Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento, che abbia omesso di statuire in ordine all'applicazione di una misura di sicurezza, non è appellabile al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen., ma è ricorribile per cassazione. (Nella specie l'omessa applicazione riguardava la misura di sicurezza obbligatoria dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del T.U. Stup.).
Commentario • 1
- 1. Espulsione dello stranierohttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2010, n. 7641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7641 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 185
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 025610/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona;
avverso la sentenza del 9.5.2008 del GIP del Tribunale di Pesaro;
nei confronti di:
1) RI EI nato il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omissione della espulsione dallo Stato.
OSSERVA
1) Con sentenza del 9.5.2008 il GUP del Tribunale di Pesaro applicava a RI EI, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e di mesi sei di reclusione per gli altri reati contestati e di cui ai capi b), c) e d).
Proponeva impugnazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, per inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, avendo il GUP omesso di irrogare la misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato. Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con ordinanza in data 24.6.2009, qualificava l'appello proposto dal P.G. come ricorso per cassazione e disponeva la trasmissione degli atti.
2) Correttamente, innanzitutto, il Tribunale di Sorveglianza ha qualificato l'appello proposto come ricorso per cassazione. Stabilisce l'art. 579 c.p.p., comma 2 che l'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680 c.p.p., comma 2 ("Fuori dei casi previsti dall'art. 579 c.p.p., commi 1 e 3 il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano misure di sicurezza"). Non c'è dubbio quindi che il Tribunale di sorveglianza sia competente funzionalmente quando la impugnazione sia limitata (come nel caso di specie) al solo capo della sentenza concernente le disposizioni sulle misure di sicurezza. Tale competenza funzionale (attribuita proprio in virtù della "specializzazione" del Tribunale di sorveglianza in materia di misure di sicurezza) non può, però, essere di carattere "assoluto" ed addirittura derogatorio delle regole stabilite dal legislatore in tema di impugnazione.
Le sentenze emesse ex art. 444 c.p.p. per il disposto tassativo di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2 sono inappellabili (a meno che il P.M. non abbia espresso il proprio dissenso). Tale regola di carattere generale non può certamente essere modificata, senza una espressa previsione normativa, in tema di misure di sicurezza. Peraltro la competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza in materia di misure di sicurezza non è priva di "limiti", dal momento che, secondo lo stesso art. 579 c.p.p. l'impugnazione che riguardi anche altri capi della sentenza (oltre quello concernente le misure di sicurezza) è proposta davanti al giudice della cognizione. Nè risulta in alcun modo compresso il potere di impugnazione, dal momento che avverso la omessa statuizione della sentenza in ordine alla obbligatoria applicazione della misura di sicurezza è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione.
3.1) La sentenza impugnata ha omesso di provvedere in relazione alla misura di sicurezza, prevista obbligatoriamente dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, della espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74 e 79 e art. 82, commi 2 e 3, medesimo D.P.R. (ed applicabile anche con la sentenza ex art. 444 c.p.p. a norma dell'art. 445 c.p.p., trattandosi nel caso di specie di "patteggiamento allargato"). Tale omissione integra certamente la violazione di legge di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Essendo necessario, però, procedere alla valutazione della pericolosità sociale dell'imputato per l'applicazione della misura di sicurezza (cfr. sent. Corte Cost. n. 58/1995), la sentenza del GUP del Tribunale di Pesaro va annullata, con rinvio, limitatamente alla omessa pronuncia in relazione all'applicazione della misura di sicurezza medesima.
P.Q.M.
Annulla la sentenza del GUP del Tribunale di Pesaro limitatamente alla mancata pronuncia sulla misura di sicurezza della espulsione e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Ancona.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010