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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12854/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione settore CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 10,10 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. SPARTI SIMONE con il ricorrente personalmente l'avv. NOCCESI con il sig. ersonalmente Controparte_1
Il giudice esperisce tentativo di conciliazione che ha esito negativo.
L'avv SPARTI offre per il pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2025 assegno bancario n. 0943715421 MPS tratto dal sig er l'importo 2460,00. Pt_1
Il sig accetta l'assegno salvo buon fine ed in conto del maggiore avere e CP_1 rilascia sul punto quietanza.
Il giudice, sentite le parti, dispone l0'acquisizione degli atti del procedimento di convalida di sfratto per morosità n. 6974/2025 RG.
Il giudice poiché la causa in punto di ammissibilità richiede solo valutazioni di ordine giuridico soprassiede all'interrogatorio libero delle parti.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa
1 I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti anche per quanto riguarda l'istanza di sospensione avanzata ai sensi dell'art. 668 IV co. c.p.c.; rinunciano a comparire alla lettura del provvedimento e si allontanano.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il sig. ha proposto opposizione tardiva ex art. 688 c.p.c. all'ordinanza di Parte_1 convalida dello sfratto per morosità emessa in data 17.07.2025 da questo Ufficio nel procedimento iscritto al n. 6974/2025 di r.g. a seguito di intimazione promossa da
[...] relativamente al contratto di locazione del 26.01.2017, ritualmente registrato, CP_1 avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Firenze, via Pistoiese, 136 M, posto al piano terreno (al NCEU: foglio 29, particella 2562 sub. 4 rendita 735,95) con annessi, al piano seminterrato: un box auto (al NCEU: foglio 29 particella 2562 sub 83 rendita 167,85) e una piccola cantina (al NCEU: foglio 29 particella 2562 sub. 67 rendita 8,26) (doc. 02).
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'irregolarità della notifica dell'atto di Pt_1 intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, per la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito (CAD), circostanza che avrebbe impedito una tempestiva opposizione. In diritto richiama Cass. SSUU n.
10012/21.
Nel merito, l'opponente contesta la sussistenza della morosità, eccependo l'inadempimento del locatore all'obbligo sancito dall'art. 1576 c.c. di effettuare le opere di straordinaria manutenzione (lamentando la presenza di muffe nell'abitazione) e quindi la compensazione tra il debito per canoni ed il proprio credito risarcitorio. Contesta altresì il debito per oneri di condominio, di cui in parte eccepisce la prescrizione.
In via cautelare chiede quindi la sospensione dell'efficacia esecutiva dello sfratto.
Conclude quindi nel merito per la revoca dell'ordinanza di convalida con condanna al risarcimento dei danni. In subordine chiede la concessione di termine di grazia.
Si è costituito resistendo all'opposizione. CP_1
Lo stesso in rito ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione stante la piena regolarità della notifica della intimazione di sfratto. 2 Ha quindi contestato l'esistenza dei danni ed il relativo credito risarcitorio. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensiva.
La causa è stata istruita solo in via documentale ed è stata discussa e trattenuta in decisione, dopo un tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, all'odierna udienza.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) L'inammissibilità dell'opposizione
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è fondata, circostanza quindi che impedisce di entrare nel merito delle questioni poste a fondamento della stessa.
Presupposto di ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 668 del codice di procedura civile è infatti che la convalida dello sfratto sia avvenuta in assenza dell'intimato e che questi non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'opposizione della intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie è dirimente rilevare che la notifica dell'atto di intimazione con citazione per la convalida è stata del tutto rituale.
Essa è stata infatti eseguita a mezzo ufficiale giudiziario e si è tempestivamente perfezionata ai sensi dell'articolo 140 del Codice di procedura civile.
Dalla relata dell'organo notificatore emerge infatti che il giorno dell'accesso presso la sua residenza (16.4.2025) il signor non era reperibile presso la sua residenza, che non vi Pt_1 erano persone nei cui confronti eseguire la notifica, e che correttamente l'ufficiale giudiziario ha proceduto alle formalità previste dalla suddetta disposizione, e cioè alla affissione dell'avviso di notifica alla porta dell'abitazione, al deposito dell'atto presso la Casa
Comunale ed alla spedizione delle raccomandate informative di cui all'articolo 140 e 660 del codice di rito (in data 17.4.2025).
Dagli atti emerge che entrambe le raccomandate non sono state recapitate per assenza del destinatario e quindi sono state depositate presso l'ufficio con perfezionamento della procedura mediante compiuta giacenza.
Alla luce di quanto sopra la notifica effettuata dal ritenersi senz'altro regolare. Sul punto va richiamato la pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, la quale ha previsto che, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, essa si ha per eseguita per il notificatore al momento della ricezione della raccomandata informativa ovvero decorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa.
3 Nella fattispecie risulta che la spedizione delle raccomandate informative è avvenuta in data 17.4.2025 cosicché la notifica si deve ritenere comunque perfezionata per il destinatario alla data del 27.4.2025 e quindi tempestivamente rispetto all'udienza di citazione fissata per il
1.7.2025.
La conclusione è che la convalida dello sfratto per morosità è senz'altro stata legittima.
Incidentalmente è solo il caso di evidenziare che il precedente giurisprudenziale di legittimità citato da parte opponente riguarda la diversa fattispecie della notifica a mezzo del servizio postale, e non a mezzo Ufficiale Giudiziario come nella fattispecie.
Il precedente non è quindi pertinente.
Resta assorbita ogni questione di merito posta a fondamento della istanza di revoca dell'ordinanza di convalida.
2) L'istanza di sospensione
Segue da quanto sopra anche il necessario rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida.
L'inammissibilità dell'opposizione, infatti, preclude la sospensione in via cautelare degli effetti della convalida.
3) La richiesta di concessione di termine di grazia
Anche tale richiesta va disattesa. Ai sensi dell'art. 55 L. n. 392/78 l'istanza di concessione di termine di grazia presuppone la non contestazione della morosità e deve essere necessariamente avanzata alla prima udienza.
Nella fattispecie tali condizioni non ricorrono.
La linea difensiva adottata e la mancata comparizione all'udienza di convalida sono infatti ostative alla assegnazione del termine.
4) Il credito risarcitorio di
[...] non può essere valutata in questa sede la pretesa risarcitoria opposta in CP_2 compensazione dal conduttore rispetto al debito per canoni, proprio perché, stante il passaggio giudicato dell'ordinanza di convalida, e quindi di pronuncia di risoluzione per inadempimento del conduttore, è preclusa ogni valutazione funzionale a rimettere in discussione la suddetta decisione.
Resta peraltro ferma la facoltà del signor di far valere eventuali pretese risarcitorie in Pt_1 separato giudizio ovvero nell'ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la parte locatrice agisca per il pagamento dei canoni.
5) Spese di lite 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo in misura inferiore ai parametri medi trattandosi di causa documentale che si è conclusa in un'unica udienza. Lo scaglione di valore applicabile è quello da 5200 a 26.000 €, come da iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c. c.p.c.
Il Tribunale di Firenze, Sez. II civile, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa:
1) DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione;
2) CONDANNA a rimborsare in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 900,00 per trattazione ed istruttoria ed € 900,00 per decisoria, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge ed € 145,50, per esborsi.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione settore CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 10,10 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. SPARTI SIMONE con il ricorrente personalmente l'avv. NOCCESI con il sig. ersonalmente Controparte_1
Il giudice esperisce tentativo di conciliazione che ha esito negativo.
L'avv SPARTI offre per il pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2025 assegno bancario n. 0943715421 MPS tratto dal sig er l'importo 2460,00. Pt_1
Il sig accetta l'assegno salvo buon fine ed in conto del maggiore avere e CP_1 rilascia sul punto quietanza.
Il giudice, sentite le parti, dispone l0'acquisizione degli atti del procedimento di convalida di sfratto per morosità n. 6974/2025 RG.
Il giudice poiché la causa in punto di ammissibilità richiede solo valutazioni di ordine giuridico soprassiede all'interrogatorio libero delle parti.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa
1 I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti anche per quanto riguarda l'istanza di sospensione avanzata ai sensi dell'art. 668 IV co. c.p.c.; rinunciano a comparire alla lettura del provvedimento e si allontanano.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il sig. ha proposto opposizione tardiva ex art. 688 c.p.c. all'ordinanza di Parte_1 convalida dello sfratto per morosità emessa in data 17.07.2025 da questo Ufficio nel procedimento iscritto al n. 6974/2025 di r.g. a seguito di intimazione promossa da
[...] relativamente al contratto di locazione del 26.01.2017, ritualmente registrato, CP_1 avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Firenze, via Pistoiese, 136 M, posto al piano terreno (al NCEU: foglio 29, particella 2562 sub. 4 rendita 735,95) con annessi, al piano seminterrato: un box auto (al NCEU: foglio 29 particella 2562 sub 83 rendita 167,85) e una piccola cantina (al NCEU: foglio 29 particella 2562 sub. 67 rendita 8,26) (doc. 02).
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'irregolarità della notifica dell'atto di Pt_1 intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, per la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito (CAD), circostanza che avrebbe impedito una tempestiva opposizione. In diritto richiama Cass. SSUU n.
10012/21.
Nel merito, l'opponente contesta la sussistenza della morosità, eccependo l'inadempimento del locatore all'obbligo sancito dall'art. 1576 c.c. di effettuare le opere di straordinaria manutenzione (lamentando la presenza di muffe nell'abitazione) e quindi la compensazione tra il debito per canoni ed il proprio credito risarcitorio. Contesta altresì il debito per oneri di condominio, di cui in parte eccepisce la prescrizione.
In via cautelare chiede quindi la sospensione dell'efficacia esecutiva dello sfratto.
Conclude quindi nel merito per la revoca dell'ordinanza di convalida con condanna al risarcimento dei danni. In subordine chiede la concessione di termine di grazia.
Si è costituito resistendo all'opposizione. CP_1
Lo stesso in rito ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione stante la piena regolarità della notifica della intimazione di sfratto. 2 Ha quindi contestato l'esistenza dei danni ed il relativo credito risarcitorio. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensiva.
La causa è stata istruita solo in via documentale ed è stata discussa e trattenuta in decisione, dopo un tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, all'odierna udienza.
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1) L'inammissibilità dell'opposizione
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è fondata, circostanza quindi che impedisce di entrare nel merito delle questioni poste a fondamento della stessa.
Presupposto di ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 668 del codice di procedura civile è infatti che la convalida dello sfratto sia avvenuta in assenza dell'intimato e che questi non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'opposizione della intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie è dirimente rilevare che la notifica dell'atto di intimazione con citazione per la convalida è stata del tutto rituale.
Essa è stata infatti eseguita a mezzo ufficiale giudiziario e si è tempestivamente perfezionata ai sensi dell'articolo 140 del Codice di procedura civile.
Dalla relata dell'organo notificatore emerge infatti che il giorno dell'accesso presso la sua residenza (16.4.2025) il signor non era reperibile presso la sua residenza, che non vi Pt_1 erano persone nei cui confronti eseguire la notifica, e che correttamente l'ufficiale giudiziario ha proceduto alle formalità previste dalla suddetta disposizione, e cioè alla affissione dell'avviso di notifica alla porta dell'abitazione, al deposito dell'atto presso la Casa
Comunale ed alla spedizione delle raccomandate informative di cui all'articolo 140 e 660 del codice di rito (in data 17.4.2025).
Dagli atti emerge che entrambe le raccomandate non sono state recapitate per assenza del destinatario e quindi sono state depositate presso l'ufficio con perfezionamento della procedura mediante compiuta giacenza.
Alla luce di quanto sopra la notifica effettuata dal ritenersi senz'altro regolare. Sul punto va richiamato la pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, la quale ha previsto che, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, essa si ha per eseguita per il notificatore al momento della ricezione della raccomandata informativa ovvero decorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa.
3 Nella fattispecie risulta che la spedizione delle raccomandate informative è avvenuta in data 17.4.2025 cosicché la notifica si deve ritenere comunque perfezionata per il destinatario alla data del 27.4.2025 e quindi tempestivamente rispetto all'udienza di citazione fissata per il
1.7.2025.
La conclusione è che la convalida dello sfratto per morosità è senz'altro stata legittima.
Incidentalmente è solo il caso di evidenziare che il precedente giurisprudenziale di legittimità citato da parte opponente riguarda la diversa fattispecie della notifica a mezzo del servizio postale, e non a mezzo Ufficiale Giudiziario come nella fattispecie.
Il precedente non è quindi pertinente.
Resta assorbita ogni questione di merito posta a fondamento della istanza di revoca dell'ordinanza di convalida.
2) L'istanza di sospensione
Segue da quanto sopra anche il necessario rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida.
L'inammissibilità dell'opposizione, infatti, preclude la sospensione in via cautelare degli effetti della convalida.
3) La richiesta di concessione di termine di grazia
Anche tale richiesta va disattesa. Ai sensi dell'art. 55 L. n. 392/78 l'istanza di concessione di termine di grazia presuppone la non contestazione della morosità e deve essere necessariamente avanzata alla prima udienza.
Nella fattispecie tali condizioni non ricorrono.
La linea difensiva adottata e la mancata comparizione all'udienza di convalida sono infatti ostative alla assegnazione del termine.
4) Il credito risarcitorio di
[...] non può essere valutata in questa sede la pretesa risarcitoria opposta in CP_2 compensazione dal conduttore rispetto al debito per canoni, proprio perché, stante il passaggio giudicato dell'ordinanza di convalida, e quindi di pronuncia di risoluzione per inadempimento del conduttore, è preclusa ogni valutazione funzionale a rimettere in discussione la suddetta decisione.
Resta peraltro ferma la facoltà del signor di far valere eventuali pretese risarcitorie in Pt_1 separato giudizio ovvero nell'ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la parte locatrice agisca per il pagamento dei canoni.
5) Spese di lite 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo in misura inferiore ai parametri medi trattandosi di causa documentale che si è conclusa in un'unica udienza. Lo scaglione di valore applicabile è quello da 5200 a 26.000 €, come da iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c. c.p.c.
Il Tribunale di Firenze, Sez. II civile, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa:
1) DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione;
2) CONDANNA a rimborsare in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 900,00 per trattazione ed istruttoria ed € 900,00 per decisoria, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge ed € 145,50, per esborsi.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
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