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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 880 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso, dall'avv. TRIFFILETTI ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia in VICO III RAFFAELLI 10, CATANZARO;
E
( ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2 allegata al ricorso, dall'avv. TRIFFILETTI ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia in VICO III RAFFAELLI N. 10, CATANZARO;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/05/2024, e , premettendo Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio a Catanzaro il 14.09.1997 e che dalla loro unione sono nati due figli,
(21.07.1998) e (5.12.2001), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Catanzaro (CZ) alla Via Gerolamo De Rada n.27 verrà assegnata alla sig.ra con gli arredi e corredi dell'abitazione e il sig. trasferirà la CP_1 Parte_1 sua residenza presso altra abitazione asportando indumenti ed effetti personali.
3. Il sig. provvederà ad estinguere il mutuo contratto per l'acquisto della casa Parte_1 coniugale impegnandosi a corrispondere il pagamento delle rate rimanenti.
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 500,00 a titolo di Parte_1 CP_1 contributo per il proprio mantenimento, rivalutato annualmente in conformità all'indice Istat costo vita,
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 19, parte 2, Serie A, reg. Stato Civile Parte_1 CP_1 dell'anno 1997);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese compensate
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 22/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 880 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso, dall'avv. TRIFFILETTI ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia in VICO III RAFFAELLI 10, CATANZARO;
E
( ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2 allegata al ricorso, dall'avv. TRIFFILETTI ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia in VICO III RAFFAELLI N. 10, CATANZARO;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/05/2024, e , premettendo Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio a Catanzaro il 14.09.1997 e che dalla loro unione sono nati due figli,
(21.07.1998) e (5.12.2001), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Catanzaro (CZ) alla Via Gerolamo De Rada n.27 verrà assegnata alla sig.ra con gli arredi e corredi dell'abitazione e il sig. trasferirà la CP_1 Parte_1 sua residenza presso altra abitazione asportando indumenti ed effetti personali.
3. Il sig. provvederà ad estinguere il mutuo contratto per l'acquisto della casa Parte_1 coniugale impegnandosi a corrispondere il pagamento delle rate rimanenti.
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 500,00 a titolo di Parte_1 CP_1 contributo per il proprio mantenimento, rivalutato annualmente in conformità all'indice Istat costo vita,
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 19, parte 2, Serie A, reg. Stato Civile Parte_1 CP_1 dell'anno 1997);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese compensate
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 22/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo