Articolo 416 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 416. Requisizione da parte dei comandanti di reparto 1. Nei casi di urgenza, i comandanti di grandi unita' possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010