Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989, costituisce possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli di sosta, transito ecc. dei soggetti interessati, anche quello che attiene a strumenti di uso comune, idonei ad essere utilizzati per l'offesa alla persona, e la cui detenzione risulti ingiustificata in relazione alla naturale destinazione degli oggetti stessi e alle circostanze di tempo e di luogo in cui è accertata. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che un estintore detenuto dall'imputato nel bagagliaio della propria auto, parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria dove era prossimo a transitare un treno che trasportava i tifosi di una squadra di calcio, fosse astrattamente riconducibile tra gli oggetti rilevanti ai sensi del citato art. 6 ter, ma ha annullato la sentenza di condanna per difetto di motivazione in ordine alla concreta destinazione dello strumento all'offesa delle persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2014, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 3604
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 16829/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RO N. IL 14/08/1986;
avverso la sentenza n. 3617/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3/5/2013 ha confermato la decisione con la quale, in data 6/4/2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, a seguito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di ON RT per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 ter, perché, essendo egli destinatario di un provvedimento del Questore di Varese, con il quale gli veniva fatto divieto di accedere alle manifestazioni calcistiche di qualsiasi genere, nonché ai luoghi interessati dalla sosta, transito o trasporto di coloro che partecipano o assistono alle partite disputate dalla squadra di calcio del Lecco, domenica 29 marzo 2009 veniva sorpreso, alle ore 13,50, in occasione dell'incontro calcistico Lecco - Pergocrema, valido per il campionato nazionale Lega Pro di 1 divisione, girone A, nell'immediatezza del previsto treno regionale 5044 proveniente da Bergamo, con orario di arrivo previsto 13,55 e trasportante i tifosi della squadra di calcio Pergocrema, presso lo scalo merci della locale stazione ferroviaria nel piazzale adibito a parcheggio delle auto dei ferrovieri posto all'interno della stazione a breve distanza dai binari e veniva trovato in possesso di un estintore carico e funzionante, oggetto considerato come strumento per l'emissione di sostanze imbrattanti o comunque utilizzabile come oggetto contundente.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe concretamente evidenziato un concreto collegamento tra la sua presenza nella stazione ferroviaria ed il transito del treno con i tifosi, ne' avrebbe sufficientemente vagliato il contenuto delle dichiarazione rese dal testimone escusso (INFORTUNA Gianluca). Rileva inoltre, che l'estintore rinvenuto non poteva considerarsi arma impropria ed il suo possesso era comunque giustificato dal fatto che egli lo deteneva perché richiesto dal mestiere di elettricista, che svolgeva presso cantieri ove la disponibilità di quello strumento era necessaria.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato.
Riguardo al primo motivo di ricorso, deve premettersi che la L. n. 401 del 1989, art. 6 ter, stabilisce: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 Euro".
2. La Corte territoriale ha ricostruito i fatti sottoposti al suo esame ricordando come, il 29 marzo 2009, alle ore 13,50, una pattuglia di polizia, giunta nel piazzale adibito a parcheggio dei ferrovieri nello scalo merci della stazione ferroviaria di Lecco, notò l'imputato il quale, unitamente ad altra persona, definita di bassa statura e vistosamente zoppicante, proveniva dai binari ove, di lì a poco, sarebbe transitato un treno regionale che trasportava i tifosi della squadra del Pergocrema, treno il cui arrivo era previsto per le 13,55. Il secondo individuo si dileguava, mentre l'imputato saliva a brodo della propria vettura. Sottoposto a controllo, questi risultava colpito da D.A.S.P.O. e, all'esito di una perquisizione, eseguita alle 14,35, veniva trovato in possesso di un estintore del peso di 6 Kg, integro e con la spinetta di sicurezza ancora inserita nella maniglia erogatrice, collocato all'interno del baule della vettura.
Sulla base di tali evenienze i giudici dell'appello hanno confermato la sussistenza del reato contestato, sostanzialmente considerando la presenza dell'imputato sul posto come collegata all'imminente arrivo del treno che trasportava i tifosi della squadra del Pergocrema e ritenendola non occasionale in relazione al rinvenimento dell'estintore, la cui detenzione, in quel particolare contesto, da parte di un soggetto gravato da D.A.S.P.O., consentiva di qualificarlo come strumento per l'emissione di sostanze imbrattanti ed, in ogni caso, come corpo contundente, ben potendo, nonostante il peso, essere sollevato o brandito da più persone contemporaneamente. La Corte del merito ha inoltre ritenuto infondata la tesi difensiva secondo la quale il possesso dell'estintore era giustificato dall'attività di elettricista svolta dall'imputato, ricordando come già il primo giudice avesse osservato che non era stato in alcun modo dimostrato che detta attività implicasse la disponibilità di un oggetto, peraltro così ingombrante, che l'imputato aveva con sè in un giorno festivo ed in un contesto particolare quale quello in cui era avvenuto il controllo di polizia.
3. Ciò posto, rileva il Collegio che le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale, se astrattamente considerate, risultano del tutto pertinenti ma, se confrontate con la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici del merito, difettano di congruenza logica.
4. Data tale premessa, deve rilevarsi che la L. n. 401 del 1989, art. 6 ter, sanziona penalmente, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il possesso di determinati oggetti se avviene in determinati luoghi (quelli in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi), in uno specifico contesto temporale (nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva), e sempre che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa. Gli oggetti al cui possesso la norma si riferisce sono in parte specificamente indicati per tipologia (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze), ma la disposizione contiene anche una descrizione più generica (materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere) che consente di ampliare notevolmente il novero degli oggetti vietati, contemplando ogni altra cosa che possa essere destinata a provocare il risultato descritto.
Deve poi rilevarsi che, in linea generale, l'estintore può senz'altro essere collocato tra le cose contemplate dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 ter, il cui possesso, nel contesto individuato dalla stessa disposizione, costituisce reato, poiché l'agente estinguente (ad esempio, polvere o schiuma) può pacificamente considerarsi una sostanza imbrattante o inquinante e la sua emissione, normalmente mediante propellente, oltre ad assicurare un determinato raggio di azione, ne consente anche un utilizzo prettamente offensivo, come, ad esempio, nel caso in cui il getto sia indirizzato sul volto di una persona, consentendo alla sostanza emessa di penetrare nel naso, negli occhi o nella bocca.
Nondimeno, l'estintore può essere utilizzato, più semplicemente, come corpo contundente e le caratteristiche costruttive, considerato l'uso a cui è destinato, ne favoriscono la maneggevolezza nonostante il peso.
Tale ultima caratteristica, infine, non costituisce un ostacolo anche al lancio, perché, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l'estintore ben potrebbe essere utilizzato a tale scopo da più persone contemporaneamente.
Pare inoltre evidente che, sussistendo i presupposti di tempo e luogo richiesti dalla norma in esame, il possesso di taluni tra gli oggetti descritti in maniera specifica (ad esempio un petardo o una mazza) non pone particolari problemi ai fini della astratta configurabilità del reato, mentre può verificarsi il caso in cui l'oggetto posseduto sia di uso comune ma presenti caratteristiche tali da poter essere utilizzato, all'occorrenza, per imbrattare o offendere le persone. È questo il caso dell'estintore, la cui detenzione e porto non sono vietate ed, anzi, la presenza di un tale presidio anche all'interno di autovetture non è infrequente (sebbene, nel caso di specie, non si versi in tali ipotesi considerate le dimensioni dell'estintore sequestrato).
5. Con riferimento a tali tipologie di oggetti è evidente che devono essere in concreto accertate, ai fini della configurabilità del reato, le obiettive circostanze del possesso e la evidente utilizzabilità per l'offesa alla persona, così come avviene, nella concreta applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, con riferimento alle "armi improprie", categoria nella quale rientrano, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione quali strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile, possono occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona (così, da ultimo, Sez. 2, n. 5537 del 16/1/2014, Dell'Ovo, Rv. 258277).
Può conseguentemente affermarsi il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato previsto e punito dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 ter, rientrano tra gli oggetti contundenti o,
comunque, atti ad offendere, il cui possesso è sanzionato se accertato in occasioni di manifestazioni sportive, tutti quegli strumenti, anche di uso comune, la cui detenzione, in quelle particolari circostanze, risulti ingiustificata in relazione alla loro naturale destinazione e che presentino caratteristiche costruttive che li rendano utilizzabili per l'offesa alla persona in un contesto aggressivo.
6. Alla luce di tali considerazioni deve dunque rilevarsi, come già accennato in precedenza, che sebbene la Corte territoriale abbia, nel caso in esame, correttamente inquadrato l'estintore tra gli oggetti presi in considerazione dalla disposizione in esame, l'apparato argomentativo posto a sostegno della decisione impugnata risulta meno convincente nella parte in cui ritiene dimostrato che il possesso di quell'oggetto fosse finalizzato ad un uso offensivo nei confronti dei tifosi della squadra del Pergamocrema.
Vero è che il contesto in cui è avvenuto il sequestro è
significativo: un soggetto attinto da D.A.S.P.O. viene sorpreso in prossimità di una stazione ferroviaria alcuni minuti prima del passaggio di un treno che trasporta i tifosi di una squadra la quale, nella stessa giornata, deve disputare un incontro di calcio contro la squadra del Lecco, che è proprio quella contemplata nel divieto imposto dal provvedimento questorile e, a seguito di perquisizione, viene trovato all'interno della vettura di proprietà di quella persona un estintore il cui possesso non è ritenuto giustificato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dall'attività di elettricista che il controllato svolge.
A fronte di tali evenienze, però, alcuni dati fattuali emergenti dalla ricostruzione effettuata dai giudici del merito risultano in evidente contrasto con tali affermazioni.
7. I fatti, come si è detto, sono stati accertati presso lo scalo merci della stazione ferroviaria di Lecco e l'imputato è stato visto provenire dai binari alle ore 13,50 ed è salito a bordo della sua auto ove, nel portabagagli, era presente l'estintore poi rinvenuto a seguito di perquisizione.
Non viene però spiegato quale rilievo assuma la presenza nello scalo merci se l'interesse dell'imputato era rivolto ad un treno passeggeri che, verosimilmente, avrebbe effettuato la sua fermata in altra parte dello scalo destinata al trasporto delle persone.
Inoltre, se vi era l'intenzione di porre in essere comportamenti violenti in occasione del passaggio del treno, non si capisce per quale ragione l'imputato, alcuni minuti prima del passaggio del convoglio ferroviario, si stesse allontanando dai binari - nei pressi dei quali sarebbe stato più ragionevole rimanere per non perdere il passaggio del treno - e si recasse a bordo della propria vettura. Non risulta inoltre, dalla descrizione dei fatti riportata in sentenza, che l'imputato abbia in qualche modo cercato di recuperare l'estintore per farne un qualche uso, tanto che lo stesso è stato rinvenuto, dopo il controllo, a seguito di perquisizione. Neppure è chiaro se l'altra persona in compagnia dell'imputato, che viene descritta anche come vistosamente zoppicante, si sia allontanata dopo aver avvertito la presenza del personale di polizia o si stesse allontanando per suo conto.
A tali considerazioni deve aggiungersi che l'uso di un estintore del peso di 6 kg per fini di aggressione verso un treno in movimento sembra scarsamente plausibile ed obiettivamente difficoltoso, atteso che l'azione avrebbe dovuto verosimilmente risolversi in un unico lancio dell'oggetto verso il convoglio diretto a colpire i finestrini e ciò nonostante la presenza, altrettanto verosimile, sui binari, di sassi che avrebbero consentito più lanci con maggiore precisione. Altrettanto avventato sarebbe inoltre risultato l'uso dell'estintore sia mediante l'emissione dell'agente estinguente sia come corpo contundente da parte di due sole persone, una delle quali in non perfette condizioni fisiche, per affrontare un intero gruppo di tifosi avversari.
È dunque necessario che la Corte territoriale chiarisca tali circostanze, risultando al contrario la motivazione del provvedimento impugnato del tutto incongrua. Ciò impone, pertanto, l'annullamento con rinvio sul punto.
8. A differenti conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso.
Va ricordato che, con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego (v. Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419;
Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente e congruamente giustificato il diniego considerando la gravità del fatto ed osservando che la pena, della quale si richiedeva un'ulteriore riduzione, risultava già attestata sul minimo edittale e la conversione della sanzione detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria da parte del primo giudice ne attenuava comunque l'afflittività.
Tanto è sufficiente per ritenere infondato il motivo di ricorso appena esaminato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015