Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
Non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 384 cod. pen. alle dichiarazioni calunniose rese da testimone che non poteva essere obbligato a rispondere su fatti dai quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2012, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
1 7 30 / 1 3 30 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.sez..stss - Francesco Serpico - Presidente - - Giovanni Conti UP 14/12/2012- - Giorgio Fidelbo R.G.N. 13596/2011 - Angelo Capozzi - Ercole Aprile Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da 1. MB CO, nato a [...] il [...] 2. BA CO, nato ad [...] il [...] 3. AT LL, nata ad [...] il [...] 4. NO AN, nata ad [...] il [...] nel procedimento nei confronti di IE RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2010 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Antonio Fusco, il quale ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO.
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado del 20/05/2008 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nola, assolveva RI IE, con la formula del 'perché il fatto non sussiste', dal reato cui agli artt. 81 e 368 cod. pen., per avere, con dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria nolana il 27/02/2007 ed il 29/05/2007, asserito non aver provveduto, quale funzionario del comune di Ottaviano, alla redazione ed alla sottoscrizione della determina n. 32 del 07/12/2006, corretta a penna con il n. 42 - determina acquisita agli atti solo in fotocopia, non essendo mai stato rinvenuto l'originale e così per avere incolpato del delitto di falso materiale in atto pubblico, conoscendone l'innocenza, CO MB, CO BA, LL AT e AN NO, dipendenti di quel comune, diretti beneficiari di quel provvedimento, con il quale era stato loro riconosciuto un compenso di 5.000 euro ciascuno per l'asserito svolgimento di attività di studio. Rilevava la Corte distrettuale come le emergenze processuali non avessero offerto la prova sicura della innocenza dei quattro dipendenti indirettamente incolpati, posto che era risultato dimostrato che quelle somme, per un totale di 20.000 euro, erano state percepite illegittimamente, non potendo essere stanziati compensi per siffatte attività in misura superiore a 10.000 euro, tanto che gli stessi dipendenti avevano poi subito restituito gli importi ricevuti all'amministrazione di appartenenza;
e considerato che l'MB, il BA, la AT e la NO, nel procedimento per truffa che li aveva interessati, avevano fornito versioni diverse, dapprima confermando di aver svolto quell'attività di studio ed in seguito sostenendo di aver ricevuto quelle somme come corrispettivi per non meglio precisate attività di lavoro straordinario autorizzate proprio dal IE: questi, a sua volta, negando di aver redatto e sottoscritto quella determina, aveva inteso solo evitare di rendere dichiarazioni a sé sfavorevoli e, dunque, aveva tenuto una condotta comunque scriminata per avere esercitato il diritto di difesa.
2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso le suddette parti civili, con atto sottoscritto dal loro difensore avv. Consiglia Fabbrocini, le quali, formalmente con un unico motivo, hanno dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 368 cod. pen., ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nel corso della fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero aveva affidato ad una esperta un incarico di consulenza tecnica grafologica, che aveva concluso nel senso che la firma in calce a quell'atto di determina, esaminato in copia, "era riconducibile alla 2 ساق funzionalità grafica" del IE e, quindi, qualificabile, “con un margine di forte certezza", sigla "autentica".
3. Con memoria depositata il 30/09/2011 il difensore dell'imputato IE, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso proposto dalle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035; in senso conforme, proprio con riferimento all'ipotesi della "prova non considerata", v., tra le tante, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, Armosino, Rv. 240411; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 6, n. 752/07 del 18/12/2006, Romagnolo, Rv. 235732; Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234989). Alla luce di tale regula iuris bisogna prendere atto come il ricorso presentato dalle parti civili possegga tutti e quattro i requisiti sopra elencati, essendo stato evidenziato come l'atto di riferimento fosse una consulenza tecnica disposta dal P.M. durante le indagini ed affidata a tale dr.ssa Maria Flora Di Nola, della cui esistenza era stata data prova adeguata;
ed essendo stato sottolineato un dato conoscitivo che si pone in contrasto con la ricostruzione dei fatti privilegiata dalla 3 Corte di merito, cioè che quella consulenza avesse accertato, con sufficiente certezza probatoria, che la determina amministrativa più volte richiamata fosse stata adottata proprio dal IE, in quanto da questi sottoscritta, e fosse, perciò, incompatibile con l'affermazione del prevenuto di non essere affatto a conoscenza dell'esistenza di quel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata, nella quale manca qualsivoglia menzione di tale accertamento tecnico, si appalesa gravemente lacunosa per l'omessa considerazione di un elemento di conoscenza decisivo quale, appunto, il risultato della verifica compiuta da quel consulente in quanto idoneo a - disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogico il percorso argomentativo prescelto, invero incongruamente basato (solo) sulle versioni, asseritamente contraddittorie, fornite dai quattro incolpati.
3. Non conduce a differenti conclusioni il riferimento, pure contenuto nella motivazione della sentenza gravata, ad un presunto diritto di difesa che il IE avrebbe esercitato e che avrebbe, quindi, scriminato la sua condotta indirettamente calunniosa. E ciò sia perché il IE rese quelle dichiarazioni, oggetto dell'addebito successivamente contestatogli, nella veste di persona informata dei fatti, sicché è palesemente fuorviante il richiamo all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'interessato "può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli ed in tal caso l'accusa di calunnia, implicita in tale condotta, integra legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae perciò alla sfera di punibilità penale in applicazione dell'art. 51 cod. pen.", trattandosi di principio di diritto riguardante le dichiarazioni rese dall'indagato o dall'imputato nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (così Sez. 6, n. 1333 del 16/01/1998, Barbato, Rv. 210648). Sia anche perché, anche a volere ipotizzare l'applicabilità nella fattispecie della disposizione prevista dall'art. 198 comma 2 cod. proc. pen., e cioè a voler ritenere che l'odierno ricorrente, quando era stato sentito come persona informata dei fatti, non fosse obbligato a deporre su fatti dai quali sarebbe potuta, emergere una sua responsabilità penale, chy bisognerebbe, in ogni caso, negare l'eventuale operatività di tale disposizione potesse scriminare una dichiarazione anche indirettamente calunniatrice del prevenuto. Tanto è confermato dalla scelta che il legislatore codicistico ha operato per definire i confini di applicabilità della causa di non punibilità dell'art. 384 cod. pen., la cui logica corrisponde a quella della disposizione processale fissata dal citato art. 198 comma 2 cod. pen., noma la cui applicabilità è pacificamente esclusa con riferimento al delitto di calunnia, trattandosi di illecito 4 naturalmente destinato a porre in pericolo la libertà e l'onore di persone innocenti.
4. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia, per la decisione sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 14/12/2012 Il Consigliere estensorConsigliere Estensore Il Presidente Francesco Serpico Ercole Aprile DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E R Pieds Esposito 5