Decreto presidenziale 23 febbraio 2024
Decreto presidenziale 9 maggio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16605/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16605 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da NI RT, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Agosto e Mauro Del Masto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Oreste Agosto in Salerno, via S. Robertelli, 51;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ER S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune Eboli, non costituito in giudizio;
nei confronti
Consorzio Xenia, rappresentato e difeso dagli avvocati Costanza Della Nave, Luigi Strano e Luigi Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
I) quanto al ricorso introduttivo
a) di tutti gli atti relativi al progetto PFTE LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA, nuova linea Av Salerno Reggio Calabria Lotto 1 Battipaglia- Praia- Lotto 1° Battipaglia-Romagnano, del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché del decreto di occupazione di urgenza della ER Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Comune di Eboli n. p. 68 e n. P 83F decreto n. 314 del 27.9.2023, dell’avviso di immissione in possesso del 27.9.2023, nonché avverso di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
b) delle note prot. 3941/2023 e relativi allegati, del 29.5.2023 n. 86780, del relativo progetto, nota prot. 2385 del 31.5.2023, etc.;
c) di tutti i seguenti atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, non conosciuti:
d) del decreto del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, n. 0000165 dell’1.8.2022, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) del “ Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza ” e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della valutazione di livello II (valutazione appropriata) senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, nonché parere di conformità del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto;
e) del parere favorevole condizionato della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 13 del 20.6.2022, in uno a tutte le condizioni ambientali ivi apposte, richiamato e posto a fondamento del decreto di cui al precedente punto a);
f) del parere favorevole condizionato della Soprintendenza Speciale per il PNRR n. 1187 del 28.6.2022, in uno a tutte le condizioni ambientali ivi apposte, richiamato e posto a fondamento del decreto di cui al precedente punto a);
g) della nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 6471 del 23.3.2022, con la quale si è rappresentata la necessità di integrazioni documentali del progetto, integralmente riportata nel parere di cui al precedente punto c);
h) della nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 523 del 29.3.2022, con la quale è stato chiesto al soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) di trasmettere le integrazioni richieste con la nota soprintendizia di cui al punto che precede;
i) della nota della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC prot. n. 2177 del 4.4.2022, con la quale è stata richiesta al soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) la trasmissione di ulteriori integrazioni documentali;
j) del verbale del sopralluogo effettuato dal Gruppo Istruttore e svoltosi in data 10 e 11.5.2022 presso i luoghi interessati dal progetto;
k) del parere endoprocedimentale della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 12670 del 3.6.2022, integralmente riportato nel parere di cui al precedente punto c);
l) della nota del Servizio II “ Scavi e tutela del patrimonio archeologico ” della Direzione Generale A.B.A.P. del Ministero della Cultura prot. n. 1050 del 9.6.2022, integralmente riportata nel parere di cui al precedente punto c);
m) della nota del Servizio III “ Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico ” della Direzione Generale A.B.A.P. del Ministero della Cultura prot. n. 1075 del 13.6.2022, integralmente riportata nel parere di cui al precedente punto c);
n) della nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 1096 del 15.6.2022, con la quale è stata inviata al soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) la comunicazione sulle procedure attivate per il rilascio delle autorizzazioni necessarie al progetto, “ evidenziando ancora una volta la non esaustività delle integrazioni documentali fornite rispetto alle richieste avanzate dalla scrivente e dalla Soprintendenza territoriale ”;
o) del parere favorevole dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni prot. n. 3030 del 28.2.2022, richiamato nel decreto di cui al punto a);
p) ove e per quanto occorra, e se attinente con l’oggetto del presente giudizio, del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1/2022, espresso dal Comitato Speciale nella seduta del 24.2.2022, richiamato nel decreto di cui al punto a), atto non conosciuto;
q) ove e per quanto occorra, di tutti gli elaborati tecnico-progettuali allegati alla nota del soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) prot. n. 23 del 7.2.2022, acquisita dal Mi.T.E. in data 14.2.2022, con la quale è stata presentata l’istanza ex art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 per la pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.) del “ Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza ”;
r) ove e per quanto occorra, di tutti gli elaborati tecnico-progettuali allegati alla nota del soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) prot. n. 18 del 28.4.2022, acquisita dal Mi.T.E. in data 9.5.2022, con la quale si sono riscontrate le precedenti richieste di integrazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;
s) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;
a) della determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022, assunta nell’Adunanza del 20.12.2022, comunicata al Comune di Eboli in data 22.12.2022, avente natura integrativa e sostitutiva rispetto alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, con la quale, ai sensi dell’art. 44, comma 6, D.L. n. 77/2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del “ Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza ”, con conseguente assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 e ss. D.P.R. n. 327/2001, effetti discendenti ex lege dall’art. 44, comma 4 e comma 6 bis , D.L. n. 77/2021;
b) dell’ordinanza n. 8 del 22.12.2022 della Commissaria Straordinaria (ex D.P.C.M. del 16.4.2021), con la quale si è preso atto dell’intervenuta adozione della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l’approvazione del progetto delle opere;
c) del provvedimento della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 6203-P del 28.11.2022, con il quale è stata accertata l’ottemperanza alle prescrizioni indicate all’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 165 dell’1.8.2022 (in materia di V.I.A.), “ fermo restando la necessità di disporre i necessari approfondimenti progettuali, nelle successive fasi di progettazione definitiva/esecutiva (…), indispensabili per garantire il corretto inserimento dell’opera nel contesto territoriale di riferimento in termini sia di compatibilità paesaggistica che di qualità architettonica ”;
d) della nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 6149 del 28.11.2022, integralmente riportata nel provvedimento di cui al punto che precede, con la quale si è espresso l’avviso che le integrazioni prodotte - dal soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) - “ siano sufficienti a concludere favorevolmente la procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA di cui al decreto ministeriale n. 165 del 01/08/2022 ”;
e) della nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 26191-P del 28.11.2022, con la quale è stato espresso “ parere favorevole all’autorizzazione paesaggistica ” subordinato al rispetto di molteplici “condizioni vincolanti per la successiva fase di progettazione definitiva/esecutiva”;
f) della nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 22430-P del 14.10.2022, con la quale, esclusivamente per quanto attiene la competenza archeologica, è stato espresso il parere che “ le opere in progetto siano compatibili con la tutela archeologica del territorio, fermo restando la necessità di procedere a una campagna di saggi archeologici preventivi sull’intero tracciato dell’opera (…), i cui esiti potranno anche determinare la necessità di apportare varianti progettuali ”;
g) della nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 6804-P del 12.12.2022 e della successiva nota della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 27444-P del 13.12.2022, richiamate e ritrascritte alle pagine 50 e 51 della determinazione motivata n. 7/2022;
h) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 508 del 5.10.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.L. n. 77/2021, “ con la raccomandazione che si tenga conto delle osservazioni proposte dai Comuni interessati nel prosieguo delle attività di realizzazione dell’intervento ”;
i) della nota del Ministero della Difesa - Comando Trasporti e Materiali - Ufficio Movimenti e Trasporti prot. n. 52914 del 22.3.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, nel rispetto di determinati “ vincoli e prescrizioni ”, nonché della successiva nota dello stesso Ufficio prot. n. 76556 del 3.5.2022, con la quale è stato confermato il parere precedentemente reso;
j) della nota del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando Scuole dell’A.M. - 3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio prot. n. 9853 del 24.2.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’intervento;
k) della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a rete, Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie prot. n. 2455 del 4.4.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’intervento, con prescrizioni e raccomandazioni;
l) della nota della società A.N.A.S. s.p.a. - Direzione Generale (Ente interferito) prot. n. 433110 del 24.6.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’intervento, subordinato alla risoluzione, nelle successive fasi progettuali, delle problematiche ivi evidenziate;
m) della nota della società A.N.A.S. s.p.a. - Struttura Territoriale Campania (Ente interferito) prot. n. 476328 dell’8.7.2022, con la quale è stato espresso un avviso preliminare di compatibilità della soluzione proposta, ferma restando la necessità della futura emissione di appositi provvedimenti autorizzativi per ciascuna delle interferenze già evidenziate nella nota di cui al punto che precede;
n) della nota della società SNAM Rete Gas s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 856/ROS del 5.9.2022, con la quale si è rappresentato che le opere di progetto interferiscono con quattro metanodotti di competenza della stessa società e che, per risolvere tali interferenze, è necessario procedere alla “ realizzazione di n. 4 varianti e opere di protezione ai gasdotti emarginati, come rappresentato dalla progettazione preliminare che si allega alla presente ”, con tempo occorrente per eseguire i lavori necessari “ stimabile in 48 mesi ”;
o) della nota P.E.C. della società TIM s.p.a. (Ente interferito) del 12.4.2022, con la quale si è rappresentato che vi sono interferenze con la rete di competenza della stessa società;
p) della nota della società Infratel Italia s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 9827 del 18.2.2022, con la quale si è rappresentato che, nell’area di progetto, non sono presenti cavidotti di competenza della stessa società;
q) della nota della società ASIS Salernitana Reti e Impianti s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 1452 del 4.3.2022, con la quale si è rappresentato che vi sono interferenze con le reti idriche e fognarie in gestione alla stessa società;
r) della nota della società Sistemi Salerno - Reti Gas s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 822 del 9.3.2022, con la quale è stato espresso parere positivo sull’intervento, con prescrizioni;
s) della nota della società Sistemi Salerno - Servizi Idrici s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 3990 del 16.2.2022, con la quale si è rappresentato che, nell’area di progetto, non sono presenti infrastrutture gestite dalla stessa società;
t) della nota del Consorzio A.S.I. di Salerno (Ente interferito) prot. n. 2991 del 21.6.2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all’intervento, con raccomandazioni da recepire nell’ambito dell’elaborazione della progettazione definitiva e della successiva esecuzione dell’opera;
u) della nota del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele (Ente interferito) prot. n. 1459 del 3.5.2022, con la quale è stato espresso parere positivo, con prescrizioni;
v) della nota del Consorzio Irrigazione M.F. “Tenza” (Ente interferito) prot. n. 70 dell’11.4.2022, con la quale si è rappresentata l’esistenza di “ punti critici ” della rete di irrigazione a pressione interrata che interferiscono con le opere da realizzare;
w) della nota della società Terna Rete Italia s.p.a. (Ente interferito) prot. n. 80533 del 20.9.2022, con la quale si è rappresentato che vi sono interferenze con le linee elettriche della stessa società;
x) del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1/2022, espresso dal Comitato Speciale nella seduta del 24.2.2022, richiamato nella determinazione motivata n. 7/2022 del 20.12.2022 di cui al precedente punto a), atto non conosciuto, nonché delle “ prescrizioni del Comitato Speciale contenute nel parere n. 1/2022 ” (di cui all’allegato 1 alla determinazione motivata n. 7/2022);
y) ove e per quanto occorra:
- della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 5.12.2022, poi integrata e sostituita dalla determinazione motivata n. 7/2022 del 20.12.2022 di cui al precedente punto a), nonché della “ relazione accompagnatoria alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi ” e alla “ dichiarazione motivata del responsabile del procedimento delle condizioni di cui al paragrafo 3 del parere n. 1/2022 del Comitato Speciale del CSLLPP ” che vi erano allegate;
- del verbale dell’incontro svoltosi innanzi al Comitato Speciale del Consiglio dei Lavori Pubblici in data 14.12.2022, atto non conosciuto;
- dell’ordinanza n. 7 del 28.9.2022 della Commissaria Straordinaria ( ex D.P.C.M. del 16.4.2021), con la quale è stata avviata la procedura per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004;
- della nota del soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) prot. n. 51 del 10.2.2022, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi ex art. 14 bis L. n. 241/1990 e s.m.i.
z) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
II) quanto al ricorso per motivi aggiunti,
a) di tutti gli atti relativi al progetto PFTE LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA, nuova linea Av Salerno-Reggio Calabria Lotto 1 Lotto 1A Battipaglia- Romagnano, del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché del decreto di occupazione di urgenza della ER - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Comune di Eboli n. p. 68 e n. P 83F decreto n. 314 del 27.9.2023, dell’avviso di immissione in possesso del 27.9.2023, nonché avverso di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
b) delle note prot. 3941/2023 e relativi allegati, del 29.5.2023 n. 86780, del relativo progetto, nota prot. 2385 del 31.5.2023, etc.
c) di tutti i seguenti atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di ER S.p.A. e del Consorzio Xenia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) Il ricorrente ha esposto di essere proprietario di immobili siti nel territorio del comune di Eboli, interessati dalla procedura espropriativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria – Lotto 1 Battipaglia-Praia, Lotto 1.A Battipaglia-Romagnano.
Si tratta di un intervento infrastrutturale finanziato con le risorse della Missione 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1.1.) Dalla documentazione in atti, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, emerge quanto segue:
- l’esecuzione dell’opera infrastrutturale in questione è sottoposta a gestione commissariale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.-l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sulla base di quanto previsto dal d.P.C.M. del 16 aprile 2021. Con l’ordinanza commissariale n. 5/2021 è stato definito il “ Programma generale delle attività ” ai fini della tempestiva realizzazione dell’opera;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“ FI ”), nella sua qualità di soggetto proponente, nel mese di gennaio 2022, nel rispetto del “ Programma generale delle attività ”, ha instaurato presso le competenti sedi ministeriali le diverse scansioni del procedimento semplificato preordinato all’approvazione del “ Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica ” (“ PFTE ”) del primo lotto (Battipaglia-Praia a mare) dell’opera in questione, a sua volta suddiviso in tre sub-lotti, di cui nel presente giudizio rileva quello 1.A (Battipaglia-Romagnano);
- più in dettaglio: a) FI, in data 5 gennaio 2022, ha trasmesso il PFTE per il lotto 1.A al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha reso il parere di competenza ai sensi dell’articolo 44, comma 1, e 48, comma 7, del d.-l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; b) FI, in data 7 febbraio 2022, ha trasmesso il progetto e i connessi elaborati alle competenti Direzioni generali del Ministero per la transizione ecologica e del Ministero della cultura per l’avvio della procedura di Valutazione di impatto ambientale (“ VIA ”) in ambito statale ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del d.-l. n. 77/2021; c) FI, in data 10 febbraio 2022, ha avviato la conferenza di servizi prevista dall’articolo 44, comma 3, del d.-l. n. 77/2021; d) in data 28 febbraio 2022 è stato pubblicato un primo avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica, ai fini del dibattito pubblico, con successiva partecipazione degli interessati; in seguito alle integrazioni documentali fornite da FI su richiesta della Soprintendenza e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è stato pubblicato un secondo avviso in data 13 maggio 2022; e) la Soprintendenza per le province di Salerno e Avellino, in data 3 giugno 2022, ha reso parere favorevole; del pari, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, in data 20 giugno 2022, ha reso parere favorevole con condizioni; anche la Soprintendenza Speciale per il PNRR, in data 28 giugno 2022, ha reso parere favorevole con condizioni;
- la Direzione Generale del Ministero della transizione ecologica, di concerto con la Soprintendenza Speciale per il PNRR, con decreto n. 165 del 1° agosto 2022 (“ decreto VIA ”) ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale in ordine al PFTE, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali indicate dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- con ordinanza commissariale n. 7 del 28 settembre 2022, è stato disposto l’avvio della procedura per il rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non essendo tale atto di assenso compreso nel contenuto prescrittivo del decreto n. 165/2022. All’esito di tale procedura, la soprintendenza di Salerno, con nota prot. n. 26191 del 28 novembre 2022, ha reso il parere di propria competenza, attestando la compatibilità paesistica del PFTE in parola;
- la Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. n. 6203 del 28 novembre 2022, ha accertato l’ottemperanza di FI alle condizioni ambientali apposte con il decreto VIA;
- FI, in data 5 dicembre 2022 ha assunto la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 44, comma 4, terzo e quarto periodo, del d.-l. n. 77/2021. Tale determinazione, in particolare, è stata assunta sulla base delle posizioni prevalenti, stante il dissenso non qualificato espresso dai comuni di Campagna, Eboli, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni e Buccino; per tale ragione la stessa è stata rimessa all’esame del Comitato speciale costituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (“ CSLLPP ”), ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 44, comma 5, del d.-l. n. 77/2021;
- il Comitato speciale del CSLLPP, all’esito della adunanza del 20 dicembre 2022, ha adottato a maggioranza degli Enti partecipanti – e con il solo voto contrario dei Comuni già dissenzienti – la determinazione motivata di propria competenza, disponendo l’approvazione del PFTE, nonché la prosecuzione secondo l’ iter previsto dall’articolo 44 del d.-l. n. 77/2021;
- con l’ordinanza commissariale n. 8 del 22 dicembre 2022 si è preso atto della determinazione conclusiva del Comitato speciale del CSLLPP ed è stato disposto che FI desse “ immediato inizio alle attività negoziali per la scelta del contraente, in conformità a quanto previsto dall’art. 44, comma 8, del DL 88/2021 ”. In data 28 dicembre 2022, in esecuzione di detta ordinanza, veniva pubblicato il bando di gara;
- con l’ordinanza commissariale n. 10 del 18 maggio 2023, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 7, del d.-l. n. 77/2021, è stata chiesta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la valutazione preliminare delle varianti al PFTE, volte a recepire gli affinamenti progettuali correlati a specifici ambiti del progetto;
- FI, in data 2 ottobre 2023, in linea con le indicazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica contenute nella nota del 23 giugno 2023, ha avviato il procedimento di verifica della ottemperanza alle condizioni ambientali previste dal decreto VIA per le c.d. “ Opere anticipate ”. A tale riguardo, va evidenziato che FI, per motivi di tempistica dettati dall’applicazione del PNRR, ha suddiviso in due parti la progettazione esecutiva e la relativa esecuzione dei lavori e le due parti sono state denominate “ Opere anticipate ” e “ Restanti Opere ”; le “ Opere anticipate ”, in particolare, comprendono la realizzazione delle opere provvisionali di imbocco, come dettagliatamente descritte nella documentazione tecnica presentata, e le relative attività propedeutiche;
- il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“ Mase ”), con decreto n. 728 del 28 dicembre 2023, ha positivamente concluso la verifica di ottemperanza sulle condizioni recate dal decreto VIA, sulla base del parere all’uopo reso dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC del 16 novembre 2023;
- ER S.p.A. (“ ER ”), in data 29 maggio 2023, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha inviato alla parte ricorrente le comunicazioni di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 327/2001, sì da notiziarlo in ordine all’avvio del procedimento ablatorio correlato alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria di cui si tratta. Tali comunicazioni, in particolare, hanno riguardato sia i terreni ad uso agricolo di proprietà della parte ricorrente (cfr. docc. 38 e 39 della produzione di FI), sia i fabbricati di proprietà della parte ricorrente (cfr. docc. 40 e 41 della produzione di FI);
- FI, con ordinanza n. 314 del 27 settembre 2023, notificata in data 16 ottobre 2023, ha disposto l’occupazione d’urgenza dei fondi di proprietà del ricorrente corrispondenti a quelli di cui alle particelle catastali n. 68 e 83F, rispetto ai quali ER ha poi perfezionato l’immissione in possesso in data 24 ottobre 2023;
- in data 7 ottobre 2024 è stato inoltre adottato il decreto di VIA in riesame e aggiornamento rispetto all’originario decreto di VIA del 2022;
- il Commissario Straordinario dell’opera in questione, in data 13 novembre 2024, ha aggiornato il quadro delle prescrizioni da ottemperarsi in sede esecutiva e i lavori sono iniziati.
2.) La parte ricorrente, con la proposizione del ricorso introduttivo affidato a diciassette motivi di ricorso, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1.) In particolare, con il primo motivo di ricorso è stata contestata l’illegittimità dei gravati provvedimenti, con particolare riferimento a quelli inerenti alla procedura di approvazione del PFTE, sull’assunto che le amministrazioni intimate abbiano del tutto obliterato la fase della partecipazione procedimentale antecedente alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, il che non avrebbe consentito alla parte ricorrente di conoscere gli atti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché lo stesso provvedimento di dichiarazione della pubblica utilità.
2.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati sull’assunto che il fabbricato di proprietà della parte ricorrente sia sottoposto a vincolo ex lege n. 1089/1939. Secondo la tesi del ricorrente, stante l’assenza di uno specifico provvedimento soprintendentizio di autorizzazione, non sarebbe legittima la demolizione di tale manufatto.
2.3.) Con il terzo motivo di ricorso viene contestata la legittimità del decreto di occupazione d’urgenza e del successivo provvedimento di immissione in possesso in ragione del fatto che nel PFTE non vi sarebbe alcun fondo di proprietà della parte ricorrente interessato dalla realizzazione dell’opera infrastrutturale in questione.
2.4.) Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta l’illegittimità dell’operato provvedimentale delle amministrazioni intimate in ragione della asserita grave sottovalutazione della problematica involgente la presenza di siti contaminati nelle immediate vicinanze del nuovo tracciato ferroviario, nonché di quella relativa al rischio di incidente rilevante, derivante proprio dalla presenza di stabilimenti potenzialmente pericolosi per la salute umana e per l’ambiente (si tratterebbe, in particolare, degli stabilimenti di Ellepigas Sud S.r.l.s., deputato allo stoccaggio e alla commercializzazoine di GPL e sito nel territorio del comune di Eboli, e di Logistica Pellegrino S.r.l., volto allo stoccaggi e commercializzazione di pesticidi, biocidi e fungicidi, sito nel territorio del comune di Battipaglia).
2.5.) Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta l’illegittimità della determinazione motivata del Comitato speciale del CSLLPP n. 7/2022 – costituente, come esposto, l’atto conclusivo della procedura di approvazione del PFTE – derivata dalla asserita illegittimità del decreto VIA n. 165/2022.
2.6.) Con il sesto motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub I della numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità dell’intero procedimento di approvazione del PFTE in ragione della omissione della valutazione ambientale strategica (“ VAS ”).
2.7.) Con il settimo motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub II della numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità dell’intero procedimento di approvazione del PFTE per violazione del principio eurounitario del DNSH ( i.e. , divieto di arrecare un danno significativo all’ambiente per le attività finanziate dall’Unione europea, c.d. “ do not significant harm ”).
2.8.) Con l’ottavo motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub III della numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità dell’intero procedimento di approvazione del PFTE per violazione delle garanzie partecipative, anche sulla scorta di quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, in quanto la fase partecipativa sarebbe stata attivata con estremo ritardo atteso che FI sarebbe stata autorizzata a predisporre il progetto per la linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria già mesi prima dell’avvio della valutazione ambientale con dibattito pubblico; pertanto, nel dibattito pubblico non sarebbe stato più possibile incidere effettivamente su decisioni in pratica già assunte.
2.9.) Con il nono motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub IV della numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità dell’intero procedimento di approvazione del PFTE per violazione dell’articolo 24 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto le amministrazioni intimate non avrebbero rilevato il ritardo con il quale FI dato riscontro alle richieste di integrazioni della Soprintendenza Speciale e del Comitato speciale del CSLLPP.
2.10.) Con il decimo motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub V della numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, del parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR, del decreto di VIA n. 165/2022 e della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato speciale del CSLLPP, in ragione dell’asserito indebito frazionamento del progetto in più lotti, sottoposti o da sottoporre a VIA in tempi diversi, con conseguente elusione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.
2.11.) Con l’undicesimo motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub VI della numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, del decreto di VIA n. 165/2022 e della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato speciale del CSLLPP, sull’assunto che le amministrazioni intimate abbiano gravemente sottovalutato il rischio sismico.
2.12.) Con il dodicesimo motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub VII della numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità in via derivata dei pareri istruttori preliminari sulla scorta della dedotta illegittimità del decreto di VIA n. 165/2022 e della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato speciale del CSLLPP.
2.13.) Con il tredicesimo motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub VIII della numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, del parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR, del decreto di VIA n. 165/2022 e della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato speciale del CSLLPP, per l’asserita assenza di valutazioni relative alle “soluzioni alternative progettuali” del tracciato dell’opera infrastrutturale in questione.
2.14.) Con il quattordicesimo motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub I della parte B del ricorso, secondo la numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato speciale del CSLLPP sull’assunto che sarebbe stata illegittimamente svolta la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali apposte dall’articolo 3, comma 1, del decreto Via n. 165/2022.
Con tale mezzo di gravame, inoltre, è stata anche lamentata l’illegittimità della nota prot. n. 22430-P del 14 ottobre 2022 della Soprintendenza per le province di Salerno e Avellino, con la quale è stato espresso il parere di competenza archeologica ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In base a un ulteriore profilo di doglianza, la determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato Speciale del CSLLPP risulterebbe del pari illegittima in ragione del fatto che non darebbe conto dello svolgimento della verifica di ottemperanza alle ulteriori condizioni ambientali previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto VIA n. 165/2022.
2.15.) Con il quindicesimo motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub II della parte B del ricorso, secondo la numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità del parere espresso dalla Soprintendenza per le province di Salerno ed Avellino con la nota prot. n. 26191-P del 28 novembre 2022 stante la permanenza, anche a seguito delle integrazioni documentali richieste, delle criticità sussistenti in relazione alla localizzazione del tracciato e all’impatto paesaggistico dell’opera, come dimostrerebbe l’apposizione di molteplici e sostanziali condizioni vincolanti.
2.16.) Con il sedicesimo motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub III della parte B del ricorso, secondo la numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata contestata la legittimità della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato speciale del CSLLPP per violazione del principio eurounitario del DSNH, nonché per violazione dell’articolo 44, comma 6, del d.-l. n. 77/2021, anche in relazione al disposto dell’articolo 14- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 27 del d.lgs. n. 50/2016, poiché il progetto avrebbe dovuto essere nuovamente trasmesso al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in seguito alle integrazioni richieste dal Comitato speciale del CSLLPP e alle condizioni proposte.
2.17.) Con il diciassettesimo motivo di ricorso (corrispondente al motivo sub IV della parte B del ricorso, secondo la numerazione utilizzata dalla parte ricorrente) è stata dedotta l’illegittimità in via derivata, sulla scorta delle censure articolate con i precedenti motivi di ricorso, di tutti i pareri, autorizzazioni e nullaosta favorevoli acquisiti nel corso del procedimento.
3.) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ER S.p.A. si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
4.) Le amministrazioni statali, con memoria depositata in data 10 gennaio 2024, hanno eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per tardività con riferimento agli atti e provvedimenti relativi all’approvazione del PFTE;
- l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene contestata la legittimità di provvedimenti adottati da soggetti non evocati in giudizio, quali il Ministero della Difesa e l’ANAS;
- l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui vengono articolate censure avverso provvedimenti non impugnati, quali nella specie la dichiarazione di indifferibilità e urgenza e il provvedimento di occupazione di urgenza;
- l’infondatezza del ricorso introduttivo.
4.1.) Le amministrazioni statali, con memoria depositata in data 18 gennaio 2024, hanno ulteriormente specificato alcune difese, insistendo per la reiezione del gravame.
4.2.) Le amministrazioni statali, con memoria depositata in data 6 maggio 2024, hanno insistito per l’accoglimento delle eccezioni già sollevate con i precedenti scritti difensivi, concludendo per la reiezione del ricorso introduttivo.
5.) FI e ER, con memoria depositata in data 16 maggio 2024, hanno eccepito:
- l’inammissibilità parziale del ricorso (a partire dalla pagina 44) per violazione dei limiti dimensionali prescritti dall’articolo 3, comma 1, lett. b) , del d.P.C.S. del 22 dicembre 2016;
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in ragione dell’avvenuto perfezionamento, prima della proposizione del presente gravame, della occupazione d’urgenza a carico dei terreni di proprietà della parte ricorrente;
- l’inammissibilità per genericità degli asseriti vizi propri della procedura occupativa;
- l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, nonché l’irricevibilità per tardività dei motivi di ricorso con i quali è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti afferenti alla procedura di approvazione del PFTE;
- l’infondatezza del ricorso introduttivo.
6.) All’udienza pubblica del 5 giugno 2024 la causa è stata discussa.
All’esito della discussione la causa è stata cancellata dal ruolo anche alla luce della istanza di rinvio depositata dal patrono di parte ricorrente, con la quale si preannunciava l’intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti avverso il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, versato agli atti del presente giudizio in data 23 aprile 2024, relativo al procedimento instaurato da FI presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per il riesame e l’aggiornamento del decreto VIA n. 165/2022.
7.) FI e ER, con memoria depositata in data 31 ottobre 2024, oltre ad aver richiamato le proprie precedenti difese, hanno specificato che il PFTE approvato con determinazione motivata del Comitato speciale del CSLLPP n. 7/2022 – impugnata dalla parte ricorrente quale atto presupposto recante gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera infrastrutturale in questione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44, comma 6- bis , del d.-l. n. 77/2021 – è stato oggetto di varianti per effetto della ordinanza n. 10 del 18 maggio 2023 del Commissario straordinario dell’opera in questione, ragione per cui FI ha instaurato presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il procedimento per la adozione di un provvedimento di VIA di riesame e aggiornamento di quella originaria.
Detto procedimento, in particolare, si è concluso con l’adozione del decreto Via n. 311 del 7 ottobre 2024, recante la positiva valutazione ambientale delle varianti progettuali apportate al PFTE già in precedenza approvato.
Il decreto VIA n. 311/2024, oltre ad avere recepito il parere istruttorio della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il successivo parere istruttorio di competenza della Soprintendenza Speciale per il PNRR n. 297 del 12 agosto 2024, è stato prodotto in atti dalla difesa erariale con deposito in fascicolo processuale del 15 ottobre 2024.
FI e ER hanno, quindi, segnalato che la parte ricorrente non ha proposto alcun ricorso per motivi aggiunti per contestare la legittimità del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 297/2024, pur avendo preannunciato tale iniziativa giudiziale e avendo all’uopo conseguito un rinvio della trattazione del merito della controversia.
8.) Le amministrazioni statali, con memoria depositata in data 6 novembre 2024, hanno insistito per l’accoglimento delle eccezioni già sollevate con i precedenti scritti difensivi, concludendo per la reiezione del ricorso introduttivo.
Con detta memoria, inoltre, hanno reso un chiarimento sugli sviluppi procedurali intervenuti lite pendente analogo a quello fornito da FI e ER.
9.) La parte ricorrente, con istanza depositata in data 6 novembre 2024, ha chiesto il rinvio della udienza pubblica calendarizzata per il 4 dicembre 2024, nonché la concessione di un termine a difesa per la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti.
10.) All’udienza pubblica del 4 dicembre 2024 la causa è stata discussa e poi è stato disposto un rinvio a data da destinarsi in ragione dell’esigenza manifestata dalla parte ricorrente in relazione alla proposizione di un ricorso per motivi aggiunti.
11.) La parte ricorrente, con ricorso notificato in data 14 maggio 2025 e depositato in data 27 maggio 2025, ha proposto motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati i provvedimenti adottati dalla Soprintendenza per le province di Salerno e Avellino, dalla Soprintendenza speciale, nonché la relazione archeologica e i provvedimenti conseguenti che hanno consentito la realizzazione dei lavori.
11.1.) Con il primo motivo aggiunto è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 – Violazione del giusto procedimento – Violazione artt. 9, 10 e 12 dPR n. 327/2001 – Eccesso di potere (arbitrarietà – Sviamento – Difetto assoluto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione) Violazione art. 42 Cost. – Violazione d.lgs. n. 42/2004, anche in relazione alla legge n. 1089/1939 e al d.lgs. 50/2016 – Violazione art. 22 bis e 49 dPR n. 327/2001 – Incompetenza – Violazione artt. 10, 12 ”.
Con tale motivo di ricorso è stata contestata l’illegittimità dei gravati provvedimenti in ragione della asserita totale carenza della verifica preventiva di interesse archeologico (“ VPIA ”).
Risulterebbe, inoltre, violato il principio di partecipazione sancito dall’articolo 7 e seguenti della legge n. 241/1990, in relazione ai principi previsti dal d.lgs. n. 42/2004 e ai principi di realizzazione di opere pubbliche su siti di interesse culturale.
Invero, secondo la tesi ricorsuale, le amministrazioni resistenti, in seguito al rinvenimento di beni archeologici sui fondi di proprietà della parte ricorrente non avrebbero consentito a quest’ultimo di esercitare il diritto al contraddittorio e le altre garanzie partecipative previste dalla legge.
11.2.) Con il secondo motivo aggiunto è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 – Violazione del giusto procedimento – Violazione artt. 9, 10 e 12 dPR n. 327/2001 – Eccesso di potere (arbitrarietà – Sviamento – Difetto assoluto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione) Violazione art. 42 Cost. – Violazione d.lgs. n. 42/2004, anche in relazione alla legge n. 1089/1939 e al d.lgs. 50/2016 – Violazione art. 22 bis e 49 dPR n. 327/2001 – Incompetenza – Violazione artt. 10, 12 – Violazione artt. 25 e 28 codice dei contratti pubblici ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per violazione degli articoli 25 e 28 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, stante la mancata adozione di provvedimenti cautelari e misure preventive doverose, volte ad evitare che l’opera infrastrutturale in questione potesse incidere irreversibilmente sui beni culturali di interesse archeologico.
Secondo la tesi della parte ricorrente, infatti, sussistevano i presupposti per l’assoggettamento a VPIA del progetto dell’opera infrastrutturale di cui si tratta e, comunque, risulterebbe illegittimo il fatto che la Soprintendenza non abbia dichiarato e attestato che lo stesso non fosse assoggettabile a tale procedura.
11.3.) Con il terzo motivo aggiunto è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 – Violazione del giusto procedimento – Violazione artt. 9, 10 e 12 dPR n. 327/2001 – Eccesso di potere (arbitrarietà – Sviamento – Difetto assoluto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione) Violazione art. 42 Cost. – Violazione d.lgs. n. 42/2004, anche in relazione alla legge n. 1089/1939 e al d.lgs. 50/2016 – Violazione art. 22 bis e 49 dPR n. 327/2001 – Incompetenza – Violazione artt. 10, 12 – Violazione artt. 25 e 28 codice dei contratti pubblici – Violazione artt. 10, 12, 94, 95, 96, 97, 98 d.lgs. n. 42/2004 – Violazione del giusto procedimento ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli articoli 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004, nonché l’articolo 9 della Costituzione, in quanto le amministrazioni resistenti non avrebbero comunicato il ritrovamento di reperti archeologici sul fondo di proprietà della parte ricorrente.
11.4.) Con il quarto motivo aggiunto è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 – Violazione del giusto procedimento – Violazione artt. 9, 10 e 12 dPR n. 327/2001 – Eccesso di potere (arbitrarietà – Sviamento – Difetto assoluto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione) Violazione art. 42 Cost. – Violazione d.lgs. n. 42/2004, anche in relazione alla legge n. 1089/1939 e al d.lgs. 50/2016 – Violazione art. 22 bis e 49 dPR n. 327/2001 – Incompetenza – Violazione artt. 10, 12 – Violazione artt. 25 e 28 codice dei contratti pubblici – Violazione artt. 10, 12, 94, 95, 96, 97, 98 d.lgs. n. 42/2004 – Violazione del giusto procedimento ”.
Con tale motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dell’operato delle amministrazioni resistenti per violazione del procedimento previsto dall’articolo 12 del d.lgs. n. 42/2004.
11.5.) Con il quinto motivo aggiunto è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione del procedimento di espropriazione speciale ex d.lgs. n. 42/2004 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere (arbitrarietà – sviamento) – violazione d.P.R. n. 327/2001 ”.
Con tale motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dell’operato provvedimentale delle amministrazioni resistenti in ragione della assoluta carenza motivazionale in relazione alla non applicabilità al caso di specie del procedimento di espropriazione dei beni culturali disciplinato dagli articoli 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 42/2004.
11.6.) La parte ricorrente ha poi prospettato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti in via derivata dalla illegittimità degli atti e provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo. Il ricorrente ha quindi articolato avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, le medesime censure contenute nei diciassette motivi del ricorso introduttivo.
12.) Le amministrazioni statali, con memoria depositata in data 5 giugno 2025, hanno eccepito l’infondatezza delle censure articolate con il ricorso per motivi aggiunti, instando per la reiezione di tale gravame.
13.) FI e ER, con memoria depositata in data 17 ottobre 2025, hanno:
- chiarito in punto di fatto, mediante precipue produzioni documentali, che in data 19 ottobre 2023 è stata effettuata, in contraddittorio, la visita presso i terreni di proprietà della parte ricorrente ai fini della esecuzione di materiali attività di scavo archeologico, con specifico riferimento alla implementazione di trincee archeologiche preventive ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del d.lgs. n. 50/2016. All’esito di tale visita, la parte ricorrente ha consentito l’accesso alle aree interessate dall’esecuzione delle trincee e, per questo, si è vista corrispondere una indennità di importo pari ad euro 6.800;
- chiarito, sempre in punto di fatto, che la Soprintendenza territorialmente competente è intervenuta in più occasioni presso i terreni del ricorrente allo scopo di definire l’ampiezza e modalità di scavo delle trincee eseguite, con particolare riguardo alla trincea n. 6 recante evidenza di reperti d’interesse archeologico. La Soprintendenza, in seguito all’asportazione dei reperti archeologici rinvenuti presso la trincea n. 6 e alla constatazione dell’assenza di reperti presso la trincea n. 5, in data 1° luglio 2024 ha adottato parere favorevole, con prescrizioni, all’avvio dei lavori dell’opera infrastrutturale presso i terreni di proprietà della parte ricorrente, conformemente a quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. All’esito della definizione del procedimento di cui all’articolo 41, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, le aree interessate dalle trincee sono state restituite alla parte ricorrente, come risulta dal verbale del 2 agosto 2024, redatto in contraddittorio con il ricorrente medesimo;
- eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto del presupposto della connessione ex articolo 43, comma 1, c.p.a., in quanto sarebbe stato introdotto un nuovo thema decidendum del tutto slegato dall’oggetto del gravame introduttivo. Infatti, il ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto l’impugnazione dell’esito del procedimento di VPIA, mentre con il ricorso introduttivo è stata contestata la legittimità del provvedimento di occupazione d’urgenza dei fondi di proprietà di parte ricorrente, nonché quella degli atti della procedura di approvazione del PFTE, avente qualificati effetti di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 44, comma 6- bis , del d.-l. n. 77/2021;
- eccepito il difetto di legittimazione passiva di FI e ER quanto al ricorso per motivi aggiunti, non avendo esercitato alcuna potestà nell’ambito del procedimento di VPIA;
- eccepita l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione del d.m. n. 311/2024, avente ad oggetto il riesame e l’aggiornamento della VIA statale sull’opera infrastrutturale in questione;
- eccepito l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti;
- insistito per l’accoglimento delle eccezioni sollevate avverso le censure articolate con il ricorso introduttivo, concludendo per la reiezione di tale gravame.
14.) Il Consorzio Xenia si è costituito in giudizio e con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, ha eccepito:
- l’inammissibilità parziale del ricorso introduttivo per la parte eccedente i limiti dimensionali stabiliti dall’articolo 3, comma 1, lett. b) , del d.P.C.S. del 22 dicembre 2016;
- l’infondatezza tanto del ricorso introduttivo, quanto del ricorso per motivi aggiunti.
15.) La parte ricorrente, le amministrazioni statali, FI, ER e il Consorzio Xenia, con istanze depositate in data 31 ottobre, 3 e 4 novembre 2025 hanno chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti e scritti depositati.
16.) All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, in via preliminare, ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata da FI e ER con riguardo alle censure articolate con il ricorso introduttivo avverso gli atti e provvedimenti inerenti al complessivo iter procedimentale culminato con la approvazione del PFTE mediante la determinazione del Comitato speciale del CSLLPP n. 7/2022.
1.1. In proposito, vale innanzitutto evidenziare che tale determinazione è stata assunta in data 20 dicembre 2022 (cfr. doc. 14 della produzione di FI) ed è stata portata a conoscenza della parte ricorrente con le comunicazioni eseguite da FI ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 327/2001 – la cu notifica è avvenuta in data 12-14 giugno 2023 – recanti anche l’indicazione del collegamento ipertestuale per accedere al contenuto della predetta determinazione del Comitato speciale del CSLLPP n. 7/2022, con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità del PFTE del Lotto 1.A dell’intervento infrastrutturale inerente alla realizzazione del collegamento ad alta velocità tra i centri di Salerno e Reggio Calabria.
Emerge, quindi, per tabulas che il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato solo in data 11 dicembre 2023, sia stato proposto ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’articolo 29 c.p.a. per l’esperimento dell’azione di annullamento dinanzi alla Autorità giudiziaria amministrativa, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
1.2. Vale, poi, osservare che l’atto conclusivo del procedimento di approvazione del PFTE dell’opera infrastrutturale di cui si tratta – nella specie, la più volte citata determinazione del Comitato speciale del CSLLPP n. 7/2022 – produce gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 44, comma 6- bis , del d.-l. n. 77/2021.
Tale disposizione normativa, infatti, dispone che “ La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici […] , ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l’avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico […]”.
1.3. Che le censure mosse dalla parte ricorrente avverso gli atti e provvedimenti della procedura culminata con l’approvazione del PFTE, ivi inclusi i pareri resi dalle competenti Soprintendenze, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e il decreto VIA n. 165/2022, siano irricevibili per tardività trova conforto nel pacifico orientamento giurisprudenziale che ha posto in rilievo come “ la dichiarazione di pubblica utilità non può essere considerata un atto meramente preparatorio del procedimento espropriativo e del conclusivo decreto di espropriazione, in particolare costituendo, invece, un atto presupposto dotato di autonoma lesività e, quindi, da impugnarsi immediatamente, con la conseguenza che la sua mancata tempestiva impugnazione determina la preclusione a dedurre, in sede di impugnativa del decreto di esproprio, motivi attinenti ad asseriti vizi della dichiarazione stessa (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6280/2014; Sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1483; Sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 1042) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1802 del 15 marzo 2022).
1.4. Pertanto, risultano irricevibili le censure articolate con: i) il quarto motivo di ricorso, atteso che con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, del decreto VIA n. 165/2022 e della determinazione n. 7/2022 del Comitato speciale del CSLLPP, in ragione della asserita grave sottovalutazione della problematica dei siti contaminati presenti nelle vicinanze del tracciato ferroviario da realizzare, nonché del “ rischio di incidente rilevante ” correlato alla presenza di tali siti; ii) l’intero quinto motivo di ricorso, sia nella parte in cui è stata censurata la legittimità della determinazione n. 7/2022 del Comitato speciale del CSLLPP, in via derivata dalla prospettata illegittimità del decreto VIA n. 165/2022, sia nella parte in cui è stata prospettata l’illegittimità in via autonoma di tale determinazione; iii) i motivi da sub I a sub VIII e da sub I a sub IV della parte B del ricorso introduttivo, in quanto tutti tesi a contestare la legittimità degli atti e provvedimenti afferenti alla procedura di approvazione del PFTE, ivi inclusi i pareri soprintendentizi, quelli della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, quelli del Comitato speciale del CSLLPP, nonché il decreto VIA.
1.5. Risultano, del pari irricevibili per tardività, le censure articolate con il ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui si prospetta l’illegittimità degli atti e provvedimenti gravati con tale mezzo di impugnazione in via derivata dalla illegittimità dei provvedimenti afferenti al complessivo iter di approvazione del PFTE, la cui impugnazione risulta irricevibile per le ragioni esposte in precedenza.
2. Il Collegio, stante l’infondatezza sia delle non irricevibili censure articolate con il ricorso introduttivo (primo, secondo e terzo motivo), sia con il ricorso per motivi aggiunti (primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo), ritiene che non sia necessario procedere alla preliminare delibazione delle ulteriori eccezioni di rito sollevate dalle amministrazioni resistenti e dalle altre parti costituite in giudizio.
3. Ad avviso del Collegio risulta innanzitutto infondato il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei gravati provvedimenti di occupazione d’urgenza in ragione della violazione delle garanzie partecipative. In particolare, la parte ricorrente ha asserito di non essere mai stata messa in condizione di conoscere gli atti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché i provvedimenti di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera per cui è causa.
3.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dalla documentazione in atti emerge come FI, con le già richiamate comunicazioni del 12-14 giugno 2023, ha formalmente notiziato il ricorrente dell’adozione della determinazione n. 7/2022 del Comitato Speciale del CSLLPP, con la quale è stato approvato il PFTE e dichiarata la pubblica utilità dell’opera infrastrutturale in parola.
A tale precipuo riguardo, è stato anche espressamente comunicato che l’approvazione del PFTE comportava “ l’avvio dell’iter finalizzato all’acquisizione definitiva o all’occupazione temporanea delle aree e dei fabbricati interessati dalla realizzazione della nuova infrastruttura ”, tanto è vero che, essendo stato individuato il ricorrente come proprietario di fondi interessati dai lavori di realizzazione dell’infrastruttura, era anche stato chiesto di fornire “ ogni elemento utile alla descrizione delle caratteristiche dell’immobile di Sua proprietà per determinarne il valore e quindi l’indennità che, successivamente, Le sarà offerta ”.
3.2. Orbene, rispetto all’adozione dei provvedimenti di occupazione d’urgenza che hanno riguardato i fondi di proprietà del ricorrente, non risulta validamente predicabile alcuna lesione delle garanzie partecipative, tenuto anche conto del fatto che la giurisprudenza amministrativa, proprio con riferimento alla fattispecie della occupazione d’urgenza disciplinata all’articolo 22- bis del d.P.R. n. 327/2001, ha chiarito che l’adozione di tale provvedimento non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un “ atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che le garanzie procedimentali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest’ultimo (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 26.09.2013, n. 4766) ” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 1199 dell’11 settembre 2014, passata in giudicato).
3.3. Per ciò che concerne, invece, l’asserita violazione delle garanzie partecipative del ricorrente rispetto al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, le censure si appalesano irricevibili per tardività al pari di quelle articolate con il quarto e quinto motivo di ricorso.
La parte ricorrente, infatti, con le comunicazioni di FI del 12-14 giugno 2023, è stata portata a conoscenza dell’adozione della determinazione n. 7/2022 del Comitato Speciale del CSLLPP ed è stata altresì posta in condizione di acquisire piena conoscenza legale del contenuto della stessa, potendo consultare telematicamente il contenuto di tale provvedimento mediante il link indicato da FI.
Per tale ragione, laddove il ricorrente avesse ritenuto di aver sofferto una lesione delle proprie garanzie partecipative in relazione all’adozione degli atti e provvedimenti presupposti rispetto ai gravati provvedimenti di occupazione d’urgenza, avrebbe dovuto impugnare nel termine decadenziale di sessanta giorni detti provvedimenti e non attendere finanche l’immissione in possesso da parte di FI per esperire la presente azione giudiziaria, in quanto ciò ha determinato l’inutile decorso del suddetto termine processuale.
4. Ad avviso del Collegio, risulta del pari infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’illegittimità dei gravati provvedimenti di occupazione d’urgenza in ragione del fatto che il fabbricato insistente sugli stessi sarebbe sottoposto a tutela mediante apposizione del vincolo previsto dalla legge n. 1089/1939.
4.1. A tale riguardo, è sufficiente evidenziare che i due provvedimenti d’occupazione d’urgenza adottati da FI nei confronti della parte ricorrente riguardano particelle catastali sulle quali non insiste alcun fabbricato vincolato ex lege , atteso che gli stessi hanno riguardato fondi a uso agricolo indicati nel piano allegato al PFTE come p. 68 e p. 83F, mentre il fabbricato di proprietà del ricorrente insiste sul fondo indicato come p. 70, corrispondente alla distinta particella n. 1888 del Foglio 24 del catasto del comune di Eboli.
5. Il Collegio ritiene che anche il terzo motivo di ricorso sia privo di pregio, in quanto diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente i fondi interessati dai gravati provvedimenti di occupazione d’urgenza sulle particelle p. 68 e p. 83F risultano essere di sua proprietà, come attestato dai sottoscritti verbali di immissione in possesso versati in atti.
6. Il Collegio ritiene che anche il ricorso per motivi aggiunti non sia meritevole di favorevole considerazione per le seguenti ragioni di diritto.
7. Risulta innanzitutto infondato il primo motivo aggiunto, con il quale è stata lamentata l’illegittimità dell’operato provvedimentale delle amministrazioni resistenti per non aver svolto la VPIA.
7.1. Tale doglianza risulta essere priva di pregio in quanto la VPIA è stata svolta dalla competente Soprintendenza, tanto è vero che la stessa, con nota prot. n. 22430-P del 14 ottobre 2022, ha richiesto l’esecuzione di trincee archeologiche preventive ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. doc. 43 della produzione di FI).
Peraltro, la Soprintendenza, con la nota prot. n. 15548-P del 4 luglio 2023, ha anche approvato il “ piano delle indagini archeologiche preventive trasmesso da FI S.p.A., insieme alla ‘Relazione di inquadramento delle modifiche introdotte rispetto al progetto approvato in CDS’ ” (cfr. doc. 50 della produzione di FI).
Le indagini archeologiche sono, poi, state effettivamente e correttamente svolte prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria per cui è causa e i relativi esiti sono stati comunicati alla Soprintendenza, come risulta dalla nota trasmessa per via telematica da ER e assunta al protocollo della Soprintendenza con il numero 12124-A del 15 maggio 2024.
La Soprintendenza, con la successiva nota prot. 16177-P del 1° luglio 2024, ha reso parere favorevole “ all’avvio delle lavorazioni previste nelle aree oggetto di indagine archeologica preventiva ” con condizioni (tra le quali figura anche l’obbligo di immediata sospensione dei lavori nel caso in cui, in corso d’opera, si rinvengano ulteriori strutture e/o depositi archeologici), in ragione del fatto che nella trincea n. 6 erano stati rinvenuti reperti archeologici (cfr. doc. 50 della produzione di FI).
7.2. Risulta, quindi, privo di pregio anche il profilo di censura con il quale è stata asserita la violazione delle garanzie partecipative della parte ricorrente in ordine alle verifiche preventive di interesse archeologico da eseguirsi sui fondi di sua proprietà.
In proposito, è sufficiente evidenziare come la parte ricorrente ha formalmente consentito l’accesso a dette aree ai fini della realizzazione delle trincee archeologiche, vedendosi per questo riconosciuta, e accettandola, una indennità di importo pari ad euro 6.800,00.
8. Stante il corretto svolgimento del procedimento di VPIA, nei termini testé esposti, si appalesano infondate anche le censure articolate con il secondo motivo aggiunto – con il quale è stata contestata la legittimità dell’operato delle amministrazioni resistenti per non aver adottato misure cautelari e preventive per evitare che l’opera infrastrutturale provochi danni irreversibili sui beni culturali di interesse archeologico – con il terzo motivo aggiunto – con il quale è stata prospettata la illegittimità della asserita mancata comunicazione delle risultanze del ritrovamento di reperti archeologici sul fondo di proprietà della parte ricorrente – e con il quarto motivo aggiunto – violazione dell’articolo 12 del d.lgs. n. 42/2004 –.
8.1. Orbene, le doglianze articolate con il secondo motivo aggiunto sono del tutto destituite di fondamento in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il procedimento di VPIA è stato correttamente realizzato e ha visto anche il coinvolgimento del medesimo ricorrente nei termini chiariti in precedenza.
Peraltro, le asserite obliterate misure cautelari o preventive risultano essere state espressamente previste dalla Soprintendenza, come emerge dal parere favorevole all’avvio delle lavorazioni previste nelle aree oggetto di indagine archeologica preventiva del 1° luglio 2024 (cfr. doc. 50 della produzione di FI), nella parte in cui si prescrive che “ nelle particelle n. 1886 e 3565 del F.24 del Comune di Eboli (area di rinvenimento dell’evidenza del Bronzo Medio) le lavorazioni dovranno essere effettuate in modalità di scavo ‘cauto’, mediante mezzo meccanico dotato di benna liscia ”, che “ sull’intera tratta e per la realizzazione delle opere accessorie tutte le attività che prevedono scavi e/o movimento terra dovranno essere effettuate sotto il controllo costante di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ” e che “ qualora nel corso della realizzazione dell’opera si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questo Ufficio che si riserva di esprimersi con successivo provvedimento al fine di richiedere ulteriori approfondimenti e indagini, anche in estensione, volti a comprendere tipologia e cronologia dei rinvenimenti ”. Tale prescrizione, invero, è stata dettata all’esito delle risultanze degli scavi archeologici preventivi realizzati nella trincea n. 6, che hanno dato esito positivo per la “ presenza di una percorrenza dell’età del Bronzo ”.
8.2. Privo di pregio risulta, poi, essere anche il terzo motivo aggiunto, atteso che dal suddetto verbale del 1° luglio 2024 e dalle prescrizioni in esso disposte, emerge in maniera evidente come la Soprintendenza sia stata debitamente informata del ritrovamento dei reperti archeologici.
Tale censura, invero, sconta un insuperabile vizio logico, atteso che il presupposto della stessa risiede nell’asserito mancato svolgimento della VPIA che, viceversa, è stata correttamente realizzata, consentendo di individuare e salvaguardare i beni culturali di interesse archeologico rinvenuti nei fondi interessati dalla indagine archeologica.
8.3. Risulta altresì non meritevole di accoglimento la censura articolata con il quarto motivo aggiunto.
In disparte il deficit di specificità che affligge insanabilmente l’ammissibilità di detta censura, essendosi il ricorrente limitato a prospettare la violazione dell’articolo 12 del d.lgs. n. 42/2004 senza chiarire le ragioni in forza delle quali l’operato delle amministrazioni resistenti si porrebbe in contrasto con quanto previsto da tale disposizione normativa, non vi è evidenza in atti di quale sia il bene di proprietà della parte ricorrente rispetto al quale non sia stata svolta la verifica della sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico previsto dal combinato disposto dell’articolo 10, comma 1, e 12, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, giusta quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004.
8.3.1. In proposito, per completezza espositiva, va evidenziato che la Soprintendenza non solo si è espressamene pronunciata sulla richiesta formulata dalla parte ricorrente in ordine alla dichiarazione di interesse culturale di un manufatto insistente sui fondi di proprietà della parte ricorrente, non gravati dai provvedimenti di occupazione impugnati con il ricorso introduttivo (cfr. doc. 25 della produzione del Consorzio Xenia), ma ha anche ritenuto, con determinazione divenuta inoppugnabile, che l’unico elemento assoggettabile alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del d.lgs. n. 42/2004 sia il “ rilievo lapideo con epigrafe collocato sulla facciata Sud del fabbricato 1 ”. A tale riguardo è stato, poi, specificato che “ Qualsiasi lavoro ad eseguirsi su di esso o eventuale distacco o spostamento devono essere, pertanto, preventivamente autorizzati ” dalla medesima Soprintendenza.
9. Risulta, infine, infondato anche il quinto motivo aggiunto, con il quale è stata dedotta la violazione del procedimento relativo alla espropriazione dei beni culturali di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 42/2004.
9.1. In proposito, è sufficiente evidenziare come durante lo svolgimento della VPIA – della quale è stata contestata in maniera infondata la asserita mancata realizzazione – non era prospettabile l’attivazione della procedura espropriativa prevista dalle suddette disposizioni normative, atteso che la stessa può avere luogo solo successivamente al rinvenimento dei reperti archeologici.
Infatti, trattandosi di beni culturali solo in potenza suscettibili di essere rinvenuti durante la realizzazione delle indagini archeologiche, il proprietario del fondo interessato da tale attività non può validamente predicare alcuna illegittima mancata attivazione della procedura espropriativa in questione da parte dell’amministrazione.
Peraltro, non vi è evidenza in atti che la parte ricorrente sia stata larvatamente espropriata di aree o beni di sua proprietà al di fuori dei casi e con modalità non previste dalla legge, avendo sino ad ora percepito, laddove dovuto, le indennità previste per le attività realizzate sui propri fondi.
10. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, tanto il ricorso introduttivo, quanto il ricorso per motivi aggiunti devono essere in parte dichiarati irricevibili e, per la restante parte, devono essere respinti in ragione della loro infondatezza.
11. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate in favore delle amministrazioni statali, di FI, ER e del Consorzio Xenia nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara irricevibili e per la restante parte li respinge nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero della Cultura, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., da ER S.p.A. e dal Consorzio Xenia, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge, in favore delle amministrazioni statali, in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge, in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ER S.p.A., nonché in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge, in favore del Consorzio Xenia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
CA RO, Primo Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RO | LE NI |
IL SEGRETARIO