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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/8402
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8402/2024 promossa da:
nata in [...] (U.S.A) il 22/05/1988; nata in Parte_1 Parte_2
Tennessee (U.S.A) il 16/02/1990 tutti elettivamente domiciliati in Perugia, presso lo Studio dell'Avvocato Chiara Covarelli C.F. – PEC: - Perugia, C.F._1 Email_1
Via Campo Di Marte, 14/i come da procura in atti
Parte ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “ACCERTARE che le istanti hanno acquisito per nascita la cittadinanza italiana;
DICHIARARE pertanto le medesime cittadine italiane;
ORDINARE al
convenuto, per il tramite dell'Ufficio del Governo - Prefettura di Torino, e, per Controparte_1
esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere agli adempimenti di competenza e di effettuare le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_1
10/11/1889 a Antrona Schieranco (VB), già Antronapiana (NO) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato negli Stati Uniti d'America ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato statunitense, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Dipartimento della
Sicurezza Interna degli Stati Uniti – Servizi di Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “Che io, o un dipendente dell'agenzia che agisce sotto la mia direzione, ho effettuato una ricerca di documenti relativi al soggetto identificato qui sotto. Specificatamente questo ufficio ha cercato Sistema di indicizzazione Centrale (CIS), e/o sistema applicativo per la digitalizzazione dei micrifilm (MiDAS). Che dopo aver effettuato una ricerca diligente in questi sistemi di database;
non si riscontra alcuna certificazione relativa all'oggetto sottoelencato Numero
Documento: Soggetto: Conosciuta anche come (AKA): Per_1 Persona_2
Nato il : 10/11/1889 Paese di Persona_3 Persona_4
Nascita: Italia ” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 06/06/2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso, mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, la ricorrente deduceva che: - l'avo dopo essere emigrato negli Stati Uniti, contraeva matrimonio con Persona_1 Per_5
la quale ne acquisiva così il cognome, come si evince dal certificato di morte di
[...] quest'ultima (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il 06/03/1931 in New York, U.S.A.
(cfr. doc. in atti n. 4); Persona_6
- con il cognome acquisito con il primo matrimonio, contraeva Persona_6 Per_7
matrimonio il 16/04/1957 a New York - USA con (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla Parte_3
loro unione nasceva il 14/11/1960 in Texas – USA, (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_8
- contraeva matrimonio il 14/08/1982 in California – USA con Persona_8 CP_2
(cfr. doc. in atti n. 7) e della loro unione nascevano le ricorrenti, il 22/05/1988 in Tennessee
[...]
- U.S.A. (cfr. doc. in atti n. 8), la quale contraeva matrimonio il Persona_9
15/10/2015 in California – U.S.A. con di cui acquisiva il cognome (cfr. doc. in Controparte_3
atti n. 11), passando ad identificarsi con il nominativo di e 16/02/1990 in Parte_1
Tennessee - (cfr. doc. in atti n. 9), la quale contraeva Parte_4
matrimonio il 09/08/2015 in California – U.S.A. con di cui acquisiva il cognome Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 10), passando ad identificarsi con il nominativo di;
Parte_2
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel merito, le ricorrenti, dirette discendenti da avo italiano, tentavano invano di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a
Los Angeles, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 12). L'interesse ad agire va riconosciuto alle ricorrenti essendo pacifico e di dominio comune che presso il negli U.S.A., le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza Parte_5
superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. 1). Persona_1
In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_1
nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 4), la quale contraeva matrimonio Persona_6
il 16/04/1957 a New York - USA con (cfr. doc. in atti n. 8) e (cfr. doc. in atti n. Parte_3
5) e dalla loro unione nasceva il 14/11/1960 in Texas – USA, (cfr. doc. in atti Persona_8
n. 6);
Quindi non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] ad [...] Persona_1
(VB), già Antronapiana (NO) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in
Italia da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano parimenti cittadini italiani.
La figlia nasceva, infatti, in U.S.A. in data 06/03/1931 (cfr. doc. in atti Persona_6
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata in [...] (U.S.A) Parte_1
il 22/05/1988 e nata in [...] (U.S.A) il 16/02/1990, il diritto alla Parte_2
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21/06/2025 Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8402/2024 promossa da:
nata in [...] (U.S.A) il 22/05/1988; nata in Parte_1 Parte_2
Tennessee (U.S.A) il 16/02/1990 tutti elettivamente domiciliati in Perugia, presso lo Studio dell'Avvocato Chiara Covarelli C.F. – PEC: - Perugia, C.F._1 Email_1
Via Campo Di Marte, 14/i come da procura in atti
Parte ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “ACCERTARE che le istanti hanno acquisito per nascita la cittadinanza italiana;
DICHIARARE pertanto le medesime cittadine italiane;
ORDINARE al
convenuto, per il tramite dell'Ufficio del Governo - Prefettura di Torino, e, per Controparte_1
esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere agli adempimenti di competenza e di effettuare le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_1
10/11/1889 a Antrona Schieranco (VB), già Antronapiana (NO) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato negli Stati Uniti d'America ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato statunitense, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Dipartimento della
Sicurezza Interna degli Stati Uniti – Servizi di Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “Che io, o un dipendente dell'agenzia che agisce sotto la mia direzione, ho effettuato una ricerca di documenti relativi al soggetto identificato qui sotto. Specificatamente questo ufficio ha cercato Sistema di indicizzazione Centrale (CIS), e/o sistema applicativo per la digitalizzazione dei micrifilm (MiDAS). Che dopo aver effettuato una ricerca diligente in questi sistemi di database;
non si riscontra alcuna certificazione relativa all'oggetto sottoelencato Numero
Documento: Soggetto: Conosciuta anche come (AKA): Per_1 Persona_2
Nato il : 10/11/1889 Paese di Persona_3 Persona_4
Nascita: Italia ” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 06/06/2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso, mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, la ricorrente deduceva che: - l'avo dopo essere emigrato negli Stati Uniti, contraeva matrimonio con Persona_1 Per_5
la quale ne acquisiva così il cognome, come si evince dal certificato di morte di
[...] quest'ultima (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il 06/03/1931 in New York, U.S.A.
(cfr. doc. in atti n. 4); Persona_6
- con il cognome acquisito con il primo matrimonio, contraeva Persona_6 Per_7
matrimonio il 16/04/1957 a New York - USA con (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla Parte_3
loro unione nasceva il 14/11/1960 in Texas – USA, (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_8
- contraeva matrimonio il 14/08/1982 in California – USA con Persona_8 CP_2
(cfr. doc. in atti n. 7) e della loro unione nascevano le ricorrenti, il 22/05/1988 in Tennessee
[...]
- U.S.A. (cfr. doc. in atti n. 8), la quale contraeva matrimonio il Persona_9
15/10/2015 in California – U.S.A. con di cui acquisiva il cognome (cfr. doc. in Controparte_3
atti n. 11), passando ad identificarsi con il nominativo di e 16/02/1990 in Parte_1
Tennessee - (cfr. doc. in atti n. 9), la quale contraeva Parte_4
matrimonio il 09/08/2015 in California – U.S.A. con di cui acquisiva il cognome Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 10), passando ad identificarsi con il nominativo di;
Parte_2
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel merito, le ricorrenti, dirette discendenti da avo italiano, tentavano invano di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a
Los Angeles, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 12). L'interesse ad agire va riconosciuto alle ricorrenti essendo pacifico e di dominio comune che presso il negli U.S.A., le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza Parte_5
superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. 1). Persona_1
In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_1
nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 4), la quale contraeva matrimonio Persona_6
il 16/04/1957 a New York - USA con (cfr. doc. in atti n. 8) e (cfr. doc. in atti n. Parte_3
5) e dalla loro unione nasceva il 14/11/1960 in Texas – USA, (cfr. doc. in atti Persona_8
n. 6);
Quindi non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] ad [...] Persona_1
(VB), già Antronapiana (NO) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in
Italia da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano parimenti cittadini italiani.
La figlia nasceva, infatti, in U.S.A. in data 06/03/1931 (cfr. doc. in atti Persona_6
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata in [...] (U.S.A) Parte_1
il 22/05/1988 e nata in [...] (U.S.A) il 16/02/1990, il diritto alla Parte_2
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21/06/2025 Il giudice unico
Tiziana De Fazio