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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3011/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate SI nonché Regione Calabria, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento di pagamento 03020249005830113000, in relazione alle seguenti cartelle esattoriali:
1. Cartella n. 03020249005830113000, relativa a Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2005/2006, per un importo complessivo di € 968,52. 2. Cartella n. 03020140011192054000, relativa a Tassa Automobilistica, inerente l'anno2008, per un importo complessivo di € 662,56. 3. Cartella n.
03020140014214352000, relativa a Tassa Automobilistica, inerente l'anno2009/2010, per un importo complessivo di € 735,35. 4. Cartella n. 03020150003932474000,relativa a Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2010, per un importo complessivo di € 267,96. 5. Cartella n. 03020160004812119000, relativa a
Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2011/2012, per un importo complessivo di € 1.147,57. 6. Cartella n.
03020180002193525000, relativa a Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2013/2014, per un importo complessivo di € 672,54. Al riguardo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario
Agenzia delle Entrate SI che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Hanno concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, parte resistente ha fornito la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n.03020229002048784000 avvenuta in data 08.10.2022 direttamente alla contribuente, senza che venisse opposta. Sicchè in assenza di opposizione la stessa deve ritenersi ammissibile. Infatti, è principio consolidato quello secondo cui quando una o più cartelle di pagamento risultano notificate e non impugnate, queste possono essere contestate solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta. Quindi, laddove il contribuente lamenti la mancata notifica di dette cartelle di pagamento, ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile, come nella fattispecie, dove l'intimazione di pagamento n.
n.03020229002048784000 contenente le cartelle riportate nell'atto impugnato non risultano impugnate. In conclusione, il ricorso va rigettato. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AR sez. 4 – giudice monocratico, cosi provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle
Entrate SI e Regione Calabria determinate in euro 200,00 cadauno, oltre accessori se dovute.
Cosi deciso in AR nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio
RO
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3011/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005830113000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate SI nonché Regione Calabria, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento di pagamento 03020249005830113000, in relazione alle seguenti cartelle esattoriali:
1. Cartella n. 03020249005830113000, relativa a Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2005/2006, per un importo complessivo di € 968,52. 2. Cartella n. 03020140011192054000, relativa a Tassa Automobilistica, inerente l'anno2008, per un importo complessivo di € 662,56. 3. Cartella n.
03020140014214352000, relativa a Tassa Automobilistica, inerente l'anno2009/2010, per un importo complessivo di € 735,35. 4. Cartella n. 03020150003932474000,relativa a Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2010, per un importo complessivo di € 267,96. 5. Cartella n. 03020160004812119000, relativa a
Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2011/2012, per un importo complessivo di € 1.147,57. 6. Cartella n.
03020180002193525000, relativa a Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2013/2014, per un importo complessivo di € 672,54. Al riguardo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario
Agenzia delle Entrate SI che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Hanno concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, parte resistente ha fornito la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n.03020229002048784000 avvenuta in data 08.10.2022 direttamente alla contribuente, senza che venisse opposta. Sicchè in assenza di opposizione la stessa deve ritenersi ammissibile. Infatti, è principio consolidato quello secondo cui quando una o più cartelle di pagamento risultano notificate e non impugnate, queste possono essere contestate solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta. Quindi, laddove il contribuente lamenti la mancata notifica di dette cartelle di pagamento, ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile, come nella fattispecie, dove l'intimazione di pagamento n.
n.03020229002048784000 contenente le cartelle riportate nell'atto impugnato non risultano impugnate. In conclusione, il ricorso va rigettato. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AR sez. 4 – giudice monocratico, cosi provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle
Entrate SI e Regione Calabria determinate in euro 200,00 cadauno, oltre accessori se dovute.
Cosi deciso in AR nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio
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