Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-1954, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-1954, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.