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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 879/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10413/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087606487000 AUTOMOBILISTICA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250087606487000, notificata in data 06.05.2025, di importo complessivo pari ad euro 307,39, avente ad oggetto tassa automobilistica (c.d. bollo auto) anno 2020, ente creditore Regione Campania ed ha esposto di avere ricevuto la cartella in data 06.05.2025 e che la stessa risulta riferita ad un avviso di accertamento n. 064138009489, che “si assume, ma non si prova, essere stato notificato il 27.07.2023”, contestando di non aver mai ricevuto alcuna rituale notifica dell'atto presupposto e, più in generale, di non avere ricevuto alcun precedente atto interruttivo o comunicazione prodromica. Afferma quindi la prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica, evidenziando la natura triennale del termine ex art. 5 d.l. n. 953/1982 e contestando la trasformazione del termine breve in decennale in difetto di titolo giudiziale;
decadenza e, in subordine, carenza motivazionale della cartella per relationem, con dedotta violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e lesione del diritto di difesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni nelle quali ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia rispetto alle doglianze afferenti la formazione del ruolo e la notifica dell'atto impositivo presupposto, trattandosi di attività di esclusiva pertinenza dell'ente creditore (Regione Campania). controdeduzioni. Nel merito, ha sostenuto che la cartella è stata regolarmente notificata il 06.05.2025 e che la prescrizione del bollo è triennale;
tuttavia ha precisato che la prova della notifica dell'avviso di accertamento
2023 è nella disponibilità dell'ente impositore, invocandone l'eventuale produzione.
Dagli atti disponibili non risulta costituzione in giudizio della Regione Campania né deposito della documentazione attestante la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni che seguono.
La doglianza centrale del contribuente attiene alla mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto
(n. 064138009489, asseritamente notificato il 27.07.2023), la cui esistenza e rituale conoscenza legale viene specificamente contestata dal ricorrente.
In diritto, deve richiamarsi il principio – pacifico in giurisprudenza – secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti e relative notificazioni, funzionali a rendere edotto il contribuente della pretesa e a consentirgli l'esercizio del diritto di difesa;
l'omissione della notifica dell'atto presupposto comporta vizio procedimentale idoneo a travolgere l'atto consequenziale, ove il contribuente deduca e provi la mancata conoscenza legale e l'Amministrazione non fornisca prova contraria. Il ricorrente ha espressamente impostato la domanda in tal senso, richiamando altresì l'impostazione di Cass. SS.UU. n. 16412/2007 sulla deducibilità del vizio per omissione dell'atto presupposto mediante impugnazione dell'atto consequenziale.
Sul piano dell'onere probatorio, quando il contribuente contesti l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto, incombe sull'ente titolare della pretesa (e, per quanto di competenza, sull'agente della riscossione) la produzione degli elementi idonei a dimostrare l'avvenuta notifica (relata, avviso di ricevimento, attestazioni di perfezionamento, ecc.), trattandosi di fatto costitutivo della legittimità della riscossione. Il ricorrente, infatti, ha chiesto espressamente che i resistenti producano la documentazione di notifica, evidenziando che la mera produzione dell'avviso di ricevimento non prova il contenuto dell'atto in caso di contestazione.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla fase di accertamento e, coerentemente, ha affermato che la prova della notifica dell'avviso del 2023 è nella disponibilità esclusiva della Regione Campania, invitandone la produzione.
Tuttavia, dagli atti disponibili non emerge che la Regione Campania si sia costituita, né che abbia depositato alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Tale circostanza assume rilievo dirimente: a fronte di una contestazione specifica del contribuente e in assenza di qualsiasi documentazione probatoria sulla notifica dell'atto presupposto, non può ritenersi dimostrata la legittima formazione del titolo impositivo posto a base della cartella. Ne consegue la nullità derivata della cartella di pagamento impugnata, per difetto del presupposto procedimentale necessario a legittimare la riscossione.
Restano assorbite le ulteriori censure (prescrizione/decadenza e difetto di motivazione), poiché
l'annullamento discende già dalla mancata prova della notifica dell'atto presupposto, vizio idoneo a definire la controversia.
Le spese seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico della Regione Campania, nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso;
Condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
150,00 per compensi, oltre CUT e accessori se dovuti, con distrazione. Nulla per ADER.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10413/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087606487000 AUTOMOBILISTICA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250087606487000, notificata in data 06.05.2025, di importo complessivo pari ad euro 307,39, avente ad oggetto tassa automobilistica (c.d. bollo auto) anno 2020, ente creditore Regione Campania ed ha esposto di avere ricevuto la cartella in data 06.05.2025 e che la stessa risulta riferita ad un avviso di accertamento n. 064138009489, che “si assume, ma non si prova, essere stato notificato il 27.07.2023”, contestando di non aver mai ricevuto alcuna rituale notifica dell'atto presupposto e, più in generale, di non avere ricevuto alcun precedente atto interruttivo o comunicazione prodromica. Afferma quindi la prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica, evidenziando la natura triennale del termine ex art. 5 d.l. n. 953/1982 e contestando la trasformazione del termine breve in decennale in difetto di titolo giudiziale;
decadenza e, in subordine, carenza motivazionale della cartella per relationem, con dedotta violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e lesione del diritto di difesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni nelle quali ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia rispetto alle doglianze afferenti la formazione del ruolo e la notifica dell'atto impositivo presupposto, trattandosi di attività di esclusiva pertinenza dell'ente creditore (Regione Campania). controdeduzioni. Nel merito, ha sostenuto che la cartella è stata regolarmente notificata il 06.05.2025 e che la prescrizione del bollo è triennale;
tuttavia ha precisato che la prova della notifica dell'avviso di accertamento
2023 è nella disponibilità dell'ente impositore, invocandone l'eventuale produzione.
Dagli atti disponibili non risulta costituzione in giudizio della Regione Campania né deposito della documentazione attestante la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni che seguono.
La doglianza centrale del contribuente attiene alla mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto
(n. 064138009489, asseritamente notificato il 27.07.2023), la cui esistenza e rituale conoscenza legale viene specificamente contestata dal ricorrente.
In diritto, deve richiamarsi il principio – pacifico in giurisprudenza – secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti e relative notificazioni, funzionali a rendere edotto il contribuente della pretesa e a consentirgli l'esercizio del diritto di difesa;
l'omissione della notifica dell'atto presupposto comporta vizio procedimentale idoneo a travolgere l'atto consequenziale, ove il contribuente deduca e provi la mancata conoscenza legale e l'Amministrazione non fornisca prova contraria. Il ricorrente ha espressamente impostato la domanda in tal senso, richiamando altresì l'impostazione di Cass. SS.UU. n. 16412/2007 sulla deducibilità del vizio per omissione dell'atto presupposto mediante impugnazione dell'atto consequenziale.
Sul piano dell'onere probatorio, quando il contribuente contesti l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto, incombe sull'ente titolare della pretesa (e, per quanto di competenza, sull'agente della riscossione) la produzione degli elementi idonei a dimostrare l'avvenuta notifica (relata, avviso di ricevimento, attestazioni di perfezionamento, ecc.), trattandosi di fatto costitutivo della legittimità della riscossione. Il ricorrente, infatti, ha chiesto espressamente che i resistenti producano la documentazione di notifica, evidenziando che la mera produzione dell'avviso di ricevimento non prova il contenuto dell'atto in caso di contestazione.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla fase di accertamento e, coerentemente, ha affermato che la prova della notifica dell'avviso del 2023 è nella disponibilità esclusiva della Regione Campania, invitandone la produzione.
Tuttavia, dagli atti disponibili non emerge che la Regione Campania si sia costituita, né che abbia depositato alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Tale circostanza assume rilievo dirimente: a fronte di una contestazione specifica del contribuente e in assenza di qualsiasi documentazione probatoria sulla notifica dell'atto presupposto, non può ritenersi dimostrata la legittima formazione del titolo impositivo posto a base della cartella. Ne consegue la nullità derivata della cartella di pagamento impugnata, per difetto del presupposto procedimentale necessario a legittimare la riscossione.
Restano assorbite le ulteriori censure (prescrizione/decadenza e difetto di motivazione), poiché
l'annullamento discende già dalla mancata prova della notifica dell'atto presupposto, vizio idoneo a definire la controversia.
Le spese seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico della Regione Campania, nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso;
Condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
150,00 per compensi, oltre CUT e accessori se dovuti, con distrazione. Nulla per ADER.