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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7781/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 25 febbraio 2025, alle ore 11:50, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Luca Pasini per delega orale dell'avv. Balducci;
per parte convenuta la dott.ssa Francesca Bertoni per delega orale dell'avv. Kron Morelli.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Parte attrice in opposizione si rimette a giustizia.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato telematicamente.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i procuratori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 7781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7781/2024 promossa da
C.F./ P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Desdemona
Balducci, del Foro di Firenze
-ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Kron Morelli, del Foro di Brescia
-CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 25.2.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1622/2024, dell'importo di € 14.207,06 (oltre interessi e spese), emesso dal
Tribunale di Brescia nei suoi confronti in relazione al mancato pagamento di alcune fatture.
L'opponente, pur non contestando il credito oggetto del provvedimento monitorio, quale unico motivo di opposizione ha dedotto di aver richiesto invano una breve dilazione del pagamento, in attesa di reperire i relativi fondi.
nel costituirsi in giudizio, ha ribadito la fondatezza del credito fatto valere Controparte_1 in sede monitoria e contestato le difese dell'opponente.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione in opposizione e assegnato a parte attrice termine perentorio per la sua rinnovazione. Con nuovo decreto ex art. 171 bis c.p.c., rilevato che parte attrice in opposizione ha rinotificato a parte convenuta opposta il medesimo atto di citazione, le parti sono state invitate a interloquire anche in merito a tale questione. A seguito della prima udienza, è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Come visto, non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito, avendo Parte_1 soltanto dedotto di aver richiesto senza esito una dilazione di pagamento. Circostanza che, all'evidenza, non è in grado di paralizzare la pretesa di . CP_1
3 Sul punto, è sufficiente osservare che le fatture insolute risalgono al periodo dicembre 2022
- febbraio 2023, mentre il ricorso monitorio è stato depositato ad aprile 2024.
Quanto alle istanze di rinvio formulate dall'opponente, si richiama integralmente il contenuto dei provvedimenti emessi in data 6.2.2025 e 24.2.2025. Occorre solo aggiungere che, con l'atto di citazione, aveva ribadito la volontà di adempiere, senza tuttavia Parte_1 darvi seguito, e che le incerte tempistiche della procedura di composizione negoziata avrebbero comportato, di fatto, un rinvio sine die del presente giudizio.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo, confermato.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m.
55/2014 (nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.
Stante la natura palesemente dilatoria dell'opposizione, sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., valutabile d'ufficio allorquando ricorra non solo l'infondatezza – anche manifesta – delle testi prospettate, ma altresì l'elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030). A tal fine, occorre rilevare che l'attrice: ha depositato un atto di citazione nullo;
non ha ottemperato, di fatto, all'ordine di rinnovazione, avendo rinotificato il medesimo atto di citazione;
non ha contestato il credito;
ha confermato di voler adempiere, senza tuttavia dar seguito a tale volontà; ha omesso di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Motivo per il quale Parte_1 [...] deve essere condannata al pagamento, a favore della controparte, Parte_1 dell'importo equitativamente determinato di € 500,00.
Parte opponente deve essere condannata altresì al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c., a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza,
4 deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1622/2024, emesso dal Tribunale di Brescia in data 2.5.2024, già dichiarato esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione al pagamento a favore di parte convenuta opposta della somma equitativamente determinata di € 500,00;
- visto l'art. 96, co. 4 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Brescia, 25 febbraio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 25 febbraio 2025, alle ore 11:50, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Luca Pasini per delega orale dell'avv. Balducci;
per parte convenuta la dott.ssa Francesca Bertoni per delega orale dell'avv. Kron Morelli.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Parte attrice in opposizione si rimette a giustizia.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato telematicamente.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i procuratori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 7781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7781/2024 promossa da
C.F./ P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Desdemona
Balducci, del Foro di Firenze
-ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Kron Morelli, del Foro di Brescia
-CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 25.2.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1622/2024, dell'importo di € 14.207,06 (oltre interessi e spese), emesso dal
Tribunale di Brescia nei suoi confronti in relazione al mancato pagamento di alcune fatture.
L'opponente, pur non contestando il credito oggetto del provvedimento monitorio, quale unico motivo di opposizione ha dedotto di aver richiesto invano una breve dilazione del pagamento, in attesa di reperire i relativi fondi.
nel costituirsi in giudizio, ha ribadito la fondatezza del credito fatto valere Controparte_1 in sede monitoria e contestato le difese dell'opponente.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione in opposizione e assegnato a parte attrice termine perentorio per la sua rinnovazione. Con nuovo decreto ex art. 171 bis c.p.c., rilevato che parte attrice in opposizione ha rinotificato a parte convenuta opposta il medesimo atto di citazione, le parti sono state invitate a interloquire anche in merito a tale questione. A seguito della prima udienza, è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Come visto, non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito, avendo Parte_1 soltanto dedotto di aver richiesto senza esito una dilazione di pagamento. Circostanza che, all'evidenza, non è in grado di paralizzare la pretesa di . CP_1
3 Sul punto, è sufficiente osservare che le fatture insolute risalgono al periodo dicembre 2022
- febbraio 2023, mentre il ricorso monitorio è stato depositato ad aprile 2024.
Quanto alle istanze di rinvio formulate dall'opponente, si richiama integralmente il contenuto dei provvedimenti emessi in data 6.2.2025 e 24.2.2025. Occorre solo aggiungere che, con l'atto di citazione, aveva ribadito la volontà di adempiere, senza tuttavia Parte_1 darvi seguito, e che le incerte tempistiche della procedura di composizione negoziata avrebbero comportato, di fatto, un rinvio sine die del presente giudizio.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo, confermato.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m.
55/2014 (nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.
Stante la natura palesemente dilatoria dell'opposizione, sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., valutabile d'ufficio allorquando ricorra non solo l'infondatezza – anche manifesta – delle testi prospettate, ma altresì l'elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030). A tal fine, occorre rilevare che l'attrice: ha depositato un atto di citazione nullo;
non ha ottemperato, di fatto, all'ordine di rinnovazione, avendo rinotificato il medesimo atto di citazione;
non ha contestato il credito;
ha confermato di voler adempiere, senza tuttavia dar seguito a tale volontà; ha omesso di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Motivo per il quale Parte_1 [...] deve essere condannata al pagamento, a favore della controparte, Parte_1 dell'importo equitativamente determinato di € 500,00.
Parte opponente deve essere condannata altresì al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c., a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza,
4 deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1622/2024, emesso dal Tribunale di Brescia in data 2.5.2024, già dichiarato esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione al pagamento a favore di parte convenuta opposta della somma equitativamente determinata di € 500,00;
- visto l'art. 96, co. 4 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Brescia, 25 febbraio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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