Ordinanza cautelare 22 giugno 2016
Sentenza 21 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00891/2025REG.PROV.COLL.
N. 04878/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4878 del 2023, proposto dalla società -OMISSIS- a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AZ VA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Zotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione AZ, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (sezione quinta), n. 4909, pubblicata il 21 marzo 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AZ VA Spa e della Regione AZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Luca Menicucci, in sostituzione dell'avvocato Federico Bonoli, Fiammetta Fusco e Mario Zotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per il AZ n. 4909 del 2023 con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto la determinazione della Regione AZ n. G15404 del 10 dicembre 2015 recante la revoca del contributo di € 616.770,00, previsto per la "Promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente” in ragione della “(...) mancanza di una delle condizioni per l'iniziale ammissibilità, consistente nella regolare disponibilità dell'immobile al momento della presentazione della domanda”.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata con riguardo alla declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione poiché nel caso in questione la posizione giuridica controversa sarebbe qualificabile come interesse legittimo essendo la controversia relativa ad un vizio esistente nella fase procedimentale precedente al provvedimento di ammissione al finanziamento e incidente sulla legittimità di quest’ultimo con conseguente necessità di procedere alla sua revoca.
1.3. L’appellante ha, pertanto, riproposto i motivi non esaminati dal giudice di primo grado deducendo che al momento dell’attribuzione del beneficio la società aveva la disponibilità dei locali in cui sarebbe stato realizzato il programma di investimento in forza del contratto di locazione del 2 gennaio 2009, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate, né la mancanza dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, trattandosi di immobile pignorato, sarebbe idonea a incidere sulla sua validità, ma tutt’al più sulla sua opponibilità a terzi, come dimostrerebbe anche il fatto che il custode giudiziario ha percepito i canoni di locazione senza nulla eccepire.
2. LA Regione AZ si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello, evidenziando, in via subordinata, che qualora non fosse confermata la giurisdizione del giudice ordinario, la causa dovrebbe essere rimessa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., senza che sia possibile esaminare il merito.
3. AZ VA S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
4. In vista dell’udienza di discussione la Regione AZ e AZ VA S.p.A. hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
5. All’udienza pubblica del 28 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato e va respinto, ragione per la quale il Collegio non ritiene di dover accogliere l’istanza di sospensione del giudizio avanzata da AZ VA S.p.A. per attendere la definizione del giudizio pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Roma sulla sentenza n. 10993/2020 del Tribunale di Roma che ha affermato la propria giurisdizione rigettando l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 13430 del 7 giugno 2016 per la restituzione del contributo versato di euro 237.266,45.
7. I fatti rilevanti ai fini della decisione:
- con domanda del 29 giugno 2009 la società appellante ha chiesto un contributo per un investimento complessivo di euro 4.726.500,00, di cui euro 1.654.275,00 a valere sul POR -FESR 2007-2013 Attività I.6 "Promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente", ai sensi dei Regolamenti CE del 1998/2006 "Regime de Minimis" della Commissione 15 dicembre 2006 (GUCE 28 dicembre 2006) Reg. (CE) 800/2008 (GUCE 9 agosto 2014);
-con determinazioni regionali n.-OMISSIS- dell’8 aprile 2010 e n. -OMISSIS- del 30 maggio 2011 l’appellante è stata ammessa al finanziamento per un importo di euro 616.770,00;
- in data 12 luglio 2010 l’appellante ha sottoscritto l’atto di impegno recante i termini, le modalità di realizzazione del programma d’investimento e gli obblighi assunti;
- il 29 novembre 2010 AZ VA ha erogato alla società appellante il primo acconto a valere sul POR-FESR AZ 2007-2013 di euro 107.804,55, a fronte della polizza fideiussoria a prima richiesta Allianz Bank S.p.A. n. 002154 a garanzia della restituzione dell’importo nell’ipotesi di revoca totale o parziale del beneficio, mentre il successivo 5 dicembre 2011 è stata erogata l’ulteriore somma di euro 108.064,95, a fronte della polizza fideiussoria aggiuntiva Allianz Bank S.p.A. n. -OMISSIS-;
- in data 25 febbraio 2013 la società -OMISSIS- ha trasmesso la documentazione di rendicontazione delle spese sostenute, chiedendo l’erogazione del saldo e nella successiva fase di verifica AZ VA ha accertato gravi irregolarità concernenti sia il titolo di disponibilità dell’unità interessata dall’investimento che non sarebbe stata nella disponibilità della beneficiaria del finanziamento al momento della domanda perché assoggettato a pignoramento, sia la rendicontazione di spesa;
- a seguito di contraddittorio tra l’appellante e AZ VA S.p.a. quest’ultima, ritenute le controdeduzioni inidonee a inficiare l’esito delle verifiche svolte, con nota n. 011540 del 16 luglio 2014 ha sottoposto la proposta di revoca al Nucleo di Valutazione che nella seduta del 24 marzo 2015 ha rilevato ulteriori irregolarità afferenti la fase di rendicontazione delle spese, affermando che “l’impianto trattamento acque ammesso in sede di istruttoria non è stato acquisito né rendicontato, è stato invece rendicontato l’acquisto del capannone non ammesso in sede di istruttoria di domanda in quanto l’amministratore unico della società fornitrice MGM è risultato essere il padre dell’amministratore unico della società richiedente” ;
- con comunicazione del 26 marzo 2015 il Nucleo di Valutazione ha richiesto all’appellante un’integrazione documentale e all’esito di quanto trasmesso con nota n. 0011978 del 30 aprile 2015 ha disposto in data 17 novembre 2015 la revoca del contributo, avendo accertato l’indisponibilità del bene al momento della domanda e l’irregolare rendicontazione delle spese, con conseguente autorizzazione al recupero delle somme erogate;
- con la determina -OMISSIS- del 10 dicembre 2015, oggetto di impugnazione, la Regione AZ ha recepito il verbale del Nucleo di Valutazione del 17 novembre 2015, disponendo la revoca definitiva del contributo nei confronti della società -OMISSIS-.
8. Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito perché “qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al G.O., anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo” .
9. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite “la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. un., 4 aprile 2021, n. 9840; Cass., Sez. un., 11 aprile 2023, n. 9634; Cass., Sez. un., 6 luglio 2023, n. 19160)” (Cass. S.U., n. 19966 del 2023).
Ne discende che la controversia sulla revoca di un contributo pubblico spetta alla giurisdizione del giudice ordinario quando la revoca discende dall'accertamento di un inadempimento da parte del beneficiario delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre spetta al giudice amministrativo quando occorre sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
9.1. Nel caso di specie dalla narrativa dei fatti salienti ai fini della decisione si evince che l’amministrazione concedente non ha revocato il contributo a seguito di una rivalutazione dell’interesse pubblico, né per eliminare un vizio di legittimità dell’atto, ma per irregolarità del titolo di disponibilità dell’unità interessata dall’investimento e della rendicontazione di spesa sulla quale si è riverberata anche la problematica correlata al predetto immobile, circostanze tutte accertate in sede della verifica prodromica all’erogazione del saldo.
E’, pertanto, ravvisabile nella presente fattispecie un inadempimento agli obblighi ed agli oneri imposti al beneficiario e tali inosservanze, concernendo la realizzazione dell'investimento cofinanziato, sono successive alla concessione dello stesso ed attengono alla fase esecutiva del rapporto tra finanziatore e finanziato: il loro addebito, perciò, non comporta una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel finanziamento e non si risolve nell'individuazione di un sopravvenuto interesse pubblico alla revoca.
10. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.
11. Attesa la particolarità della vicenda fattuale sottesa sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.