Sentenza 14 maggio 2009
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Rientra tra i poteri del Pubblico Ministero la qualificazione come probatorio o preventivo del sequestro eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria.
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Seguici: Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia …
Leggi di più… - 2. Natura e disciplina del sequestro probatorio e preventivo. In particolare, il sequestro “d’urgenza”.Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 12 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2009, n. 26916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26916 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/05/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 746
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 10108/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Frezza Mauro, difensore di fiducia di VI AN, n. a Nettuno il 20.10.1970, VI EL, n. a Cassino il 18.11.1967, TU IV ND, n. a Aprilia il 9.10.1968, e RO EN, n. a Anzio il 22.7.1969;
avverso l'ordinanza in data 26.11.2008 del Tribunale di Roma, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di alcuni immobili emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri in data 8.10.2008. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Bua Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento in data 8.10.2008 del G.I.P. del Tribunale di Velletri, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di alcuni immobili nei confronti di NI EB, quale amministratore unico della società "Prospettive Immobiliari S.r.l.", nonché, tra gli altri, di VI AN, VI EL, TU IV ND e RO EN, proprietari di singole unità immobiliari, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).
Si osserva nell'ordinanza che la misura reale era stata eseguita in via di urgenza dal Corpo della Polizia locale del Comune di Nettuno all'esito di un sopraluogo effettuato sul fabbricato adibito a civile abitazione, oggetto del permesso di costruire n. 134/07/bis rilasciato alla predetta società immobiliare, per rilevate difformità essenziali rispetto a quanto assentito con il titolo abilitativo;
che le difformità, con riferimento agli appartamenti di VI AN e TU IV, consistevano in ampliamenti di superficie per 24 mq al piano terra e nel cambio di destinazione d'uso del piano interrato da cantina a residenziale;
con riferimento agli appartamenti di proprietà di VI EL e RO EN in ampliamenti di superficie rispettivamente di mq. 15 e mq. 10 quale conseguenza della chiusura dei terrazzi coperti al primo ed al secondo piano, nonché nell'"aumento dell'imposta della copertura del sottotetto con conseguente aumento della volumetria"; che il P.M. aveva chiesto al G.I.P. la convalida della misura adottata in via di urgenza dagli organi della Polizia Municipale e contestualmente il sequestro preventivo degli immobili.
Sulla base dei citati elementi i giudici del riesame hanno ravvisato la sussistenza del fumus del reato oggetto di indagine, avendo ritenuto che gli accertati aumenti di volumetria e superficie delle unità immobiliari rispetto al permesso di costruire integrano la fattispecie della totale difformità prevista dalla norma citata, nonché l'esistenza del periculum, che ha giustificato l'adozione della misura reale, malgrado la ultimazione degli immobili, quale conseguenza dell'aumento del carico urbanistico determinato dalla maggiore volumetria realizzata.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati generalizzati in epigrafe, che la denuncia con quattro motivi di gravame.
Con il primo mezzo di annullamento si denuncia la nullità del sequestro preventivo per inesistenza dello stesso. Si deduce, in sintesi, che il provvedimento adottato in via di urgenza dalla polizia municipale è un sequestro probatorio e non un sequestro preventivo, sicché il G.I.P. ha disposto la convalida di un provvedimento inesistente;
che, in ogni caso, stante la natura di sequestro probatorio della misura reale adottata dalla polizia giudiziaria, la convalida della stessa doveva intervenire da parte del P.M. o del G.I.P. entro il termine di 48 ore;
termine che non è stato rispettato.
Sicché, si conclude, il provvedimento è nullo o inesistente, quale sequestro preventivo, mentre il sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria è divenuto inefficace.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la nullità del sequestro preventivo per assoluta genericità e difetto assoluto di motivazione quale conseguenza della mancata individuazione delle singole condotte costituenti reato.
Si deduce, sempre in sintesi, che la condotta ascritta agli indagati è descritta nell'imputazione e nel provvedimento di sequestro in termini del tutto generici, per avere NI EB, nella qualità, eseguito e gli altri commissionato le opere ritenute abusive, senza che siano specificamente indicati gli altri indagati che avrebbero commissionato le opere abusive, ne' le modalità della condotta loro ascritta;
che anche con riferimento alla natura degli abusi realizzati vengono indicati ampliamenti di superficie, senza che siano specificati gli immobili cui detti ampliamenti si riferiscono, avendo i ricorrenti acquistato appartamenti, che peraltro sono stati realizzati da oltre due anni, diversi per tipologia l'uno dall'altro; che i vizi denunciati integrano l'ipotesi della carenza assoluta di motivazione, con la conseguente nullità del provvedimento impugnato.
Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia la inammissibilità della concomitanza del sequestro probatorio e di quello preventivo sullo stesso bene nella fase delle indagini preliminari. Con l'ultimo motivo si denuncia il provvedimento quale atto abnorme. Si deduce che gli edifici erano stati realizzati in base ad un regolare permesso di costruire e che, pertanto, il sequestro dell'intero immobile si palesa illegittimo, stante la natura parziale ed irrisoria degli abusi rilevati, sicché il sequestro eventualmente avrebbe dovuto avere ad oggetto solo la parte ritenuta abusiva. Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo che è compito del P.M. qualificare il sequestro eseguito di urgenza dalla Polizia giudiziaria, quale sequestro probatorio o preventivo (cfr. sez. 3^, 28.9.1995 n. 1038, VI, RV 202953), sicché la contestazione sul punto è del tutto infondata e, peraltro, carente di motivazione. In ogni caso, il G.I.P. non si è limitato a convalidare il sequestro eseguito, ma ha autonomamente disposto il sequestro preventivo degli immobili (il provvedimento è inequivoco sul punto), sicché solo tale provvedimento è attualmente operante e ha formato oggetto di censura in sede di riesame, essendo destinato a decadere anche il sequestro preventivo eseguito di urgenza e convalidato, se non seguito dall'autonomo provvedimento di sequestro ritualmente emesso dal G.I.P..
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
La condotta costituente reato risulta puntualmente descritta nell'ordinanza impugnata mediante la specifica indicazione degli aumenti di volumetria degli immobili accertati dagli organi di polizia giudiziaria rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire in relazione alle singole unità immobiliari di proprietà degli attuali ricorrenti.
L'accertamento della responsabilità dei singoli indagati è, invece, materia estranea alla verifica della legittimità della misura reale, dovendo essere accertato solo il fumus del reato, e non l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (cfr sez. un. 23. 4.1993 n. 4, Gifuni ed altre), tanto che la misura può essere disposta anche nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato (sez. 2^, 11.8.1997 n. 1565, Cinque, RV 208463). È, altresì, infondato il terzo motivo di ricorso.
A parte quanto in precedenza osservato in ordine alla inesistenza di un sequestro probatorio, che peraltro sarebbe divenuto inefficace secondo gli stessi ricorrenti, il sequestro preventivo e quello probatorio perseguono finalità diverse e, pertanto, possono avere ad oggetto lo stesso bene (cfr. sez. un.
1.3.1995 n. 24, Benigno), nonché essere disposti entrambi anche nella fase delle indagini preliminari.
È, infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
I giudici del riesame hanno ritenuto sussistente, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, la fattispecie della totale difformità degli immobili realizzati rispetto a quanto assentito, sicché l'ipotesi di reato di cui è stato ravvisato il fumus (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)) giustifica l'adozione della misura con riferimento agli immobili nella loro interezza, essendovi peraltro adeguata motivazione in ordine all'aggravio del carico urbanistico conseguente alla utilizzazione della maggiore volumetria realizzata rispetto a quella assentita. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009