Articolo 10 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1482
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 gennaio 1949
Art. 10.
I finanziamenti previsti dall'art. 8 possono essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa.
La norma del comma precedente non si applica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati per fatto bellico.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1949