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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 27/02/2026, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2995/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SABATINI LIVIO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 825/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057414 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato nel giudizio nr. RGR 825/25 la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento nr 112490057414 per recupero TARI relativo all'immobile sito in
Indirizzo_1 emesso per i periodi di imposta 2018-2023 per l'importo di € 7497,00 incluse sanzioni ed interessi, limitando l'impugnazione per l'importo pari ad € 3112,37 e decudendo che, dal
2/12/2019, il pagamento della tassa non era dovuto, avendo venduto l'immobile con atto notarile del giorno
2/12/19 registrato il giorno 11/12/19 nr 15891 serie 1/T.
Il comune di Roma rilevava l'omessa comunicazione della variazione dell'utenza all'AMA spa non avendo il contribuente provveduto entro il termine di 90 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato…. (art. 62 comma 1 d.lgs.
15 novembre 1993 n. 507).
Orbene, impregiudicata la vendita dell'immobile, il contribunete è senz'altro tenuto alla comunicazione della variazione dell'utenza secondo le disposizioni regolamentari: tale particolare situazione non consente tuttavia l'irrogazione delle sanzioni, essendo emersa una condizione di obiettiva incertezza con conseguente sussistenza di una causa di non punibilità (v. legge 689/1981 e nuovo art 5 comma 2 TU 173/24).
Le spese sono compensate in ragione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento nr 112490057414 nei limiti indicati in parte motiva;
2) Spese compensate.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026
Il Giudice
LI IN
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SABATINI LIVIO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 825/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057414 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato nel giudizio nr. RGR 825/25 la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento nr 112490057414 per recupero TARI relativo all'immobile sito in
Indirizzo_1 emesso per i periodi di imposta 2018-2023 per l'importo di € 7497,00 incluse sanzioni ed interessi, limitando l'impugnazione per l'importo pari ad € 3112,37 e decudendo che, dal
2/12/2019, il pagamento della tassa non era dovuto, avendo venduto l'immobile con atto notarile del giorno
2/12/19 registrato il giorno 11/12/19 nr 15891 serie 1/T.
Il comune di Roma rilevava l'omessa comunicazione della variazione dell'utenza all'AMA spa non avendo il contribuente provveduto entro il termine di 90 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato…. (art. 62 comma 1 d.lgs.
15 novembre 1993 n. 507).
Orbene, impregiudicata la vendita dell'immobile, il contribunete è senz'altro tenuto alla comunicazione della variazione dell'utenza secondo le disposizioni regolamentari: tale particolare situazione non consente tuttavia l'irrogazione delle sanzioni, essendo emersa una condizione di obiettiva incertezza con conseguente sussistenza di una causa di non punibilità (v. legge 689/1981 e nuovo art 5 comma 2 TU 173/24).
Le spese sono compensate in ragione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento nr 112490057414 nei limiti indicati in parte motiva;
2) Spese compensate.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026
Il Giudice
LI IN