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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37244/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37244/2020
Oggi 11 aprile 2025, alle ore 9,30, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Francesca Romana Genovesi, la quale precisa le conclusioni come da scritti in atti e chiede un rinvio, considerata la materia in oggetto ed il ritardo del Comune di Roma nel definire la procedura di sanatoria come da documentazione in atti, per depositare il contratto di locazione che dovrà sottoscrivere la parte istante con il comune di Roma;
per è presente l'avv. Adriano Tonachella, in sostituzione dell'avv. Parte_1
Antonelli, il quale si riporta agli scritti difensivi e rappresenta che gli Uffici non hanno dato alcuna indicazione sull'esistenza di trattative in corso e sull'eventuale soluzione extragiudiziale della questione oggetto della causa;
con riferimento alla richiesta di rinvio si rimette al prudente apprezzamento del giudice;
Il Giudice Esaurita la discussione orale, rilevato che non ci sono elementi nuovi per disporre un ulteriore rinvio, trattiene la causa in decisione.
Alle ore 18,10, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione
N. R.G. 37244/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37244/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valle Martello n. 19 Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Genovesi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE contro in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Valentina Antonelli come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 11 aprile 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con domanda erroneamente introdotta con citazione, per la quale è stato disposto il mutamento di rito nelle forme del rito del lavoro, ex art. 6 D. Lgs.vo n°150/2011, ha proposto opposizione avverso la Determinazione Parte_2
Dirigenziale di Ingiunzione n.13092/2020/8/1/1 del Controparte_2
di emessa in data 22.05.2020, prot. n.271101, e
[...] Parte_1
comunicata a mezzo r.r., in data 07.07.2020, con cui ha ingiunto il Parte_1 pagamento dell'importo complessivo di euro 26.028,49, comprensivo di sanzioni, ammontanti ad euro 25.999,99, spese, ammontanti ad euro 28,50, per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Roma, Via Anagni n. 47.
A fondamento dell'opposizione l'attrice ha rappresentato di abitare nell'appartamento di via Anagni 47, perché facente parte dell'originario nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, in quanto figlia del signor Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto nel 2014, primo assegnatario
[...] dell'immobile e che, pur essendosi allontanata dall'alloggio nel 1973, dopo aver contratto matrimonio, è tornata a vivere con il padre nel 2010, perché costretta ad abbandonare la casa coniugale ed essendo priva di reddito.
Ha pertanto dedotto il proprio diritto alla detenzione dell'appartamento per essere componente del nucleo familiare primo assegnatario dell'immobile, e per l'effetto l'illegittimità della sanzione, mentre in via subordinata ha chiesto l'annullamento e comunque la riduzione della somma calcolata in euro 25.999,99 dalla determinazione impugnata a titolo di sanzione per occupazione abusiva.
Si è costituita contestando la domanda di parte attrice ed Parte_1 evidenziando che l'occupazione dell'alloggio da parte della stessa è avvenuta in assenza di alcun titolo, e pertanto in violazione degli artt.11 e 12 della L.R.
n.12/99, atteso che, dopo essere anagraficamente uscita dall'immobile de quo nel 1973 vi è rientrata, trasferendovi la residenza anagrafica, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ente gestore e proprietario, in data 17.02.2014, quindi tre giorni dopo il decesso dell'assegnatario, avvenuto in data 14.02.2014.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso, stante la sussistenza della occupazione senza titolo dell'immobile e la conseguente piena legittimità della sanzione irrogata.
Con le note depositate in data del 25.06.2021 la IG.ra ha dedotto di aver Pt_2
presentato al Comune di Roma domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio per cui è causa ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale del Lazio
n.1/2020.
In data 10/06/2024 parte ricorrente ha depositato comunicazione dell'Ater datata
10.05.2024 che conferma l'esito positivo dell'istruttoria della domanda di sanatoria, in attesa del provvedimento positivo del Comune, e la ricevuta del bonifico effettuato in favore dell'Ater per il pagamento della morosità al 30 aprile
2023.
Preliminarmente il ricorso va dichiarato ammissibile in quanto proposto entro 30 giorni dalla notifica della determinazione dirigenziale, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Va inoltre disattesa l'eccezione dell'opponente relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato dal momento che l'obbligo di motivazione è stato soddisfatto attraverso il richiamo per relationem al verbale di accertamento ed alla norma ritenuta violata.
Analogamente, va respinta la richiesta di nullità della deliberazione dirigenziale per la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, giacché tale mancanza comporta soltanto, in caso di impugnazione tardiva, non verificatasi nel caso in esame, la riammissione in termini.
Nel merito, la domanda principale è infondata e dev'essere pertanto respinta.
Risulta invero documentalmente dimostrato, oltre che riconosciuto dall'attrice con la stessa presentazione della domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, che la stessa ha abusivamente occupato l'immobile ERP sito in
Roma, Via Anagni n. 47 precedentemente assegnato al padre.
La stessa, infatti, uscita anagraficamente dall'immobile nel 1973 vi è rientrata, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ente gestore e proprietario, trasferendovi la residenza anagrafica in data 17.02.2014, quindi tre giorni dopo il decesso del padre assegnatario, avvenuta in data 14.02.2014.
Non può pertanto sostenersi l'appartenenza dell'attrice al nucleo familiare del padre, atteso che secondo l'art.11, 5 comma del L.R. 06 Agosto 1999, n. 12 “ Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”.
Inoltre, l'art.12 della medesima normativa stabilisce che “in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo
11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5”.
Pertanto, un alloggio di edilizia residenziale pubblica può essere legittimamente occupato solo in forza di provvedimento di assegnazione ovvero, alla morte dell'assegnatario o al suo allontanamento dell'alloggio, per subentro di persona facente parte del nucleo familiare originario o ampliato dell'assegnatario.
Ciò non è avvenuto nella fattispecie in esame, atteso che la IG.ra è Pt_2 rientrata anagraficamente nell'immobile dopo il decesso dell'assegnatario.
Pertanto, correttamente il Risorse Economiche di ha CP_2 Parte_1 qualificato l'attrice come occupante abusiva dell'alloggio, irrogandogli la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R.Lazio n°12/1999 e dall'art.18, comma 2 del Regolamento di cui alla Deliberazione del 16.01.2020
n.4.
L'opponente sostiene inoltre che la determinazione della sanzione sarebbe del tutto illegittima, poiché inflitta nella misura massima, senza aver esaminato le deduzioni difensive né avuto riguardo all'effettiva gravità della violazione ed alle capacità economiche del trasgressore, così come previsto dall'art.4 della L.n.689/81 e dalla delibera del Comune di Roma richiamata nella determina impugnata.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Infatti, premesso che l'art.15 comma 2 della L.Reg.n.12/1999 stabilisce una sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro, nel caso di specie il comune ha applicato la sanzione nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo, così come stabilito dall'art.16 della L.n.689/81.
Su tale importo ha applicato la maggiorazione del 20%, così come previsto dall'art.18 del Regolamento Comunale applicativo delle sanzioni ex L.n.689/81, approvato con deliberazione Consiliare n.4 del 16.01.2020, nei casi in cui “entro i termini previsti non sono stati presentati scritti difensivi”, in relazione al verbale di accertamento della violazione.
Poiché nella fattispecie in esame parte attrice ha prodotto uno scritto difensivo in data 7 settembre 2015, come emerge dalla lettura dell'atto impugnato, tale maggiorazione è stata erroneamente applicata e la sanzione dev'essere pertanto ridotta all'importo di euro 21.667,00.
Quanto alla domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale del Lazio n.1/2020 presentata dalla IG.ra
, essa non rileva ai fini che qui interessano. Pt_2
Ed infatti tale domanda deve qualificarsi come provvedimento di natura concessoria che rende lecita l'occupazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica dal momento della sua emissione, e non già dalla mera pendenza del procedimento.
Aggiungasi che il procedimento di regolarizzazione non sana gli illeciti amministrativi e gli eventuali illeciti penali connessi alla pregressa occupazione senza titolo.
Non risultando emesso allo stato alcun provvedimento di assegnazione in regolarizzazione in favore dell'attrice, la sanzione dovrà quindi essere confermata seppur ridotta come esposto.
Le spese di lite, visto l'accoglimento della domanda subordinata dell'attrice, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , annulla Parte_2 la Determinazione Dirigenziale di ingiunzione n. 13092 del 2020 emessa in data 22.05.2020 prot. n.271101 dal di Controparte_2
Roma Capitale e ridetermina l'importo dovuto dalla IG.ra Parte_2 all'Ente resistente nella somma di euro 21,695, 50 comprensiva di sanzioni, ammontanti ad euro € 21.667,00 e spese, ammontanti ad euro 28,50.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 11.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37244/2020
Oggi 11 aprile 2025, alle ore 9,30, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Francesca Romana Genovesi, la quale precisa le conclusioni come da scritti in atti e chiede un rinvio, considerata la materia in oggetto ed il ritardo del Comune di Roma nel definire la procedura di sanatoria come da documentazione in atti, per depositare il contratto di locazione che dovrà sottoscrivere la parte istante con il comune di Roma;
per è presente l'avv. Adriano Tonachella, in sostituzione dell'avv. Parte_1
Antonelli, il quale si riporta agli scritti difensivi e rappresenta che gli Uffici non hanno dato alcuna indicazione sull'esistenza di trattative in corso e sull'eventuale soluzione extragiudiziale della questione oggetto della causa;
con riferimento alla richiesta di rinvio si rimette al prudente apprezzamento del giudice;
Il Giudice Esaurita la discussione orale, rilevato che non ci sono elementi nuovi per disporre un ulteriore rinvio, trattiene la causa in decisione.
Alle ore 18,10, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione
N. R.G. 37244/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37244/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valle Martello n. 19 Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Genovesi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE contro in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Valentina Antonelli come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 11 aprile 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con domanda erroneamente introdotta con citazione, per la quale è stato disposto il mutamento di rito nelle forme del rito del lavoro, ex art. 6 D. Lgs.vo n°150/2011, ha proposto opposizione avverso la Determinazione Parte_2
Dirigenziale di Ingiunzione n.13092/2020/8/1/1 del Controparte_2
di emessa in data 22.05.2020, prot. n.271101, e
[...] Parte_1
comunicata a mezzo r.r., in data 07.07.2020, con cui ha ingiunto il Parte_1 pagamento dell'importo complessivo di euro 26.028,49, comprensivo di sanzioni, ammontanti ad euro 25.999,99, spese, ammontanti ad euro 28,50, per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Roma, Via Anagni n. 47.
A fondamento dell'opposizione l'attrice ha rappresentato di abitare nell'appartamento di via Anagni 47, perché facente parte dell'originario nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, in quanto figlia del signor Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto nel 2014, primo assegnatario
[...] dell'immobile e che, pur essendosi allontanata dall'alloggio nel 1973, dopo aver contratto matrimonio, è tornata a vivere con il padre nel 2010, perché costretta ad abbandonare la casa coniugale ed essendo priva di reddito.
Ha pertanto dedotto il proprio diritto alla detenzione dell'appartamento per essere componente del nucleo familiare primo assegnatario dell'immobile, e per l'effetto l'illegittimità della sanzione, mentre in via subordinata ha chiesto l'annullamento e comunque la riduzione della somma calcolata in euro 25.999,99 dalla determinazione impugnata a titolo di sanzione per occupazione abusiva.
Si è costituita contestando la domanda di parte attrice ed Parte_1 evidenziando che l'occupazione dell'alloggio da parte della stessa è avvenuta in assenza di alcun titolo, e pertanto in violazione degli artt.11 e 12 della L.R.
n.12/99, atteso che, dopo essere anagraficamente uscita dall'immobile de quo nel 1973 vi è rientrata, trasferendovi la residenza anagrafica, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ente gestore e proprietario, in data 17.02.2014, quindi tre giorni dopo il decesso dell'assegnatario, avvenuto in data 14.02.2014.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso, stante la sussistenza della occupazione senza titolo dell'immobile e la conseguente piena legittimità della sanzione irrogata.
Con le note depositate in data del 25.06.2021 la IG.ra ha dedotto di aver Pt_2
presentato al Comune di Roma domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio per cui è causa ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale del Lazio
n.1/2020.
In data 10/06/2024 parte ricorrente ha depositato comunicazione dell'Ater datata
10.05.2024 che conferma l'esito positivo dell'istruttoria della domanda di sanatoria, in attesa del provvedimento positivo del Comune, e la ricevuta del bonifico effettuato in favore dell'Ater per il pagamento della morosità al 30 aprile
2023.
Preliminarmente il ricorso va dichiarato ammissibile in quanto proposto entro 30 giorni dalla notifica della determinazione dirigenziale, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Va inoltre disattesa l'eccezione dell'opponente relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato dal momento che l'obbligo di motivazione è stato soddisfatto attraverso il richiamo per relationem al verbale di accertamento ed alla norma ritenuta violata.
Analogamente, va respinta la richiesta di nullità della deliberazione dirigenziale per la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, giacché tale mancanza comporta soltanto, in caso di impugnazione tardiva, non verificatasi nel caso in esame, la riammissione in termini.
Nel merito, la domanda principale è infondata e dev'essere pertanto respinta.
Risulta invero documentalmente dimostrato, oltre che riconosciuto dall'attrice con la stessa presentazione della domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, che la stessa ha abusivamente occupato l'immobile ERP sito in
Roma, Via Anagni n. 47 precedentemente assegnato al padre.
La stessa, infatti, uscita anagraficamente dall'immobile nel 1973 vi è rientrata, senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ente gestore e proprietario, trasferendovi la residenza anagrafica in data 17.02.2014, quindi tre giorni dopo il decesso del padre assegnatario, avvenuta in data 14.02.2014.
Non può pertanto sostenersi l'appartenenza dell'attrice al nucleo familiare del padre, atteso che secondo l'art.11, 5 comma del L.R. 06 Agosto 1999, n. 12 “ Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”.
Inoltre, l'art.12 della medesima normativa stabilisce che “in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo
11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5”.
Pertanto, un alloggio di edilizia residenziale pubblica può essere legittimamente occupato solo in forza di provvedimento di assegnazione ovvero, alla morte dell'assegnatario o al suo allontanamento dell'alloggio, per subentro di persona facente parte del nucleo familiare originario o ampliato dell'assegnatario.
Ciò non è avvenuto nella fattispecie in esame, atteso che la IG.ra è Pt_2 rientrata anagraficamente nell'immobile dopo il decesso dell'assegnatario.
Pertanto, correttamente il Risorse Economiche di ha CP_2 Parte_1 qualificato l'attrice come occupante abusiva dell'alloggio, irrogandogli la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R.Lazio n°12/1999 e dall'art.18, comma 2 del Regolamento di cui alla Deliberazione del 16.01.2020
n.4.
L'opponente sostiene inoltre che la determinazione della sanzione sarebbe del tutto illegittima, poiché inflitta nella misura massima, senza aver esaminato le deduzioni difensive né avuto riguardo all'effettiva gravità della violazione ed alle capacità economiche del trasgressore, così come previsto dall'art.4 della L.n.689/81 e dalla delibera del Comune di Roma richiamata nella determina impugnata.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Infatti, premesso che l'art.15 comma 2 della L.Reg.n.12/1999 stabilisce una sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro, nel caso di specie il comune ha applicato la sanzione nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo, così come stabilito dall'art.16 della L.n.689/81.
Su tale importo ha applicato la maggiorazione del 20%, così come previsto dall'art.18 del Regolamento Comunale applicativo delle sanzioni ex L.n.689/81, approvato con deliberazione Consiliare n.4 del 16.01.2020, nei casi in cui “entro i termini previsti non sono stati presentati scritti difensivi”, in relazione al verbale di accertamento della violazione.
Poiché nella fattispecie in esame parte attrice ha prodotto uno scritto difensivo in data 7 settembre 2015, come emerge dalla lettura dell'atto impugnato, tale maggiorazione è stata erroneamente applicata e la sanzione dev'essere pertanto ridotta all'importo di euro 21.667,00.
Quanto alla domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale del Lazio n.1/2020 presentata dalla IG.ra
, essa non rileva ai fini che qui interessano. Pt_2
Ed infatti tale domanda deve qualificarsi come provvedimento di natura concessoria che rende lecita l'occupazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica dal momento della sua emissione, e non già dalla mera pendenza del procedimento.
Aggiungasi che il procedimento di regolarizzazione non sana gli illeciti amministrativi e gli eventuali illeciti penali connessi alla pregressa occupazione senza titolo.
Non risultando emesso allo stato alcun provvedimento di assegnazione in regolarizzazione in favore dell'attrice, la sanzione dovrà quindi essere confermata seppur ridotta come esposto.
Le spese di lite, visto l'accoglimento della domanda subordinata dell'attrice, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , annulla Parte_2 la Determinazione Dirigenziale di ingiunzione n. 13092 del 2020 emessa in data 22.05.2020 prot. n.271101 dal di Controparte_2
Roma Capitale e ridetermina l'importo dovuto dalla IG.ra Parte_2 all'Ente resistente nella somma di euro 21,695, 50 comprensiva di sanzioni, ammontanti ad euro € 21.667,00 e spese, ammontanti ad euro 28,50.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 11.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia