Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2009, n. 26916
CASS
Sentenza 14 maggio 2009

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Rientra tra i poteri del Pubblico Ministero la qualificazione come probatorio o preventivo del sequestro eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria.

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  • 1Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria
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    Seguici: Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia …

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  • 2Natura e disciplina del sequestro probatorio e preventivo. In particolare, il sequestro “d’urgenza”.
    Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 12 aprile 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2009, n. 26916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26916
Data del deposito : 14 maggio 2009

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