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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/11/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 140/2025 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri Giudici dott. Emmanuele Agostini Presidente rel. dott.ssa Alessandra Angiuli Giudice dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa DA
(C.F.: ) , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Casabona (KR), via Luparella, n. 68, nello studio dell'Avv. Valentina Castiglione (C.F.: – p.e.c.: C.F._2
che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura allegata agli atti del ricorso per reclamo e x art. 630 c.p.c.
Reclamante NEI CONFRONTI DI
(C.F.: , nata a [...] il CP_1 C.F._3
3.9.1960 e residente in [...]contrada Marinetto n.25
Resistente debitrice NONCHE'
Controparte_2
(CF: );
[...] P.IVA_1
(Codice Controparte_3 meccanografico: KRIC80300C)
Terzi pignorati
-Oggetto: Reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso declaratoria di estinzione tipica di procedura esecutiva
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 Il creditore ha interposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza del 16.01.2025 con la quale il giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi iscritta al n. 541/2024 R.G.E.M. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo in quanto la notifica al debitore di cui all'art. 543 co.5 c.p.c. si è perfezionata in data 25.09.2024, successivamente alla data citata nel pignoramento presso terzi 24.09.2024. A sostegno del gravame ha allegato di aver trasmesso ai soli terzi l'atto di avviso di iscrizione a ruolo tramite PEC in data 11.09.2024, prima dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento. In via del tutto preliminare si rileva che il rimedio utilizza to dalla parte ricorrente è ammissibile in quanto, come si vedrà, il pignoramento è inefficace al ricorrere delle circostanze contemplate dalle disposizioni di riferimento e la conseguente estinzione del procedimento è inquadrabile alla luce del vigente ar t. 630 c.p.c., dovendo l'inefficacia essere dichiarata ex officio dal giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione come previsto dal co. 2 del ridetto articolo. Il reclamo è fondato. Come è noto l'art. 1 co. 32 della legge-delega n. 206/2021 ha introdotto, dopo il quarto comma dell'art. 543 c.p.c., successivamente modificati dall'art. 3 co.7 lett. n D.lgs. n. 164/2024, ulteriori due commi a tenore dei quali “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento ”. L'art. 1 co. 36 della medesima legge delega ha stabilito ch e “Le disposizioni previste dai commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ” e dunque, essendo la notifica del pignoramento l'atto iniziale dell'espropriazione forzata, ai procedimenti presso terzi in cui detto atto sia stato consegnato per la notifica dal 22 giugno 2022, dovendo risolversi il problema applicativo intertemporale, concernente l'ipotesi in cui la notificazione sia stata avviata in data anteriore al 22 giugno 2022 e si sia poi perfezionata in 2 un momento successivo, alla luce del principio di scissione soggettiva del procedimento notificatorio per il “mittente” ed il “destinatario”, facendo riferimento alla litispendenza, con la conseguenza che il nuovo regime non troverà applicazione, come detto, ai pignoramenti consegnati per la notifica prima della predetta data. In virtù dei due nuovi commi il creditore che, eseguito un pignoramento presso terzi, abbia tempesti vamente iscritto il procedimento, in un momento antecedente alla data di prima comparizione indicata in citazione deve 1.) notificare al terzo, e non più anche al debitore, un avviso in cui attesta di aver curato l'iscrizione a ruolo, fornendo i dati utili alla individuazione del procedimento;
2.) depositare l'avviso notificato nel fascicolo d'ufficio dell'esecuzione. Di conseguenza, sia la mancata notifica dell'avviso che il mancato deposito della relativa prova entro la data dell'udienza di comparizione i ndicata nell'atto di pignoramento determinano l'inefficacia del pignoramento rilevabile d'ufficio dal giudice nel rispetto del principio del contraddittorio.
-Ratio della novità codicistica, nel caso di specie la novità introdotta dall'art.3 co.7 lett.n del D.lgs. n. 164/2024, è quella di rendere edotti i destinatari dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento scongiurando il rischio che i soli terzi, nei casi di mancata iscrizione a ruolo da parte del creditore pignorante, rimangano nel l'incertezza sulle sorti del vincolo. Occorre verificare la sequenza temporale che determina l'accoglimento del corrente reclamo. In particolare, tenuto conto che l'importante modifica all'art. 543 co.5 c.p.c. per la quale la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo da parte del creditore debba essere eseguita dal creditore non più nei confronti anche del debitore ma soltanto nei confronti dei terzi è entrata in vigore in data 26.11.2024 disponendo che le modifiche di cui al D.lgs. 164/2024 si applicano a i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Considerato che
il nuovo art. 543 co. 5 c.p.c. è applicabile al procedimento esecutivo presso terzi R.G.E.M. n. 541/2024 in quanto quest'ultimo è stato introdotto con citazione all'udienza in data 24.09.2024, successivamente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 164/2024, il reclamo è pertanto da ritenersi fondato. Da quanto precede consegue la fondatezza del reclamo per regolarità della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ai soli terzi. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione delle parti resistenti
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 140/2025 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie il reclamo;
2) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria civile per la trasmissione della presente sentenza alla cancelleria esecuzioni mobiliari per l'inserimento del provvedimento nel fascicolo dell'espropriazione presso terzi n. 541/2024 R.G.E.M.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Presidente rel.
Dott. Emmanuele Agostini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri Giudici dott. Emmanuele Agostini Presidente rel. dott.ssa Alessandra Angiuli Giudice dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa DA
(C.F.: ) , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Casabona (KR), via Luparella, n. 68, nello studio dell'Avv. Valentina Castiglione (C.F.: – p.e.c.: C.F._2
che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura allegata agli atti del ricorso per reclamo e x art. 630 c.p.c.
Reclamante NEI CONFRONTI DI
(C.F.: , nata a [...] il CP_1 C.F._3
3.9.1960 e residente in [...]contrada Marinetto n.25
Resistente debitrice NONCHE'
Controparte_2
(CF: );
[...] P.IVA_1
(Codice Controparte_3 meccanografico: KRIC80300C)
Terzi pignorati
-Oggetto: Reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso declaratoria di estinzione tipica di procedura esecutiva
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 Il creditore ha interposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza del 16.01.2025 con la quale il giudice dell'esecuzione mobiliare presso terzi iscritta al n. 541/2024 R.G.E.M. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo in quanto la notifica al debitore di cui all'art. 543 co.5 c.p.c. si è perfezionata in data 25.09.2024, successivamente alla data citata nel pignoramento presso terzi 24.09.2024. A sostegno del gravame ha allegato di aver trasmesso ai soli terzi l'atto di avviso di iscrizione a ruolo tramite PEC in data 11.09.2024, prima dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento. In via del tutto preliminare si rileva che il rimedio utilizza to dalla parte ricorrente è ammissibile in quanto, come si vedrà, il pignoramento è inefficace al ricorrere delle circostanze contemplate dalle disposizioni di riferimento e la conseguente estinzione del procedimento è inquadrabile alla luce del vigente ar t. 630 c.p.c., dovendo l'inefficacia essere dichiarata ex officio dal giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione come previsto dal co. 2 del ridetto articolo. Il reclamo è fondato. Come è noto l'art. 1 co. 32 della legge-delega n. 206/2021 ha introdotto, dopo il quarto comma dell'art. 543 c.p.c., successivamente modificati dall'art. 3 co.7 lett. n D.lgs. n. 164/2024, ulteriori due commi a tenore dei quali “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento ”. L'art. 1 co. 36 della medesima legge delega ha stabilito ch e “Le disposizioni previste dai commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ” e dunque, essendo la notifica del pignoramento l'atto iniziale dell'espropriazione forzata, ai procedimenti presso terzi in cui detto atto sia stato consegnato per la notifica dal 22 giugno 2022, dovendo risolversi il problema applicativo intertemporale, concernente l'ipotesi in cui la notificazione sia stata avviata in data anteriore al 22 giugno 2022 e si sia poi perfezionata in 2 un momento successivo, alla luce del principio di scissione soggettiva del procedimento notificatorio per il “mittente” ed il “destinatario”, facendo riferimento alla litispendenza, con la conseguenza che il nuovo regime non troverà applicazione, come detto, ai pignoramenti consegnati per la notifica prima della predetta data. In virtù dei due nuovi commi il creditore che, eseguito un pignoramento presso terzi, abbia tempesti vamente iscritto il procedimento, in un momento antecedente alla data di prima comparizione indicata in citazione deve 1.) notificare al terzo, e non più anche al debitore, un avviso in cui attesta di aver curato l'iscrizione a ruolo, fornendo i dati utili alla individuazione del procedimento;
2.) depositare l'avviso notificato nel fascicolo d'ufficio dell'esecuzione. Di conseguenza, sia la mancata notifica dell'avviso che il mancato deposito della relativa prova entro la data dell'udienza di comparizione i ndicata nell'atto di pignoramento determinano l'inefficacia del pignoramento rilevabile d'ufficio dal giudice nel rispetto del principio del contraddittorio.
-Ratio della novità codicistica, nel caso di specie la novità introdotta dall'art.3 co.7 lett.n del D.lgs. n. 164/2024, è quella di rendere edotti i destinatari dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento scongiurando il rischio che i soli terzi, nei casi di mancata iscrizione a ruolo da parte del creditore pignorante, rimangano nel l'incertezza sulle sorti del vincolo. Occorre verificare la sequenza temporale che determina l'accoglimento del corrente reclamo. In particolare, tenuto conto che l'importante modifica all'art. 543 co.5 c.p.c. per la quale la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo da parte del creditore debba essere eseguita dal creditore non più nei confronti anche del debitore ma soltanto nei confronti dei terzi è entrata in vigore in data 26.11.2024 disponendo che le modifiche di cui al D.lgs. 164/2024 si applicano a i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Considerato che
il nuovo art. 543 co. 5 c.p.c. è applicabile al procedimento esecutivo presso terzi R.G.E.M. n. 541/2024 in quanto quest'ultimo è stato introdotto con citazione all'udienza in data 24.09.2024, successivamente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 164/2024, il reclamo è pertanto da ritenersi fondato. Da quanto precede consegue la fondatezza del reclamo per regolarità della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ai soli terzi. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione delle parti resistenti
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 140/2025 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie il reclamo;
2) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria civile per la trasmissione della presente sentenza alla cancelleria esecuzioni mobiliari per l'inserimento del provvedimento nel fascicolo dell'espropriazione presso terzi n. 541/2024 R.G.E.M.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Presidente rel.
Dott. Emmanuele Agostini
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