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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 3804/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2025 e presentato dai coniugi e , con l'avv. ALTOE' ENRY Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 08/06/2006 a Santo Domingo (Repubblica
Domenicana), atto trascritto nei pubblici registri italiani.
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
10/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 16/09/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3804/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 08/06/2006
da (C.F. ), n. a Conegliano (TV) il Parte_1 C.F._1
14/06/1968, e (C.F. n. a Villa Parte_2 C.F._2
VA (Repubblica Domenicana) il 06/02/1978, e trascritto al n. 70,
Parte II, Serie C, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittorio Veneto (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
" 1. i genitori concordano che la figlia resta affidata in Per_1
via condivisa ad entrambi, con residenza stabile presso la madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei seguenti termini:
- durante la settimana il mercoledì dall'uscita dalla scuola alle ore 21.00;
- a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato sino alla domenica sera alle 21.00;
- durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con il padre il periodo dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 avendo cura i genitori di alternare negli anni i periodi;
- durante l'intero periodo delle vacanze Pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante il periodo estivo per due settimane, anche non consecutive in periodi da concordarsi entro il 30.04. di ogni anno;
- durante i ponti ricadenti dei fine-settimana di sua competenza.
Ogni diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori in considerazione delle esigenze lavorative del padre e di quelle scolastiche e sociali della figlia;
3. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo,
cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia. Impegnandosi in tal senso, ritengono di dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative e di vita della figlia.
I genitori stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter cod. civ., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Entrambi eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita quotidiana della figlia,
rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità
di condividere ogni decisione.
In particolare, si impegnano entrambi a mantenere i contatti con la scuola e con gli insegnanti presenziando ad eventuali incontri o fissando opportuni colloqui, congiuntamente ovvero alternativamente,
con obbligo del genitore presente di informare l'assente. I genitori faranno richiesta alla scuola di essere informati entrambi sulle comunicazioni più importanti, in particolare sugli orari e colloqui;
4. il sig. contribuirà, sino a quando la figlia non Parte_1
sarà economicamente autosufficiente, al mantenimento della stessa con un assegno mensile pari ad € 400,00# da versare direttamente su c/c intestato alla figlia, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
l'assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da gennaio 2026. Oltre a ciò il padre contribuirà, sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente al 100% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Treviso. La madre provvederà
all'occorrenza al contributo mantenimento della figlia;
5. il sig. continuerà a provvedere al pagamento del Parte_1
100% del canone di locazione nonché il 100% delle spese condominiali dell'unità abitativa ove risiede la figlia sino a quando quest'ultima non raggiunga l'autosufficienza economica. Si precisa che qualora la signora decidesse di trasferirsi, unitamente alla figlia, in Pt_2
altro appartamento, la nuova sistemazione dovrà prevedere costi per canone e spese condominiali pari o inferiori a quelli sostenuti oggi per l'appartamento di Vittorio Veneto – Galleria Nazioni Unite n. 3
int. 4).
Si precisa che l'obbligo anzidetto cesserà anche nel momento in cui la figlia, per motivi di studio e/o di lavoro, dovesse prendere in locazione altro appartamento: in tal caso il signor sarà tenuto Pt_1
a sostenere i costi del canone e delle spese condominiali relativi al nuovo appartamento occupato dalla figlia (a prescindere se vi trasferirà o meno la residenza) e non anche quelli relativi all'unità
abitativa dove viveva in precedenza che rimarranno, invece, a carico della signora (in altre parole, il signor Parte_2
sarà obbligato a sostenere i costi per una sola abitazione). Pt_1
6. il sig. si obbliga a versare, previa Parte_1
dichiarazione di equità da parte del Tribunale a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della sig.ra
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. Parte_2
898/1970 l'importo pari ad € 5.000,00# trasmesso alla sig.ra
[...] a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato Parte_2
alla stessa. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della sig.ra ed è stata effettuata a tacitazione Parte_2
di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della Legge n. 898/1970.
L'assegno verrà consegnato alla signora entro 5 giorni Pt_2
dall'emissione della sentenza di divorzio;
7. il sig. nulla pretende nei confronti della sig.ra Parte_1
a titolo assegno divorzile;
Parte_2
8. le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni in comproprietà. Si danno atto di aver qui composto e regolato ogni loro rapporto attinenti la separazione e il divorzio,
nonché di aver definito, anche in via transattiva, ogni pendenza di carattere patrimoniale;
conseguentemente dichiarano di non aver ulteriori pretese di carattere economico, né rapporti di debito/credito nei confronti l'uno dell'altro e, pertanto,
null'altro avranno reciprocamente a pretendere;
”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VITTORIO VENETO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/12/2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Susanna Menegazzi