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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1984/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1984/2025 tra avv. LONGO RC) Parte_1
OPPONENTE e
(avv. PERELLI CRISTINA) Controparte_1
OPPOSTA
* Oggi 18/12/2025, nella stanza virtuale del Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Marco Longo;
- per l'opposta l'Avv. Cristina Perelli. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. L'Avv. Longo si oppone alla documentazione prodotta dalla controparte con le note finali in quanto tardiva;
laddove ne venisse ritenuta l'ammissibilità, chiede un termine per controdedurre in merito. L'Avv. Perelli, sul punto, evidenzia che si tratta di documentazione meramente esplicativa di difese già svolte. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1984/2025 promossa da: (C.F.: , con il Patrocinio degli Avv.ti LONGO Parte_1 P.IVA_1
RC e MA OL IA OPPONENTE contro
Controparte_2
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. PERELLI CRISTINA
[...] P.IVA_2
OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. In data 13.12.2024 i NAS di Parma hanno eseguito un controllo presso la sede di
[...] bicata a Gualtieri (RE), ove hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro Parte_1 amministrativo n. 189 confezioni di prodotti - nello specifico trombette, trombette per feste, fischietti a frange, lingue di - privi della marcatura CE e delle avvertenze obbligatorie CP_3 previste dalla normativa sulla sicurezza dei giocattoli. A ciò hanno fatto seguito, nell'ordine:
- l'elevazione del verbale dell'11.02.2025, con il quale i NAS hanno contestato alla società e al legale rappresentante la violazione degli artt. 6-10-14 D.Lgs. 54/11 e Controparte_4 irrogato una sanzione amministrativa di € 4.000,00, oltre ad € 49,00 per spese;
- La presentazione di scritti difensivi da parte di AS;
Controparte_5
- l'emissione, da parte della Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione e di confisca n. 2025/722, protocollo n. 0045797/U dell'8.05.2025 e notificata in pari data. ha proposto opposizione ex art. 22 D.Lgs. 689/81 per i Parte_1 seguenti motivi: 1) Insussistenza della violazione dell'art. 14 D. Lgs. 54/11, in quanto i prodotti sequestrati non sarebbero qualificabili come “giocattoli” e, quindi, non sarebbero sottoposti all'obbligo di marcatura
2 2) Insussistenza della violazione dell'art. 10 del D. Lgs. 54/11 – carenza di motivazione
3) In via subordinata, erronea quantificazione della sanzione, che avrebbe dovuto essere determinata secondo il minimo edittale, tenuto conto: della non gravità della violazione, dell'esiguità del ricavo che la società avrebbe conseguito dalla vendita dei prodotti sequestrati (€ 189,00) e del carattere quantomeno dubbio della qualificazione degli stessi come “giocattoli”. La ha resistito al ricorso, contestando le singole censure Controparte_1 sollevate dall'opponente, e insistendo per il suo rigetto. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione e la decisione. 2. Premesso che, sotto il profilo fattuale, la condotta sanzionata – esposizione con finalità di vendita al pubblico di n. 189 confezioni contenenti trombette, fischietti a frange, trombette per feste e lingue di prive di marcatura CE – non è stata contestata, il primo motivo di CP_3 opposizione è infondato:
- il D.lgs. 54/11 “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli” stabilisce requisiti di sicurezza, obblighi per i produttori (marcatura CE, fascicolo tecnico), procedure di valutazione della conformità e sanzioni, allo scopo di tutelare i bambini da rischi fisici e chimici e di garantire la conformità dei prodotti;
- l'art. 1 definisce il campo di applicazione della normativa, il quale comprende “i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni”, con l'espressa esclusione dei prodotti elencati al comma 2 (a) attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c) veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) macchine a vapore giocattolo;
e) fionde e catapulte), nonché dei prodotti elencati nell'allegato n. 1;
- in data 10.02.2016 la Commissione Europea ha emesso una “guida esplicativa” in merito alla suddetta direttiva - citata da entrambe le odierne parti in causa - avente il dichiarato scopo di “di favorire l'applicazione della direttiva 2009/48/CE e il recepimento nella legislazione nazionale del testo della direttiva stessa, che è giuridicamente vincolante”;
- per quanto qui interessa, con riferimento alla definizione dei prodotti qualificabili come
“giocattoli”, contenuta nella direttiva europea e riportata pedissequamente dal legislatore italiano, la guida specifica quanto segue: “Il testo di tale disposizione è leggermente diverso rispetto alla definizione data nella direttiva 88/378/CEE. L'intenzione del legislatore, tuttavia, non era modificare l'ambito di applicazione della direttiva rispetto alla prassi in uso fino a quel momento, bensì semplicemente di codificare la prassi in relazione alla direttiva. Le parole "in modo esclusivo o meno" sono state aggiunte alla definizione per indicare che il prodotto, per essere considerato un giocattolo, non necessariamente deve servire esclusivamente al gioco, ma può avere anche altre funzioni. Per esempio, un portachiavi con attaccato un orsetto è considerato un giocattolo così come i sacchi nanna a forma di morbidi peluche. L'intenzione non era quella di prevedere, per esempio, che la norma sui trampolini dovesse tener conto anche dell'uso del trampolino giocattolo da parte di adulti. Altri esempi di prodotti con una doppia funzione (decorazioni per porte, borsette o zaini morbidi a forma di animale, ecc.) figurano nel documento di orientamento n. 11 sulla classificazione dei giocattoli destinati a bambini di età superiore o inferiore a 36 mesi. La principale difficoltà di questa definizione risiede nel concetto di "utilizzo per fini di gioco" o di "valore ludico". Questo perché, per un bambino, letteralmente qualsiasi cosa può avere valore ludico, ma ciò non significa che qualsiasi oggetto debba rientrare nella definizione
3 di giocattolo. Perché un prodotto sia considerato un giocattolo ai fini della presente direttiva, il valore ludico deve esservi introdotto intenzionalmente da parte del fabbricante. La dichiarazione da parte del fabbricante dell'uso proposto è un criterio da considerare, poiché figura nel testo della direttiva stessa. Tuttavia, le parole "manifestamente destinato", che erano state utilizzate nella direttiva 88/378/CEE, sono state sostituite e modificate eliminando il termine "manifestamente". Infatti, si ritiene che l'uso ragionevolmente prevedibile prevalga sulla dichiarazione dell'uso proposto del fabbricante. Se il fabbricante dichiara che i suoi prodotti non sono giocattoli, deve essere in grado di giustificare questa sua affermazione”;
- sempre la guida prosegue poi indicando ulteriori criteri – ossia il luogo in cui sono esposti per la vendita, il pubblico destinatario della pubblicità e del packaging, il prezzo, le dimensioni e l'essere alla portata di bambini – per “aiutare” gli Stati Membri a decidere se un prodotto debba o meno essere considerato un giocattolo, criteri che però sono espressamente definiti “solo indicativi e potrebbero non applicarsi a tutte le circostanze”;
- dalla complessiva lettura dell'art. 1 D.Lgs. 54/11 e del testo della guida della Commissione Europea, si evince quindi che:
1) un prodotto si definisce “giocattolo” se è ragionevolmente prevedibile che esso venga utilizzato per finalità ludiche da bambini al di sotto dei 14 anni;
2) la dichiarazione intenzionale da parte del fabbricante dell'uso proposto del prodotto è senz'altro da considerare, ma certamente non è il “criterio principale” come erroneamente sostenuto dall'odierna opponente, perché, laddove costui non sia in grado di dimostrare la sua affermazione, su di essa prevale, appunto, l'uso ragionevolmente prevedibile;
3) gli ulteriori criteri sono solamente sussidiari e utilizzabili solo qualora il criterio prevalente non sia sufficiente a dirimere il dubbio in situazioni borderline;
- nel caso di specie, i prodotti sequestrati sono tutti destinati ad essere impiegati in occasioni di feste e ritrovi per la celebrazione di ricorrenze e, secondo la comune e oggettiva esperienza, rappresentano una attrattiva più per i bambini che per gli adulti, trattandosi di oggetti colorati, che emettono suoni (i quali, peraltro, di norma divertono i più piccoli, mentre infastidiscono i più grandi) e si muovono soffiandoci dentro (come la lingua di o le CP_3 trombette con frange);
- questo è, dunque, l'uso che è ragionevolmente prevedibile ne venga fatto;
- è vero che su ciascuna confezione è apposta la dicitura “Quest'articolo non è un giocattolo”, ma, come si è visto, la dichiarazione del fabbricante viene ad essere un criterio meramente formale e quindi recessivo, a fronte di quello sostanziale;
- l'opponente, nel sostenere la contraria tesi, ha allegato alcuni elementi che però non sono idonei a supportarla;
- la circostanza per cui alcune trombette (quelle destinate al Capodanno) avrebbero una colorazione scura (nero/oro) e quindi sarebbero palesemente destinate agli adulti e non ai bambini, è del tutto irrilevante, perché proprio e a maggior ragione in quel contesto è ragionevole vengano utilizzate anche dai più piccoli (i quali, proprio perché di età inferiore ai 14 anni, è verosimile che trascorrano la ricorrenza dell'ultimo dell'anno in compagnia degli adulti di riferimento);
- il fatto che i prodotti siano inseriti in semplici sacchetti di plastica trasparenti e quindi non siano caratterizzati da un packaging di particolare attrattiva per i bambini è, in realtà, un argomento contrario alla tesi dell'opponente, perché il sacchetto lascia vedere chiaramente i
4 colori e la tipologia di oggetto;
- la collocazione dei prodotti, all'interno del punto vendita, in un reparto non destinato ai giocattoli e ad articoli per bambini viene così ad essere un elemento troppo debole per sostenere, da solo, la prevalenza della dichiarazione del fabbricante sull'uso ragionevolmente prevedibile dei prodotti stessi. Essi, pertanto, vanno qualificati come giocattoli, sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 54/11 e la mancata apposizione del marchio CE costituisce violazione dell'art. 14 (“
1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto (…)”), sanzionata a norma dell'art. 31 comma 7 (“Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro”). E' parimenti infondato il secondo motivo di opposizione:
- i NAS hanno contestato a nche la violazione dell'art. 10 Parte_1
D.Lgs. 54/11 per la mancata indicazione, sulle confezioni, delle “avvertenze obbligatorie” (“Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante)”) e la ha successivamente confermato la Controparte_1 contestazione nell'ordinanza;
- la società ha eccepito la nullità per indeterminatezza dei verbali poiché non specificano quali delle molteplici “restrizioni relative agli utilizzatori” (Allegato V, Parte A, del D. Lgs. 54/11) e/o “avvertenze specifiche e indicazioni in merito alle precauzioni da seguire” avrebbero dovuto essere indicati sulle confezioni, determinando così una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione andrebbe annullata anche in parte qua;
- si evidenzia però che l'ordinanza ingiunzione emessa dalla CP_1
ha preso specificamente in considerazione le argomentazioni svolte sul punto
[...] dalla società opponente negli scritti difensivi, prendendo posizione come segue:
“• gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 54/2011, i quali dispongono che le avvertenze, nonché le istruzioni per l'uso, richiamano l'attenzione sui possibili pericoli e rischi di danno, e sul modo di evitarli. Laddove ciò risultio pportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano le restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A, mentre per le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate;
• le Avvertenze Generali di cui all'allegato V, parte A, comprendono:
1- età massima o minima dell'utilizzatore, 2- abilità dell'utilizzatore, 3- peso massimo o minimo dell'utilizzatore, 4- necessità di sorveglianza di un adulto;
pur senza che nella contestazione siano presenti specificazioni, appare evidente anche a chi non è un tecnico specializzato del settore che al prodotto in questione non sono applicabili le avvertenze 2 (basta soffiare nell'imboccatura), 3 (irrilevante) e 4 (utilizzo non complesso in sé); la carenza è quindi ovviamente riferibile alla prima restrizione relativa all'età (minima);
• le Avvertenze Specifiche di cui all'allegato V, parte B, comprendono invece 10 categorie di giocattoli;
anche in questo caso non è necessaria particolare esperienza tecnica (e quindi la diligenza professionale del distributore, che è anche importatore, è sicuramente più che adeguata per la valutazione e comprensione) per
5 escludere tutte le categorie da 2 a 10 le cui descrizioni (vedasi art. 2 del D.Lgs.) chiaramente non includono le
“trombette” in trattazione;
va quindi da sé che il riferimento è alle avvertenza di cui al punto 1: Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi;
• che pertanto la lamentata carenza nel verbale di indicazioni dettagliate su quali siano le avvertenze e restrizioni mancanti sui prodotti è colmabile con la semplice normale diligenza nella lettura del D.Lgs. 54/2011, e quindi a maggior ragione dalla diligenza professionale che incombe su chi riveste la qualifica di distributore (e nel caso specifico anche di importatore) del prodotto (e di innumerevoli altri, essendo i negozi della società forniti di moltissime categorie di prodotti, giocattoli inclusi); l'argomentazione appare quindi chiaramente pretestuosa;
• è vero che l'obbligo di apporre le avvertenze e restrizioni non ricorre universalmente su tutti i giocattoli, ma solamente laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, tuttavia nel caso in specie pare indubbio che l'imboccatura rigida sia un pezzo che viene necessariamente con l'uso portato alla bocca, e potenzialmente si può staccare e creare un pericolo di ingestione nei bambini più piccoli;
avvertenze in tal senso non appaiono pertanto superflue ai fini della sicurezza d'utilizzo;
• che i provvedimenti della C.C.I.A.A. di Bolzano, allegati agli scritti difensivi, si riferiscono a fattispecie diverse, correlate peraltro al D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e in particolare all'art. 6, che presenta sei differenti prescrizioni;
nella casistica richiamata appaiono casi di indicazione del tutto generica dei beni, senza descrizioni singole degli innumerevoli prodotti promiscui sequestrati, fatto che già impedisce all'Autorità di valutare compiutamente la natura delle merci, e a maggior ragione di comprendere quali siano le carenze addebitabili ai singoli prodotti;
tale evenienza tuttavia non ricorre nel caso in specie, dove i prodotti sono univoci e ben descritti, e le carenze, come sopra spiegato, agevolmente deducibili;
• uno dei casi esaminati dalla C.C.I.A.A. di Bolzano presentava invece la diversa fattispecie di contestazione nel verbale della mancata indicazione della presenza di sostanze, laddove tale presenza non era però provata;
anche tale fattispecie non attiene al caso in trattazione;
• quanto all'ordinanza prodotta, emessa dalla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, attiene ad articoli di cancelleria, a loro volta prodotti talora rientranti nella zona grigia;
il provvedimento ha ritenuto assoggettabile alla disciplina dei giocattoli solo uno degli articoli sequestrati: una simile decisione è più che plausibile se non frequente, considerato che la cancelleria in alcuni casi è considerabile giocattolo e in altri no, ma la mancanza del materiale istruttorio impedisce di valutare la fattispecie di cui trattavasi, cosa che comunque risulterebbe un puro esercizio accademico, essendo il caso differente da quello in questione, e quindi irrilevante il fatto di giungere o meno alle medesime conclusioni dell'Autorità che ha emesso quel provvedimento”;
- la motivazione è esaustiva, dettagliata, conforme al dettato normativo e condivisibile, pertanto la censura svolta in sede di opposizione – che costituisce una sostanziale replica degli scritti difensivi presentati ante causam da è infondata. Parte_1
Passando, infine, alla congruità della sanzione pecuniaria di € 4.000,00, essa si colloca nel range stabilito dall'art. 31, comma 7 D.Lgs. 54/11, compreso fra un minimo di € 1.500,00 e un massimo di € 10.000,00 e la quantificazione (comunque più prossima al minimo) è giustificata dalla valutazione dei precedenti specifici di cui è gravata la società opponente, sui quali quest'ultima, con l'atto introduttivo, non ha minimamente preso posizione. In definitiva, l'opposizione è infondata e va respinta. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore
6 della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione; CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 18/12/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1984/2025 tra avv. LONGO RC) Parte_1
OPPONENTE e
(avv. PERELLI CRISTINA) Controparte_1
OPPOSTA
* Oggi 18/12/2025, nella stanza virtuale del Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Marco Longo;
- per l'opposta l'Avv. Cristina Perelli. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. L'Avv. Longo si oppone alla documentazione prodotta dalla controparte con le note finali in quanto tardiva;
laddove ne venisse ritenuta l'ammissibilità, chiede un termine per controdedurre in merito. L'Avv. Perelli, sul punto, evidenzia che si tratta di documentazione meramente esplicativa di difese già svolte. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1984/2025 promossa da: (C.F.: , con il Patrocinio degli Avv.ti LONGO Parte_1 P.IVA_1
RC e MA OL IA OPPONENTE contro
Controparte_2
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. PERELLI CRISTINA
[...] P.IVA_2
OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. In data 13.12.2024 i NAS di Parma hanno eseguito un controllo presso la sede di
[...] bicata a Gualtieri (RE), ove hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro Parte_1 amministrativo n. 189 confezioni di prodotti - nello specifico trombette, trombette per feste, fischietti a frange, lingue di - privi della marcatura CE e delle avvertenze obbligatorie CP_3 previste dalla normativa sulla sicurezza dei giocattoli. A ciò hanno fatto seguito, nell'ordine:
- l'elevazione del verbale dell'11.02.2025, con il quale i NAS hanno contestato alla società e al legale rappresentante la violazione degli artt. 6-10-14 D.Lgs. 54/11 e Controparte_4 irrogato una sanzione amministrativa di € 4.000,00, oltre ad € 49,00 per spese;
- La presentazione di scritti difensivi da parte di AS;
Controparte_5
- l'emissione, da parte della Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione e di confisca n. 2025/722, protocollo n. 0045797/U dell'8.05.2025 e notificata in pari data. ha proposto opposizione ex art. 22 D.Lgs. 689/81 per i Parte_1 seguenti motivi: 1) Insussistenza della violazione dell'art. 14 D. Lgs. 54/11, in quanto i prodotti sequestrati non sarebbero qualificabili come “giocattoli” e, quindi, non sarebbero sottoposti all'obbligo di marcatura
2 2) Insussistenza della violazione dell'art. 10 del D. Lgs. 54/11 – carenza di motivazione
3) In via subordinata, erronea quantificazione della sanzione, che avrebbe dovuto essere determinata secondo il minimo edittale, tenuto conto: della non gravità della violazione, dell'esiguità del ricavo che la società avrebbe conseguito dalla vendita dei prodotti sequestrati (€ 189,00) e del carattere quantomeno dubbio della qualificazione degli stessi come “giocattoli”. La ha resistito al ricorso, contestando le singole censure Controparte_1 sollevate dall'opponente, e insistendo per il suo rigetto. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione e la decisione. 2. Premesso che, sotto il profilo fattuale, la condotta sanzionata – esposizione con finalità di vendita al pubblico di n. 189 confezioni contenenti trombette, fischietti a frange, trombette per feste e lingue di prive di marcatura CE – non è stata contestata, il primo motivo di CP_3 opposizione è infondato:
- il D.lgs. 54/11 “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli” stabilisce requisiti di sicurezza, obblighi per i produttori (marcatura CE, fascicolo tecnico), procedure di valutazione della conformità e sanzioni, allo scopo di tutelare i bambini da rischi fisici e chimici e di garantire la conformità dei prodotti;
- l'art. 1 definisce il campo di applicazione della normativa, il quale comprende “i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni”, con l'espressa esclusione dei prodotti elencati al comma 2 (a) attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c) veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) macchine a vapore giocattolo;
e) fionde e catapulte), nonché dei prodotti elencati nell'allegato n. 1;
- in data 10.02.2016 la Commissione Europea ha emesso una “guida esplicativa” in merito alla suddetta direttiva - citata da entrambe le odierne parti in causa - avente il dichiarato scopo di “di favorire l'applicazione della direttiva 2009/48/CE e il recepimento nella legislazione nazionale del testo della direttiva stessa, che è giuridicamente vincolante”;
- per quanto qui interessa, con riferimento alla definizione dei prodotti qualificabili come
“giocattoli”, contenuta nella direttiva europea e riportata pedissequamente dal legislatore italiano, la guida specifica quanto segue: “Il testo di tale disposizione è leggermente diverso rispetto alla definizione data nella direttiva 88/378/CEE. L'intenzione del legislatore, tuttavia, non era modificare l'ambito di applicazione della direttiva rispetto alla prassi in uso fino a quel momento, bensì semplicemente di codificare la prassi in relazione alla direttiva. Le parole "in modo esclusivo o meno" sono state aggiunte alla definizione per indicare che il prodotto, per essere considerato un giocattolo, non necessariamente deve servire esclusivamente al gioco, ma può avere anche altre funzioni. Per esempio, un portachiavi con attaccato un orsetto è considerato un giocattolo così come i sacchi nanna a forma di morbidi peluche. L'intenzione non era quella di prevedere, per esempio, che la norma sui trampolini dovesse tener conto anche dell'uso del trampolino giocattolo da parte di adulti. Altri esempi di prodotti con una doppia funzione (decorazioni per porte, borsette o zaini morbidi a forma di animale, ecc.) figurano nel documento di orientamento n. 11 sulla classificazione dei giocattoli destinati a bambini di età superiore o inferiore a 36 mesi. La principale difficoltà di questa definizione risiede nel concetto di "utilizzo per fini di gioco" o di "valore ludico". Questo perché, per un bambino, letteralmente qualsiasi cosa può avere valore ludico, ma ciò non significa che qualsiasi oggetto debba rientrare nella definizione
3 di giocattolo. Perché un prodotto sia considerato un giocattolo ai fini della presente direttiva, il valore ludico deve esservi introdotto intenzionalmente da parte del fabbricante. La dichiarazione da parte del fabbricante dell'uso proposto è un criterio da considerare, poiché figura nel testo della direttiva stessa. Tuttavia, le parole "manifestamente destinato", che erano state utilizzate nella direttiva 88/378/CEE, sono state sostituite e modificate eliminando il termine "manifestamente". Infatti, si ritiene che l'uso ragionevolmente prevedibile prevalga sulla dichiarazione dell'uso proposto del fabbricante. Se il fabbricante dichiara che i suoi prodotti non sono giocattoli, deve essere in grado di giustificare questa sua affermazione”;
- sempre la guida prosegue poi indicando ulteriori criteri – ossia il luogo in cui sono esposti per la vendita, il pubblico destinatario della pubblicità e del packaging, il prezzo, le dimensioni e l'essere alla portata di bambini – per “aiutare” gli Stati Membri a decidere se un prodotto debba o meno essere considerato un giocattolo, criteri che però sono espressamente definiti “solo indicativi e potrebbero non applicarsi a tutte le circostanze”;
- dalla complessiva lettura dell'art. 1 D.Lgs. 54/11 e del testo della guida della Commissione Europea, si evince quindi che:
1) un prodotto si definisce “giocattolo” se è ragionevolmente prevedibile che esso venga utilizzato per finalità ludiche da bambini al di sotto dei 14 anni;
2) la dichiarazione intenzionale da parte del fabbricante dell'uso proposto del prodotto è senz'altro da considerare, ma certamente non è il “criterio principale” come erroneamente sostenuto dall'odierna opponente, perché, laddove costui non sia in grado di dimostrare la sua affermazione, su di essa prevale, appunto, l'uso ragionevolmente prevedibile;
3) gli ulteriori criteri sono solamente sussidiari e utilizzabili solo qualora il criterio prevalente non sia sufficiente a dirimere il dubbio in situazioni borderline;
- nel caso di specie, i prodotti sequestrati sono tutti destinati ad essere impiegati in occasioni di feste e ritrovi per la celebrazione di ricorrenze e, secondo la comune e oggettiva esperienza, rappresentano una attrattiva più per i bambini che per gli adulti, trattandosi di oggetti colorati, che emettono suoni (i quali, peraltro, di norma divertono i più piccoli, mentre infastidiscono i più grandi) e si muovono soffiandoci dentro (come la lingua di o le CP_3 trombette con frange);
- questo è, dunque, l'uso che è ragionevolmente prevedibile ne venga fatto;
- è vero che su ciascuna confezione è apposta la dicitura “Quest'articolo non è un giocattolo”, ma, come si è visto, la dichiarazione del fabbricante viene ad essere un criterio meramente formale e quindi recessivo, a fronte di quello sostanziale;
- l'opponente, nel sostenere la contraria tesi, ha allegato alcuni elementi che però non sono idonei a supportarla;
- la circostanza per cui alcune trombette (quelle destinate al Capodanno) avrebbero una colorazione scura (nero/oro) e quindi sarebbero palesemente destinate agli adulti e non ai bambini, è del tutto irrilevante, perché proprio e a maggior ragione in quel contesto è ragionevole vengano utilizzate anche dai più piccoli (i quali, proprio perché di età inferiore ai 14 anni, è verosimile che trascorrano la ricorrenza dell'ultimo dell'anno in compagnia degli adulti di riferimento);
- il fatto che i prodotti siano inseriti in semplici sacchetti di plastica trasparenti e quindi non siano caratterizzati da un packaging di particolare attrattiva per i bambini è, in realtà, un argomento contrario alla tesi dell'opponente, perché il sacchetto lascia vedere chiaramente i
4 colori e la tipologia di oggetto;
- la collocazione dei prodotti, all'interno del punto vendita, in un reparto non destinato ai giocattoli e ad articoli per bambini viene così ad essere un elemento troppo debole per sostenere, da solo, la prevalenza della dichiarazione del fabbricante sull'uso ragionevolmente prevedibile dei prodotti stessi. Essi, pertanto, vanno qualificati come giocattoli, sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 54/11 e la mancata apposizione del marchio CE costituisce violazione dell'art. 14 (“
1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto (…)”), sanzionata a norma dell'art. 31 comma 7 (“Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro”). E' parimenti infondato il secondo motivo di opposizione:
- i NAS hanno contestato a nche la violazione dell'art. 10 Parte_1
D.Lgs. 54/11 per la mancata indicazione, sulle confezioni, delle “avvertenze obbligatorie” (“Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante)”) e la ha successivamente confermato la Controparte_1 contestazione nell'ordinanza;
- la società ha eccepito la nullità per indeterminatezza dei verbali poiché non specificano quali delle molteplici “restrizioni relative agli utilizzatori” (Allegato V, Parte A, del D. Lgs. 54/11) e/o “avvertenze specifiche e indicazioni in merito alle precauzioni da seguire” avrebbero dovuto essere indicati sulle confezioni, determinando così una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione andrebbe annullata anche in parte qua;
- si evidenzia però che l'ordinanza ingiunzione emessa dalla CP_1
ha preso specificamente in considerazione le argomentazioni svolte sul punto
[...] dalla società opponente negli scritti difensivi, prendendo posizione come segue:
“• gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 54/2011, i quali dispongono che le avvertenze, nonché le istruzioni per l'uso, richiamano l'attenzione sui possibili pericoli e rischi di danno, e sul modo di evitarli. Laddove ciò risultio pportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano le restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A, mentre per le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate;
• le Avvertenze Generali di cui all'allegato V, parte A, comprendono:
1- età massima o minima dell'utilizzatore, 2- abilità dell'utilizzatore, 3- peso massimo o minimo dell'utilizzatore, 4- necessità di sorveglianza di un adulto;
pur senza che nella contestazione siano presenti specificazioni, appare evidente anche a chi non è un tecnico specializzato del settore che al prodotto in questione non sono applicabili le avvertenze 2 (basta soffiare nell'imboccatura), 3 (irrilevante) e 4 (utilizzo non complesso in sé); la carenza è quindi ovviamente riferibile alla prima restrizione relativa all'età (minima);
• le Avvertenze Specifiche di cui all'allegato V, parte B, comprendono invece 10 categorie di giocattoli;
anche in questo caso non è necessaria particolare esperienza tecnica (e quindi la diligenza professionale del distributore, che è anche importatore, è sicuramente più che adeguata per la valutazione e comprensione) per
5 escludere tutte le categorie da 2 a 10 le cui descrizioni (vedasi art. 2 del D.Lgs.) chiaramente non includono le
“trombette” in trattazione;
va quindi da sé che il riferimento è alle avvertenza di cui al punto 1: Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi;
• che pertanto la lamentata carenza nel verbale di indicazioni dettagliate su quali siano le avvertenze e restrizioni mancanti sui prodotti è colmabile con la semplice normale diligenza nella lettura del D.Lgs. 54/2011, e quindi a maggior ragione dalla diligenza professionale che incombe su chi riveste la qualifica di distributore (e nel caso specifico anche di importatore) del prodotto (e di innumerevoli altri, essendo i negozi della società forniti di moltissime categorie di prodotti, giocattoli inclusi); l'argomentazione appare quindi chiaramente pretestuosa;
• è vero che l'obbligo di apporre le avvertenze e restrizioni non ricorre universalmente su tutti i giocattoli, ma solamente laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, tuttavia nel caso in specie pare indubbio che l'imboccatura rigida sia un pezzo che viene necessariamente con l'uso portato alla bocca, e potenzialmente si può staccare e creare un pericolo di ingestione nei bambini più piccoli;
avvertenze in tal senso non appaiono pertanto superflue ai fini della sicurezza d'utilizzo;
• che i provvedimenti della C.C.I.A.A. di Bolzano, allegati agli scritti difensivi, si riferiscono a fattispecie diverse, correlate peraltro al D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e in particolare all'art. 6, che presenta sei differenti prescrizioni;
nella casistica richiamata appaiono casi di indicazione del tutto generica dei beni, senza descrizioni singole degli innumerevoli prodotti promiscui sequestrati, fatto che già impedisce all'Autorità di valutare compiutamente la natura delle merci, e a maggior ragione di comprendere quali siano le carenze addebitabili ai singoli prodotti;
tale evenienza tuttavia non ricorre nel caso in specie, dove i prodotti sono univoci e ben descritti, e le carenze, come sopra spiegato, agevolmente deducibili;
• uno dei casi esaminati dalla C.C.I.A.A. di Bolzano presentava invece la diversa fattispecie di contestazione nel verbale della mancata indicazione della presenza di sostanze, laddove tale presenza non era però provata;
anche tale fattispecie non attiene al caso in trattazione;
• quanto all'ordinanza prodotta, emessa dalla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, attiene ad articoli di cancelleria, a loro volta prodotti talora rientranti nella zona grigia;
il provvedimento ha ritenuto assoggettabile alla disciplina dei giocattoli solo uno degli articoli sequestrati: una simile decisione è più che plausibile se non frequente, considerato che la cancelleria in alcuni casi è considerabile giocattolo e in altri no, ma la mancanza del materiale istruttorio impedisce di valutare la fattispecie di cui trattavasi, cosa che comunque risulterebbe un puro esercizio accademico, essendo il caso differente da quello in questione, e quindi irrilevante il fatto di giungere o meno alle medesime conclusioni dell'Autorità che ha emesso quel provvedimento”;
- la motivazione è esaustiva, dettagliata, conforme al dettato normativo e condivisibile, pertanto la censura svolta in sede di opposizione – che costituisce una sostanziale replica degli scritti difensivi presentati ante causam da è infondata. Parte_1
Passando, infine, alla congruità della sanzione pecuniaria di € 4.000,00, essa si colloca nel range stabilito dall'art. 31, comma 7 D.Lgs. 54/11, compreso fra un minimo di € 1.500,00 e un massimo di € 10.000,00 e la quantificazione (comunque più prossima al minimo) è giustificata dalla valutazione dei precedenti specifici di cui è gravata la società opponente, sui quali quest'ultima, con l'atto introduttivo, non ha minimamente preso posizione. In definitiva, l'opposizione è infondata e va respinta. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore
6 della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione; CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 18/12/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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