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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4047 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato REBESANI ANNA e dall'avvocato NANI MATTEO
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avvocato REBESANI ANNA e dall'avvocato NANI MATTEO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e che contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio in Grisignano di Zocco (VI) il 02.12.1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Grisignano di Zocco (VI) anno 1995, n. 19, parte 2, serie A, scegliendo il regime della comunione dei beni, mandando alla cancelleria affinché vengano richieste le necessarie annotazioni presso l'Ufficio di Stato Civile;
2) Ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE
pagina 1 di 3 le seguenti CONDIZIONI della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2) Nella casa coniugale, sita in Grisignano di Zocco (VI), Via Roma n. 1 di proprietà di Parte_2
– continuerà ad abitare la moglie mentre il marito ha già lasciato Controparte_1 Parte_3
l'abitazione asportando dalla stessa tutti i propri effetti personali. Gli arredi della casa familiare rimangono in esclusiva proprietà della signora CP_1
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere richieste di mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
4) I coniugi concordano che il saldo del conto corrente IBAN [...] loro cointestato presso banco Desio è di proprietà esclusiva della signora la quale provvederà CP_1
a versare le somme giacenti in un altro conto corrente personale. Il conto cointestato verrà chiuso entro il 15 novembre 2025 con obbligo di ciascuna parte di sottoscrivere ogni documento necessario per l'adempimento.
5) Il sig. verserà alla moglie la somma complessiva di euro Parte_1 CP_1
1.000.000,00 (un milione) a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a seguito della violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio posta in essere dal marito. La somma verrà versata dal sig. sul conto corrente intestato a ed avente Parte_1 CP_1 il codice IBAN [...] in 4 rate di euro 250.000,00 (duecentocinquanta) ciascuna secondo le seguenti scadenze: 31 ottobre 2025, 31 marzo 2026, 30 giugno 2026 e 30 settembre
2026. Il ritardato pagamento di una rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine.
Con il versamento della succitata somma i coniugi dichiarano di aver definito e tacitato ogni e qualsiasi ulteriore rapporto o questione di natura patrimoniale, economica o risarcitoria pendente tra loro, la signora dichiara che nulla potrà personalmente più pretendere per qualsiasi titolo o CP_1 ragione dal marito ed anche il sig. dichiara che ogni rapporto economico pregresso deve Pt_1 intendersi risolto e tacitato senza alcuna pretesa.
6) Entrambi i coniugi con l'adempimento degli accordi contenuti nel presente ricorso dichiarano di aver risolto ogni questione tra loro pendente e di non aver nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO pagina 2 di 3 Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Grisignano di Zocco (VI) in data 02/12/1995, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 in Grisignano di Zocco (VI) in data 02/12/1995 con atto trascritto al n. 19, Parte II, Serie A, Anno 1995, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grisignano di Zocco (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4047 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato REBESANI ANNA e dall'avvocato NANI MATTEO
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avvocato REBESANI ANNA e dall'avvocato NANI MATTEO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e che contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio in Grisignano di Zocco (VI) il 02.12.1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Grisignano di Zocco (VI) anno 1995, n. 19, parte 2, serie A, scegliendo il regime della comunione dei beni, mandando alla cancelleria affinché vengano richieste le necessarie annotazioni presso l'Ufficio di Stato Civile;
2) Ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE
pagina 1 di 3 le seguenti CONDIZIONI della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2) Nella casa coniugale, sita in Grisignano di Zocco (VI), Via Roma n. 1 di proprietà di Parte_2
– continuerà ad abitare la moglie mentre il marito ha già lasciato Controparte_1 Parte_3
l'abitazione asportando dalla stessa tutti i propri effetti personali. Gli arredi della casa familiare rimangono in esclusiva proprietà della signora CP_1
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere richieste di mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
4) I coniugi concordano che il saldo del conto corrente IBAN [...] loro cointestato presso banco Desio è di proprietà esclusiva della signora la quale provvederà CP_1
a versare le somme giacenti in un altro conto corrente personale. Il conto cointestato verrà chiuso entro il 15 novembre 2025 con obbligo di ciascuna parte di sottoscrivere ogni documento necessario per l'adempimento.
5) Il sig. verserà alla moglie la somma complessiva di euro Parte_1 CP_1
1.000.000,00 (un milione) a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a seguito della violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio posta in essere dal marito. La somma verrà versata dal sig. sul conto corrente intestato a ed avente Parte_1 CP_1 il codice IBAN [...] in 4 rate di euro 250.000,00 (duecentocinquanta) ciascuna secondo le seguenti scadenze: 31 ottobre 2025, 31 marzo 2026, 30 giugno 2026 e 30 settembre
2026. Il ritardato pagamento di una rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine.
Con il versamento della succitata somma i coniugi dichiarano di aver definito e tacitato ogni e qualsiasi ulteriore rapporto o questione di natura patrimoniale, economica o risarcitoria pendente tra loro, la signora dichiara che nulla potrà personalmente più pretendere per qualsiasi titolo o CP_1 ragione dal marito ed anche il sig. dichiara che ogni rapporto economico pregresso deve Pt_1 intendersi risolto e tacitato senza alcuna pretesa.
6) Entrambi i coniugi con l'adempimento degli accordi contenuti nel presente ricorso dichiarano di aver risolto ogni questione tra loro pendente e di non aver nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO pagina 2 di 3 Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Grisignano di Zocco (VI) in data 02/12/1995, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 in Grisignano di Zocco (VI) in data 02/12/1995 con atto trascritto al n. 19, Parte II, Serie A, Anno 1995, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grisignano di Zocco (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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