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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 968/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5561/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005592515000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005592515000 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 263/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria in data 24 settembre 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 25 settembre 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259005592515000, notificata in data 26.06.2025 con la quale l'Agente della Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 6.422,47, comprensiva di interessi e sanzioni, in ragione di mancato pagamento di IRAP - IVA – IRPEF e accessori – anni 2019/2020, di cui alla cartella di pagamento n.09420240008275786000.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica del previo atto impositivo, l'intervenuta prescrizione, l'omesso invio dell'avviso bonario in violazione dell'art. 6, comma 5, della Legge 212/2003, la decadenza dal diritto di riscossione per tardiva iscrizione a ruolo, l'intervenuta prescrizione in relazione alle imposte IVA-IRAP e
IRPEF con relativi interessi per il mancato rispetto del termine di cinque anni, il difetto di motivazione in merito al calcolo degli interessi e accessori richiesti con l'intimazione di pagamento e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale che controdeduceva l'infondatezza del ricorso stante la irretrattabilità della prodromica cartella di pagamento per notifica eseguita in data 03/04/2024.
La cartella non era neppure il primo atto ricevuto dal ricorrente essendo stato preceduto dalla notifica degli atti presupposti ovvero delle Comunicazione degli esiti di liquidazione che sono state predisposte e inoltrate all'indirizzo PEC Email_4, che risulta comunicato dalla parte presso i registri della Camera di Commercio.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie del 7 gennaio 2026 parte ricorrente deduceva che dalla visura camerale estratta dal Registro delle Imprese prodotta dalla resistente si evince chiaramente che l'impresa individuale Ricorrente_1 è stata cancellata in data 15.03.2024, per cessazione definitiva dell'attività. La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta la definitiva estinzione del soggetto giuridico e il venir meno di tutti i suoi recapiti ufficiali, incluso il domicilio digitale (PEC), che costituisce un attributo funzionale esclusivamente all'esistenza del soggetto iscritto. Ne consegue che alla data della notifica della cartella di pagamento (03.04.2024) il destinatario non era più un soggetto giuridicamente esistente e il relativo indirizzo
PEC non poteva considerarsi giuridicamente valido né utilizzabile ai fini notificatori. Inoltre, controparte non offre alcuna prova dell'avvenuta estrazione in data corrispondente a quella di notifica (03.04.2024) dai registri ufficiali ReGinde, PP.AA, IniPec e INAD per le persone fisiche, unici utilizzabili per le notifiche telematiche.
Viceversa, produce una visura risalente all'ottobre 2025 da cui risulta inequivocabilmente l'avvenuta cessazione dell'attività oltre un anno prima con tutte le conseguenze giuridiche sopra specificate.
Contrariamente a quanto presunto, l'indirizzo utilizzato per la notifica della cartella
“Email_4" non risulta dal pubblico elenco INI-PEc come da visura che si produce. Insisteva pertanto per l'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 27 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In diritto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,
n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,
Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha documentato la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento in data 3 aprile 2024, all'indirizzo di posta elettronica
Email_4, come documentata in atti.
Non si condivide l'eccezione di nullità della predetta notifica per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese. In merito si richiama il principio affermato dalla Corte di Cassazione per cui “…come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 27348 del 2021, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012.
Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012). Inoltre, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale” (cfr.
Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 6866 del 02/03/2022).
Nel caso di specie la notifica è stata eseguita il 3 aprile 2024, a fronte della cancellazione dal registro delle imprese in data 15 marzo 2024, e pertanto entro il termine di dodici mesi dall'evento di cancellazione, entro il quale l'indirizzo pubblico informatico continuava ad essere valido. Il referto di notifica prodotto in atti, peraltro, dimostra che la cartella è stata regolarmente consegnata all'indirizzo del destinatario.
Ne consegue la irretrattabilità della cartella di pagamento in quanto non tempestivamente impugnata e la cristallizzazione del credito, con conseguente inammissibilità di eccezioni che non siano relative alle sole irregolarità formali dell'atto della riscossione impugnato.
Infondata l'eccezione di prescrizione stante la natura erariale del credito e la risalenza dell'ultimo atto interruttivo – la notifica della cartella – al 3 aprile 2024.
Ugualmente infondata l'eccezione relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L'intimazione di pagamento non costituisce il primo atto della riscossione, per cui non richiede che l'agente esterni gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestare il merito della stessa (cfr. Cass., 24 ottobre 2019, n.27271), essendo stati indicati i predetti elementi già in previ atti notificati al contribuente, che nel caso di specie si individuano sia negli atti impositivi, sia nella cartella di pagamento, tutti regolarmente notificati.
Al contribuente è consentito pertanto, avvalendosi dei criteri già previamente comunicati, verificare la correttezza degli interessi richiesti attraverso un mero calcolo matematico per il periodo successivo alla liquidità del credito e degli interessi già liquidati con il previo atto della riscossione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 780,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Reggio Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259005592515000, limitatamente alla cartella di pagamento n.09420240008275786000. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, che liquida in € 780,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5561/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005592515000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005592515000 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 263/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria in data 24 settembre 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 25 settembre 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259005592515000, notificata in data 26.06.2025 con la quale l'Agente della Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 6.422,47, comprensiva di interessi e sanzioni, in ragione di mancato pagamento di IRAP - IVA – IRPEF e accessori – anni 2019/2020, di cui alla cartella di pagamento n.09420240008275786000.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica del previo atto impositivo, l'intervenuta prescrizione, l'omesso invio dell'avviso bonario in violazione dell'art. 6, comma 5, della Legge 212/2003, la decadenza dal diritto di riscossione per tardiva iscrizione a ruolo, l'intervenuta prescrizione in relazione alle imposte IVA-IRAP e
IRPEF con relativi interessi per il mancato rispetto del termine di cinque anni, il difetto di motivazione in merito al calcolo degli interessi e accessori richiesti con l'intimazione di pagamento e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale che controdeduceva l'infondatezza del ricorso stante la irretrattabilità della prodromica cartella di pagamento per notifica eseguita in data 03/04/2024.
La cartella non era neppure il primo atto ricevuto dal ricorrente essendo stato preceduto dalla notifica degli atti presupposti ovvero delle Comunicazione degli esiti di liquidazione che sono state predisposte e inoltrate all'indirizzo PEC Email_4, che risulta comunicato dalla parte presso i registri della Camera di Commercio.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie del 7 gennaio 2026 parte ricorrente deduceva che dalla visura camerale estratta dal Registro delle Imprese prodotta dalla resistente si evince chiaramente che l'impresa individuale Ricorrente_1 è stata cancellata in data 15.03.2024, per cessazione definitiva dell'attività. La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta la definitiva estinzione del soggetto giuridico e il venir meno di tutti i suoi recapiti ufficiali, incluso il domicilio digitale (PEC), che costituisce un attributo funzionale esclusivamente all'esistenza del soggetto iscritto. Ne consegue che alla data della notifica della cartella di pagamento (03.04.2024) il destinatario non era più un soggetto giuridicamente esistente e il relativo indirizzo
PEC non poteva considerarsi giuridicamente valido né utilizzabile ai fini notificatori. Inoltre, controparte non offre alcuna prova dell'avvenuta estrazione in data corrispondente a quella di notifica (03.04.2024) dai registri ufficiali ReGinde, PP.AA, IniPec e INAD per le persone fisiche, unici utilizzabili per le notifiche telematiche.
Viceversa, produce una visura risalente all'ottobre 2025 da cui risulta inequivocabilmente l'avvenuta cessazione dell'attività oltre un anno prima con tutte le conseguenze giuridiche sopra specificate.
Contrariamente a quanto presunto, l'indirizzo utilizzato per la notifica della cartella
“Email_4" non risulta dal pubblico elenco INI-PEc come da visura che si produce. Insisteva pertanto per l'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 27 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In diritto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,
n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,
Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha documentato la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento in data 3 aprile 2024, all'indirizzo di posta elettronica
Email_4, come documentata in atti.
Non si condivide l'eccezione di nullità della predetta notifica per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese. In merito si richiama il principio affermato dalla Corte di Cassazione per cui “…come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 27348 del 2021, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012.
Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012). Inoltre, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale” (cfr.
Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 6866 del 02/03/2022).
Nel caso di specie la notifica è stata eseguita il 3 aprile 2024, a fronte della cancellazione dal registro delle imprese in data 15 marzo 2024, e pertanto entro il termine di dodici mesi dall'evento di cancellazione, entro il quale l'indirizzo pubblico informatico continuava ad essere valido. Il referto di notifica prodotto in atti, peraltro, dimostra che la cartella è stata regolarmente consegnata all'indirizzo del destinatario.
Ne consegue la irretrattabilità della cartella di pagamento in quanto non tempestivamente impugnata e la cristallizzazione del credito, con conseguente inammissibilità di eccezioni che non siano relative alle sole irregolarità formali dell'atto della riscossione impugnato.
Infondata l'eccezione di prescrizione stante la natura erariale del credito e la risalenza dell'ultimo atto interruttivo – la notifica della cartella – al 3 aprile 2024.
Ugualmente infondata l'eccezione relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L'intimazione di pagamento non costituisce il primo atto della riscossione, per cui non richiede che l'agente esterni gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestare il merito della stessa (cfr. Cass., 24 ottobre 2019, n.27271), essendo stati indicati i predetti elementi già in previ atti notificati al contribuente, che nel caso di specie si individuano sia negli atti impositivi, sia nella cartella di pagamento, tutti regolarmente notificati.
Al contribuente è consentito pertanto, avvalendosi dei criteri già previamente comunicati, verificare la correttezza degli interessi richiesti attraverso un mero calcolo matematico per il periodo successivo alla liquidità del credito e degli interessi già liquidati con il previo atto della riscossione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 780,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Reggio Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259005592515000, limitatamente alla cartella di pagamento n.09420240008275786000. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, che liquida in € 780,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026