Articolo 6 della Legge 31 ottobre 1953, n. 805
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 novembre 1953
Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-1954, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953