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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5802 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15060/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15060/2022 promossa da
(P. IVA ), in persona del legale Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Igor Giostra, del Foro di ER
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. - P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Bina, del Foro di Bologna
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.7.2025)
PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di RE, contrariis reiectis
IN VIA ISTRUTTORIA: previa parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 19.10.2023 avente ad oggetto ammissione delle prove, ammettere ed assumere tutte le istanze istruttorie articolate da questa difesa nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. che, giusta Cass. Civ. Sez. III 03.08.17 n. 19352, si reiterano qui integralmente (ad eccezione della prova testi sui capitoli 3,8,11, 12 e 13 sui i quali i testimoni Tes_1
e sono stati sentiti all'udienza del 21.03.2024 poiché ammessa dall'Ill.mo G.I.
[...] Testimone_2 adito):
Prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che la nel periodo settembre/dicembre 2019, ha acquistato dalla Pt_1 Parte_2
n. 4 E-Bike di cui alle fatture n. 430/1 del 16.09.2019 (modelli XFR e Controparte_1
X1R), n. 506/1 del 04.11.2019 (modello Stromer ST1 X Sand OR) e n. 544/1 del 05.12.2019 (modello
Stromer ST3 Cool White) che si rammostrano (Doc. n. 2) ?
2) Vero che le biciclette E-Bike “Stromer”, di cui alle fatture n. 506/1 del 04.11.2019 e n. 544/1 del
05.12.2019, hanno subito evidenziato vizi e difetti di conformità tali da preluderne la commercializzazione
e la vendita ?
4) Vero che i vizi e difetti riscontrati sulla bicicletta modello E-Bike Stromer ST3 Cool White, di cui alla Par fattura n. 544/1 del 05.12.2019, venivano contestati dalla subito dopo la Parte_2 consegna, avvenuta in data 05.12.2019, con l'invio di di una prima e-mail in data 09.12.2019, con la quale venivano lamentati i difetti al cerchio posteriore ammaccato ed il decentramento della ruota posteriore (doc. n. 3 che si rammostra) ?
5) Vero che, in data 16.12.2019, durante la messa a punto della bicicletta, la Pt_1 Parte_2 notava anche una perdita di olio dalla pompa del freno destro e difetti della guarnizione, inviando a corredo della propria contestazione al mail di pari data (16.12.2019), con allegata una foto raffigurante le problematiche denunciate (doc. n. 4 che si rammostra) ?
6) Vero che, con mail del 10.01.202, la riconosceva la sussistenza delle Controparte_1 problematiche denunciate con riferimento alla bicicletta modello e-bike Stromer ST3 Cool White, impegnandosi a sostituire le componenti danneggiate e dichiarando di essersi attivata per il reperimento del pezzo di ricambio (doc. n. 5 che si rammostra) ?
7) Vero che, nonostante le rassicurazioni fornite, la non inviava i componenti che si era CP_1 impegnata a sostituire ?
Par 9) Vero che la provvedeva a denunciare gli ulteriori vizi e difetti riscontrati Parte_2 con e-mail del 26.02.2020 corredata da foto e video (doc. n. 6 che si rammostra) ?
10) Vero che, a causa dei vizi e difetti denunciati, la si trovava costretta a Pt_1 Parte_2 ritirare alla bicicletta modello e-bike Stromer ST3 Cool White dal mercato ?
14) Vero che, dopo la segnalazione del problema e nonostante le reiterate segnalazioni telefoniche, nessuna assistenza veniva fornita dalla venditrice ? Controparte_1
15) Vero che, in data 11.05.2020, la Gio comunicava alla Parte_2 [...]
di essere stata costretta a riprendere indietro bicicletta modello E-Bike Stromer ST1X Controparte_1
Sand OR e a rimborsare al cliente il costo di acquisto (doc. n. 13 che si rammostra) ?
16) Vero che, con mail del 12.05.2020, la comunicava di aver predisposto il Controparte_1
2 suo ritiro dai locali della (doc. n. 14 che si rammostra) ? Pt_1 Parte_2
17) Vero che, dopo aver ripreso in consegna l'e-bike, con e-mail del 27.05.2020, la ditta fornitrice riconosceva che il display non funzianova (doc. nn. 15 e 17 che si rammostrano) ?
18) Vero che la proponeva in vendita, attraverso il suo sito internet, le due Controparte_1
E-Bike modelli “XFR+” e “X1R”, di cui alla fattura n. 430/1 del 16.09.2019 ad un prezzo inferiore rispetto a quelli di listino ?
19) Vero che il modello XFR+ veniva proposto in vendita dalla alla clientela Controparte_1 finale ad € 3.600,00, quando il prezzo di listino applicato per le rivendite è pari ad € 4.799,00, come desumibile dal listino prezzi “dealer” pubblicato sul sito internet della CP_1
20) Vero che il modello X1R veniva proposto in vendita dalla alla clientela Controparte_1 finale ad € 2.999,00, quando il prezzo al pubblico indicato per le rivendite è pari ad € 3.299,00, come desumibile dal listino prezzi “dealer” pubblicato sul sito internet della ? CP_1
Si indicano a testi: residente a [...]; residente a [...]
Sant'Elpidio (FM).
IN VIA PRINCIPALE
- REVOCARE il Decreto Ingiuntivo n. 4337/2022 emesso dal Tribunale di RE in data 27.10.2022 o, comunque, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento, poiché infondato sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE
- ACCERTARE E DICHIARARE gli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla
[...]
nei confronti della in relazione alla vendita delle e-bike Controparte_1 Pt_1 Parte_2 modelli X1R e XFR+ di cui alla fattura n. 430/1 del 16.09.2019, nonché i vizi e difetti delle e-bike Pt_3
ST1X e ST3 di cui alle fatture 506/1 del 04.11.2019 e 544/1 del 05.12.2019 e, per l'effetto,
CONDANNARE la (PI: , in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 con sede a RE (BS) in Via Cefalonia n. 70, al pagamento in favore della Pt_1 Parte_2 della complessiva somma di € 8.600,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della Gio. ad ottenere l'annullamento Parte_2
e/o comunque lo storno integrale delle fatture n. 506/1 del 04.11.2019 e n. 544/1 del 05.12.2019, dell'importo complessivo di € 9.414,40, emesse dalla , in relazione a tutti i Controparte_1 Par motivi esposti nella superiore narrativa, nonché il credito di € 8.600,00 vantato dalla
[...] nei confronti della a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 Controparte_1 subiti a causa degli atti di concorrenza sleale posti in essere da quest'ultima e dei vizi e difetti delle e-bike
3 e e, per l'effetto, CP_2 CP_3
Par COMPENSARE la complessiva somma di € 18.014,40 vantata dalla o Parte_2 quella diversa minore somma risultante all'esito del giudizio, con l'eventuale credito spettante alla
, condannando altresì quest'ultima al pagamento del relativo esubero;
Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“In via preliminare e nel merito
- respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ampie ragioni espresse;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente a pagare la somma di €
12.068,90, oltre alle spese già liquidate, o comunque la diversa somma determinata dal Giudice, nonché
a pagare gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo saldo;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la presunta concorrenza sleale praticata da e per gli asseriti vizi e/o difetti presenti CP_1 sui mezzi, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, tardiva, generica e non provata;
- respingere, altresì, la richiesta di parziale compensazione tra la somma dovuta a e quella CP_1 Par richiesta da .CA, in quanto totalmente infondata.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e compensi tutti, anche del presente giudizio”.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a
4 sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Gio. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
4337/2022, dell'importo di € 12.068,90 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di RE in favore di per il mancato pagamento di tre fatture relative Controparte_1 alla vendita di biciclette elettriche.
1.1 Nel dettaglio, parte attrice ha eccepito per due delle tre fatture oggetto del provvedimento del monitorio la presenza di vizi e difetti di conformità dei beni, tali da comprometterne la commercializzazione e l'utilizzo. Inoltre, ha contestato alla venditrice di aver svolto attività di concorrenza sleale.
In conclusione, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale, con la quale ha domandato il risarcimento dei danni patiti per l'attività di concorrenza sleale e per i vizi e difetti dei beni acquistati.
costituendosi in giudizio, ha contestato le difese di controparte e Controparte_4 chiesto la conferma del provvedimento monitorio.
In particolare, ha replicato di aver sempre manifestato la propria disponibilità ad assistere la Par cliente e ad effettuare la manutenzione richiesta da parte di .Ca, la quale, dal canto suo, lamentando vizi e/o difetti mai provati, non avrebbe provveduto a spedire i mezzi o i componenti a suo dire difettosi, così non consentendo all'opposta di risolvere le eventuali problematiche esistenti. Inoltre, ha evidenziato che la controparte aveva riconosciuto il debito, proponendo un pagamento rateale del dovuto. Infine, ha negato di aver posto in essere l'attività di concorrenza sleale lamentata dall'opponente.
1.3 Il processo, dopo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante prove orali.
In data 5.11.2024 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice, stante il trasferimento del precedente ad altra Sezione del Tribunale, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
5 § 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve escludersi che dalla documentazione presente in atti possa evincersi un riconoscimento di debito da parte dell'opponente.
Infatti, in merito al valore probatorio della comunicazione inviata dal legale di a a Pt_1 in data 23.5.2020 (cfr. doc. 4 fasc. mon.) non può condividersi la tesi di CP_1 quest'ultima, secondo cui si tratterebbe di un riconoscimento di debito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c.. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 5721 del 2019).
Sulla scorta di tale coordinata ermeneutica, si ritiene che la proposta di accordo di cui alla predetta missiva non costituisca riconoscimento di debito, ma solo un tentativo di scongiurare una controversia, anche di tipo processuale.
D'altro canto, esiste una “radicale differenza […] tra una proposta transattiva, rimasta tale, ed un accordo perfezionato” (cfr. nuovamente Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 5721 del 2019 cit.).
Nel caso in esame, risulta chiara e inequivoca la volontà di di chiudere la vertenza Pt_4 senza che il pagamento offerto “costituisca riconoscimento e/o acquiescenza ad avverse pretese, nonché ai soli fini conciliativi e transattivi”.
Analogamente, alcun riconoscimento di debito può rinvenirsi nei messaggi Whatsapp prodotti dalla convenuta opposta sub doc. 3, dal momento che in essi o vi è un rimando a future interlocuzioni (“solo in quella data possiamo parlare di pagamenti”) o vi è la negazione di qualsiasi pretesa (“Fate voi, ci difenderemo”).
2.2 Nel merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata.
2.2.1 A tal fine, si osserva che vi è in atti prova delle numerose missive con le quali a ha Pt_1 tempestivamente contestato la presenza di vizi e difetti delle bici elettriche di cui alle fatture nn. 544/1 del 2019 e 506/1 del 2019, oggetto del provvedimento monitorio.
Pertanto, seppur implicitamente, l'opponente ha sollevato l'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c. (invero, come insegna la giurisprudenza di legittimità, essa non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, né l'espressa invocazione della norma in questione, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla, onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento, sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle
6 sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale - cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.
20870 del 29/09/2009; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11728 del 05/08/2002).
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che, laddove venga sollevata l'eccezione di inadempimento rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo della fornitura azionata con decreto ingiuntivo opposto, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 23759 del 22/11/2016; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013. A differenza di quanto accade in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., poiché invece il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., circostanza che non ricorre nel caso in esame, è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi - cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 11748 del 03/05/2019, Rv. 653791 - 01).
Ciò considerato, si osserva che, a fronte della denuncia di vizi da parte dell'opponente, sarebbe stato onere dell'opposta dimostrare di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene.
Viceversa, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, presente in atti, emerge la presenza dei vizi lamentati da Pt_4
Infatti, per quanto concerne la E-Bike Stromer ST3, oggetto della fattura n. 544/1 del 2019, risulta dimostrata quantomeno la presenza della perdita d'olio della pompa del freno destro, stante la comunicazione da parte di dell'avvenuto ordine del pezzo Controparte_1 di ricambio (cfr. doc. 5 fasc. att.), nonché di problematiche alla batteria (cfr. doc. 8 fasc. att.).
In relazione all'E-Bike Stromer ST1X, oggetto della fattura n. 506/1 del 2019, risulta provato sia l'avvenuto ritiro da parte dell'opposta (cfr. doc. 14 fasc. att.) che la presenza di problematiche al display (cfr. docc. 15, 17 fasc. att.). Circostanze confermate anche dal teste
(cfr. verbale ud. 21.3.2024), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Testimone_2
7 Pertanto, in relazione a queste due fatture la pretesa creditoria di Controparte_1 deve essere disattesa, stante la fondatezza in parte qua dell'opposizione proposta da Pt_4
2.2.2 Resta da valutare la fondatezza delle difese svolte dall'opponente in merito alla presenza di pratiche di concorrenza sleale da parte dell'opposta, consistite nell'aver pratico all'acquirente finale prezzi più bassi di quelli di listino per le rivendite, tali da non rendere dovuto il saldo della fattura n. 430 del 2019 dell'importo di € 5.308,99, parzialmente corrisposta in misura pari a € 2.654,50 (cfr. doc. 23 fasc. att.). Allegazioni sulla base delle quali si fonda anche la domanda riconvenzionale dell'opponente.
Sul punto, si osserva che le norme sulla concorrenza sleale mirano a garantire lo svolgimento corretto, su 'binari' di liceità, della normale attività concorrenziale tra le imprese, evitando che alcuni operatori ottengano un vantaggio competitivo con pratiche scorrette. La tutela di cui all'art. 2598, co. 1 n. 3 c.c. è pertanto finalizzata al corretto funzionamento del mercato.
Nel caso in esame, si ritengono insussistenti i presupposti per ravvisare la fattispecie della cd. vendita 'sottocosto'.
Infatti, sebbene Gio.Ca lamenti un prezzo di listino per le rivendite maggiore rispetto a quello praticato dal fornitore in sede di cessione diretta, occorre ancorare l'abbassamento del prezzo anche al parametro temporale.
Par La fattura n. 430 del 2019 concerne un acquisto effettuato da .Ca nel settembre del 2019, mentre le condotte lamentate riguardano una promozione del gennaio del 2020 (quindi quattro mesi dopo), con la quale la aveva avviato una campagna promozionale CP_1
(cfr. doc. 6 fasc. conv.).
Inoltre, trattasi di un contesto specifico (appunto, una campagna promozionale) e relativo a solo due modelli di biciclette (cfr. doc. 25 fasc. att.).
Ne consegue che non può configurarsi nel caso in esame la fattispecie della concorrenza sleale, se non altro per carenza della reiterazione del comportamento asseritamente illecito.
Sotto il profilo probatorio, inoltre, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare in maniera idonea di aver subito un danno commerciale e reputazionale in esito a tale asserita pratica.
Prova che, tuttavia, nel caso in esame difetta. Anche in relazione al nesso causale tra i comportamenti lamentati e il danno di cui è stato chiesto il risarcimento, non essendo stati dimostrati i concreti riflessi negativi sull'attività economica.
Analogo deficit riguarda la domanda riconvenzionale avente a oggetto i danni per i vizi e difetti delle bici di cui alle fatture n. 544/2019 e 506/2019, motivo per il quale anch'essa non può trovare accoglimento.
8 2.3 In conclusione, l'opposizione proposta da a è risultata in parte fondata, motivo per il Pt_1 quale il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Allo stesso tempo, l'opponente deve essere condannata a corrispondere a CP_1
l'importo a titolo di capitale di € 2.654,49 (IVA inclusa), pari al saldo della fattura
[...]
n. 430 del 2019, oltre agli interessi come da ricorso monitorio (da calcolarsi solamente su tale importo).
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120).
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite (sia relative alla fase monitoria che del merito).
Infatti, da un lato, l'opposizione è risultata in larga parte fondata (con conseguente revoca del provvedimento monitorio), e dall'altro, l'opponente è stata condannata a corrispondere all'opposta una somma (seppur nettamente inferiore rispetto a quella domandata) e ha visto rigettata la domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Gio. Controparte_5 revoca il decreto ingiuntivo n. 4337/2022 emesso dal Tribunale di RE in data
26.10.2022 e pubblicato il 27.10.2022;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a corrispondere a parte convenuta opposta l'importo di € 2.654,49, oltre interessi come da ricorso monitorio;
Par
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_5
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
9 RE, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15060/2022 promossa da
(P. IVA ), in persona del legale Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Igor Giostra, del Foro di ER
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. - P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Bina, del Foro di Bologna
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.7.2025)
PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di RE, contrariis reiectis
IN VIA ISTRUTTORIA: previa parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 19.10.2023 avente ad oggetto ammissione delle prove, ammettere ed assumere tutte le istanze istruttorie articolate da questa difesa nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. che, giusta Cass. Civ. Sez. III 03.08.17 n. 19352, si reiterano qui integralmente (ad eccezione della prova testi sui capitoli 3,8,11, 12 e 13 sui i quali i testimoni Tes_1
e sono stati sentiti all'udienza del 21.03.2024 poiché ammessa dall'Ill.mo G.I.
[...] Testimone_2 adito):
Prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che la nel periodo settembre/dicembre 2019, ha acquistato dalla Pt_1 Parte_2
n. 4 E-Bike di cui alle fatture n. 430/1 del 16.09.2019 (modelli XFR e Controparte_1
X1R), n. 506/1 del 04.11.2019 (modello Stromer ST1 X Sand OR) e n. 544/1 del 05.12.2019 (modello
Stromer ST3 Cool White) che si rammostrano (Doc. n. 2) ?
2) Vero che le biciclette E-Bike “Stromer”, di cui alle fatture n. 506/1 del 04.11.2019 e n. 544/1 del
05.12.2019, hanno subito evidenziato vizi e difetti di conformità tali da preluderne la commercializzazione
e la vendita ?
4) Vero che i vizi e difetti riscontrati sulla bicicletta modello E-Bike Stromer ST3 Cool White, di cui alla Par fattura n. 544/1 del 05.12.2019, venivano contestati dalla subito dopo la Parte_2 consegna, avvenuta in data 05.12.2019, con l'invio di di una prima e-mail in data 09.12.2019, con la quale venivano lamentati i difetti al cerchio posteriore ammaccato ed il decentramento della ruota posteriore (doc. n. 3 che si rammostra) ?
5) Vero che, in data 16.12.2019, durante la messa a punto della bicicletta, la Pt_1 Parte_2 notava anche una perdita di olio dalla pompa del freno destro e difetti della guarnizione, inviando a corredo della propria contestazione al mail di pari data (16.12.2019), con allegata una foto raffigurante le problematiche denunciate (doc. n. 4 che si rammostra) ?
6) Vero che, con mail del 10.01.202, la riconosceva la sussistenza delle Controparte_1 problematiche denunciate con riferimento alla bicicletta modello e-bike Stromer ST3 Cool White, impegnandosi a sostituire le componenti danneggiate e dichiarando di essersi attivata per il reperimento del pezzo di ricambio (doc. n. 5 che si rammostra) ?
7) Vero che, nonostante le rassicurazioni fornite, la non inviava i componenti che si era CP_1 impegnata a sostituire ?
Par 9) Vero che la provvedeva a denunciare gli ulteriori vizi e difetti riscontrati Parte_2 con e-mail del 26.02.2020 corredata da foto e video (doc. n. 6 che si rammostra) ?
10) Vero che, a causa dei vizi e difetti denunciati, la si trovava costretta a Pt_1 Parte_2 ritirare alla bicicletta modello e-bike Stromer ST3 Cool White dal mercato ?
14) Vero che, dopo la segnalazione del problema e nonostante le reiterate segnalazioni telefoniche, nessuna assistenza veniva fornita dalla venditrice ? Controparte_1
15) Vero che, in data 11.05.2020, la Gio comunicava alla Parte_2 [...]
di essere stata costretta a riprendere indietro bicicletta modello E-Bike Stromer ST1X Controparte_1
Sand OR e a rimborsare al cliente il costo di acquisto (doc. n. 13 che si rammostra) ?
16) Vero che, con mail del 12.05.2020, la comunicava di aver predisposto il Controparte_1
2 suo ritiro dai locali della (doc. n. 14 che si rammostra) ? Pt_1 Parte_2
17) Vero che, dopo aver ripreso in consegna l'e-bike, con e-mail del 27.05.2020, la ditta fornitrice riconosceva che il display non funzianova (doc. nn. 15 e 17 che si rammostrano) ?
18) Vero che la proponeva in vendita, attraverso il suo sito internet, le due Controparte_1
E-Bike modelli “XFR+” e “X1R”, di cui alla fattura n. 430/1 del 16.09.2019 ad un prezzo inferiore rispetto a quelli di listino ?
19) Vero che il modello XFR+ veniva proposto in vendita dalla alla clientela Controparte_1 finale ad € 3.600,00, quando il prezzo di listino applicato per le rivendite è pari ad € 4.799,00, come desumibile dal listino prezzi “dealer” pubblicato sul sito internet della CP_1
20) Vero che il modello X1R veniva proposto in vendita dalla alla clientela Controparte_1 finale ad € 2.999,00, quando il prezzo al pubblico indicato per le rivendite è pari ad € 3.299,00, come desumibile dal listino prezzi “dealer” pubblicato sul sito internet della ? CP_1
Si indicano a testi: residente a [...]; residente a [...]
Sant'Elpidio (FM).
IN VIA PRINCIPALE
- REVOCARE il Decreto Ingiuntivo n. 4337/2022 emesso dal Tribunale di RE in data 27.10.2022 o, comunque, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento, poiché infondato sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE
- ACCERTARE E DICHIARARE gli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla
[...]
nei confronti della in relazione alla vendita delle e-bike Controparte_1 Pt_1 Parte_2 modelli X1R e XFR+ di cui alla fattura n. 430/1 del 16.09.2019, nonché i vizi e difetti delle e-bike Pt_3
ST1X e ST3 di cui alle fatture 506/1 del 04.11.2019 e 544/1 del 05.12.2019 e, per l'effetto,
CONDANNARE la (PI: , in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 con sede a RE (BS) in Via Cefalonia n. 70, al pagamento in favore della Pt_1 Parte_2 della complessiva somma di € 8.600,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della Gio. ad ottenere l'annullamento Parte_2
e/o comunque lo storno integrale delle fatture n. 506/1 del 04.11.2019 e n. 544/1 del 05.12.2019, dell'importo complessivo di € 9.414,40, emesse dalla , in relazione a tutti i Controparte_1 Par motivi esposti nella superiore narrativa, nonché il credito di € 8.600,00 vantato dalla
[...] nei confronti della a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 Controparte_1 subiti a causa degli atti di concorrenza sleale posti in essere da quest'ultima e dei vizi e difetti delle e-bike
3 e e, per l'effetto, CP_2 CP_3
Par COMPENSARE la complessiva somma di € 18.014,40 vantata dalla o Parte_2 quella diversa minore somma risultante all'esito del giudizio, con l'eventuale credito spettante alla
, condannando altresì quest'ultima al pagamento del relativo esubero;
Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“In via preliminare e nel merito
- respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ampie ragioni espresse;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente a pagare la somma di €
12.068,90, oltre alle spese già liquidate, o comunque la diversa somma determinata dal Giudice, nonché
a pagare gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo saldo;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la presunta concorrenza sleale praticata da e per gli asseriti vizi e/o difetti presenti CP_1 sui mezzi, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, tardiva, generica e non provata;
- respingere, altresì, la richiesta di parziale compensazione tra la somma dovuta a e quella CP_1 Par richiesta da .CA, in quanto totalmente infondata.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e compensi tutti, anche del presente giudizio”.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a
4 sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Gio. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
4337/2022, dell'importo di € 12.068,90 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di RE in favore di per il mancato pagamento di tre fatture relative Controparte_1 alla vendita di biciclette elettriche.
1.1 Nel dettaglio, parte attrice ha eccepito per due delle tre fatture oggetto del provvedimento del monitorio la presenza di vizi e difetti di conformità dei beni, tali da comprometterne la commercializzazione e l'utilizzo. Inoltre, ha contestato alla venditrice di aver svolto attività di concorrenza sleale.
In conclusione, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale, con la quale ha domandato il risarcimento dei danni patiti per l'attività di concorrenza sleale e per i vizi e difetti dei beni acquistati.
costituendosi in giudizio, ha contestato le difese di controparte e Controparte_4 chiesto la conferma del provvedimento monitorio.
In particolare, ha replicato di aver sempre manifestato la propria disponibilità ad assistere la Par cliente e ad effettuare la manutenzione richiesta da parte di .Ca, la quale, dal canto suo, lamentando vizi e/o difetti mai provati, non avrebbe provveduto a spedire i mezzi o i componenti a suo dire difettosi, così non consentendo all'opposta di risolvere le eventuali problematiche esistenti. Inoltre, ha evidenziato che la controparte aveva riconosciuto il debito, proponendo un pagamento rateale del dovuto. Infine, ha negato di aver posto in essere l'attività di concorrenza sleale lamentata dall'opponente.
1.3 Il processo, dopo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante prove orali.
In data 5.11.2024 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice, stante il trasferimento del precedente ad altra Sezione del Tribunale, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
5 § 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve escludersi che dalla documentazione presente in atti possa evincersi un riconoscimento di debito da parte dell'opponente.
Infatti, in merito al valore probatorio della comunicazione inviata dal legale di a a Pt_1 in data 23.5.2020 (cfr. doc. 4 fasc. mon.) non può condividersi la tesi di CP_1 quest'ultima, secondo cui si tratterebbe di un riconoscimento di debito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c.. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 5721 del 2019).
Sulla scorta di tale coordinata ermeneutica, si ritiene che la proposta di accordo di cui alla predetta missiva non costituisca riconoscimento di debito, ma solo un tentativo di scongiurare una controversia, anche di tipo processuale.
D'altro canto, esiste una “radicale differenza […] tra una proposta transattiva, rimasta tale, ed un accordo perfezionato” (cfr. nuovamente Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 5721 del 2019 cit.).
Nel caso in esame, risulta chiara e inequivoca la volontà di di chiudere la vertenza Pt_4 senza che il pagamento offerto “costituisca riconoscimento e/o acquiescenza ad avverse pretese, nonché ai soli fini conciliativi e transattivi”.
Analogamente, alcun riconoscimento di debito può rinvenirsi nei messaggi Whatsapp prodotti dalla convenuta opposta sub doc. 3, dal momento che in essi o vi è un rimando a future interlocuzioni (“solo in quella data possiamo parlare di pagamenti”) o vi è la negazione di qualsiasi pretesa (“Fate voi, ci difenderemo”).
2.2 Nel merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata.
2.2.1 A tal fine, si osserva che vi è in atti prova delle numerose missive con le quali a ha Pt_1 tempestivamente contestato la presenza di vizi e difetti delle bici elettriche di cui alle fatture nn. 544/1 del 2019 e 506/1 del 2019, oggetto del provvedimento monitorio.
Pertanto, seppur implicitamente, l'opponente ha sollevato l'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c. (invero, come insegna la giurisprudenza di legittimità, essa non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, né l'espressa invocazione della norma in questione, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla, onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento, sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle
6 sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale - cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.
20870 del 29/09/2009; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11728 del 05/08/2002).
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che, laddove venga sollevata l'eccezione di inadempimento rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo della fornitura azionata con decreto ingiuntivo opposto, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 23759 del 22/11/2016; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013. A differenza di quanto accade in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., poiché invece il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., circostanza che non ricorre nel caso in esame, è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi - cfr. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 11748 del 03/05/2019, Rv. 653791 - 01).
Ciò considerato, si osserva che, a fronte della denuncia di vizi da parte dell'opponente, sarebbe stato onere dell'opposta dimostrare di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene.
Viceversa, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, presente in atti, emerge la presenza dei vizi lamentati da Pt_4
Infatti, per quanto concerne la E-Bike Stromer ST3, oggetto della fattura n. 544/1 del 2019, risulta dimostrata quantomeno la presenza della perdita d'olio della pompa del freno destro, stante la comunicazione da parte di dell'avvenuto ordine del pezzo Controparte_1 di ricambio (cfr. doc. 5 fasc. att.), nonché di problematiche alla batteria (cfr. doc. 8 fasc. att.).
In relazione all'E-Bike Stromer ST1X, oggetto della fattura n. 506/1 del 2019, risulta provato sia l'avvenuto ritiro da parte dell'opposta (cfr. doc. 14 fasc. att.) che la presenza di problematiche al display (cfr. docc. 15, 17 fasc. att.). Circostanze confermate anche dal teste
(cfr. verbale ud. 21.3.2024), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Testimone_2
7 Pertanto, in relazione a queste due fatture la pretesa creditoria di Controparte_1 deve essere disattesa, stante la fondatezza in parte qua dell'opposizione proposta da Pt_4
2.2.2 Resta da valutare la fondatezza delle difese svolte dall'opponente in merito alla presenza di pratiche di concorrenza sleale da parte dell'opposta, consistite nell'aver pratico all'acquirente finale prezzi più bassi di quelli di listino per le rivendite, tali da non rendere dovuto il saldo della fattura n. 430 del 2019 dell'importo di € 5.308,99, parzialmente corrisposta in misura pari a € 2.654,50 (cfr. doc. 23 fasc. att.). Allegazioni sulla base delle quali si fonda anche la domanda riconvenzionale dell'opponente.
Sul punto, si osserva che le norme sulla concorrenza sleale mirano a garantire lo svolgimento corretto, su 'binari' di liceità, della normale attività concorrenziale tra le imprese, evitando che alcuni operatori ottengano un vantaggio competitivo con pratiche scorrette. La tutela di cui all'art. 2598, co. 1 n. 3 c.c. è pertanto finalizzata al corretto funzionamento del mercato.
Nel caso in esame, si ritengono insussistenti i presupposti per ravvisare la fattispecie della cd. vendita 'sottocosto'.
Infatti, sebbene Gio.Ca lamenti un prezzo di listino per le rivendite maggiore rispetto a quello praticato dal fornitore in sede di cessione diretta, occorre ancorare l'abbassamento del prezzo anche al parametro temporale.
Par La fattura n. 430 del 2019 concerne un acquisto effettuato da .Ca nel settembre del 2019, mentre le condotte lamentate riguardano una promozione del gennaio del 2020 (quindi quattro mesi dopo), con la quale la aveva avviato una campagna promozionale CP_1
(cfr. doc. 6 fasc. conv.).
Inoltre, trattasi di un contesto specifico (appunto, una campagna promozionale) e relativo a solo due modelli di biciclette (cfr. doc. 25 fasc. att.).
Ne consegue che non può configurarsi nel caso in esame la fattispecie della concorrenza sleale, se non altro per carenza della reiterazione del comportamento asseritamente illecito.
Sotto il profilo probatorio, inoltre, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare in maniera idonea di aver subito un danno commerciale e reputazionale in esito a tale asserita pratica.
Prova che, tuttavia, nel caso in esame difetta. Anche in relazione al nesso causale tra i comportamenti lamentati e il danno di cui è stato chiesto il risarcimento, non essendo stati dimostrati i concreti riflessi negativi sull'attività economica.
Analogo deficit riguarda la domanda riconvenzionale avente a oggetto i danni per i vizi e difetti delle bici di cui alle fatture n. 544/2019 e 506/2019, motivo per il quale anch'essa non può trovare accoglimento.
8 2.3 In conclusione, l'opposizione proposta da a è risultata in parte fondata, motivo per il Pt_1 quale il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Allo stesso tempo, l'opponente deve essere condannata a corrispondere a CP_1
l'importo a titolo di capitale di € 2.654,49 (IVA inclusa), pari al saldo della fattura
[...]
n. 430 del 2019, oltre agli interessi come da ricorso monitorio (da calcolarsi solamente su tale importo).
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120).
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite (sia relative alla fase monitoria che del merito).
Infatti, da un lato, l'opposizione è risultata in larga parte fondata (con conseguente revoca del provvedimento monitorio), e dall'altro, l'opponente è stata condannata a corrispondere all'opposta una somma (seppur nettamente inferiore rispetto a quella domandata) e ha visto rigettata la domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Gio. Controparte_5 revoca il decreto ingiuntivo n. 4337/2022 emesso dal Tribunale di RE in data
26.10.2022 e pubblicato il 27.10.2022;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a corrispondere a parte convenuta opposta l'importo di € 2.654,49, oltre interessi come da ricorso monitorio;
Par
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da . Controparte_5
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
9 RE, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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