo, se- guono la soccombenza.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 2100,00 (duemilacento/00), di cui euro 2000,00 (duemila) per onorari, oltre alle spese prenotate a de- bito. Così deciso in Roma il 13 giugno 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore fer. Bruno Saccucci) (dr. Antonio/Merone) почис Агилев сльо IL CANCELLIERE 01 Amaco Capano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GEN. ZU03Oggi AIL CAR LE EL Arnaldo Calendhimo 7