TAR Parma, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 169
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione; eccesso di potere per motivazione insufficiente e inadeguata, difetto di istruttoria, illogicità manifesta/contraddittorietà, disparità di trattamento, mancanza di idonei parametri di riferimento, errore sui presupposti di fatto

    Il Tribunale ha ritenuto che le doglianze attoree fossero focalizzate sulla pretesa idoneità del progetto di laminazione interna a garantire l'invarianza idraulica limitatamente al lotto di proprietà, ma che tale aspetto fosse recessivo rispetto all'interesse pubblico primario alla sicurezza idraulica dell'intero comparto. La scelta di privilegiare un'unica opera di laminazione territoriale è stata ritenuta ragionevole e non illogica.

  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione; eccesso di potere per motivazione insufficiente e inadeguata, difetto di istruttoria, illogicità manifesta/contraddittorietà, disparità di trattamento, mancanza di idonei parametri di riferimento, errore sui presupposti di fatto

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di integrazione documentale fosse stata effettuata nei termini e che la mancata presentazione dell'istanza paesaggistica, in presenza di vincolo paesaggistico, fosse un motivo ostativo sufficiente. Inoltre, il parere negativo del Consorzio di Bonifica RM era di per sé ostativo al rilascio del permesso.

  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione; violazione dell'art. 146, co. 4, d.lgs. 42/2004 e dell'art. 40-undecies, co. 7, l.r. Emilia Romagna n. 20/2000; violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990; eccesso di potere per motivazione insufficiente e inadeguata, difetto di istruttoria, illogicità manifesta/contraddittorietà, mancanza di idonei parametri di riferimento, errore sui presupposti di fatto

    Il Tribunale ha ritenuto che, essendo l'atto presupposto (permesso di costruire) già negato, l'atto presupponente (autorizzazione paesaggistica) non potesse essere rilasciato. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prova di aver presentato osservazioni al preavviso di diniego.

  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione; violazione dell'art. 146, co. 4, d.lgs. 42/2004 e dell'art. 40-undecies, co. 7, l.r. Emilia Romagna n. 20/2000; violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di autorizzazione paesaggistica fosse improcedibile per mancanza dell'assenso urbanistico-edilizio, dato che l'atto presupposto era già stato negato.

  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione; eccesso di potere per motivazione insufficiente e inadeguata, difetto di istruttoria, illogicità manifesta/contraddittorietà, disparità di trattamento, mancanza di idonei parametri di riferimento, errore sui presupposti di fatto

    Il Tribunale ha ritenuto che le doglianze attoree fossero focalizzate sulla pretesa idoneità del progetto di laminazione interna a garantire l'invarianza idraulica limitatamente al lotto di proprietà, ma che tale aspetto fosse recessivo rispetto all'interesse pubblico primario alla sicurezza idraulica dell'intero comparto. La scelta di privilegiare un'unica opera di laminazione territoriale è stata ritenuta ragionevole e non illogica.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria per assenza del necessario presupposto dell'antigiuridicità del pregiudizio, avendo ritenuto i provvedimenti impugnati legittimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 169
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 169
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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