Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 482
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di nullità per intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché l'amministrazione ha provato la notifica di un'intimazione di pagamento precedente, non opposta dal contribuente. È principio consolidato che, in caso di mancata impugnazione di cartelle di pagamento o atti immediatamente successivi, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile per vizi propri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 482
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 482
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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