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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 27.01.25, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 6133/23 e n. 169/2022 R.G. vertenti
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Consolare Valeria 24 Tremestieri, cod. fisc. ed elettivamente domiciliato C.F._1
in Messina, Via Tommaso Cannizzaro is. 276 n. 16 bis, presso e nello studio del proprio difensore,
Avv. Giovanna Mazzeo giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
MICHELA FOTI giusta procura generale per atto del Notaio dott. P. rep. n.80974 del Per_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di invalidità civile o, in subordine, assegno di invalidità civile (l. 118/71);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 14.01.22, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 24.09.21, ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile o, in subordine, dell' assegno di invalidità civile a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposto a visita dalla Commissione medica dell' CP_
la domanda veniva respinta e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP, la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria della prestazione assistenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso del 10.11.23, in data 29.11.23, con ricorso, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria della pensione o dell' assegno di invalidità civile pari o superiore al 74%. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 14.04.24, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposta ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e, pertanto, può essere totalmente accolta.
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Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' assegno di invalidità, ovvero una percentuale di invalidità pari all' 80% dalla data di presentazione della domanda amministrativa, del 24.09.21. Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 29.11.23 può in parte accogliersi.
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Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque all' accoglimento della domanda. Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno di invalidità civile, sussistendone le condizioni sanitarie dalla data di presentazione della domanda aministrativa.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art 91 c.p.c Pertanto, vista l' epoca di decorrenza delle condizioni sanitarie proprie della prestazione, richiesta in via subordinata, coincidente con la data di presentazione della domanda amministrativa, si dispone la condanna dell' dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che per il processo di ATP liquida CP_1
per metà, secondo i parametri di cui al D.M. n.147/22, in complessivi euro cinquecentottantaquattro, venticinque (584,25) oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
altresì, per il processo di merito riunito, visti i parametri suindicati, dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per metà, CP_1
in complessivi euro milletrecentoquarantasette, settantacinque (1.347,75) oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono
CP_ definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 29.11.23, nei confronti dell' in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie Parte_1 dell'assegno mensile di invalidità civile, ex L. 118/71 (80% di invalidità) dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.09.21.
- dispone, per il processo di ATP, la condanna dell' , parte soccombente al pagamento CP_1 delle spese di giudizio che liquida per metà, in complessivi euro 584,25, oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
compensa tra le parti la restante quota;
- per il processo di merito, dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento CP_1 delle spese di giudizio che liquida per metà, in complessivi euro 1.347,75 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
compensa tra le parti la restante quota;
- gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 28.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)