Trib. Gela, sentenza 22/12/2025, n. 664
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccezione di difetto di legittimazione attiva

    Il giudice rigetta l'eccezione, ritenendo che la Controparte_2 abbia riacquistato il credito, come provato dalla documentazione prodotta.

  • Rigettato
    Nullità della fideiussione omnibus

    Il giudice rigetta l'eccezione, ritenendo che la fideiussione garantisca uno specifico credito e non tutti i debiti futuri, e che non sia stata fornita prova di un'intesa anticoncorrenziale tra banche. La deroga all'art. 1957 c.c. è ritenuta valida.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza della garanzia per decorso del termine

    L'eccezione viene disattesa in conseguenza della validità della deroga all'art. 1957 c.c.

  • Accolto
    Abuso di garanzia e obbligo di manleva

    Il giudice accoglie la domanda, ritenendo che la Parte_1, in base alla scrittura privata del 13.1.2009, si sia fatta carico dei debiti e sia obbligata a liberare dalle fideiussioni, dovendo quindi tenere indenni gli opponenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 22/12/2025, n. 664
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 664
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo