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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano, nella persona della dott.ssa Valentina Santa Cruz, in funzione di
Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1034 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a ON (NU), in loc. Marghinisai n.
1 - case sparse, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Maria Paola Manca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nuoro, Via Antonio
Mereu, n. 26
- attore -
contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente CP_2 C.F._3
in RA (NU), via Umberto I, n. 5; , nato a [...] Controparte_3
(NU) il 28/05/1967 (C.F. , residente in [...]
Principe di Carignano, n. 4/A; , nato a [...] il Controparte_4
20/02/1972 (C.F. ), residente in [...]; C.F._5
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_5 C.F._6
residente in [...]; , nata a [...] il Controparte_6
02.01.1954 (C.F. , ivi residente in [...]; C.F._7 CP_7
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...]
8; , nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_8 C.F._9
residente in [...]; , nato a [...] il CP_9
24.12.1977 (C.F. ), residente in [...]; C.F._10 CP_10
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]
[...] C.F._11 (NU), via Caserma n. 35; , nato a [...] il [...] (C.F. CP_11
), residente in [...]; , C.F._12 CP_12
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...]
Neruda n. 3; , nato a [...] il [...] (C.F. CP_13
), residente in [...]; C.F._14 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi CP_14 C.F._15
residente in [...]; , nata a [...] il [...] CP_15
(C.F. , residente in [...]; C.F._16 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_16 C.F._17
Polaveno (BS), via De Gasperi n. 11; , residente in [...]
Giuseppe Di Vittorio n. 18; fu fu CP_18 Per_1 CP_18 Per_1 [...]
fu fu , CP_19 Per_1 CP_20 Per_1 CP_21
nata ad [...] il [...]; (CF ), nata Controparte_22 C.F._18
ad RA (NU) il 31/08/1935, (CF , nata a [...] CP_23 C.F._19
(NU) il 13/10/1932; (CF ), nata a [...] CP_24 C.F._20
l'11/08/1931; fu ; fu;
Controparte_25 Per_2 Controparte_26 Per_2
fu ; fu;
CP_27 Per_2 Controparte_28 Per_2 [...]
e, per detti ultimi soggetti non identificati, anche i loro eredi e/o CP_29
aventi causa;
- convenuti contumaci -
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “
1- accertare e dichiarare che è proprietario a titolo Parte_1 originario per usucapione ventennale ex art. 1158 cc dell'immobile fabbricato ad uso magazzino-cantina con annesso cortile, distinto al NCU del Comune RA (NU), al foglio
5, mapp. 3341, sub 1 e sub 2 (ex foglio 5, mapp. 413, mapp. 414), ivi ubicato alla via Carlo
Alberto, confinante con la proprietà eredi da un lato, da altro lato con la Per_3
proprietà e la via Carlo Alberto;
2- dichiarare il ricorrente sopra identificato CP_30
proprietario in modo pieno ed esclusivo dei suddetti immobili;
3-per l'effetto ordinare al
Conservatore dei R.R. II. di Nuoro la trascrizione della emananda sentenza ed al direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture, manlevandoli da qualsiasi responsabilità;
4- dichiarare compensate le spese del presente giudizio nell'ipotesi di mancata resistenza in giudizio dei convenuti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto, in forza di usucapione ventennale, della piena proprietà dell'immobile fabbricato ad uso magazzino-cantina con annesso cortile, distinto al NCU del Comune RA (NU), al foglio 5, mapp. 3341, sub 1 e sub 2 (ex foglio 5, mapp. 413, mapp. 414), confinante, per un lato, con la proprietà eredi e, per altro Per_3
lato, con la proprietà e la via Carlo Alberto, esponendo di averne avuto il CP_30
possesso uti dominus in modo esclusivo, pacifico e ininterrotto, almeno dal 1995 ad oggi, curandolo ed utilizzandolo per tenervi i propri attrezzi, come deposito legnaia e per la conservazione del vino, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e del giardino ad esso prospiciente.
2. I convenuti indicati in epigrafe, pur regolarmente evocati in giudizio (alcuni dei quali mediante notifica nelle forme ordinarie ed altri, non identificabili anche con riferimento ad eventuali eredi, mediante notifica per pubblici proclami), sono rimasti contumaci e la causa, previo mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione, è stata istruita a mezzo di prove testimoniali e produzioni documentali, per poi essere tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
3. In limine, si precisa, con riguardo alla regolarità del contraddittorio, che dall'esame della documentazione versata in atti da parte attrice (comprensiva, tra l'altro, dei certificati di morte e dei certificati storici di famiglia, nonché delle visure storiche del catasto e del certificato ipotecario speciale recante le iscrizioni e le trascrizioni avvenute con riferimento all'immobile, da cui si evince la cancellazione dei relativi gravami), il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti degli odierni convenuti, intestatari od eredi degli intestatari del bene per cui è causa, e risulta altresì esaurire l'ambito dei soggetti astrattamente controinteressati all'accoglimento della domanda.
4. La domanda proposta è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Il possesso ultraventennale esclusivo, pacifico e ininterrotto esercitato da Parte_1 sull'immobile in questione può ritenersi pienamente dimostrato alla luce delle dichiarazioni rese nel corso dell'espletamento della prova testimoniale all'udienza del 15.04.2024.
Nello specifico, i testi e dopo aver riconosciuto nelle Testimone_1 Testimone_2
fotografie loro esibite il compendio oggetto di causa, hanno riferito concordemente che ne aveva avuto la piena disponibilità fin dal 1995 e, comunque, per più di Parte_1 vent'anni, utilizzando il fabbricato come magazzino per i propri attrezzi, come deposito legnaia e come cantina per i vini, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso (con opere di rifacimento degli infissi, tinteggiatura, messa in sicurezza e ripristino del tetto) e curando altresì la pulizia del giardino prospiciente, piantandovi fiori ornamentali e tenendovi animali domestici.
Si tratta di testimoni del tutto disinteressati e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la coerenza della deposizione, per la loro conoscenza diretta delle circostanze di fatto dedotte, in virtù della frequentazione dei luoghi per rapporti di amicizia o di vicinato.
Le attività allegate e provate costituiscono chiaramente manifestazione di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sui terreni sopra descritti: in particolare, ai fini della prova della possessio ad usucapionem di un immobile, il suo utilizzo in via esclusiva e la sua cura, soprattutto laddove protratta per tantissimi anni ed accompagnata da interventi di manutenzione straordinaria, è suscettibile di configurare, di per sé, la manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà, per cui, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che l'immobile è utilizzato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà o di comproprietà (cosa che nel caso di specie non è avvenuta).
A tal proposito, si osservi che la mancata costituzione di alcuno dei numerosi soggetti evocati in giudizio, pur non potendo dare luogo all'applicazione del principio di non contestazione, costituisce senz'altro un elemento ulteriore che può essere liberamente apprezzato dal giudice per trarne elementi di convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e che, nel caso di specie, unitamente agli altri elementi, concorre a ritenere fondata la domanda di parte attrice, confermando l'atteggiamento inerte tenuto per più di venti anni dagli intestatari risultanti dalle visure catastali o dai registri immobiliari, che hanno così mostrato di non avere pretese da avanzare sul bene in questione.
Sotto il profilo documentale, è appena il caso di precisare che la attuale ed esatta identificazione del bene oggetto di domanda emerge chiaramente dalla visura storico catastale allegata all'atto introduttivo del giudizio.
Per tali ragioni, visto l'art. 1158 c.c., deve dichiararsi in favore di l'acquisto per Parte_1
usucapione della piena proprietà del fabbricato ad uso magazzino-cantina, con annesso cortile, distinto al NCU del Comune RA (NU), al foglio 5, mapp. 3341, sub 1 e sub 2 (ex foglio 5, mapp. 413 e mapp. 414), confinante, da un lato, con la proprietà eredi e, Per_3 dall'altro, con la proprietà e la via Carlo Alberto. CP_30 La sentenza costituisce titolo autonomo per la trascrizione presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari e non deve essere rivolto dal Giudice alcun ordine specifico in tal senso.
5. Trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà nel corso della quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attorea né prima né durante il processo, le spese del giudizio devono restare a carico di chi le ha anticipate, con conseguente integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1034/2022 R.G.:
1) accerta e dichiara che è pieno ed esclusivo proprietario, per intervenuta Parte_1
usucapione ventennale ex art. 1158 c.c., del fabbricato ad uso magazzino-cantina con annesso cortile, distinto al NCU del Comune RA (NU) al foglio 5, mapp. 3341, sub. 1
e sub. 2 (ex foglio 5, mapp. 413 e mapp. 414), ubicato nella via Carlo Alberto e confinante, da un lato, con la proprietà eredi e, da altro lato, con la proprietà Per_3
e la via Carlo Alberto;
CP_30
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Oristano, il 30.12.2024
Il giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano, nella persona della dott.ssa Valentina Santa Cruz, in funzione di
Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1034 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a ON (NU), in loc. Marghinisai n.
1 - case sparse, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Maria Paola Manca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nuoro, Via Antonio
Mereu, n. 26
- attore -
contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente CP_2 C.F._3
in RA (NU), via Umberto I, n. 5; , nato a [...] Controparte_3
(NU) il 28/05/1967 (C.F. , residente in [...]
Principe di Carignano, n. 4/A; , nato a [...] il Controparte_4
20/02/1972 (C.F. ), residente in [...]; C.F._5
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_5 C.F._6
residente in [...]; , nata a [...] il Controparte_6
02.01.1954 (C.F. , ivi residente in [...]; C.F._7 CP_7
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...]
8; , nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_8 C.F._9
residente in [...]; , nato a [...] il CP_9
24.12.1977 (C.F. ), residente in [...]; C.F._10 CP_10
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]
[...] C.F._11 (NU), via Caserma n. 35; , nato a [...] il [...] (C.F. CP_11
), residente in [...]; , C.F._12 CP_12
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...]
Neruda n. 3; , nato a [...] il [...] (C.F. CP_13
), residente in [...]; C.F._14 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi CP_14 C.F._15
residente in [...]; , nata a [...] il [...] CP_15
(C.F. , residente in [...]; C.F._16 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_16 C.F._17
Polaveno (BS), via De Gasperi n. 11; , residente in [...]
Giuseppe Di Vittorio n. 18; fu fu CP_18 Per_1 CP_18 Per_1 [...]
fu fu , CP_19 Per_1 CP_20 Per_1 CP_21
nata ad [...] il [...]; (CF ), nata Controparte_22 C.F._18
ad RA (NU) il 31/08/1935, (CF , nata a [...] CP_23 C.F._19
(NU) il 13/10/1932; (CF ), nata a [...] CP_24 C.F._20
l'11/08/1931; fu ; fu;
Controparte_25 Per_2 Controparte_26 Per_2
fu ; fu;
CP_27 Per_2 Controparte_28 Per_2 [...]
e, per detti ultimi soggetti non identificati, anche i loro eredi e/o CP_29
aventi causa;
- convenuti contumaci -
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “
1- accertare e dichiarare che è proprietario a titolo Parte_1 originario per usucapione ventennale ex art. 1158 cc dell'immobile fabbricato ad uso magazzino-cantina con annesso cortile, distinto al NCU del Comune RA (NU), al foglio
5, mapp. 3341, sub 1 e sub 2 (ex foglio 5, mapp. 413, mapp. 414), ivi ubicato alla via Carlo
Alberto, confinante con la proprietà eredi da un lato, da altro lato con la Per_3
proprietà e la via Carlo Alberto;
2- dichiarare il ricorrente sopra identificato CP_30
proprietario in modo pieno ed esclusivo dei suddetti immobili;
3-per l'effetto ordinare al
Conservatore dei R.R. II. di Nuoro la trascrizione della emananda sentenza ed al direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture, manlevandoli da qualsiasi responsabilità;
4- dichiarare compensate le spese del presente giudizio nell'ipotesi di mancata resistenza in giudizio dei convenuti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto, in forza di usucapione ventennale, della piena proprietà dell'immobile fabbricato ad uso magazzino-cantina con annesso cortile, distinto al NCU del Comune RA (NU), al foglio 5, mapp. 3341, sub 1 e sub 2 (ex foglio 5, mapp. 413, mapp. 414), confinante, per un lato, con la proprietà eredi e, per altro Per_3
lato, con la proprietà e la via Carlo Alberto, esponendo di averne avuto il CP_30
possesso uti dominus in modo esclusivo, pacifico e ininterrotto, almeno dal 1995 ad oggi, curandolo ed utilizzandolo per tenervi i propri attrezzi, come deposito legnaia e per la conservazione del vino, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e del giardino ad esso prospiciente.
2. I convenuti indicati in epigrafe, pur regolarmente evocati in giudizio (alcuni dei quali mediante notifica nelle forme ordinarie ed altri, non identificabili anche con riferimento ad eventuali eredi, mediante notifica per pubblici proclami), sono rimasti contumaci e la causa, previo mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione, è stata istruita a mezzo di prove testimoniali e produzioni documentali, per poi essere tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
3. In limine, si precisa, con riguardo alla regolarità del contraddittorio, che dall'esame della documentazione versata in atti da parte attrice (comprensiva, tra l'altro, dei certificati di morte e dei certificati storici di famiglia, nonché delle visure storiche del catasto e del certificato ipotecario speciale recante le iscrizioni e le trascrizioni avvenute con riferimento all'immobile, da cui si evince la cancellazione dei relativi gravami), il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti degli odierni convenuti, intestatari od eredi degli intestatari del bene per cui è causa, e risulta altresì esaurire l'ambito dei soggetti astrattamente controinteressati all'accoglimento della domanda.
4. La domanda proposta è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Il possesso ultraventennale esclusivo, pacifico e ininterrotto esercitato da Parte_1 sull'immobile in questione può ritenersi pienamente dimostrato alla luce delle dichiarazioni rese nel corso dell'espletamento della prova testimoniale all'udienza del 15.04.2024.
Nello specifico, i testi e dopo aver riconosciuto nelle Testimone_1 Testimone_2
fotografie loro esibite il compendio oggetto di causa, hanno riferito concordemente che ne aveva avuto la piena disponibilità fin dal 1995 e, comunque, per più di Parte_1 vent'anni, utilizzando il fabbricato come magazzino per i propri attrezzi, come deposito legnaia e come cantina per i vini, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso (con opere di rifacimento degli infissi, tinteggiatura, messa in sicurezza e ripristino del tetto) e curando altresì la pulizia del giardino prospiciente, piantandovi fiori ornamentali e tenendovi animali domestici.
Si tratta di testimoni del tutto disinteressati e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la coerenza della deposizione, per la loro conoscenza diretta delle circostanze di fatto dedotte, in virtù della frequentazione dei luoghi per rapporti di amicizia o di vicinato.
Le attività allegate e provate costituiscono chiaramente manifestazione di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sui terreni sopra descritti: in particolare, ai fini della prova della possessio ad usucapionem di un immobile, il suo utilizzo in via esclusiva e la sua cura, soprattutto laddove protratta per tantissimi anni ed accompagnata da interventi di manutenzione straordinaria, è suscettibile di configurare, di per sé, la manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà, per cui, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che l'immobile è utilizzato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà o di comproprietà (cosa che nel caso di specie non è avvenuta).
A tal proposito, si osservi che la mancata costituzione di alcuno dei numerosi soggetti evocati in giudizio, pur non potendo dare luogo all'applicazione del principio di non contestazione, costituisce senz'altro un elemento ulteriore che può essere liberamente apprezzato dal giudice per trarne elementi di convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e che, nel caso di specie, unitamente agli altri elementi, concorre a ritenere fondata la domanda di parte attrice, confermando l'atteggiamento inerte tenuto per più di venti anni dagli intestatari risultanti dalle visure catastali o dai registri immobiliari, che hanno così mostrato di non avere pretese da avanzare sul bene in questione.
Sotto il profilo documentale, è appena il caso di precisare che la attuale ed esatta identificazione del bene oggetto di domanda emerge chiaramente dalla visura storico catastale allegata all'atto introduttivo del giudizio.
Per tali ragioni, visto l'art. 1158 c.c., deve dichiararsi in favore di l'acquisto per Parte_1
usucapione della piena proprietà del fabbricato ad uso magazzino-cantina, con annesso cortile, distinto al NCU del Comune RA (NU), al foglio 5, mapp. 3341, sub 1 e sub 2 (ex foglio 5, mapp. 413 e mapp. 414), confinante, da un lato, con la proprietà eredi e, Per_3 dall'altro, con la proprietà e la via Carlo Alberto. CP_30 La sentenza costituisce titolo autonomo per la trascrizione presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari e non deve essere rivolto dal Giudice alcun ordine specifico in tal senso.
5. Trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà nel corso della quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attorea né prima né durante il processo, le spese del giudizio devono restare a carico di chi le ha anticipate, con conseguente integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1034/2022 R.G.:
1) accerta e dichiara che è pieno ed esclusivo proprietario, per intervenuta Parte_1
usucapione ventennale ex art. 1158 c.c., del fabbricato ad uso magazzino-cantina con annesso cortile, distinto al NCU del Comune RA (NU) al foglio 5, mapp. 3341, sub. 1
e sub. 2 (ex foglio 5, mapp. 413 e mapp. 414), ubicato nella via Carlo Alberto e confinante, da un lato, con la proprietà eredi e, da altro lato, con la proprietà Per_3
e la via Carlo Alberto;
CP_30
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Oristano, il 30.12.2024
Il giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz