TAR Roma, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 2203
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Decreto presidenziale 23 febbraio 2024
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Decreto presidenziale 9 maggio 2025
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Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione degli atti relativi all'approvazione del PFTE

    La determinazione conclusiva del Comitato Speciale del CSLLPP n. 7/2022, che approva il PFTE e dichiara la pubblica utilità, è stata comunicata al ricorrente in data successiva al termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione degli atti presupposti alla dichiarazione di pubblica utilità

    Le censure relative agli atti presupposti all'approvazione del PFTE e alla dichiarazione di pubblica utilità sono irricevibili per tardività, non essendo stati impugnati nei termini di legge.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    La notifica della determinazione n. 7/2022 del CSLLPP ha reso edotto il ricorrente dell'avvio dell'iter espropriativo. L'occupazione d'urgenza è atto di mera attuazione che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Fabbricato di proprietà del ricorrente sottoposto a vincolo ex lege n. 1089/1939

    I decreti di occupazione d'urgenza riguardano fondi agricoli (particelle 68 e 83F) e non il fabbricato di proprietà del ricorrente (particella 1888).

  • Rigettato
    Fondi interessati dai provvedimenti di occupazione non di proprietà del ricorrente

    I verbali di immissione in possesso attestano la proprietà dei fondi (particelle 68 e 83F) in capo al ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del 'do not significant harm' (DNSH)

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Inammissibile
    Violazione delle garanzie partecipative

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Inammissibile
    Mancata rilevazione del ritardo nel riscontro alle richieste di integrazioni documentali

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Inammissibile
    Indebito frazionamento del progetto e elusione della disciplina VIA

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Inammissibile
    Grave sottovalutazione del rischio sismico

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Inammissibile
    Illegittimità in via derivata dei pareri istruttori preliminari

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Inammissibile
    Assenza di valutazioni sulle soluzioni alternative progettuali

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Inammissibile
    Illegittimità della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e parere archeologico

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Inammissibile
    Illegittimità del parere della Soprintendenza sulle criticità paesaggistiche

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Inammissibile
    Violazione principio DNSH e art. 44, comma 6, D.L. n. 77/2021

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Inammissibile
    Illegittimità in via derivata

    La censura è irricevibile per tardività in quanto relativa agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento e carenza della Verifica Preventiva di Interesse Archeologico (VPIA)

    La VPIA è stata svolta dalla Soprintendenza, che ha richiesto l'esecuzione di trincee archeologiche preventive. Le indagini sono state svolte e i relativi esiti comunicati.

  • Rigettato
    Mancata adozione di misure cautelari e preventive per la tutela dei beni culturali

    Le misure cautelari sono state previste dalla Soprintendenza nel parere favorevole all'avvio delle lavorazioni, con prescrizioni specifiche per lo scavo cauto e la sospensione dei lavori in caso di ritrovamenti.

  • Rigettato
    Asserita mancata comunicazione del ritrovamento di reperti archeologici

    La Soprintendenza è stata debitamente informata del ritrovamento dei reperti, come risulta dal parere del 1° luglio 2024.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004

    La censura è generica e non specifica quale bene di proprietà del ricorrente non sia stato sottoposto alla verifica di interesse culturale.

  • Rigettato
    Violazione del procedimento di espropriazione dei beni culturali

    La procedura di espropriazione dei beni culturali non era applicabile durante la fase di VPIA, in quanto i beni archeologici non erano ancora stati rinvenuti.

  • Inammissibile
    Illegittimità in via derivata

    Le censure sono irricevibili per tardività in quanto relative agli atti presupposti all'approvazione del PFTE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 2203
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2203
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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