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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11770 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24633/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 24633/2023 tra:
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
De RA NN in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTRICE
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN CA in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione e divorzio.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 473bis.28, lett. a), c.p.c.
L'attrice ha concluso insistendo nella domanda di separazione e nella domanda di divorzio e domandando:
pagina 1 di 14 “Assegnazione della casa di via Gradini Nocella n. 2, di proprietà della Parte_1
, alla madre;
[...]
Affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre;
Affido dei i figli minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_1 Per_2 il collocamento presso la madre;
Diritto di visita del padre a tenere con sé i figli, in base agli impegni scolastici, due/tre pomeriggi a settimana, un week end alternato ogni 15 gg,
15 giorni consecutivi nel periodo estivo, nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5,
criterio dell'alternanza per le festività natalizie e pasquali, compleanno e onomastico dei minori;
Obbligo in capo a a prelevare i figli minori tutte le mattine alle ore Controparte_1
07.30 per portarli nei rispettivi istituti scolastici;
Obbligo in capo al di versare alla la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e e di Per_2 Per_1 Per_3 assegno di mantenimento in favore della moglie (365,00 per ciascun figlio e € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento) entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre per i figli il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli
e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Vinte le spese con attribuzione”.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento proposta dall'attrice e ha concluso:
“Pronunciare la separazione dei coniugi con declaratoria di addebito alla moglie, avendo ella stessa dichiarato di aver tradito il sig. e per avere con i suoi CP_1 comportamenti in palese violazione di ogni obbligo nascente dal matrimonio dato causa al fallimento dello stesso alle seguenti condizioni:
1) affido condiviso ed assegnazione della casa coniugale con collocazione dei figli presso di lui, in caso di diniego il padre potrà stare con i figli ogni volta che i figli ed il padre lo riterranno opportuno, compatibilmente con gli impegni degli stessi. Verranno accompagnati a scuola dal
pagina 2 di 14 genitore collocatario, fatto salvo imprevisti o difficoltà lavorative ad accompagnarli che verranno tempestivamente comunicate all'altro genitore. Il padre dovrà stare con loro il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio , dall'uscita di scuola alle ore 21.00, a settimane alterne potrà stare con i figli minori, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 21.30 della domenica, nonché per quindici giorni continuativi durante le ferie estive di ciascun anno e, alternativamente, nei giorni di Natale o di Capodanno e di Pasqua o del lunedì dell'Angelo (Pasquetta) ed in tutte le altre festività anche se non espressamente richiamate, quali il compleanno del padre e dei parenti di lui festa del papà ecc. .
2) riduzione dell'assegno di mantenimento : nulla per la sig,ra per tutti i motivi Parte_1 esposti poiché lavora ed è economicamente autosufficiente inoltre con il nuovo compagno ha acquisito uno stile di vita superiore a quello che faceva con il tanto che si assenta CP_1 ogni mese per più giorni, nulla per in quanto maggiorenne ed autosufficiente, nulla per Per_3
i minori qualora siano collocati presso il il quale rinuncia al mantenimento da parte CP_1 della sig.ra , in subordine qualora vengano collocati 15 giorni al mese presso ciascun Parte_1 genitore compensare il mantenimento tra i coniugi e disporre le sole spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50% , in via gradata qualora restino collocati presso la madre ridurre l'assegno ad €235,00 a figlio, e le spese straordinarie siano al 50% previo il consenso dell'altro genitore poiché come si evince dalla documentazione allegata il sig. si trova CP_1 in uno stato di difficoltà economica
3) Condannare altresì parte avversa alla refusione delle spese di giustizia oltre IV e Cap come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario”.
In data 25/03/2025 il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione con conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 23/11/2023, premesso che in data 24/11/1997 ha contratto Parte_1 matrimonio in Napoli con e che dalla loro unione sono nati quattro figli - Controparte_1
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Persona_4 Persona_5
27/07/2002), (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_6 Persona_7 il 12/10/2010) - ha domandato:
“Pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi Parte_1
pagina 3 di 14 CF nata a [...] il [...], e C.F._3 Controparte_1
CF nato a [...] il [...], addebitandola alla condotta autoritaria C.F._2 violenta e dispotica del marito, ed ai continui tradimenti di quest'ultimo, alle condizioni concordate il 17.07.2023, che qui si trascrivono:
Assegnazione della casa di via Gradini Nocella n. 2 alla;
Parte_1
Affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre;
Obbligo di trasferire la nuda proprietà della casa di via Gradini Nocella n.2 dalla
[...] ai quattro figli, con riserva di usufrutto;
Pt_1
Obbligo di cointestare la casa sita in via Santa Maria degli Angeli alle Croci n.15/E
Napoli da a tutti i figli, con usufrutto in favore di , il quale Persona_4 Controparte_1 percepirà, altresì il canone di locazione;
Obbligo di trascrivere la proprietà del negozio sito in Napoli al IC OC a Porta
San NN n.15 da a tutti i 4 figli mentre l'usufrutto a;
Parte_2 Controparte_1
L'attività commerciale Intimì di IC OC a Porta San NN n.15 Napoli resterà intestata al senza alcuna pretesa ed interferenza da parte della;
CP_1 Parte_1
Obbligo in capo al di corrispondere ogni 27 del mese su conto Controparte_1 corrente a vita all'altro coniuge per il suo mantenimento e per il mantenimento Parte_3 dei figli la somma mensile di euro 1400,00 (700 euro per la e 235 euro per ciascun Parte_1 figlio), oltre spese mediche sanitarie, scolastiche, istruzione necessarie e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo. Qualora una di queste spese dovesse essere fatta senza il consenso dell'altro, essa andrà dimostrata con scontrino fiscale – fattura.
Nell'ipotesi in cui il per qualsiasi motivo non dovesse essere più capace di CP_1 assicurare il mantenimento di euro 1400,00 a vita oltre rivalutazione economica così come pattuito e in caso di mancato adempimento del pagamento dell'acquisto della casa a via Gradini
Nocelle n.2, l'usufrutto del negozio e dell'appartamento di via Santa Maria degli Angeli saranno trasferiti a;
Parte_1
Obbligo in capo al ad ogni cambio di stagione, a fornire ai figli minori tutto CP_1 quanto necessario come abbigliamento;
Per i figli maggiorenni sarà responsabile e si impegna a sistemarli in caso di CP_1 problemi o necessità anche economiche;
Obbligo in capo al a prendere i figli minori con sé almeno 10 giorni nel mese di CP_1
pagina 4 di 14 agosto;
I coniugi reciprocamente e concordemente stabiliranno i giorni di visita/incontro del con i figli minori così come le vacanze di Natale e di Pasqua precisando che nei giorni CP_1 del 25 e 26 dicembre i minori saranno con il padre;
Obbligo in capo a a prelevare i figli minori tutte le mattine alle ore 07.30 Controparte_1 per portarli nei rispettivi istituti scolastici salvo impedimenti che saranno opportunamente preavvisati;
Fatture spese legate all'appartamento di via Gradini Nocelle n.2 (condominio – etc.) saranno oggetto di revisione futura;
Restituzione dell'autovettura Fiat 500 alla signora a carico della quale Parte_1 resteranno le relative spese;
Divieto di interferenze nella vita l'uno dall'altra;
Obbligo in capo a a sostenere le spese notarili necessarie per i Controparte_1 trasferimenti delle proprietà e le costituzioni dell'usufrutto sui vari beni immobili sopra descritti;
Obbligo in capo a a prendere con sé il cane Ken;
CP_1
Obbligo in capo alle parti, sei anni compariranno davanti ad un notaio di fiducia per la ulteriore formalizzazione del contenuto degli stessi relativi passaggi di proprietà dei beni e alla costituzione dell'usufrutto.
Si chiede altresì che l'onorevole Tribunale, decorso il termine di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n.898 voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Napoli il 24.11.1997 regolarmente trascritto nel registro dello stato
Civile di Napoli dell'anno 1997 atto 396 p.ll, s.A, sez.G, alle medesime condizioni di cui alla separazione stabilendo la somma di euro 700 a titolo di assegno divorzile ed euro 250 a titolo di contributo di mantenimento per ciascun figlio, salvo il resto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6/02/2024 ha Controparte_1 domandato:
“Pronunciare la separazione dei coniugi con declaratoria di addebito alla moglie per avere con i suoi comportamenti in palese violazione di ogni obbligo nascente dal matrimonio dato causa al fallimento dello stesso alle seguenti condizioni :
1) affido condiviso ed assegnazione della casa coniugale con collocazione dei figli presso di lui, in caso di diniego il padre potrà stare con i figli ogni volta che i genitori lo riterranno
pagina 5 di 14 opportuno, compatibilmente con gli impegni degli stessi. Verranno accompagnati a scuola dal genitore collocatario, fatto salvo imprevisti o difficoltà lavorative ad accompagnarli che verranno tempestivamente comunicate all'altro genitore. Il padre dovrà stare con loro il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio , dall'uscita di scuola alle ore 21.00, a settimane alterne potrà stare con i figli minori, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 21.30 della domenica, nonché per quindici giorni continuativi durante le ferie estive di ciascun anno e, alternativamente, nei giorni di Natale o di Capodanno e di Pasqua o del lunedì dell'Angelo (Pasquetta) ed in tutte le altre festività anche se non espressamente richiamate.
2) obbligo di mantenimento per i figli in capo al genitore collocatario degli stessi, alla somma non contestata pari ad €235,00 a figlio, ma qualora dovessero essere collocati presso la madre il sig. accetta, così come richiesto dalla , di corrispondere per i due CP_1 Parte_1 figli minorenni e per il figlio maggiorenne ed ancora non autosufficiente e fino al Per_3 raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 235 mensili per un totale di € 705 da corrispondersi ogni 27 del mese su conto corrente indicato dalla ricorrente, ma chiede che le spese straordinarie siano al 50% previo il consenso dell'altro genitore”.
Svoltasi la prima udienza di comparizione e ascoltati i figli minori, con ordinanza del
15/03/2024 sono stati dottati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“Affida i figli minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il Per_1 Per_2 collocamento presso la madre alla quale si assegna la casa familiare ed alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto/dovere del padre, tenuto conto dei suoi impegni di lavoro, di incontrare i minori liberamente durante la settimana nonché a settimane alterne dal venerdì alle
18,00 fino alla domenica alle ore 20.00 per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5. Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza. Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori secondo la regola dell'alternanza. Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico (…) Avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che versi a (ex art 473 bis Controparte_1 Parte_1
22 con decorrenza dalla domanda) la somma di euro 1500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e e di assegno di mantenimento in favore della Per_2 Per_1 Per_3 moglie (365,00 per ciascun figlio e € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento) entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto
pagina 6 di 14 oltre per i figli il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori”.
Assunta la prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza del 20/11/2025.
2. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
3. Quanto alle domande di addebito proposte dalle parti, preliminarmente va chiarito che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, dunque, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – e il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova pagina 7 di 14 che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis
Cass. n. 18725/2023, n. 32837/2022, n. 18618/2011).
In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(cfr. ex plurimis Cass. n. 16287/2023, n. 24610/2022, n. 40795/2021).
Ebbene, nella specie, le accuse, peraltro del tutto generiche, rivolte dalla moglie al marito, di condotte “violente” e “dispotiche” e di “continui tradimenti” sono rimaste del tutto sfornite di prova. Le stesse sono state fermamente contestate dal marito e non hanno, invero, trovato alcun effettivo riscontro istruttorio, né documentale né testimoniale.
Parimenti, quanto alla domanda di addebito proposta dal marito, deve rilevarsi come non vi sia prova che la causa della crisi coniugale sia stata la relazione intrapresa dalla moglie con tale
“Ciro S.”. La moglie, infatti, ha contestato tale circostanza, affermando di aver iniziato una relazione sentimentale con l'uomo solo dopo il verificarsi della crisi coniugale, da fine giugno
2023, quando il marito era già andato via di casa. A tale specifica contestazione, il marito, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato in alcun modo, nel corso del processo, che invece la relazione intrattenuta dalla moglie con “Ciro S.” abbia costituito una violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, perché antecedente alla crisi familiare, e che essa abbia causato la predetta crisi. Requisiti essenziali per l'accoglimento della domanda in questione.
Deve rilevarsi, sul punto, sotto il profilo dell'onere della prova, come, conformemente alla regola generale stabilita dall'art. 2697 c.c., grava sul coniuge che richiede l'addebito l'onere di provare l'infedeltà e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, quale causa o concausa della crisi (Cass., Sez. 1, 19.3.2009, n. 6697 e Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Peraltro, deve evidenziarsi come, anche rispetto all'accusa di infedeltà avanzata dal marito nei confronti della moglie, le allegazioni a supporto della domanda di addebito siano state estremamente generiche, prive di riferimenti spazio-temporali in ordine ai momenti dell'inizio della relazione e della sua scoperta da parte del marito, senza che si sia dedotto alcunché sulla concreta efficacia causale della presunta infedeltà rispetto alla crisi familiare, risultando, anzi, le deduzioni di parte, sul punto, estremamente vaghe e confuse.
pagina 8 di 14 Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, le domande di addebito proposte dalle parti devono essere rigettate.
4. Tanto premesso, in ordine al regime di affidamento dei due figli minori, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter e quater c.p.c.
A ben vedere, infatti, le parti non sollevano questioni in ordine all'affido dei minori, domandandone entrambe l'affido condiviso. Nessuno dei genitori, inoltre, ha mosso specifici e motivati rilievi alle capacità genitoriale dell'altro.
D'altro canto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse dei figli (cfr. art. 337 quater c.c.).
Anzi, a ben vedere, dall'ascolto dei minori è emersa l'assenza di criticità genitoriali e il rapporto positivo di entrambi i figli con i due genitori.
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della conflittualità tra i genitori, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi dei figli minori, che ai sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
I minori resteranno collocati prevalentemente presso la madre, in considerazione del fatto che, sin dalla cessazione della convivenza tra i genitori, hanno sempre convissuto con l'attrice e tuttora vi convivono, senza che si siano mai registrate criticità, e non avendo i minori, in sede di ascolto, richiesto un diverso collocamento né sollevato questioni rispetto alla permanenza nella casa familiare con la madre.
In applicazione dell'art. 337 sexies c.c., quindi, la casa familiare andrà assegnata alla madre, affinché continui ad abitarvi con i figli minori, presso di sé collocati in via prevalente.
Deve, quindi procedersi a disciplinare le frequentazioni tra il padre, quale genitore non collocatario, e i figli minori.
Quanto ad , che ha circa sedici anni e mezzo, si ritiene che le frequentazioni possano Per_1 essere rimesse a libere intese padre-figlio, proprio in ragione della sua età.
Quanto, invece, a , che ha compiuto da poco quindici anni, si ritiene di confermare il Per_2 calendario di frequentazioni già disciplinato in via temporanea e urgente, con ordinanza del
15/03/2024, che viene sperimentato già da tempo e sul quale le parti non hanno effettuato pagina 9 di 14 specifici rilievi.
5. Passando alle statuizioni di tipo economico, innanzitutto deve rilevarsi che sin dall'introduzione del procedimento è stata incontestata l'indipendenza economica della figlia maggiorenne , tanto che alcuna domanda è stata proposta con riferimento alla stessa. Per_4
Quanto, invece, al figlio maggiorenne nel corso del giudizio, all'udienza del Per_3
30/05/2024, il convenuto ha dedotto la sopravvenuta indipendenza economica del figlio, per poi ribadirla in tutti i successivi atti di causa. Nello specifico, il convenuto ha dedotto che il figlio ha iniziato a lavorare e ha abbandonato la casa familiare, andando a vivere da solo. La circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato e full-time è stata, peraltro, documentata con il relativo contratto di lavoro, sebbene soltanto con la memoria di replica. Ad ogni modo, deve evidenziarsi come la sopravvenuta indipendenza economica del figlio sia rimasta del tutto incontestata e debba, quindi, ritenersi provata, con decorrenza dalla deduzione, in virtù del disposto dell'art. 115, co. 1, c.p.c. Conseguentemente andrà revocato ogni obbligo di mantenimento posto a carico del padre con i provvedimenti temporanei e urgenti a far data dal 30/05/2024.
5.1. Relativamente al mantenimento dei figli minori, va ricordato che a norma dell'articolo
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del convenuto, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento dei figli minori, contributo che l'attrice fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Ebbene il è titolare di una accorsata attività commerciale esercitata in un negozio CP_1 situato nel quartiere sanità attraverso la ditta individuale “INTIMI' DI TE
UMBERTO”.
Sebbene il convenuto abbia depositato documentazione sopravvenuta attestante un passivo bancario della ditta con revoca degli affidamenti in essere e ingiunzione di pagamento della pagina 10 di 14 somma di euro 49.438,52, deve rilevarsi come abbia altresì depositato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 (Modello Persone Fisiche 2025) da cui risultano un reddito di impresa di euro
45.126,00, corrispondente al reddito complessivo del contribuente, che, detratte le imposte pari ad euro 11.604,00, corrisponde ad un reddito annuale netto del di euro 33.522,00. CP_1
Ad ogni modo, non può che rilevarsi, nuovamente come il convenuto abbia fornito un quadro parziale della propria situazione economica, essendosi limitato a produrre i documenti di cui al capoverso precedente e non assolvendo, quindi, interamente, all'obbligo di produzione di documentazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 473bis.12, co. 3, c.p.c.
Il comportamento processuale della parte, che ha reso informazioni ed effettuato produzioni documentali incomplete in ordine alle proprie condizioni economiche, va quindi valutato negativamente da un punto di vista probatorio ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Quanto all'attrice, soltanto nel corso del giudizio ha ammesso di svolgere l'attività lavorativa di estetista, chiarendo di aver frequentato una accademia di trucco e di aver aperto un “canale” per cercare clientela (v. schermate social network depositate dal convenuto, ove la si Parte_1 presenta come “estetista professionale”, “make up artist” e in cui indica di lavorare a domicilio a
Napoli centro). L'attrice ha ammesso, altresì, di lavorare da dicembre 2023 presso un centro estetico e, sebbene abbia depositato in atti un verbale di conciliazione sindacale in cui si attesta la cessazione del rapporto di collaborazione saltuaria nell'aprile 2024, deve evidenziarsi come dal documento in questione si evinca che trattasi di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avendo la , pertanto, di fatto, rinunciato alla propria attività lavorativa. Parte_1
A conferma del fatto che la lavorasse come estetista, sia a domicilio che presso Parte_1 saloni di bellezza, vi è inoltre la testimonianza resa da ex dipendente del Testimone_1
il quale ha reso dichiarazioni attendibili, sia soggettivamente - trattandosi di soggetto CP_1 che non ha più rapporti con le parti - sia oggettivamente - in ragione della coerenza, della precisione e della chiarezza delle dichiarazioni rese.
Il testimone, infatti, ha dichiarato: “Preciso che io ho lavorato nel negozio di intimo di per circa due anni. Ho smesso di lavorarvi circa 18 mesi fa. È vero quanto Controparte_1 mi viene chiesto perché preciso che mi è capitato più volte di portare la borsa dei trucci o comunque la borsa che utilizzava per lavoro agli indirizzi che mi indicava di volta in Pt_1 volta in quanto erano gli indirizzi delle clienti dove doveva andare a lavorare CP_1 Pt_1
a domicilio. Io andavo con il motorino e talvolta lasciavo la borsa a casa del cliente, altre volte
pagina 11 di 14 davo un passaggio a al domicilio dei clienti, altre volte l'andavo a riprendere a casa Pt_1 dei clienti;
inoltre mi è capitato di andare a prendere a via Duomo col motorino presso Pt_1 un'attività di estetica fronte strada denominato, se non sbaglio, unghia bellezza. . Preciso che io ovviamente lavoravo nel negozio, e mi prestavo a questi servizi che mi chiedeva il mio titolare e ciò poteva avvenire uno-due volte a settimana, ma talvolta anche più volte. Preciso peraltro che circa due mesi fa mentre passavo nei pressi di piazza Carlo III io vidi la macchina di , Pt_1 guardandomi attorno notai che all'interno di un centro estetico nei paraggi lei stava lavorando, dico questo perché ricordo distintamente che aveva la divisa del centro. Preciso che per il periodo in cui ho lavorato nel negozio di la moglie non lavorava al negozio, passava CP_1 soltanto perché andava a fare la spesa o tornava dalla spesa e magari chiedeva a me di portare la spesa a casa col motorino”.
L'attrice ha, inoltre, affermato, in sede di libero interrogatorio, alla prima udienza di comparizione, quanto alle sue capacità economiche: “Preciso che è proprietaria di Per_4 un'immobile il cui canone di locazione di € 700 veniva però riscosso da Dopo la nostra CP_1 separazione inizialmente, su richiesta del padre, ha dovuto corrispondere l'intero Per_4 canone a lui, attualmente, anche per venire incontro alle mie esigenze, sta ripartendo il canone e dà € 350 a me e € 350 al padre”.
Va, altrsì, valorizzato, anche rispetto all'attrice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il comportamento processuale della parte, la quale ha anch'essa omesso di depositare la documentazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 473bis.12, co. 3, c.p.c.
Alla luce di quanto esposto in ordine alle capacità economiche delle parti, si ritiene congruo confermare l'obbligo di di versare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
365,00 per ciascun figlio minore, entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo stipulato in data 7/03/2018 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Napoli e dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
5.2. Andrà confermata la previsione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore della dovendosene però ridurre l'importo rispetto a quanto previsto con i Parte_1 provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 15/03/2024.
Sebbene, infatti, la richiedente non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore pagina 12 di 14 di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi i coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche e versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge (Cass. n. 12196/2017; v. anche
Cass. n. 4327/2022, n. 975/2021 e n. 16809/2019), dovendo ritenersi senza dubbio maggiormente remunerativa l'accorsata e risalente attività commerciale del marito rispetto a quella irregolare di estetista a domicilio e di collaboratrice saltuaria presso saloni di bellezza della moglie, deve però al contempo tenersi conto, nel quantum, anche della sua concreta capacità lavorativa, emersa pienamente solo all'esito dell'istruttoria, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da sola (Cass. n. 234/2025 e n. 20866/2021).
Andrà previsto, pertanto, con decorrenza dalla domanda, anche l'obbligo del marito di versare alla moglie, sempre entro il giorno cinque di ciascun mese, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.
6. La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, avendo le parti proposto contestuale domanda di divorzio, per la quale, con separata ordinanza, va fissata l'udienza per il prosieguo, tenuto conto che la domanda di divorzio e quelle a questa connessa sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70
e successive modificazioni) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
7. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a Napoli il Parte_1
13/09/1978) e (nt. a Napoli il 2/06/1975), sposatisi in Napoli il Controparte_1
24/11/1997 (atto n. 396, parte II, serie A, sez. G, anno 1997);
2) rigetta le domande di addebito;
3) affida in modo condiviso ai genitori i figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria pagina 13 di 14 amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) assegna la casa familiare alla madre, che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente;
5) le frequentazioni tra il padre e il figlio minore vengono rimesse a libere Per_1 intese padre-figlio;
6) il padre frequenterà la figlia minore secondo il seguente calendario: Per_2 incontrerà la minore liberamente durante la settimana, nonché a settimane alterne dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica alle ore 20.00; la terrà con sé per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza; il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori secondo la regola dell'alternanza; sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico;
7) dichiara economicamente indipendente il figlio maggiorenne con Per_3 conseguente revoca di ogni obbligo di mantenimento posto a carico del padre con decorrenza dal 30/05/2024;
8) dispone, con decorrenza dalla domanda, che versi a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento la somma complessiva di euro 980,00 (di cui euro
[...]
365,00 per ciascun figlio minore ed euro 250,00 per la moglie), entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo stipulato in data 7/03/2018 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato;
9) spese di lite al definitivo;
10) dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
11) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Napoli, 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 24633/2023 tra:
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
De RA NN in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTRICE
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN CA in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione e divorzio.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 473bis.28, lett. a), c.p.c.
L'attrice ha concluso insistendo nella domanda di separazione e nella domanda di divorzio e domandando:
pagina 1 di 14 “Assegnazione della casa di via Gradini Nocella n. 2, di proprietà della Parte_1
, alla madre;
[...]
Affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre;
Affido dei i figli minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_1 Per_2 il collocamento presso la madre;
Diritto di visita del padre a tenere con sé i figli, in base agli impegni scolastici, due/tre pomeriggi a settimana, un week end alternato ogni 15 gg,
15 giorni consecutivi nel periodo estivo, nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5,
criterio dell'alternanza per le festività natalizie e pasquali, compleanno e onomastico dei minori;
Obbligo in capo a a prelevare i figli minori tutte le mattine alle ore Controparte_1
07.30 per portarli nei rispettivi istituti scolastici;
Obbligo in capo al di versare alla la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e e di Per_2 Per_1 Per_3 assegno di mantenimento in favore della moglie (365,00 per ciascun figlio e € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento) entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre per i figli il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli
e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Vinte le spese con attribuzione”.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento proposta dall'attrice e ha concluso:
“Pronunciare la separazione dei coniugi con declaratoria di addebito alla moglie, avendo ella stessa dichiarato di aver tradito il sig. e per avere con i suoi CP_1 comportamenti in palese violazione di ogni obbligo nascente dal matrimonio dato causa al fallimento dello stesso alle seguenti condizioni:
1) affido condiviso ed assegnazione della casa coniugale con collocazione dei figli presso di lui, in caso di diniego il padre potrà stare con i figli ogni volta che i figli ed il padre lo riterranno opportuno, compatibilmente con gli impegni degli stessi. Verranno accompagnati a scuola dal
pagina 2 di 14 genitore collocatario, fatto salvo imprevisti o difficoltà lavorative ad accompagnarli che verranno tempestivamente comunicate all'altro genitore. Il padre dovrà stare con loro il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio , dall'uscita di scuola alle ore 21.00, a settimane alterne potrà stare con i figli minori, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 21.30 della domenica, nonché per quindici giorni continuativi durante le ferie estive di ciascun anno e, alternativamente, nei giorni di Natale o di Capodanno e di Pasqua o del lunedì dell'Angelo (Pasquetta) ed in tutte le altre festività anche se non espressamente richiamate, quali il compleanno del padre e dei parenti di lui festa del papà ecc. .
2) riduzione dell'assegno di mantenimento : nulla per la sig,ra per tutti i motivi Parte_1 esposti poiché lavora ed è economicamente autosufficiente inoltre con il nuovo compagno ha acquisito uno stile di vita superiore a quello che faceva con il tanto che si assenta CP_1 ogni mese per più giorni, nulla per in quanto maggiorenne ed autosufficiente, nulla per Per_3
i minori qualora siano collocati presso il il quale rinuncia al mantenimento da parte CP_1 della sig.ra , in subordine qualora vengano collocati 15 giorni al mese presso ciascun Parte_1 genitore compensare il mantenimento tra i coniugi e disporre le sole spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50% , in via gradata qualora restino collocati presso la madre ridurre l'assegno ad €235,00 a figlio, e le spese straordinarie siano al 50% previo il consenso dell'altro genitore poiché come si evince dalla documentazione allegata il sig. si trova CP_1 in uno stato di difficoltà economica
3) Condannare altresì parte avversa alla refusione delle spese di giustizia oltre IV e Cap come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario”.
In data 25/03/2025 il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione con conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 23/11/2023, premesso che in data 24/11/1997 ha contratto Parte_1 matrimonio in Napoli con e che dalla loro unione sono nati quattro figli - Controparte_1
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Persona_4 Persona_5
27/07/2002), (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_6 Persona_7 il 12/10/2010) - ha domandato:
“Pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi Parte_1
pagina 3 di 14 CF nata a [...] il [...], e C.F._3 Controparte_1
CF nato a [...] il [...], addebitandola alla condotta autoritaria C.F._2 violenta e dispotica del marito, ed ai continui tradimenti di quest'ultimo, alle condizioni concordate il 17.07.2023, che qui si trascrivono:
Assegnazione della casa di via Gradini Nocella n. 2 alla;
Parte_1
Affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre;
Obbligo di trasferire la nuda proprietà della casa di via Gradini Nocella n.2 dalla
[...] ai quattro figli, con riserva di usufrutto;
Pt_1
Obbligo di cointestare la casa sita in via Santa Maria degli Angeli alle Croci n.15/E
Napoli da a tutti i figli, con usufrutto in favore di , il quale Persona_4 Controparte_1 percepirà, altresì il canone di locazione;
Obbligo di trascrivere la proprietà del negozio sito in Napoli al IC OC a Porta
San NN n.15 da a tutti i 4 figli mentre l'usufrutto a;
Parte_2 Controparte_1
L'attività commerciale Intimì di IC OC a Porta San NN n.15 Napoli resterà intestata al senza alcuna pretesa ed interferenza da parte della;
CP_1 Parte_1
Obbligo in capo al di corrispondere ogni 27 del mese su conto Controparte_1 corrente a vita all'altro coniuge per il suo mantenimento e per il mantenimento Parte_3 dei figli la somma mensile di euro 1400,00 (700 euro per la e 235 euro per ciascun Parte_1 figlio), oltre spese mediche sanitarie, scolastiche, istruzione necessarie e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo. Qualora una di queste spese dovesse essere fatta senza il consenso dell'altro, essa andrà dimostrata con scontrino fiscale – fattura.
Nell'ipotesi in cui il per qualsiasi motivo non dovesse essere più capace di CP_1 assicurare il mantenimento di euro 1400,00 a vita oltre rivalutazione economica così come pattuito e in caso di mancato adempimento del pagamento dell'acquisto della casa a via Gradini
Nocelle n.2, l'usufrutto del negozio e dell'appartamento di via Santa Maria degli Angeli saranno trasferiti a;
Parte_1
Obbligo in capo al ad ogni cambio di stagione, a fornire ai figli minori tutto CP_1 quanto necessario come abbigliamento;
Per i figli maggiorenni sarà responsabile e si impegna a sistemarli in caso di CP_1 problemi o necessità anche economiche;
Obbligo in capo al a prendere i figli minori con sé almeno 10 giorni nel mese di CP_1
pagina 4 di 14 agosto;
I coniugi reciprocamente e concordemente stabiliranno i giorni di visita/incontro del con i figli minori così come le vacanze di Natale e di Pasqua precisando che nei giorni CP_1 del 25 e 26 dicembre i minori saranno con il padre;
Obbligo in capo a a prelevare i figli minori tutte le mattine alle ore 07.30 Controparte_1 per portarli nei rispettivi istituti scolastici salvo impedimenti che saranno opportunamente preavvisati;
Fatture spese legate all'appartamento di via Gradini Nocelle n.2 (condominio – etc.) saranno oggetto di revisione futura;
Restituzione dell'autovettura Fiat 500 alla signora a carico della quale Parte_1 resteranno le relative spese;
Divieto di interferenze nella vita l'uno dall'altra;
Obbligo in capo a a sostenere le spese notarili necessarie per i Controparte_1 trasferimenti delle proprietà e le costituzioni dell'usufrutto sui vari beni immobili sopra descritti;
Obbligo in capo a a prendere con sé il cane Ken;
CP_1
Obbligo in capo alle parti, sei anni compariranno davanti ad un notaio di fiducia per la ulteriore formalizzazione del contenuto degli stessi relativi passaggi di proprietà dei beni e alla costituzione dell'usufrutto.
Si chiede altresì che l'onorevole Tribunale, decorso il termine di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n.898 voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Napoli il 24.11.1997 regolarmente trascritto nel registro dello stato
Civile di Napoli dell'anno 1997 atto 396 p.ll, s.A, sez.G, alle medesime condizioni di cui alla separazione stabilendo la somma di euro 700 a titolo di assegno divorzile ed euro 250 a titolo di contributo di mantenimento per ciascun figlio, salvo il resto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6/02/2024 ha Controparte_1 domandato:
“Pronunciare la separazione dei coniugi con declaratoria di addebito alla moglie per avere con i suoi comportamenti in palese violazione di ogni obbligo nascente dal matrimonio dato causa al fallimento dello stesso alle seguenti condizioni :
1) affido condiviso ed assegnazione della casa coniugale con collocazione dei figli presso di lui, in caso di diniego il padre potrà stare con i figli ogni volta che i genitori lo riterranno
pagina 5 di 14 opportuno, compatibilmente con gli impegni degli stessi. Verranno accompagnati a scuola dal genitore collocatario, fatto salvo imprevisti o difficoltà lavorative ad accompagnarli che verranno tempestivamente comunicate all'altro genitore. Il padre dovrà stare con loro il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio , dall'uscita di scuola alle ore 21.00, a settimane alterne potrà stare con i figli minori, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 21.30 della domenica, nonché per quindici giorni continuativi durante le ferie estive di ciascun anno e, alternativamente, nei giorni di Natale o di Capodanno e di Pasqua o del lunedì dell'Angelo (Pasquetta) ed in tutte le altre festività anche se non espressamente richiamate.
2) obbligo di mantenimento per i figli in capo al genitore collocatario degli stessi, alla somma non contestata pari ad €235,00 a figlio, ma qualora dovessero essere collocati presso la madre il sig. accetta, così come richiesto dalla , di corrispondere per i due CP_1 Parte_1 figli minorenni e per il figlio maggiorenne ed ancora non autosufficiente e fino al Per_3 raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 235 mensili per un totale di € 705 da corrispondersi ogni 27 del mese su conto corrente indicato dalla ricorrente, ma chiede che le spese straordinarie siano al 50% previo il consenso dell'altro genitore”.
Svoltasi la prima udienza di comparizione e ascoltati i figli minori, con ordinanza del
15/03/2024 sono stati dottati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“Affida i figli minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il Per_1 Per_2 collocamento presso la madre alla quale si assegna la casa familiare ed alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto/dovere del padre, tenuto conto dei suoi impegni di lavoro, di incontrare i minori liberamente durante la settimana nonché a settimane alterne dal venerdì alle
18,00 fino alla domenica alle ore 20.00 per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5. Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza. Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori secondo la regola dell'alternanza. Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico (…) Avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che versi a (ex art 473 bis Controparte_1 Parte_1
22 con decorrenza dalla domanda) la somma di euro 1500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e e di assegno di mantenimento in favore della Per_2 Per_1 Per_3 moglie (365,00 per ciascun figlio e € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento) entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto
pagina 6 di 14 oltre per i figli il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori”.
Assunta la prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza del 20/11/2025.
2. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
3. Quanto alle domande di addebito proposte dalle parti, preliminarmente va chiarito che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, dunque, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – e il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova pagina 7 di 14 che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis
Cass. n. 18725/2023, n. 32837/2022, n. 18618/2011).
In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(cfr. ex plurimis Cass. n. 16287/2023, n. 24610/2022, n. 40795/2021).
Ebbene, nella specie, le accuse, peraltro del tutto generiche, rivolte dalla moglie al marito, di condotte “violente” e “dispotiche” e di “continui tradimenti” sono rimaste del tutto sfornite di prova. Le stesse sono state fermamente contestate dal marito e non hanno, invero, trovato alcun effettivo riscontro istruttorio, né documentale né testimoniale.
Parimenti, quanto alla domanda di addebito proposta dal marito, deve rilevarsi come non vi sia prova che la causa della crisi coniugale sia stata la relazione intrapresa dalla moglie con tale
“Ciro S.”. La moglie, infatti, ha contestato tale circostanza, affermando di aver iniziato una relazione sentimentale con l'uomo solo dopo il verificarsi della crisi coniugale, da fine giugno
2023, quando il marito era già andato via di casa. A tale specifica contestazione, il marito, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato in alcun modo, nel corso del processo, che invece la relazione intrattenuta dalla moglie con “Ciro S.” abbia costituito una violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, perché antecedente alla crisi familiare, e che essa abbia causato la predetta crisi. Requisiti essenziali per l'accoglimento della domanda in questione.
Deve rilevarsi, sul punto, sotto il profilo dell'onere della prova, come, conformemente alla regola generale stabilita dall'art. 2697 c.c., grava sul coniuge che richiede l'addebito l'onere di provare l'infedeltà e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, quale causa o concausa della crisi (Cass., Sez. 1, 19.3.2009, n. 6697 e Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Peraltro, deve evidenziarsi come, anche rispetto all'accusa di infedeltà avanzata dal marito nei confronti della moglie, le allegazioni a supporto della domanda di addebito siano state estremamente generiche, prive di riferimenti spazio-temporali in ordine ai momenti dell'inizio della relazione e della sua scoperta da parte del marito, senza che si sia dedotto alcunché sulla concreta efficacia causale della presunta infedeltà rispetto alla crisi familiare, risultando, anzi, le deduzioni di parte, sul punto, estremamente vaghe e confuse.
pagina 8 di 14 Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, le domande di addebito proposte dalle parti devono essere rigettate.
4. Tanto premesso, in ordine al regime di affidamento dei due figli minori, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter e quater c.p.c.
A ben vedere, infatti, le parti non sollevano questioni in ordine all'affido dei minori, domandandone entrambe l'affido condiviso. Nessuno dei genitori, inoltre, ha mosso specifici e motivati rilievi alle capacità genitoriale dell'altro.
D'altro canto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse dei figli (cfr. art. 337 quater c.c.).
Anzi, a ben vedere, dall'ascolto dei minori è emersa l'assenza di criticità genitoriali e il rapporto positivo di entrambi i figli con i due genitori.
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della conflittualità tra i genitori, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi dei figli minori, che ai sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
I minori resteranno collocati prevalentemente presso la madre, in considerazione del fatto che, sin dalla cessazione della convivenza tra i genitori, hanno sempre convissuto con l'attrice e tuttora vi convivono, senza che si siano mai registrate criticità, e non avendo i minori, in sede di ascolto, richiesto un diverso collocamento né sollevato questioni rispetto alla permanenza nella casa familiare con la madre.
In applicazione dell'art. 337 sexies c.c., quindi, la casa familiare andrà assegnata alla madre, affinché continui ad abitarvi con i figli minori, presso di sé collocati in via prevalente.
Deve, quindi procedersi a disciplinare le frequentazioni tra il padre, quale genitore non collocatario, e i figli minori.
Quanto ad , che ha circa sedici anni e mezzo, si ritiene che le frequentazioni possano Per_1 essere rimesse a libere intese padre-figlio, proprio in ragione della sua età.
Quanto, invece, a , che ha compiuto da poco quindici anni, si ritiene di confermare il Per_2 calendario di frequentazioni già disciplinato in via temporanea e urgente, con ordinanza del
15/03/2024, che viene sperimentato già da tempo e sul quale le parti non hanno effettuato pagina 9 di 14 specifici rilievi.
5. Passando alle statuizioni di tipo economico, innanzitutto deve rilevarsi che sin dall'introduzione del procedimento è stata incontestata l'indipendenza economica della figlia maggiorenne , tanto che alcuna domanda è stata proposta con riferimento alla stessa. Per_4
Quanto, invece, al figlio maggiorenne nel corso del giudizio, all'udienza del Per_3
30/05/2024, il convenuto ha dedotto la sopravvenuta indipendenza economica del figlio, per poi ribadirla in tutti i successivi atti di causa. Nello specifico, il convenuto ha dedotto che il figlio ha iniziato a lavorare e ha abbandonato la casa familiare, andando a vivere da solo. La circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato e full-time è stata, peraltro, documentata con il relativo contratto di lavoro, sebbene soltanto con la memoria di replica. Ad ogni modo, deve evidenziarsi come la sopravvenuta indipendenza economica del figlio sia rimasta del tutto incontestata e debba, quindi, ritenersi provata, con decorrenza dalla deduzione, in virtù del disposto dell'art. 115, co. 1, c.p.c. Conseguentemente andrà revocato ogni obbligo di mantenimento posto a carico del padre con i provvedimenti temporanei e urgenti a far data dal 30/05/2024.
5.1. Relativamente al mantenimento dei figli minori, va ricordato che a norma dell'articolo
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del convenuto, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento dei figli minori, contributo che l'attrice fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Ebbene il è titolare di una accorsata attività commerciale esercitata in un negozio CP_1 situato nel quartiere sanità attraverso la ditta individuale “INTIMI' DI TE
UMBERTO”.
Sebbene il convenuto abbia depositato documentazione sopravvenuta attestante un passivo bancario della ditta con revoca degli affidamenti in essere e ingiunzione di pagamento della pagina 10 di 14 somma di euro 49.438,52, deve rilevarsi come abbia altresì depositato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 (Modello Persone Fisiche 2025) da cui risultano un reddito di impresa di euro
45.126,00, corrispondente al reddito complessivo del contribuente, che, detratte le imposte pari ad euro 11.604,00, corrisponde ad un reddito annuale netto del di euro 33.522,00. CP_1
Ad ogni modo, non può che rilevarsi, nuovamente come il convenuto abbia fornito un quadro parziale della propria situazione economica, essendosi limitato a produrre i documenti di cui al capoverso precedente e non assolvendo, quindi, interamente, all'obbligo di produzione di documentazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 473bis.12, co. 3, c.p.c.
Il comportamento processuale della parte, che ha reso informazioni ed effettuato produzioni documentali incomplete in ordine alle proprie condizioni economiche, va quindi valutato negativamente da un punto di vista probatorio ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Quanto all'attrice, soltanto nel corso del giudizio ha ammesso di svolgere l'attività lavorativa di estetista, chiarendo di aver frequentato una accademia di trucco e di aver aperto un “canale” per cercare clientela (v. schermate social network depositate dal convenuto, ove la si Parte_1 presenta come “estetista professionale”, “make up artist” e in cui indica di lavorare a domicilio a
Napoli centro). L'attrice ha ammesso, altresì, di lavorare da dicembre 2023 presso un centro estetico e, sebbene abbia depositato in atti un verbale di conciliazione sindacale in cui si attesta la cessazione del rapporto di collaborazione saltuaria nell'aprile 2024, deve evidenziarsi come dal documento in questione si evinca che trattasi di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avendo la , pertanto, di fatto, rinunciato alla propria attività lavorativa. Parte_1
A conferma del fatto che la lavorasse come estetista, sia a domicilio che presso Parte_1 saloni di bellezza, vi è inoltre la testimonianza resa da ex dipendente del Testimone_1
il quale ha reso dichiarazioni attendibili, sia soggettivamente - trattandosi di soggetto CP_1 che non ha più rapporti con le parti - sia oggettivamente - in ragione della coerenza, della precisione e della chiarezza delle dichiarazioni rese.
Il testimone, infatti, ha dichiarato: “Preciso che io ho lavorato nel negozio di intimo di per circa due anni. Ho smesso di lavorarvi circa 18 mesi fa. È vero quanto Controparte_1 mi viene chiesto perché preciso che mi è capitato più volte di portare la borsa dei trucci o comunque la borsa che utilizzava per lavoro agli indirizzi che mi indicava di volta in Pt_1 volta in quanto erano gli indirizzi delle clienti dove doveva andare a lavorare CP_1 Pt_1
a domicilio. Io andavo con il motorino e talvolta lasciavo la borsa a casa del cliente, altre volte
pagina 11 di 14 davo un passaggio a al domicilio dei clienti, altre volte l'andavo a riprendere a casa Pt_1 dei clienti;
inoltre mi è capitato di andare a prendere a via Duomo col motorino presso Pt_1 un'attività di estetica fronte strada denominato, se non sbaglio, unghia bellezza. . Preciso che io ovviamente lavoravo nel negozio, e mi prestavo a questi servizi che mi chiedeva il mio titolare e ciò poteva avvenire uno-due volte a settimana, ma talvolta anche più volte. Preciso peraltro che circa due mesi fa mentre passavo nei pressi di piazza Carlo III io vidi la macchina di , Pt_1 guardandomi attorno notai che all'interno di un centro estetico nei paraggi lei stava lavorando, dico questo perché ricordo distintamente che aveva la divisa del centro. Preciso che per il periodo in cui ho lavorato nel negozio di la moglie non lavorava al negozio, passava CP_1 soltanto perché andava a fare la spesa o tornava dalla spesa e magari chiedeva a me di portare la spesa a casa col motorino”.
L'attrice ha, inoltre, affermato, in sede di libero interrogatorio, alla prima udienza di comparizione, quanto alle sue capacità economiche: “Preciso che è proprietaria di Per_4 un'immobile il cui canone di locazione di € 700 veniva però riscosso da Dopo la nostra CP_1 separazione inizialmente, su richiesta del padre, ha dovuto corrispondere l'intero Per_4 canone a lui, attualmente, anche per venire incontro alle mie esigenze, sta ripartendo il canone e dà € 350 a me e € 350 al padre”.
Va, altrsì, valorizzato, anche rispetto all'attrice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il comportamento processuale della parte, la quale ha anch'essa omesso di depositare la documentazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 473bis.12, co. 3, c.p.c.
Alla luce di quanto esposto in ordine alle capacità economiche delle parti, si ritiene congruo confermare l'obbligo di di versare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
365,00 per ciascun figlio minore, entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo stipulato in data 7/03/2018 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Napoli e dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
5.2. Andrà confermata la previsione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore della dovendosene però ridurre l'importo rispetto a quanto previsto con i Parte_1 provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 15/03/2024.
Sebbene, infatti, la richiedente non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore pagina 12 di 14 di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi i coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche e versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge (Cass. n. 12196/2017; v. anche
Cass. n. 4327/2022, n. 975/2021 e n. 16809/2019), dovendo ritenersi senza dubbio maggiormente remunerativa l'accorsata e risalente attività commerciale del marito rispetto a quella irregolare di estetista a domicilio e di collaboratrice saltuaria presso saloni di bellezza della moglie, deve però al contempo tenersi conto, nel quantum, anche della sua concreta capacità lavorativa, emersa pienamente solo all'esito dell'istruttoria, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da sola (Cass. n. 234/2025 e n. 20866/2021).
Andrà previsto, pertanto, con decorrenza dalla domanda, anche l'obbligo del marito di versare alla moglie, sempre entro il giorno cinque di ciascun mese, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.
6. La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, avendo le parti proposto contestuale domanda di divorzio, per la quale, con separata ordinanza, va fissata l'udienza per il prosieguo, tenuto conto che la domanda di divorzio e quelle a questa connessa sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70
e successive modificazioni) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
7. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a Napoli il Parte_1
13/09/1978) e (nt. a Napoli il 2/06/1975), sposatisi in Napoli il Controparte_1
24/11/1997 (atto n. 396, parte II, serie A, sez. G, anno 1997);
2) rigetta le domande di addebito;
3) affida in modo condiviso ai genitori i figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria pagina 13 di 14 amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) assegna la casa familiare alla madre, che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente;
5) le frequentazioni tra il padre e il figlio minore vengono rimesse a libere Per_1 intese padre-figlio;
6) il padre frequenterà la figlia minore secondo il seguente calendario: Per_2 incontrerà la minore liberamente durante la settimana, nonché a settimane alterne dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica alle ore 20.00; la terrà con sé per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza; il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori secondo la regola dell'alternanza; sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico;
7) dichiara economicamente indipendente il figlio maggiorenne con Per_3 conseguente revoca di ogni obbligo di mantenimento posto a carico del padre con decorrenza dal 30/05/2024;
8) dispone, con decorrenza dalla domanda, che versi a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento la somma complessiva di euro 980,00 (di cui euro
[...]
365,00 per ciascun figlio minore ed euro 250,00 per la moglie), entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo stipulato in data 7/03/2018 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato;
9) spese di lite al definitivo;
10) dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
11) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Napoli, 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
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